Sozialrechtliche Abteilungen K 187/1998
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K 187/98 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, R edi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere Sentenza del 22 agosto 2000 nella causa B.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. L.________, contro Cassa malati Helsana, Zurigo, opponente, rappresentata dalla Helsana Assicurazioni SA, Servizio giuridico, Viale Portone 2, Bellinzona, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano F a t t i : A.- B.________, nato nel 1967, gi impiegato della C.________ Societ cooperativa di assicurazione sulla vita, assicurato contro la perdita di guadagno presso la Cassa malati Helsana, in base ad un contratto di assicurazione collettiva stipulata dal suo datore di lavoro in favore del proprio personale. L'interessato stato incapace al lavoro a seguito di malattia al 100 % dal 27 gennaio 1997 al 18 gen- naio 1998 e nella misura del 50 % dal 19 gennaio al 15 feb- braio 1998. L'Helsana ha assunto il caso versando le inden- nit alla C.________ Assicurazioni sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto il 30 settembre 1997. In seguito a tale data la Cassa ha erogato le indennit giornaliere di- rettamente all'assicurato. B.________ ha ottenuto, a far tempo dal 1 ottobre 1997 e sino al 21 gennaio 1998, presta- zioni per un importo di fr. 11 872.60. B.- Rappresentato dall'avvocato L.________, l'interessato insorto con ricorso al Tribunale delle as- sicurazioni del Cantone Ticino, censurando il modo in cui erano state versate le indennit giornaliere. Reputava che per il menzionato periodo gli spettava una somma di fr. 13 919.10, litigioso essendo il quesito di sapere se le indennit , pari all'80 % del guadagno precedentemente per- cepito, fossero o meno da erogare oltre 360 giorni. Con giudizio 23 ottobre 1998 l'autorit di ricorso can- tonale ha respinto il gravame, inteso al versamento comple- tivo di una somma di fr. 2046.50, pari alla differenza fra i due suindicati importi. Essa si fondava sulla constatazione che dopo il 30 settembre 1997 non sussisteva pi alcun rap- porto assicurativo e che quindi nemmeno spettava all'insor- gente un diritto alle indennit ottenute per il periodo decorso da quella data; non si invece pronunciata sulla questione sollevata dal ricorrente in sede amministrativa e ricorsuale. Con scritto del 20 novembre 1998 la Cassa ha chiesto all'assicurato la restituzione di un importo di fr. 12 070.60, corrispondente alle prestazioni inizialmente riconosciute per il periodo successivo al 30 settembre 1997. C.- Tramite il suo legale, B.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale. Unitamente a considerazioni di merito, egli innanzitutto addebita ai giu- dici di prime cure di aver operato una reformatio in peius senza dargli la possibilit di ritirare il gravame. La Cassa, invocando i motivi ritenuti nel giudizio can- tonale, propone la disattenzione del gravame e ribadisce la richiesta di restituzione della totalit delle prestazioni versate a decorrere dal 1 ottobre 1997. Fa notare che l'as- sicurato avr comunque la possibilit di ricorrere contro la relativa decisione. Invitato a determinarsi, l'Ufficio fede- rale delle assicurazioni sociali non ha presentato osserva- zioni. D i r i t t o : 1.- Con il suo ricorso, l'assicurato addebita al Tri- bunale cantonale, unitamente a considerazioni di merito, di aver operato una reformatio in peius senza dargli la possi- bilit di ritirare il gravame. 2.- Nel caso in esame effettivamente lecito chiedersi se non si debba ammettere una reformatio in peius: infatti, anche se nulla dice nel dispositivo, nei motivi la pronunzia cantonale senza ambiguit circa la cessazione degli obbli- ghi assicurativi della Cassa malati Helsana a partire dal 30 settembre 1997. Del resto, tale circostanza non sfuggita all'amministrazione, la quale ha chiesto a B.________, in data 20 novembre 1998, il rimborso dell'indebito versamento. Dovrebbero quindi valere i principi posti dalla giurispru- denza, secondo i quali la parte ricorrente dev'essere invitata ad esprimersi sulla ventilata modifica a suo de- trimento della pronunzia querelata e deve esplicitamente es- sere resa attenta circa la possibilit di ritirare il grava- me. Costituisce segnatamente una reformatio in peius un rin- vio al cui seguito presumibile con certezza un pregiudizio per l'interessato (DTF 122 V 167 consid. 2a e b; DLA 1995 no. 23 pag. 139 consid. 3b). Ora, pur non predisponendo un rin- vio, il modo di procedere della Corte cantonale ha comportato una vanificazione delle garanzie stabilite dalla giurispru- denza nel caso della reformatio in peius. N di rilievo proposito il fatto, addotto dalla Cassa nella risposta al- l'impugnativa, che l'assicurato abbia la possibilit di ri- correre avverso la decisione di restituzione, quando si os- servi che sul gravame dovr comunque statuire la stessa auto- rit che gi si espressa chiaramente nei motivi del prece- dente giudizio. Tuttavia, il tema di sapere se quanto dispo- sto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino sia costitutivo di una reformatio in peius pu , per i motivi di cui si dir in seguito, rimanere insoluto. 3.- a) Nel giudizio impugnato, l'autorit di ricorso cantonale ha fatto capo a una motivazione diversa da quella discussa in sede amministrativa, senza informarne preventi- vamente l'interessato. Essa ha in effetti respinto il gravame constatando che sin dal 1 ottobre 1997 non sussisteva pi rapporto assicurativo, mentre la Cassa, dal canto suo, aveva rifiutato di erogare indennit giornaliere per una durata superiore a 360 giorni, ossia posteriormente al 21 gennaio 1998. Orbene, secondo costante giurisprudenza, il fatto che la decisione in lite sia stata confermata dalla precedente istanza ponendo a fondamento una motivazione diversa da quel- la ritenuta dall'amministrazione costitutivo di una viola- zione del diritto di essere sentito (DTF 125 V 370 consid. 4b, 116 V 185 consid. 1a, 115 Ia 96 consid. 1b con rinvii). Detta violazione non sanabile dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, in quanto trattasi di un caso di lesione grave del menzionato diritto (cfr. DTF 125 V 371 consid. 4c). b) Discende da quanto precede che il gravame merita ac- coglimento nel senso che, in annullamento del giudizio impu- gnato, la causa dev'essere rinviata all'autorit di ricorso cantonale affinch conferisca all'insorgente, prima di sta- tuire, la possibilit di determinarsi sulla prospettata mo- tivazione. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo accolto nel senso che, annullato il giudizio del Tribunale delle assicura- zioni del Cantone Ticino del 23 ottobre 1998, la causa rinviata all'autorit giudiziaria di prima istanza af- finch dia al ricorrente la possibilit di determinarsi. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La Cassa malati opponente verser al ricorrente fr. 2500.- a titolo di indennit di parte per la proce- dura federale. IV. La presente sentenza sar intimata alle parti, al Tribu- nale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Uffi- cio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 22 agosto 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: