Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 257/1998
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H 257/98 Ws
                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Scartazzini, cancelliere

               Sentenza del 6 dicembre 2000

                        nella causa

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna,
ricorrente,

                          contro

V._________ e F._________  M._________, opponenti,
rappresentati dallo Studio Legale X._________,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

                        F a t t i :

     A.- V._________ M._________ ha dal 1° febbraio 1987
fruito di una rendita semplice di vecchiaia. Suo marito,
F._________ M._________, ha compiuto i 65 anni di età il
5 luglio 1993 ed ha maturato il diritto ad una rendita di
vecchiaia per coniugi a decorrere dal 1° agosto 1993. Con
lettera del 20 luglio 1993, V._________ e F._________
M._________ comunicarono alla Cassa di compensazione del
Cantone Ticino di voler rinviare di cinque anni il
versamento della rendita di vecchiaia per coniugi. In data
10 ottobre 1996, la Cassa ha informato gli interessati che
il 1° gennaio 1997 sarebbero entrate in vigore le modifiche
legislative a seguito della 10ma revisione della LAVS, la
quale avrebbe comportato una diminuzione dei tassi di
aumento degli importi delle rendite differite. Agli
assicurati veniva pure chiesto se intendessero revocare il
rinvio entro il 31 dicembre 1996.
     Dopo aver ottenuto ulteriori delucidazioni da parte
della Cassa il 31 ottobre 1996, i coniugi M._________ hanno
chiesto, in data 9 dicembre 1996, che l'amministrazione
rendesse una decisione formale sulla riduzione del tasso di
aumento del supplemento relativo al differimento della
rendita a far tempo dal 1° gennaio 1997, impugnabile
davanti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Tici-
no. In risposta, con scritto del 18 dicembre 1996 la Cassa
ha dichiarato di non poter emettere una decisione formale
nel senso auspicato dagli assicurati. Li ha inoltre invita-
ti a voler confermare l'intenzione o meno di domandare la
revoca del differimento con effetto al 31 dicembre 1996.

     B.- Un gravame interposto al Tribunale delle assicu-
razioni del Cantone Ticino dai coniugi M._________ è stato
dichiarato irricevibile con giudizio del 9 luglio 1997, per
carenza di una decisione formale ai sensi di legge.
Conformandosi alle istruzioni date dall'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali il 22 agosto 1997, la Cassa ha
emanato, il 24 ottobre seguente, una decisione di accerta-
mento con la quale disponeva che, non avendo gli interes-
sati chiesto la revoca entro il 31 dicembre 1996, avrebbe
potuto essere applicata soltanto la nuova regolamentazione.
Pertanto, alla scadenza del periodo di rinvio di 5 anni,
vale a dire il 1° agosto 1998, se gli assicurati non aves-
sero chiesto la revoca prima, sarebbe stata loro corrispo-
sta una rendita mensile per coniugi di fr. 3901.-.

     C.- V._________ e F._________ M._________ sono insorti
contro la decisione amministrativa con ricorso al predetto
Tribunale. Postulavano che la rendita differita venisse
calcolata in applicazione delle norme vigenti fino al
31 dicembre 1996. In via prima subordinata chiedevano che
le prestazioni fossero calcolate conformemente ad una pre-
cisa chiave di ripartizione annuale, con rifusione totale
delle rendite non percepite sino al 1° agosto 1998. In via
seconda subordinata concludevano proponendo la revoca del
differimento con effetto al 31 dicembre 1996 e calcolo del-
la rendita, a partire da tale data, in base al sistema ori-
ginario.
     Con giudizio del 14 luglio 1998 l'autorità di ricorso
cantonale ha accolto il gravame. Ha considerato che l'even-
to assicurativo era sorto prima della revisione della leg-
ge, mentre era stata differita soltanto l'erogazione della
rendita. L'elemento determinante era dunque la nascita del
diritto. Adottando la soluzione ritenuta dalla Cassa, asse-
riva la Corte, si sarebbe invece incorso in una retroatti-
vità vera e propria, per principio inammissibile. Inoltre,
l'applicazione del nuovo ordinamento avrebbe condotto alla
violazione di un diritto acquisito. Generalmente, secondo
le norme transitorie determinanti in concreto, la conver-
sione di rendite dal vecchio al nuovo diritto doveva avve-
nire in modo tale da non provocare prestazioni inferiori.
Tale garanzia era da estendere anche alle rendite diffe-
rite. Applicare i nuovi supplementi (inferiori a quelli del
vecchio diritto) alle rendite il cui diritto era sorto pri-
ma della modifica legislativa avrebbe infatti comportato
una riduzione delle prestazioni. Di conseguenza, anche per
motivi di parità di trattamento, le disposizioni transito-
rie relative all'OAVS non potevano trovare applicazione in
concreto, per cui faceva stato il vecchio diritto indipen-
dentemente dal fatto che la revoca avvenisse dopo il 1°
gennaio 1997.

     D.- L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in-
terpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricor-
so di diritto amministrativo avverso il predetto giudizio
chiedendone l'annullamento. Adduce in sostanza che il sup-
plemento per il differimento introdotto nell'ambito della
10ma revisione dell'AVS continua a corrispondere al contro-
valore della prestazione non percepita, senza deterioramen-
to alcuno per le persone assicurate. Soggiunge che con la
normativa transitoria elaborata in questo contesto si era
voluto garantire i principi procedurali sanciti dalla Co-
stituzione, in particolare quello della parità di tratta-
mento. Infine, conclude il ricorrente, la questione della
protezione di un diritto acquisito non si pone affatto nel-
l'evenienza concreta.
     Chiamati a determinarsi, i coniugi M._________ po-
stulano che il gravame sia respinto. Ribadiscono inoltre le
conclusioni sia preliminari che principali e subordinate
già formulate in sede di prima istanza. La Cassa, dal canto
suo, propone l'accoglimento dell'impugnativa.

                      D i r i t t o :

     1.- Oggetto della vertenza in esame è il tema di sape-
re se, in seguito alla domanda di differimento delle rendi-
te AVS presentata dai coniugi M._________ il 20 luglio
1993, valgano dopo il 1° gennaio 1997 le regole di calcolo
delle prestazioni secondo il vecchio diritto, come sosten-
gono gli assicurati e la Corte cantonale, oppure quelle
giusta il nuovo diritto, conformemente a quanto ritengono
la Cassa di compensazione del Cantone Ticino e l'Ufficio
federale ricorrente.

     2.- Nei considerandi del contestato giudizio l'auto-
rità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato sia le
disposizioni legali e di ordinanza generalmente applicabili
in concreto, sia la normativa che disciplina la questione
del calcolo del supplemento per il differimento della ren-
dita di vecchiaia secondo il diritto transitorio. A questa
esposizione può pertanto essere fatto riferimento, essendo
ricordato che sono stati in particolare modificati, con
effetto dal 1° gennaio 1997, sia i supplementi da aggiun-
gere alla rendita non differita (art. 55ter cpv. 1 OAVS)
che l'importo della rendita differita, il quale viene se-
condo il nuovo diritto adeguato all'evoluzione dei salari e
dei prezzi (art. 55ter cpv. 5 OAVS).

     3.- a) La precedente istanza ha risolto negativamente
il quesito di stabilire se debba nel caso di specie trovare
applicazione l'ordinamento previsto dall'art. c cpv. 1 del-
le disposizioni transitorie relative alla modifica del-
l'OAVS del 29 novembre 1995, in vigore dal 1° gennaio 1997.
Ai sensi di tale disposto transitorio, il nuovo disciplina-
mento relativo al supplemento delle rendite rinviate si ap-
plica anche a tutte le rendite rinviate che non sono ancora
state revocate al momento dell'entrata in vigore della 10ma
revisione dell'AVS. A sostegno della sua tesi, il Tribunale
cantonale ha invocato la tutela del principio del divieto
di una retroattività vera e propria di una modifica legi-
slativa, argomentando altresì che l'applicazione della nuo-
va normativa avrebbe comportato la violazione di un diritto
acquisito e quella del principio della parità di tratta-
mento.
     L'Ufficio ricorrente contesta questo punto di vista,
sostenendo che la questione della protezione di un diritto
acquisito non si pone dal momento che la nuova normativa
non provoca alcun deterioramento di prestazioni per le per-
sone assicurate. Precisa che scopo del disposto transitorio
in oggetto era appunto quello di garantire la parità di
trattamento tra tutti gli assicurati le cui rendite rinvia-
te non erano ancora state revocate al momento dell'entrata
in vigore della 10ma revisione dell'AVS. Infatti, se sui
supplementi validi fino al 31 dicembre 1996 fossero stati
garantiti gli adeguamenti al rincaro, i titolari di rendite
differite sarebbero stati avvantaggiati rispetto agli altri
pensionati, ricevendo di più - in base alle aliquote calco-
late secondo il vecchio regime, ma beneficiando dell'ade-
guamento all'evoluzione dei salari e dei prezzi previsto
dal nuovo diritto - del controvalore attuariale delle pre-
stazioni non percepite.

     b) Orbene, in una recente sentenza il Tribunale fede-
rale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che la
soluzione proposta dall'Ufficio federale delle assicurazio-
ni sociali nel ricorso di diritto amministrativo è corret-
ta. Questa Corte ha segnatamente constatato che dopo l'en-
trata in vigore della 10ma revisione dell'AVS, il 1° gen-
naio 1997, il calcolo della rendita differita deve sempre
essere effettuato prendendo in considerazione le aliquote
di supplemento secondo il nuovo diritto (sentenza inedita
26 maggio 2000 in re S., H 199/99). Questa soluzione, dalla
quale non v'è nessun motivo di scostarsi, deve trovare ap-
plicazione anche in concreto, per cui il gravame dell'Uffi-
cio ricorrente merita tutela.

     c) Gli argomenti sollevati dagli opponenti in questa
sede, riferiti essenzialmente ad un confronto tra presta-
zioni assicurative sociali e rendite differite calcolate
secondo le regole attuariali nell'ambito delle assicurazio-
ni private, non sono pertinenti e non meritano ulteriore
approfondimento. Nemmeno sono dati, nel caso in esame, i
requisiti giustificanti la tutela della buona fede dei co-
niugi M.________, ritenuto che la Cassa aveva debitamente
proposto loro, nel dicembre 1996, di scegliere tra il ver-
samento della rendita differita in applicazione del regime
allora in vigore o secondo il nuovo diritto. Né infine si
può ravvisare, nel metodo di calcolo proposto dall'ammini-
strazione e dall'Ufficio ricorrente, un motivo per cui gli
opponenti potrebbero invocare la garanzia di diritti ac-
quisiti.

     d) Gli interessati avevano comunicato alla Cassa la
revoca della rendita differita per il 31 dicembre 1996 in
data 9 dicembre e 27 dicembre 1996. È quanto aveva del re-
sto proposto di riconoscere anche la Cassa medesima in sede
di risposta al gravame dinanzi all'istanza giudiziaria can-
tonale. Ne deriva che il ricorso dell'Ufficio federale del-
le assicurazioni sociali deve essere accolto nel senso che,
annullati il giudizio impugnato e la decisione amministra-
tiva del 24 ottobre 1997, la causa è rinviata alla Cassa
perché statuisca sui diritti degli interessati tenuto conto
della revoca fatta per il 31 dicembre 1996.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni

                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
     senso che, annullati il giudizio del Tribunale delle
     assicurazioni del Cantone Ticino del 14 luglio 1998 e
     la decisione amministrativa del 24 ottobre 1997, la
     causa è rinviata alla Cassa di compensazione del
     Cantone Ticino affinché proceda conformemente ai
     considerandi.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano
     ripetibili.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
     alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino.

Lucerna, 6 dicembre 2000

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                       Il Presidente della IVa Camera :

                               Il Cancelliere :