Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 187/1998
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         K 187/98 Ws
                                  IVa Camera
         composta dei giudici federali Borella, R
edi e Leuzinger;
         Scartazzini, cancelliere
                          Sentenza del 22 agosto 2000
                                  nella causa
         B.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. L.________,
                                    contro
         Cassa malati Helsana, Zurigo, opponente, rappresentata dalla
         Helsana Assicurazioni SA, Servizio giuridico, Viale
         Portone 2, Bellinzona,
                                       e
         Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
                                  F a t t i :
              A.- B.________, nato nel 1967, gi
impiegato della
         C.________ Societ
cooperativa di assicurazione sulla vita, 
         assicurato contro la perdita di guadagno presso la Cassa
         malati Helsana, in base ad un contratto di assicurazione
         collettiva stipulata dal suo datore di lavoro in favore del
         proprio personale. L'interessato 
stato incapace al lavoro a
         seguito di malattia al 100 % dal 27 gennaio 1997 al 18 gen-
         naio 1998 e nella misura del 50 % dal 19 gennaio al 15 feb-
         braio 1998. L'Helsana ha assunto il caso versando le inden-
         nit
alla C.________ Assicurazioni sino alla cessazione del
         rapporto di lavoro, avvenuto il 30 settembre 1997. In seguito
         a tale data la Cassa ha erogato le indennit
giornaliere di-
         rettamente all'assicurato. B.________ ha ottenuto, a far
         tempo dal 1
ottobre 1997 e sino al 21 gennaio 1998, presta-
         zioni per un importo di fr. 11 872.60.
              B.- Rappresentato dall'avvocato L.________,
         l'interessato 
insorto con ricorso al Tribunale delle as-
         sicurazioni del Cantone Ticino, censurando il modo in cui
         erano state versate le indennit
giornaliere. Reputava che
         per il menzionato periodo gli spettava una somma di
         fr. 13 919.10, litigioso essendo il quesito di sapere se le
         indennit
, pari all'80 % del guadagno precedentemente per-
         cepito, fossero o meno da erogare oltre 360 giorni.
              Con giudizio 23 ottobre 1998 l'autorit
di ricorso can-
         tonale ha respinto il gravame, inteso al versamento comple-
         tivo di una somma di fr. 2046.50, pari alla differenza fra i
         due suindicati importi. Essa si fondava sulla constatazione
         che dopo il 30 settembre 1997 non sussisteva pi
alcun rap-
         porto assicurativo e che quindi nemmeno spettava all'insor-
         gente un diritto alle indennit
ottenute per il periodo
         decorso da quella data; non si 
invece pronunciata sulla
         questione sollevata dal ricorrente in sede amministrativa e
         ricorsuale.
              Con scritto del 20 novembre 1998 la Cassa ha chiesto
         all'assicurato la restituzione di un importo di
         fr. 12 070.60, corrispondente alle prestazioni inizialmente
         riconosciute per il periodo successivo al 30 settembre 1997.
              C.- Tramite il suo legale, B.________ interpone al
         Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto
         amministrativo avverso la pronunzia cantonale. Unitamente a
         considerazioni di merito, egli innanzitutto addebita ai giu-
         dici di prime cure di aver operato una reformatio in peius
         senza dargli la possibilit
di ritirare il gravame.
              La Cassa, invocando i motivi ritenuti nel giudizio can-
         tonale, propone la disattenzione del gravame e ribadisce la
         richiesta di restituzione della totalit
delle prestazioni
         versate a decorrere dal 1
ottobre 1997. Fa notare che l'as-
         sicurato avr
comunque la possibilit
di ricorrere contro la
         relativa decisione. Invitato a determinarsi, l'Ufficio fede-
         rale delle assicurazioni sociali non ha presentato osserva-
         zioni.
                                D i r i t t o :
              1.- Con il suo ricorso, l'assicurato addebita al Tri-
         bunale cantonale, unitamente a considerazioni di merito, di
         aver operato una reformatio in peius senza dargli la possi-
         bilit
di ritirare il gravame.
              2.- Nel caso in esame 
effettivamente lecito chiedersi
         se non si debba ammettere una reformatio in peius: infatti,
         anche se nulla dice nel dispositivo, nei motivi la pronunzia
         cantonale 
senza ambiguit
circa la cessazione degli obbli-
         ghi assicurativi della Cassa malati Helsana a partire dal
         30 settembre 1997. Del resto, tale circostanza non 
sfuggita
         all'amministrazione, la quale ha chiesto a B.________, in
         data 20 novembre 1998, il rimborso dell'indebito versamento.
         Dovrebbero quindi valere i principi posti dalla giurispru-
         denza, secondo i quali la parte ricorrente dev'essere
         invitata ad esprimersi sulla ventilata modifica a suo de-
         trimento della pronunzia querelata e deve esplicitamente es-
         sere resa attenta circa la possibilit
di ritirare il grava-
         me. Costituisce segnatamente una reformatio in peius un rin-
         vio al cui seguito 
presumibile con certezza un pregiudizio
         per l'interessato (DTF 122 V 167 consid. 2a e b; DLA 1995 no.
         23 pag. 139 consid. 3b). Ora, pur non predisponendo un rin-
         vio, il modo di procedere della Corte cantonale ha comportato
         una vanificazione delle garanzie stabilite dalla giurispru-
         denza nel caso della reformatio in peius. N
di rilievo 
         proposito il fatto, addotto dalla Cassa nella risposta al-
         l'impugnativa, che l'assicurato abbia la possibilit
di ri-
         correre avverso la decisione di restituzione, quando si os-
         servi che sul gravame dovr
comunque statuire la stessa auto-
         rit
che gi
si 
espressa chiaramente nei motivi del prece-
         dente giudizio. Tuttavia, il tema di sapere se quanto dispo-
         sto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino sia
         costitutivo di una reformatio in peius pu
, per i motivi di
         cui si dir
in seguito, rimanere insoluto.
              3.- a) Nel giudizio impugnato, l'autorit
di ricorso
         cantonale ha fatto capo a una motivazione diversa da quella
         discussa in sede amministrativa, senza informarne preventi-
         vamente l'interessato. Essa ha in effetti respinto il gravame
         constatando che sin dal 1
ottobre 1997 non sussisteva pi
         rapporto assicurativo, mentre la Cassa, dal canto suo, aveva
         rifiutato di erogare indennit
giornaliere per una durata
         superiore a 360 giorni, ossia posteriormente al 21 gennaio
         1998. Orbene, secondo costante giurisprudenza, il fatto che
         la decisione in lite sia stata confermata dalla precedente
         istanza ponendo a fondamento una motivazione diversa da quel-
         la ritenuta dall'amministrazione 
costitutivo di una viola-
         zione del diritto di essere sentito (DTF 125 V 370 consid.
         4b, 116 V 185 consid. 1a, 115 Ia 96 consid. 1b con rinvii).
         Detta violazione non 
sanabile dinanzi al Tribunale federale
         delle assicurazioni, in quanto trattasi di un caso di lesione
         grave del menzionato diritto (cfr. DTF 125 V 371 consid. 4c).
              b) Discende da quanto precede che il gravame merita ac-
         coglimento nel senso che, in annullamento del giudizio impu-
         gnato, la causa dev'essere rinviata all'autorit
di ricorso
         cantonale affinch
conferisca all'insorgente, prima di sta-
         tuire, la possibilit
di determinarsi sulla prospettata mo-
         tivazione.
              Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
         razioni
                              p r o n u n c i a :
           I. Il ricorso di diritto amministrativo 
accolto nel senso
              che, annullato il giudizio del Tribunale delle assicura-
              zioni del Cantone Ticino del 23 ottobre 1998, la causa 
              rinviata all'autorit
giudiziaria di prima istanza af-
              finch
dia al ricorrente la possibilit
di determinarsi.
          II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
         III. La Cassa malati opponente verser
al ricorrente
              fr. 2500.- a titolo di indennit
di parte per la proce-
              dura federale.
         IV.  La presente sentenza sar
intimata alle parti, al Tribu-
              nale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Uffi-
              cio federale delle assicurazioni sociali.
         Lucerna, 22 agosto 2000
                                           In nome del
                             Tribunale federale delle assicurazioni
                                 Il Presidente della IVa Camera:
                                         Il Cancelliere: