Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 612/1998
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I 612/98 Ws
                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Cassina, cancelliera

                Sentenza del 28 aprile 2000

                        nella causa

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino,
Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente,

                          contro

B._________, opponente,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

                        F a t t i :

     A.- B._________, nato nel 1963, di professione edu-
catore psicomotricista, soffre di cheratocono bilaterale e
stato dopo cheratoplastiche effettuate nel 1986 all'occhio
sinistro e nel 1992 a quello destro. L'assicurazione inva-
lidità ha assunto entrambe le operazioni chirurgiche e le
spese per l'acquisto di lenti a contatto. Con provvedimento
18 ottobre 1995, confermato dal Tribunale federale delle
assicurazioni mediante sentenza del 30 aprile 1999, l'Uffi-
cio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI)
ha invece rifiutato di coprire un intervento di correzione
chirurgica dell'astigmatismo all'occhio sinistro eseguito
il 16 marzo 1995.
     Per decisione 20 marzo 1997 l'UAI ha comunicato al-
l'assicurato che, a dipendenza di una modifica dell'Alle-
gato all'Ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari da
parte dell'assicurazione invalidità, dal 1° marzo 1997 non
gli era più riconosciuto il diritto all'assunzione delle
lenti a contatto.

     B.- Adito dall'interessato, il Tribunale delle assicu-
razioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, ne
ha accolto il gravame con pronunzia 3 novembre 1998. L'is-
tanza cantonale ha riconosciuto il diritto alla consegna di
lenti a contatto quali mezzi ausiliari, reputando le stesse
un complemento importante delle cheratoplastiche subite nel
1986 e 1992 e assunte dall'AI a titolo di provvedimenti sa-
nitari d'integrazione.

     C.- Con ricorso di diritto amministrativo a questa
Corte l'UAI postula l'annullamento del giudizio cantonale.
Nega che nel caso particolare le lenti a contatto possano
essere ritenute un complemento importante degli interventi
di cheratoplastica. A suo avviso un simile rapporto quali-
ficato non sussiste quando il mezzo ottico in questione già
era necessario prima dell'operazione con la stessa indica-
zione e, quindi, apporta un beneficio qualsiasi, ma solo se
il suo utilizzo modifica sostanzialmente la situazione
preesistente.
     Mentre l'assicurato propone la reiezione dell'impugna-
tiva, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
si associa alla domanda ricorsuale.

                      D i r i t t o :

     1.- a) Nel querelato giudizio il Tribunale cantonale
ha già correttamente ed esaustivamente illustrato le norme
legali e regolamentari disciplinati il diritto a mezzi
ausiliari in generale e, in particolare, alla presa a cari-
co dei costi relativi ad occhiali e lenti a contatto secon-
do la cifra 7.02* dell'elenco allegato all'Ordinanza sulla
consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per
l'invalidità (OMAI) (art. 8 cpv. 1 e 3 lett. d, 21 LAI,
art. 14 OAI e 2 OMAI). A detta esposizione può quindi esse-
re fatto riferimento.

     b) Giova comunque essere ribadito che secondo la cifra
7.02* dell'Allegato all'OMAI, nella sua versione in vigore
a decorrere dal 1° marzo 1996, l'assicurato ha diritto alla
consegna di lenti a contatto se esse costituiscono un
complemento importante di provvedimenti sanitari d'integra-
zione.
     Al proposito, il Tribunale federale delle assicurazio-
ni ha giudicato conforme alla legge il nuovo tenore della
cifra 7.02* dell'allegato all'OMAI nella misura in cui, di-
versamente dalla precedente disciplina, anche nei casi di
grave cheratocono o astigmatismo irregolare molto pronun-
ciato subordina il diritto a lenti a contatto a carico del-
l'assicurazione per l'invalidità alla condizione che questi
mezzi ausiliari costituiscano un complemento importante di
provvedimenti sanitari d'integrazione. Ha altresì ribadito
che si può generalmente parlare di "un complemento impor-
tante" in questo senso unicamente se esiste un rapporto
qualificato tra il provvedimento sanitario e la necessità
di fornire un mezzo ausiliario, evenienza questa che si
verifica quando il successo di un provvedimento sanitario è
garantito solo grazie all'ulteriore applicazione di un mez-
zo ausiliario (consid. 2d non pubblicato e consid. 5 e 6
della sentenza DTF 124 V 7 segg.; cfr. anche Pra 1992 no.
45 pag. 165 consid. 4; DTF 109 V 259 consid. 3; RCC 1984
pag. 349 consid. 3b).
     Infine, in una sentenza del 16 aprile 1998 ha dichia-
rato contrarie alla LAI e alla sua Ordinanza le Circolari
AI n. 109 del 9 ottobre 1996 e n. 123 del 12/27 giugno 1997
così come la cifra marginale 661/861.3 della Circolare del-
l'UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assi-
curazione per l'invalidità (CPSI), nella sua versione in
vigore dal 1° gennaio 1998, secondo le quali dal 1° marzo
1996 nel caso di cheratoplastica effettuata in ragione di
astigmatismo irregolare o cheratocono non possono più esse-
re concesse lenti a contatto a titolo di mezzi ausiliari
nella misura in cui esse già erano necessarie prima del-
l'intervento chirurgico (Pra 1999 no. 78 pag. 436segg.).

     2.- a) Nella fattispecie, l'opponente ha beneficiato
di provvedimenti sanitari ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI
nella forma dell'assunzione delle operazioni di cherato-
plastica eseguite all'occhio sinistro l'11 giugno 1986 e a
quello destro l'8 aprile 1992. Dal certificato 14 aprile
1997 del dott. A._________, specialista in oftalmologia,
risulta che a quella data l'assicurato necessitava di lenti
a contatto a causa di una anisomiopia e di un astigmatismo
miopico elevato bilaterale non correggibili mediante oc-
chiali o altri mezzi ottici. Litigiosa è dunque la questio-
ne di sapere se le lenti a contatto possono essere ritenu-
te, giusta l'esposta prassi, un complemento importante de-
gli interventi chirurgici del 1986 e 1992.

     b) Contrariamente ai primi giudici - che hanno risolto
affermativamente tale quesito -, questa Corte ritiene che
allo stato attuale dell'incarto non sia possibile evadere
il tema controverso con la necessaria cognizione.
     In effetti, per quanto riguarda innanzitutto l'occhio
sinistro, il fascicolo di causa non consente di accertare
l'effettiva esistenza di un rapporto qualificato ai sensi
dell'illustrata giurisprudenza tra l'intervento del 1986 e
la necessità di fornire le lenti a contatto. Come questa
Corte ha già avuto modo di precisare, ai fini della presa a
carico da parte dell'assicurazione invalidità di lenti a
contatto a titolo di mezzi ausiliari, si deve stabilire se
le medesime si siano rese indispensabili per garantire
l'efficacia di un provvedimento sanitario oppure se lo sia-
no divenute a causa di un successivo peggioramento delle
affezioni oftalmologiche (sentenze inedite 16 giugno 1998
in re B., I 101/97, 9 luglio 1999 in re G., I 272/98,
28 luglio 1999 in re M., I 613/98). In concreto, si ignora
quale sia l'efficacia dell'operazione chirurgica del 1986,
dagli atti risultando che successivamente all'esecuzione
della stessa l'astigmatismo postoperatorio di cui soffre
l'assicurato ha subito un'evoluzione progrediente tanto da
sviluppare la totale intolleranza alle lenti a contatto che
ha richiesto la correzione chirurgica effettuata il 16 mar-
zo 1995. Ora, la questione di tale aggravamento necessita
un'istruzione complementare che segnatamente chiarisca se
le condizioni dell'occhio illustrate nel certificato medico
14 aprile 1997 esistevano sostanzialmente già immediatamen-
te dopo l'efettuazione della cheratoplastica o se sono in-
vece da ricondurre ad un deterioramento delle affezioni
oftalmologiche - dovuto verosimilmente ad una recidiva del
cheratocono - subentrato successivamente e, per quanto det-
to, escludente l'ulteriore erogazione di mezzi ausiliari. A
corroborare piuttosto quest'ultima ipotesi vi sarebbe la
circostanza che le lenti a contatto sono state prescritte
in data 14 aprile 1997 con un'indicazione - anisomiopia e
astigmatismo miopico elevato bilaterale - in parte diversa
da quella attestata nel 1987, allorquando era stato diagno-
sticato unicamente un astigmatismo postoperatorio elevato,
ma non irregolare (sentenza non pubblicata 22 ottobre 1999
in re M., I 452/98).
     D'altra parte, nemmeno per quanto concerne l'occhio
destro i medici interpellati si sono espressi chiaramente
sul quesito di sapere se l'efficacia della cheratoplastica
del 1992 richieda l'ulteriore applicazione di lenti a con-
tatto. Al riguardo si osservi che il fatto che il visus
possa venir notevolmente migliorato mediante le lenti an-
cora non basta a rendere altamente verosimile che esse co-
stituiscano un complemento essenziale di un precedente in-
tervento chirurgico di cheratoplastica (sentenza non pub-
blicata 21 ottobre 1999 in re A., I 454/98).

     c) In queste condizioni, si giustifica di accogliere
l'impugnativa nel senso che, annullati il giudizio e il
provvedimento contestati, la causa è rinviata all'ammini-
strazione per istruzione complementare, segnatamente affin-
ché disponga un accertamento medico peritale, tramite uno
specialista in oftalmologia, e statuisca in seguito nuova-
mente sul diritto controverso (cfr. art. 69 cpv. 2 seconda
frase OAI; DTF 117 V 282 consid. 4; precitate sentenze
16 giugno 1998 e 28 luglio 1999). A quest'esperto dovrà es-
sere chiesto di stabilire se nel caso dell'opponente le
lenti a contatto si sono rese necessarie per garantire il
successo delle cheratoplastiche del 1986 e 1992 oppure a
seguito di un aggravamento successivo delle condizioni de-
gli occhi.

     3.- Alla luce di quanto precede, gli argomenti di cui
si prevale l'Ufficio ricorrente per negare il riconoscimen-
to della prestazione litigiosa non sono pertinenti. Essi
non meritano quindi in questa sede più ampio sviluppo, es-
sendo peraltro, nella loro sostanza, già stati discussi
nella menzionata pronunzia 16 aprile 1998 (Pra 1999 no. 78
pag. 436 segg.).
     Giova comunque essere osservato che in una sentenza
non pubblicata in re G. del 9 luglio 1999 (I 272/98) questa
Corte, prendendo posizione sulle critiche mosse dall'UFAS
alla precitata giurisprudenza, ha confermato la sussistenza
di un diritto alla consegna di lenti a contatto quali mezzi
ausiliari dopo una cheratoplastica effettuata in ragione di
un astigmatismo irregolare preesistente e/o di un cherato-
cono anche quando la necessità di portare le lenti era già
anteriore alla cheratoplastica. Nella specie non vi è moti-
vo di riconsiderare tale prassi che nel frattempo è stata
più volte confermata (sentenze I 452/98, I 454/98,
I 455/98, I 456/98, I 457/98, I 461/98, I 255/99 e
I 368/99).
     Quanto infine al privilegio che, secondo l'amministra-
zione, discenderebbe dalla normativa legale in materia di
concessione di mezzi ausiliari per gli assicurati che si
sottopongono ad un'operazione di cheratoplastica rispetto a
quelli che, pur soffrendo di astigmatismo, ancora non vi
devono ricorrere, esso non costituisce una disparità di
trattamento. Deve infatti essere considerato che nei casi
di anomalie di rifrazione, come il cheratocono o l'astigma-
tismo irregolare, la cheratoplastica (trapianto della
cornea) viene riconosciuta come un provvedimento sanitario
ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI solo in situazioni ben
qualificate, segnatamente unicamente se si è  in presenza
di uno stadio finale funzionale stabile (DTF 100 V 97). Ta-
le è il caso qualora la cornea è deformata da cicatrici o
incurvata a tal punto che una correzione mediante mezzi
ausiliari ottici non risulta più possibile (consid. 2d non
pubblicato della sentenza DTF 124 V 7; cfr. anche ZAK 1991
pag. 486 con riferimento alla cifra marginale 661/861.15
CPSI; cifra marginale 661/861. 2 CPSI; precitata sentenza
non pubblicata 28 luglio 1999 in re M., I 613/98).

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni

                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
     senso che, annullati il giudizio del Tribunale delle
     assicurazioni del Cantone Ticino 3 novembre 1998 e la
     decisione amministrativa 20 marzo 1997, gli atti sono
     rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità cantona-
     le affinché, esperito un complemento d'istruttoria
     conformemente ai considerandi, renda un nuovo provve-
     dimento.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
     all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 28 aprile 2000

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                        Il Presidente della IVa Camera:

                                La Cancelliera: