Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 411/1998
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I 411/98 Ws
                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere

                Sentenza del 30 giugno 2000

                        nella causa

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino,
Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente,

                          contro

B.________, opponente, rappresentato dal Sindacato
X.________,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

                        F a t t i :

     A.- B.________, nato nel 1963, di professione
meccanico d'auto, è stato messo al beneficio con effetto
dal 1° gennaio 1994 di una rendita d'invalidità del 15% da
parte dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI), per le conseguenze di un in-
cidente stradale di cui era rimasto vittima il 29 agosto
1990.
     In data 8 gennaio 1997, B.________, già titolare pure
di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità dal 1°
agosto 1991 al 31 dicembre 1993, si è riannunciato a
quest'ultima assicurazione chiedendo provvedimenti di
avviamento ad altra professione.
     Mediante decisione 2 aprile 1997 l'Ufficio dell'assi-
curazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha respinto
la richiesta dal momento che la perdita di guadagno del-
l'assicurato non raggiungeva, secondo gli accertamenti vin-
colanti dell'INSAI, il grado minimo del 20% fissato dalla
giurisprudenza per il riconoscimento del diritto alla ri-
formazione professionale.

     B.- Adito con ricorso, il Tribunale delle assicurazio-
ni del Cantone Ticino, dopo aver, mediante raffronto dei
redditi, valutato l'incapacità di guadagno dell'assicurato
nell'attività di meccanico d'auto al 23% quale indipendente
e al 38% come dipendente, per giudizio 27 luglio 1998 ha
annullato la decisione amministrativa e riconosciuto a
B.________ il diritto di beneficiare di provvedimenti
d'integrazione.

     C.- L'UAI interpone a questa Corte un ricorso di di-
ritto amministrativo con cui chiede il ripristino della de-
cisione amministrativa.
     B.________ postula la reiezione del gravame, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ne propone
l'accoglimento.

                      D i r i t t o :

     1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si
rinvia, la Corte cantonale ha indicato in modo corretto ed
esauriente che fra i provvedimenti d'integrazione concessi
dall'assicurazione per l'invalidità sono previsti quelli
professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che consistono
segnatamente nella riformazione professionale. Al riguardo
l'art. 17 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto
alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua
invalidità esige la riformazione professionale e se con
questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente
conservata o migliorata in misura essenziale.
     Pure esattamente l'autorità ricorsuale di prima istan-
za ha ricordato che, ai sensi della giurisprudenza, la so-
glia minima di diminuzione della capacità di guadagno con-
ferente diritto a simili prestazioni è del 20%; ciò signi-
fica che invalido ai sensi della medesima norma è l'assicu-
rato che a causa del tipo e della gravità del danno alla
salute lamentato subisce, senza una riformazione professio-
nale, una perdita di guadagno di tale entità (DTF 124 V 110
consid. 2b).

     2.- Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha
avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di inva-
lidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità co-
incide di massima con quella ritenuta in materia di assicu-
razione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i
campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno
alla salute assicurato, della capacità di guadagno perma-
nente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato
entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 con-
sid. 2b, 116 V 249 consid. 1b).
     L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di
principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salu-
te, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid.
2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicu-
razione per l'invalidità non sono comunque vincolati e de-
vono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortu-
ni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato
di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid.
2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).

     3.- a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contito-
lare a D.________ di un garage, dove lui stesso lavora in
qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio
1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI,
per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990.
Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una
ricaduta notificata nel febbraio 1996.
     Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non
risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il
tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai
principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo
Istituto non era pertanto vincolante per l'Ufficio ricor-
rente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire
i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28
cpv. 2 LAI.

     b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria can-
tonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei red-
diti. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito
ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giu-
risprudenza sviluppata in tema di determinazione del sala-
rio di riferimento ai fini del calcolo della capacità di
guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale
federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr.
35'000.-, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione an-
nua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da
operai o impiegati non qualificati con problemi di salute
in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186
consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sen-
tenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assi-
curazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubbli-
cazione.

     4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in so-
stanza stabilito che ai fini della determinazione del red-
dito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione
salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i da-
ti economici effettivi difettino per l'inattività di que-
st'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giu-
risprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
     La questione di sapere se e in quale misura i salari
medi fondati su dati statistici devono essere ridotti di-
pende dall'insieme delle circostanze personali e della si-
tuazione professionale del caso concreto (limitazione adde-
bitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, na-
zionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazio-
ne), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valu-
tare globalmente facendo un uso corretto del potere di ap-
prezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al ri-
guardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
     Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globa-
le da operare - percentuale che è stimata e deve essere
succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice
delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'ammini-
strazione.

     5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, se-
condo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
precitata.
     In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e
la decisione amministrativa devono essere annullati, nel
senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente
perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo
sul diritto ai provvedimenti professionali in lite. A tal
fine gli si trasmette, unitamente all'inserto della causa,
un esemplare anonimizzato della sentenza in questione del
9 maggio 2000, di cui sarà inviata una copia pure all'as-
sicurato.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
     senso che, annullati il giudizio querelato del 27 lu-
     glio 1998 e la decisione impugnata del 2 aprile 1997,
     gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione
     invalidità del Cantone Ticino perché renda una nuova
     decisione, conformemente ai considerandi.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano
     ripetibili.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri-
     bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al-
     l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 giugno 2000
                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                        Il Presidente della IVa Camera:

                                Il Cancelliere: