Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 302/1998
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H 302/98 Ws
                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Cassina, cancelliera

                Sentenza del 5 luglio 2000

                        nella causa

E.________ F.________, ricorrente, rappresentata dall'Avv.
S.________,

                          contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Canonico
Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

                        F a t t i :

     A.- E.________ F.________, nata nel 1927, dal 1° lu-
glio 1989 è al beneficio di una rendita straordinaria di
vecchiaia, in sostituzione della rendita ordinaria parziale
di importo inferiore. Con sentenza civile 31 ottobre 1996
il matrimonio da lei contratto con G.________ F.________,
nato nel 1932, è stato sciolto per divorzio.
     Con scritto 6 febbraio 1997 E.________ F.________,
tramite l'avv. P.________, ha chiesto alla Cassa cantonale
di compensazione che la sua rendita fosse ricalcolata
secondo le nuove norme della 10a revisione della LAVS. Per
decisione 6 novembre 1997 la Cassa ha respinto la domanda
argomentando in sostanza che giusta le disposizioni transi-
torie della 10a revisione dell'AVS la nuova legge non era
applicabile nella specie, considerato come l'assicurata
fruisse di una rendita insorta prima del 31 dicembre 1996 e
come il divorzio fosse stato pronunciato pure prima di tale
data.

     B.- Assistita dal suo legale, l'interessata è insorta
al Tribunale cantonale delle assicurazioni ribadendo la sua
richiesta e facendo altresì valere che le informazioni ri-
cevute dai funzionari dell'amministrazione l'avevano indot-
ta a credere che avrebbe potuto usufruire dei benefici del-
la riforma legislativa.
     Mediante pronunzia 4 settembre 1998 l'adita autorità
di ricorso ha rigettato l'impugnativa ritenendo in concreto
non adempiuti i presupposti per l'applicazione delle nuove
disposizioni della LAVS ed escludendo che ne fosse stata
garantita l'applicabilità da parte della Cassa.

     C.- Sempre rappresentata dallo studio legale
P.________ e S.________, E.________ F.________ propone al
Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di
diritto amministrativo postulando l'annullamento del
giudizio cantonale e del provvedimento della Cassa. Dei
motivi invocati si dirà, per quanto necessario, nel
prosieguo.
     La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni so-
ciali (UFAS) propongono la disattenzione del gravame.

                      D i r i t t o :

     1.- Il Tribunale cantonale ha già chiaramente enuncia-
to i fatti e illustrato i disposti legali disciplinanti il
tema del contendere, per quanto  segnatamente riferito alle
disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS
(disp. trans. LAVS) in materia di introduzione di un nuovo
sistema di rendite. Alla pronunzia querelata può pertanto
essere rinviato, non senza ribadire che giusta la lett. c
cpv. 1 disp. trans. LAVS le nuove disposizioni si applicano
a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996
(prima frase). Esse si applicano parimenti alle rendite
semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha
diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996
o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data (seconda
frase).

     2.- Anche per quanto attiene all'applicazione della
normativa citata alla fattispecie questa Corte deve aderire
e rimandare alle esaurienti considerazioni dei primi giudi-
ci. Essi hanno in effetto dettagliatamente indicato i moti-
vi per i quali la richiesta dell'insorgente, volta al ri-
calcolo dalla sua prestazione secondo le nuove norme della
LAVS entrate in vigore il 1° gennaio 1997, non può essere
accolta. In particolare, dall'espresso e chiaro tenore del-
la lett. c cpv. 1 disp. trans. LAVS - le cui versioni fran-
cese e tedesca coincidono con quella italiana - risulta, e
contrario, che il caso dell'interessata non può essere sus-
sunto sotto la normativa contemplata da tale disposto. In
effetti, da un lato la rendita di cui la medesima è titola-
re è insorta in epoca ampiamente antecedente al 31 dicembre
1996, dall'altro il suo matrimonio con G.________
F.________ è stato sciolto per divorzio pure prima di
questa data. Pertinentemente la Corte cantonale ha altresì
osservato che la ricorrente nemmeno rientra nella ristretta
cerchia di beneficiari di rendite determinate secondo il
vecchio diritto abilitati, a titolo eccezionale e in deroga
al principio generale sancito dalla lett. c cpv. 1 disp.
trans. LAVS, a chiedere un nuovo calcolo delle prestazioni
secondo le nuove disposizioni, conformemente alle lett. c
cpv. 6 e 8 nonché g cpv. 1 disp. trans. LAVS.
     Da queste conclusioni il Tribunale federale delle as-
sicurazioni non ha motivo di dipartirsi, le allegazioni ri-
corsuali non essendo suscettibili di infirmarne la fonda-
tezza.

     3.- Innanzitutto, E.________ F.________ adduce che la
lett. c cpv. 1 disp. trans. LAVS sarebbe applicabile anche
nell'ipotesi di due persone divorziate, il termine "coniu-
ge" di cui alla seconda frase di tale norma non implicando
necessariamente l'esistenza di un legame matrimoniale an-
cora effettivo.
     Ora, a ragione l'UFAS, nella sua risposta, ricordati i
principi giurisprudenziali in materia di interpretazione
della legge (cfr. DTF 125 II 196 consid. 3a, 244 consid.
5a, 125 V 130 consid. 5 e riferimenti), ha in sostanza evi-
denziato come l'argomento ricorsuale sia il frutto di
un'interpretazione creativa della lett. c cpv. 1 disp.
trans. LAVS che non trova fondamento alcuno nella normativa
legale, né nei lavori preparatori. Non si vede infatti per-
ché il testo del disposto in questione - il cui tenore let-
terale è peraltro chiaro ed inequivocabile - avrebbe dovuto
introdurre la specificazione di cui alla seconda parte ("o
il cui matrimonio è sciolto dopo questa data") se l'inten-
zione del legislatore fosse stata quella di equiparare i
coniugi divorziati a quelli sposati. Sempre pertinentemente
l'UFAS ha osservato che una siffatta interpretazione risul-
ta altresì inconciliabile con la sistematica della regola-
mentazione transitoria in oggetto che riserva apposite nor-
me particolari alle persone divorziate (cfr. lett. c
cpv. 2, 4, 7, 8, lett. f e g disp. trans. LAVS).

     4.- L'insorgente fa altresì valere che a prescindere
dall'interpretazione della lett. c cpv. 1 disp. trans. LAVS
la sua rendita dovrebbe comunque essere ricalcolata secondo
le nuove norme, analogamente a quella versata al suo ex ma-
rito dal 1° settembre 1997. Il nuovo calcolo dovrebbe in
effetto tener conto della ripartizione dei redditi conse-
guiti durante il matrimonio giusta l'art. 29quinquies cpv.
3 LAVS, questo disposto essendo applicabile anche nei casi
in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio
1997 in virtù della lett. c cpv. 4 disp. trans. LAVS.
     Anche questa tesi s'appalesa manifestamente infondata.
Analizzati i lavori preparatori e ritenuti il testo let-

terale e la sistematica della legge, questa Corte ha in ef-
fetti già avuto modo di affermare che il sistema dello
splitting secondo l'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS è applica-
bile al calcolo della rendita di persone divorziate solo
se, cumulativamente, il matrimonio è stato sciolto prima
del 1° gennaio 1997 e il diritto alla prestazione nasce do-
po il 31 dicembre 1996 (presupposto quest'ultimo non adem-
piuto in concreto). In proposito e con specifico riferimen-
to alla lett. c cpv. 4 disp. trans. LAVS, è stato pure con-
siderato che la ratio legis di questa norma è proprio quel-
la di precisare che il momento determinante per decidere
l'applicazione della procedura di splitting in caso di per-
sone divorziate non coincide con quello del divorzio bensì
con quello della nascita di un diritto alla rendita (SVR
1999 IV no. 3 pag. 7 consid. 3; cfr. anche Jürg Brechbühl,
Die Übergangsbestimmungen zur 10. AHV-Revision, ein wich-
tiger Teil der Gesetzesänderungen, in: Sécurité sociale
1995, pag. 74).
     D'altra parte, a ragione l'UFAS ha osservato che l'ef-
fetto retroattivo del nuovo diritto auspicato dall'interes-
sata non solo risulta improponibile avuto riguardo al teno-
re letterale inequivocabile e chiaro della normativa tran-
sitoria (cfr. SVR 1996 IV no. 71 pag. 208 consid. 3a; DTF
114 V 151 consid. 2b). Esso deve altresì essere escluso
considerando come il legislatore, contrariamente ad altri
casi assicurativi concernenti beneficiari di prestazioni
versate in base al diritto previgente (cfr. lett. c cpv. 6
e 8, lett. g cpv. 1 disp. trans. LAVS) o eventi assicurati
verificatisi prima del 1° gennaio 1997 non conferenti il
diritto a prestazioni in base al precedente disciplinamento
(cfr. lett. f cpv. 2 e lett. h disp. trans. LAVS), non ha
previsto per la costellazione integrata dall'assicurata
un'apposita norma transitoria derogante al principio gene-
rale sancito dalla lett. c cpv. 1 disp. trans. LAVS e,
quindi, rinviante al nuovo diritto dalla sua entrata in
vigore. Trattasi, a non averne dubbio, di una risposta ne-
gativa consapevole del legislatore, vale a dire di un si-
lenzio qualificato escludente di principio una lacuna col-
mabile dal giudice (sentenze inedite 6 dicembre 1999 in re
H., H 318/98, 18 novembre 1999 in re C., H 275/99 e 23 mar-
zo 1999 in re K., H 92/97; cfr. anche DTF 125 V 11 consid.
3 con riferimenti).

     5.- E.________ F.________ ribadisce infine ancora,
come già in sede cantonale, che l'applicazione delle nuove
norme le sarebbe stata assicurata dall'amministrazione.
     Ora, nella pronunzia querelata è già stato giustamente
ed esaurientemente esposto come non fossero adempiuti i re-
quisiti giurisprudenziali elencati in DTF 121 V 66 consid.
2a per tutelare la buona fede dell'assicurata, dagli atti
dell'incarto emergendo non averle l'opponente dato alcuna
garanzia vincolante né essendo ravvisabile in concreto il
compimento di disposizioni non reversibili senza pregiudi-
zio. Gli argomenti invocati innanzi a questa Corte non soc-
corrono per mettere in forse le fondate conclusioni cui è
giunta la prima autorità giudiziaria. Pretestuose si ravvi-
sano in particolare le deduzioni che l'insorgente vorrebbe
trarre dalla documentazione prodotta in questa sede, innan-
zitutto poiché trattasi di scritti successivi alla pronun-
cia del divorzio tra le parti e quindi comunque non suscet-
tibili di indurre l'interessata ad un agire pregiudizievo-
le. Inoltre, gli stessi, di tenore generale, non dimostrano
in nessun modo l'esistenza di un'esplicita e concreta assi-
curazione resa dall'amministrazione nei confronti della ri-
corrente nella consapevolezza del divorzio. Tantomeno si
può ritenere che la Cassa abbia inteso dare informazioni
giuridicamente vincolanti sulla situazione transitoria, po-
sto come le richieste dell'assicurata difettassero di ogni
riferimento alle (peraltro già a quell'epoca a disposizione
del suo legale; cfr. FF 1994 III pag. 1624) norme transito-
rie della 10a revisione dell'AVS o alla loro rilevanza nel
caso particolare (sentenza inedita 6 settembre 1999 in re
G.A., H 203/98).

     6.- Per quanto precede, il gravame s'appalesa infonda-
to e va disatteso, mentre meritano conferma il giudizio
cantonale e la decisione da esso protetta.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
     all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 5 luglio 2000
                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                        Il Presidente della IVa Camera:

                              p. La Cancelliera: