Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 322/1998
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H 322/98 Ws

                         Ia Camera

composta dei giudici federali Lustenberger, Presidente,
Schön, Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere

              Sentenza del 24 settembre 2001

                        nella causa

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effinger-
strasse 20, 3003 Berna, ricorrente,

                          contro

P._________, opponente, rappresentata dallo Studio legale
Probst e Pozzoli, Via Dufour 2, 6901 Lugano,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano

                        F a t t i :

     A.- Mediante decisione 14 novembre 1997 la Cassa can-
tonale di compensazione del Cantone Ticino ha determinato i
contributi personali AVS/AI/IPG dovuti quale persona senza
attività lucrativa per il 1997 da P._________, vedova dal-
l'8 marzo di quell'anno. Ai fini del calcolo dei contribu-
ti, è stata presa a base una sostanza netta di fr.
1'851'474.-, dedotta dalla tassazione 1993/94, riservata
essendo una rettifica conformemente all'art. 25 OAVS.

     B.- L'assicurata, tramite l'avv. R.________, ha
deferito la decisione amministrativa con ricorso al Tribu-
nale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino af-
fermando in via principale di essere tenuta al pagamento di
contributi solo a far tempo dal 1° gennaio 1998, ritenuto
che il defunto marito, il quale fino al momento del decesso
era stato attivo, aveva per il 1997 pagato entro l'8 marzo
dello stesso anno più del doppio del contributo minimo pre-
visto dalla legge, per cui essa andava esonerata dall'ob-
bligo contributivo per l'anno 1997. In via subordinata
chiedeva di essere esonerata dall'obbligo fino al 31 marzo
1997. L'interessata domandava poi che quale sostanza deter-
minante si ritenesse quella sussistente al momento in cui
era rimasta vedova.
     Per giudizio del 21 settembre 1998 il Tribunale canto-
nale delle assicurazioni ha respinto il gravame per quanto
atteneva alla domanda principale, accogliendolo limitata-
mente alla domanda subordinata, nel senso che ha dichiarato
iniziare il periodo contributivo il 1° aprile 1997. Ha pure
aderito alla domanda intesa alla presa in considerazione
della sostanza al momento del decesso del marito, secondo
le conclusioni dell'istante, vale a dire che essa fosse
computata nella misura della quota ereditaria, ossia in ra-
gione del 50%; i primi giudici hanno pertanto rinviato gli
atti alla Cassa perché accertasse la sostanza determinante
conformemente ai considerandi.

     C.- L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) interpone ricorso di diritto amministrativo a questa
Corte, postulando il ripristino della decisione amministra-
tiva.
     Mentre l'assicurata, sempre rappresentata dall'avv.
R.________, postula la reiezione del gravame, la Cassa
cantonale di compensazione ne propone l'accoglimento.

                      D i r i t t o :

     1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribu-
nale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
già correttamente esposto il disciplinamento legale appli-
cabile alla presente vertenza, specificando in particolare
come a decorrere dal 1° gennaio 1997, e diversamente dal
precedente ordinamento, siano attualmente obbligate a ver-
sare contributi anche le vedove che non esercitano un'atti-
vità lucrativa e le mogli di assicurati senza alcuna atti-
vità lucrativa. Ha ricordato che, conformemente all'art. 29
cpv. 2 OAVS, il contributo annuo delle persone che non
esercitano un'attività lucrativa è calcolato in base al
reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un perio-
do di due anni e alla sostanza, il periodo di calcolo com-
prendendo il secondo e il terzo anno precedenti il periodo
di contribuzione. Ha poi precisato che, per l'art. 28 cpv.
4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi co-
me persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito
determinante per la rendita dei coniugi, osservando infine
che, tuttavia, conformemente all'art. 3 cpv. 3 lett. a
LAVS, i coniugi senza attività lucrativa non devono versare
alcun contributo qualora il coniuge con attività lucrativa
versi contributi pari al doppio del contributo minimo.

     2.- La lite verte essenzialmente sul punto di sapere
se l'assicurata debba versare contributi sulla sua sostanza
e sul suo reddito da pensione a partire dal 1° gennaio
1997, come deciso dall'amministrazione nella decisione im-
pugnata e come considerato dall'UFAS nel ricorso di diritto
amministrativo, oppure se essa vada esonerata dal pagamento
e, in quest'ultima ipotesi, se l'esonero valga sino a fine
marzo 1997, come ritenuto dal Tribunale cantonale delle as-
sicurazioni.

     3.- La Cassa cantonale di compensazione e l'UFAS fon-
dano la loro opinione sulla cifra marginale 2043 delle di-
rettive edite dall'UFAS sulla contribuzione degli indipen-
denti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS, AI
e IPG, valide dal 1° gennaio 1997, giusta la quale nell'an-
no civile del matrimonio o dello scioglimento del matrimo-
nio (divorzio, vedovanza) non si può procedere ad un esone-
ro dall'obbligo contributivo giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS
(cfr. anche Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2a ed., pag. 220).
     L'ufficio ricorrente osserva al riguardo che l'ordina-
mento alla base dell'esonero prende fondamento sulla consi-
derazione che il disposto legale in questione, come quello
di cui all'art. 28 cpv. 4 OAVS, troverebbero applicazione
solo per quel che concerne persone non esercitanti un'atti-
vità lucrativa sposate su tutto l'arco dell'anno civile in
questione; l'obbligo di assistenza secondo il diritto civi-
le esiste solo durante il matrimonio e qualora l'obbligo di
assistenza non possa essere preso in considerazione, la mo-
glie "povera" non deve pagare contributi conformi alle con-
dizioni sociali del marito "ricco". Inoltre, sempre secondo
l'ufficio federale ricorrente, ai sensi dell'art.
29quinquies cpv. 3 LAVS in relazione con l'art. 50b cpv. 3
OAVS, si ripartiscono solo i redditi realizzati durante an-
ni civili di matrimonio completi. Infine, asserisce l'UFAS,
gli alimenti possono essere conteggiati come reddito conse-
guito in forma di rendite della persona che li riceve solo
se sono trattati separatamente dalla persona che li versa.
     Circa le considerazioni che precedono, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha già avuto modo di pronun-
ciarsi, disattendendole, nella sentenza in DTF 126 V 421,
in cui si trattava di vagliare la conformità all'OAVS delle
cifre marginali 2064 e 2069.1 delle summenzionate diretti-
ve, che prevedono l'obbligo di pagare contributi calcolati
in funzione della sostanza personale e del reddito indivi-
duale conseguito in forma di rendita per l'intero anno ci-
vile nel corso del quale ha avuto luogo il matrimonio, il
divorzio o la morte del coniuge.
     La Corte, per quel che attiene all'asserto secondo cui
l'obbligo di assistenza esiste limitatamente al periodo di
matrimonio, ha affermato che il disciplinamento predisposto
dall'art. 28 cpv. 4 OAVS tiene squisitamente conto della
riflessione dell'UFAS, nella misura in cui prevede l'obbli-
go contributivo sulla base della sola metà della sostanza
coniugale e dei redditi ottenuti sotto forma di rendite per
tutta la durata del matrimonio, quindi comprensiva anche
dei mesi dell'anno in cui è avvenuto il cambiamento di
stato civile: ne consegue, come corollario, che la regola
di esonero di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS - che
l'UFAS giustamente mette da questo profilo sullo stesso
piano dell'art. 28 cpv. 4 OAVS - non può non valere essa
pure per tutta questa durata e che solo anteriormente,
rispettivamente posteriormente, sono richiamabili le regole
sulla percezione dei contributi in funzione della sostanza
personale e del reddito conseguito in forma di rendite.
     Il Tribunale ha poi ritenuto irrilevanti le argomenta-
zioni dell'ufficio ricorrente fondate sulla relazione fra
l'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS e l'art. 50b cpv. 3 OAVS,
così come quelle inerenti alla natura degli alimenti dal
profilo contributivo (cfr. DTF 126 V 427 consid. 5b).
     Si noti peraltro che la soluzione proposta dall'UFAS
condurrebbe, come per quel che attiene alla problematica
oggetto della vertenza in DTF 126 V 421 surricordata, a ri-
sultati urtanti, specie qualora il matrimonio intervenga
agli inizi di un anno, rispettivamente lo scioglimento del
medesimo si verifichi verso la fine dell'anno, nel senso
che in una certa qual misura essa soluzione sarebbe, se del
caso, suscettibile di comportare una doppia imposizione.
     Da quanto precede emerge che pure la cifra marginale
2043 delle direttive edite dall'UFAS non è conforme all'or-
dinamento legale.
     In concreto, l'esenzione dall'obbligo contributivo
dell'assicurata deve pertanto valer sino a fine marzo 1997,
per cui il giudizio querelato non può che essere tutelato
al riguardo.

     4.- L'ufficio ricorrente addebita inoltre ai primi
giudici di aver preso a fondamento, ai fini della fissazio-
ne dei contributi, la metà della sostanza, ritenuta la pe-
culiare situazione successoria, nel senso che accanto al-
l'assicurata sussisteva quale erede solo il figlio, omet-
tendo segnatamente di prendere in considerazione che pote-
vano probabilmente aggiungersi elementi di reddito ottenuti
sotto forma di rendite. Orbene, trattandosi di fissazione
provvisoria dei redditi, non si vede motivo, viste le par-
ticolari condizioni del caso di specie, di disattendere la
valutazione del Tribunale cantonale delle assicurazioni
che, a prescindere da eventuali redditi in forma di rendi-
ta, si avvicina verosimilmente al risultato definitivo,
aperto restando il tema se un simile modo di procedere pos-
sa valere in altre situazioni, in particolare qualora il
tema successorio appaia meno evidente.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni

                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. L'UFAS verserà all'opponente fr. 2500.- a titolo di
     ripetibili per la procedura federale.

 IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri-
     bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e alla
     Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona.

Lucerna, 24 settembre 2001

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                        Il Presidente della Ia Camera :

                               Il Cancelliere :