Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 399/1998
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I 399/98 Ws

                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,
supplente; Schäuble, cancelliere

              Sentenza dell'11 settembre 2000

                        nella causa

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, ricorrente,

                          contro

A._______, Italia, opponente, rappresentata dal Patronato
X._______, Italia,

                             e

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le
persone residenti all'estero, Losanna

                        F a t t i :

     A.- La cittadina italiana A._______, nata nel 1939, ha
lavorato in Svizzera come cuoca fino al 1974, versando i
contributi di legge. Dopo il rimpatrio non ha più
esercitato attività lucrativa e si è dedicata ai lavori
domestici. Ha nondimeno soluto contributi nelle assicu-
razioni sociali italiane, con alcuni intervalli, dall'ini-
zio del 1976 al 30 novembre 1991. Dal 1° dicembre 1991 è
titolare di pensione di invalidità italiana.
     Il 9 aprile 1993 l'interessata presentò una domanda
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità svizzera, che con decisione del 5 gennaio 1995
venne respinta dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero per mancanza delle condizioni invalidanti.
     Il provvedimento fu poi annullato con giudizio del 19
settembre 1995 della Commissione federale di ricorso in ma-
teria d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la qua-
le retrocesse gli atti all'autorità amministrativa per ul-
teriori accertamenti, in particolare perché disponesse una
dettagliata visita psichiatrica e si pronunciasse in segui-
to di nuovo sulla richiesta di prestazioni.
     Esperite le indagini complementari ordinate dal giudi-
ce di primo grado, che misero in evidenza uno scompenso
psicotico cronico esistente da anni, raccolta l'opinione
del proprio servizio medico, l'Ufficio AI con decisione del
6 giugno 1997 respinse nuovamente la domanda di prestazio-
ni, questa volta tuttavia per carenza del requisito assicu-
rativo. Secondo l'amministrazione, all'epoca in cui sarebbe
insorta l'invalidità, il 21 aprile 1990, non erano più
adempiute le condizioni d'assicurazione.

     B.- A._______, assistita dal Patronato X._______,
deferì pure quest'ultimo provvedimento alla competente
Commissione di ricorso, rilevando che la data del 21 aprile
1990, ritenuta dall'Ufficio AI quale momento della nascita
del diritto alla rendita, non trovava alcun conforto nella
relazione peritale del dott. L._______ del Servizio
medico Y._______.
     Con pronunzia del 13 luglio 1998 la Commissione di ri-
corso accolse il gravame, ponendo l'insorgente al beneficio
di una mezza rendita d'invalidità dal 1° aprile 1992 e di
una rendita intera dal 1° febbraio 1994.

     C.- L'Ufficio AI interpone ricorso di diritto ammini-
strativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede
l'annullamento del giudizio impugnato e il ripristino della
propria decisione del 6 giugno 1997. Argomenta che
A._______ non era assicurata nemmeno il 21 ottobre 1990,
data in cui sarebbe sorto il diritto alla mezza rendita
secondo i primi giudici.
     L'interessata, sempre rappresentata dal Patronato
X._______, propone di respingere il gravame, rilevando di
non aver potuto versare i contributi assicurativi relativi
al 4° trimestre del 1990 prima del gennaio-marzo 1991.
     L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinun-
cia a prendere posizione sul gravame.

                      D i r i t t o :

     1.- Nei considerandi del querelato giudizio la Commis-
sione di ricorso ha esattamente illustrato i presupposti
che un cittadino italiano residente in Italia deve adempie-
re per essere posto al beneficio di una rendita dell'assi-
curazione per l'invalidità svizzera. Ha rilevato in parti-
colare come in sostanza il cittadino italiano debba aver
contribuito per almeno un anno all'AVS/AI svizzera, debba
essere invalido ai sensi della legge svizzera e infine deb-
ba essere assicurato alle assicurazioni sociali svizzere
oppure alle patrie al verificarsi dell'evento assicurato. A
questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata
adesione, non senza ribadire che secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è inva-
lido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido
almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno
al 40%.
     Giova inoltre ricordare che i criteri applicabili per
graduare l'invalidità divergono secondo che fino all'insor-
gere dell'invalidità l'assicurato esercitava un'attività
lucrativa (art. 28 cpv. 2 LAI) oppure attendeva ad occupa-
zioni non rimunerate (art. 5 cpv. 1 LAI). Per le persone
della prima categoria il grado dell'invalidità dev'essere
accertato prendendo a base i criteri economici enunciati
all'art. 28 cpv. 2 LAI, cioè corrispondere al rapporto fra
il reddito del lavoro che l'assicurato parzialmente invali-
do è ancora capace di conseguire mediante un'attività lu-
crativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali di mercato del lavoro e il reddito che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido. Per gli
assicurati dell'altra categoria invece, e specialmente per
le donne casalinghe, di massima l'invalidità va graduata in
funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni
consuete (art. 27 cpv. 1 OAI in relazione con l'art. 28
cpv. 3 LAI).
     Si aggiunga infine che ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI, il diritto alla rendita nasce il più presto nel momen-
to in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure è stato, per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro
per almeno il 40% in media (lett. b). Tuttavia, per gli as-
sicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Sviz-
zera, il diritto alla rendita giusta la lett. b dell'art.
29 cpv. 1 LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano
stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in
media e presentino, alla scadenza del periodo d'attesa,
un'invalidità pari almeno al 50% (cfr. art. 28 cpv. 1ter
LAI e DTF 121 V 264 consid. 5 e 6).

     2.- Invitata per giudizio della Commissione di ricorso
del 19 settembre 1995 a disporre indagini complementari,
l'amministrazione incaricò il dott. L._______ del Servizio
medico Y._______ di rendere un referto peritale. Nella sua
relazione del 9 maggio 1996, il perito, posta la diagnosi
invalidante di sindrome schizofrenica paranoidale cronica a
colorito depressivo, concluse affermando che A._______ era
da ritenersi incapace al lavoro nella professione esercita-
ta in Svizzera nella misura dell'80% a partire dal giugno
del 1974.
     Ritenuto ora che non v'è ragione per scostarsi dalle
valutazioni del perito sull'incapacità lavorativa dell'in-
teressata in professione dipendente, considerato poi come
l'attività di casalinga svolta con aiuti dopo il rimpatrio
non fosse frutto di libera scelta, ma conseguenza della ma-
lattia, sicché si applicano in concreto i criteri di gra-
duazione dell'invalidità validi per le persone attive, vi-
sto infine che le affezioni dell'opponente sono da connota-
re quale malattia di lunga durata e vanno quindi esaminate,
dal profilo della nascita del diritto alla rendita, sotto
il risvolto dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dev'essere de-
dotto che, a differenza di quanto sostengono le precedenti
istanze, l'invalidità di A._______ è sorta già nel lontano
1975.

     3.- Già si è detto che per aver diritto a una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera il cittadino
italiano deve essere assicurato, al verificarsi del rischio
assicurabile, o presso l'AVS/AI o presso le assicurazioni
sociali italiane.
     Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati
versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella
prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione
facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale
all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione ita-
lo-svizzera del 14 dicembre 1962 relativa alla sicurezza
sociale). Esso è pure realizzato durante i periodi assimi-
lati secondo le disposizioni della legislazione italiana
(cifra 2 lett. b del Protocollo finale stesso) o nei perio-
di durante i quali egli ha diritto ad una pensione d'inva-
lidità delle assicurazioni sociali italiane (art. 1 del
Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio
1969).
     In concreto risulta dagli atti che A._______ dopo il
rimpatrio aveva contribuito volontariamente alle
assicurazioni sociali italiane dall'inizio del 1976 e che
essa dal 1° dicembre 1991 è titolare di pensione di in-
validità italiana. Ne consegue, quindi, che all'epoca del
verificarsi dell'evento assicurabile giusta il diritto
svizzero, ovvero nel giugno 1975, l'interessata non adempi-
va la condizione assicurativa richiesta in regime conven-
zionale.

     4.- Dato quanto precede la decisione amministrativa
del 6 giugno 1997 merita conferma anche se per motivi di-
versi da quelli indicati nel gravame.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
     querelato giudizio commissionale del 13 luglio 1998
     essendo annullato.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla
     Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI
     per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe-
     derale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 11 settembre 2000
                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                        Il Presidente della IVa Camera:

                                Il Cancelliere: