Sozialrechtliche Abteilungen I 411/1998
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I 411/98 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 30 giugno 2000 nella causa Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente, contro B.________, opponente, rappresentato dal Sindacato X.________, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano F a t t i : A.- B.________, nato nel 1963, di professione meccanico d'auto, è stato messo al beneficio con effetto dal 1° gennaio 1994 di una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), per le conseguenze di un in- cidente stradale di cui era rimasto vittima il 29 agosto 1990. In data 8 gennaio 1997, B.________, già titolare pure di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità dal 1° agosto 1991 al 31 dicembre 1993, si è riannunciato a quest'ultima assicurazione chiedendo provvedimenti di avviamento ad altra professione. Mediante decisione 2 aprile 1997 l'Ufficio dell'assi- curazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la richiesta dal momento che la perdita di guadagno del- l'assicurato non raggiungeva, secondo gli accertamenti vin- colanti dell'INSAI, il grado minimo del 20% fissato dalla giurisprudenza per il riconoscimento del diritto alla ri- formazione professionale. B.- Adito con ricorso, il Tribunale delle assicurazio- ni del Cantone Ticino, dopo aver, mediante raffronto dei redditi, valutato l'incapacità di guadagno dell'assicurato nell'attività di meccanico d'auto al 23% quale indipendente e al 38% come dipendente, per giudizio 27 luglio 1998 ha annullato la decisione amministrativa e riconosciuto a B.________ il diritto di beneficiare di provvedimenti d'integrazione. C.- L'UAI interpone a questa Corte un ricorso di di- ritto amministrativo con cui chiede il ripristino della de- cisione amministrativa. B.________ postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ne propone l'accoglimento. D i r i t t o : 1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha indicato in modo corretto ed esauriente che fra i provvedimenti d'integrazione concessi dall'assicurazione per l'invalidità sono previsti quelli professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che consistono segnatamente nella riformazione professionale. Al riguardo l'art. 17 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata in misura essenziale. Pure esattamente l'autorità ricorsuale di prima istan- za ha ricordato che, ai sensi della giurisprudenza, la so- glia minima di diminuzione della capacità di guadagno con- ferente diritto a simili prestazioni è del 20%; ciò signi- fica che invalido ai sensi della medesima norma è l'assicu- rato che a causa del tipo e della gravità del danno alla salute lamentato subisce, senza una riformazione professio- nale, una perdita di guadagno di tale entità (DTF 124 V 110 consid. 2b). 2.- Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di inva- lidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità co- incide di massima con quella ritenuta in materia di assicu- razione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno perma- nente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 con- sid. 2b, 116 V 249 consid. 1b). L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salu- te, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicu- razione per l'invalidità non sono comunque vincolati e de- vono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortu- ni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a). 3.- a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contito- lare a D.________ di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996. Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'Ufficio ricor- rente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI. b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria can- tonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei red- diti. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giu- risprudenza sviluppata in tema di determinazione del sala- rio di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione an- nua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sen- tenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assi- curazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubbli- cazione. 4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in so- stanza stabilito che ai fini della determinazione del red- dito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i da- ti economici effettivi difettino per l'inattività di que- st'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giu- risprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti di- pende dall'insieme delle circostanze personali e della si- tuazione professionale del caso concreto (limitazione adde- bitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, na- zionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazio- ne), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valu- tare globalmente facendo un uso corretto del potere di ap- prezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al ri- guardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro. Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globa- le da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'ammini- strazione. 5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, se- condo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata. In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite. A tal fine gli si trasmette, unitamente all'inserto della causa, un esemplare anonimizzato della sentenza in questione del 9 maggio 2000, di cui sarà inviata una copia pure all'as- sicurato. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio querelato del 27 lu- glio 1998 e la decisione impugnata del 2 aprile 1997, gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino perché renda una nuova decisione, conformemente ai considerandi. II. Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri- bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al- l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 30 giugno 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: