Sozialrechtliche Abteilungen H 370/1998
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H 370/98 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere Sentenza del 29 giugno 2000 nella causa C.________, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano F a t t i : A.- C.________, consulente fiduciario a M.________, ha svolto sino alla fine dell'anno 1995 attività lucrativa esclusivamente indipendente e a partire dal 1996 pure attività lucrativa dipendente presso la ditta P.________ SA. Con decisione 10 dicembre 1997, la Cassa di compensa- zione del Cantone Ticino ha stabilito i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato per l'attività indipen- dente esercitata durante il biennio 1996/1997 fondandosi su un reddito medio di fr. 77 000.-, cui ha aggiunto la media dei contributi dovuti negli anni di computo, pari a fr. 6445.-, ed ha ritenuto un capitale investito nullo. I contributi sono stati calcolati sulla base della tassazione fiscale IFD 1995/1996. B.- Contro il provvedimento amministrativo l'interes- sato è insorto con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo che la fissazione dei contri- buti venisse determinata diversamente. In sostanza faceva valere che la Cassa avrebbe dovuto tener conto del fatto che in qualità di dipendente egli dal 1° gennaio 1996 aveva percepito un salario lordo annuo di fr. 39 000.-, sul quale venivano regolarmente prelevati i contributi paritetici, ma che nel contempo il suo reddito proveniente dall'attività lucrativa indipendente era passato da fr. 88 000.- nel 1995 a fr. 56 500.- nel 1996. In un atto di replica del 6 feb- braio 1998 l'insorgente ha poi precisato le proprie conclu- sioni chiedendo "che il reddito lordo d'attività indipen- dente determinante ai fini dell'imposizione 1996/1997 sia di fr. 56 500.-, somma dalla quale dovranno essere calcola- te le relative deduzioni". Con giudizio 19 ottobre 1998 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. I giudici di prime cure, ricordato come la normativa in oggetto distingua tra la procedura ordinaria e quella straordinaria di calcolo dei contributi per gli assicurati indipendenti, hanno conside- rato che C.________ non adempiva i presupposti necessari per l'applicazione di quest'ultimo metodo di fissazione dei contributi. Nel suo caso, l'attività dipendente aveva infatti sostituito parte dell'attività indipendente precedentemente esercitata e, inoltre, non era subentrata una sensibile modifica delle basi di reddito. C.- L'interessato interpone al Tribunale federale del- le assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo av- verso la pronunzia cantonale. Ritiene che il modo di calco- lare i contributi applicato dalle precedenti istanze sfoce- rebbe in un incremento fittizio del reddito da lui conse- guito dell'ordine del 51 %. Chiede pertanto che quanto pa- gato per il reddito conseguito svolgendo attività dipenden- te venga conteggiato in detrazione dal reddito totale fis- sato in fr. 77 000.-. La Cassa cantonale di compensazione propone la reie- zione dell'impugnativa, mentre l'Ufficio federale delle as- sicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giu- dizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente ine- satto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, ai quali può essere fatto riferimento, la Corte cantonale ha indica- to in modo pertinente e completo quali siano i presupposti legali, di ordinanza e quelli sviluppati dalla giurispru- denza che devono essere adempiuti per poter applicare la procedura straordinaria di calcolo dei contributi per gli indipendenti (art. 9 cpv. 2 LAVS e art. 25 cpv. 1 OAVS; DTF 106 V 76 consid. 3a; SVR 1994 AVS no. 4 pag. 7 consid. 2.3). In particolare, i mutamenti durevoli in seguito a cambiamento di professione, decisivi giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS, norma di eccezione da non interpretare in sen- so estensivo, devono aver influito sensibilmente sull'im- porto del reddito dell'assicurato. A questo proposito è op- portuno ribadire segnatamente che, secondo la giurispruden- za, la modifica del reddito è sensibile se la variazione del medesimo è di almeno il 25 % (RCC 1992 pag. 500 con- sid. 2b, 1984 pag. 508 consid. 3b e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 110 V 9 consid. 3b), che il mutamento della qualifica giuridica di una parte del reddito non costitui- sce un motivo sufficiente per applicare la procedura stra- ordinaria (RCC 1988 pag. 36 consid. 3b, 1980 pag. 210 con- sid. 2), e che nell'ipotesi in cui l'assicurato debba ri- durre l'attività indipendente accessoria a seguito dell'as- sunzione di un impegno quale salariato permettentegli di svolgere la precedente attività soltanto in misura minore, non può essere ammesso un cambiamento di professione ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAVS (RCC 1978 pag. 228 consid. 2b). Infine, il reddito di confronto, determinante per sa- pere se vi sia variazione sensibile del guadagno, è il red- dito acquisito nel corso dell'ultimo esercizio commerciale che precede l'anno della modifica (RCC 1982 pag. 392 con- sid. 1; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obli- gatorischen AHV, no. 14.60 pag. 285). 3.- a) La precedente istanza ha pure applicato corret- tamente i menzionati principi alla fattispecie concreta. Essa ha innanzitutto rilevato che secondo l'assicurato stesso la propria capacità finanziaria complessiva non era notevolmente mutata, in quanto a suo dire parte del reddito indipendente era stato sostituito dallo stipendio percepito quale persona dipendente. Essa ha inoltre considerato che nel caso di specie un cambiamento di professione ai sensi della giurisprudenza non era intervenuto. Infine, dagli atti fiscali, vincolanti per la Cassa di compensazione (cfr. DTF 121 V 82 consid. 2c e sentenze ivi citate), i primi giudici hanno dedotto che il reddito aziendale perce- pito nel biennio 1993/1994, tassato nel 1995/1996, ammonta- va a fr. 77 000.-. Dalla dichiarazione fiscale 1997/1998 emergeva poi un reddito aziendale di fr. 88 000.- consegui- to nel 1995 e di fr. 56 500.- nel 1996, con un reddito del lavoro di fr. 39 000.- nel medesimo anno. Ora, fondandosi sulla notifica di tassazione 1997/1998, nella quale era stato ritenuto un reddito del lavoro di fr. 19 500.- ed un reddito aziendale di fr. 54 000.-, per un totale di fr. 73 500.-, risultava che su quest'ultima modifica dei redditi la variazione intervenuta (tra fr. 88 000.- e fr. 73 500.-) era pari al 17 % soltanto, ossia inferiore alla quota stabilita dall'anzidetta giurisprudenza. b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'insor- gente nulla eccepisce che possa essere suscettibile di rimettere in forse le convincenti conclusioni del Tribunale cantonale. Egli si limita in effetti a sostenere, implici- tamente, che la rinuncia all'applicazione della procedura straordinaria di calcolo dei contributi avrebbe quale ef- fetto un incremento fittizio del reddito dell'ordine di fr. 39 000.-. Tuttavia, il tema non è di rilievo, e nemmeno il ricorrente cerca di confutare le argomentazioni sviluppate dall'autorità cantonale di ricorso nel giudizio impugnato. In particolare, egli non dimostra in alcun modo per quali motivi l'applicazione della procedura ordinaria sarebbe censurabile in concreto. c) In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato. Esso deve quindi essere respinto, mentre merita tutela il giudizio contestato e la decisione da esso protetta. 4.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicu- rative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contra- rio). Visto l'esito della vertenza, in cui l'insorgente soccombe, le spese processuali sono poste a suo carico (art. 135 e 156 cpv. 1 OG). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assi- curazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. II. Le spese di procedura federale, per un importo complessivo di fr. 1500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 29 giugno 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: