Sozialrechtliche Abteilungen H 238/1998
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H 238/98 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Meyer, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere Sentenza del 13 novembre 2000 nella causa S._________, ricorrente, rappresentato dall'avv. T._________, contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano F a t t i : A.- S._________ è stato membro del consiglio di amministrazione della M._________ & B._________ SA, con diritto di firma collettiva a due, dall'8 giugno 1982 sino al fallimento decretato il 10 settembre 1993. Era inoltre azionista minoritario della società fallita. Con giudizio 4 luglio 1995 il Tribunale delle assicu- razioni del Cantone Ticino aveva respinto la petizione inoltrata dalla Cassa cantonale di compensazione contro S._________ per il mancato pagamento dei contributi parite- tici dovuti dalla società fallita per l'anno 1993, mentre l'aveva accolta nei confronti degli altri due amministrato- ri in solido. A seguito di un ricorso di diritto amministrativo in- terposto da B._________ (presidente del consiglio di ammi- nistrazione) e M._________ (membro dello stesso), il Tri- bunale federale delle assicurazioni con sentenza 26 marzo 1997 aveva annullato tale giudizio e rinviato l'incarto al- l'istanza inferiore per complemento d'istruttoria, ritenuto che vi era stata una violazione del diritto di essere sen- tito dei ricorrenti. B.- Completata l'istruttoria, con pronunzia 3 giugno 1998 l'autorità giudiziaria cantonale ha riformato il pre- cedente giudizio, estendendo l'obbligo di risarcire alla Cassa fr. 122 755.80 anche a S._________, con vincolo di solidarietà con B._________ e M._________. C.- Il 31 agosto 1998 S._________ è insorto avanti questa Corte con ricorso di diritto amministrativo. Chiede l'annullamento del giudizio cantonale 3 giugno 1998 e il rinvio della causa all'istanza inferiore perché completi l'istruttoria e statuisca di nuovo. In via subordinata, postula che venga respinta la petizione 22 agosto 1994 contro di lui, mentre sia accolta nei confronti di B._________ e M._________. Dei motivi invocati nel- l'impugnativa si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In sede di risposta B._________ ha chiesto la reiezio- ne del gravame e la conferma della pronunzia cantonale, mentre la Cassa, M._________ e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi. Con atto 12 febbraio 1999 il ricorrente ha chiesto la facoltà di replicare. D i r i t t o : 1.- In via preliminare va esaminata l'istanza di re- plica di S._________, ritenuto che a suo dire la controparte nella memoria di risposta tenta di "stravolgere i fatti e fuorviare dal tema su cui è incentrato il ricor- so". a) Per l'art. 110 cpv. 4 OG un ulteriore scambio di scritti ha luogo solo eccezionalmente. Ragioni di economia processuale impongono rigore nella concessione del diritto alla replica. L'istanza deve indicare i motivi rilevanti e nuovi emersi dalle risposte delle controparti interessate. Con nuovi vanno intesi quelli non prevedibili al momento dell'introduzione del ricorso, ritenuto che un ulteriore scambio di allegati non è ammissibile per sanare omissioni riconducibili a carenze di natura procedurale. L'esigenza della replica discende dal diritto di essere sentito dedot- to dall'art. 4 Cost.: alla parte va concessa la facoltà di replicare se, nella risposta, siano stati resi noti per la prima volta elementi rilevanti (nuovi fatti, mezzi di pro- va, motivi) e non già ipotizzabili con l'atto introduttivo, sui quali il ricorrente non abbia ancora avuto la facoltà di esprimersi (DTF 118 Ia 308 consid. 1c, 114 Ia 314 con- sid. 4b, 111 Ia 3 con rinvii; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentli- ches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basilea 1996, n. 847, 1345 e 1875). Per essere ammesso a replicare, il richiedente deve indicare espressamente e con chiarezza tutti gli elementi rilevanti che legittimano il diritto di replica, ritenuto che allegazioni generiche sono inidonee a sostanziare la domanda. Occorre contrastare dal profilo procedurale che si manifestino attitudini defatigatorie, volte unicamente a procrastinare la definizione della vicenda giudiziaria, producendo atti sostanzialmente superflui (Gygi, Bundesver- waltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 194). b) Ora, la risposta del cointeressato B._________ del 13 gennaio 1999 non contiene elementi rilevanti che già non fossero noti alle parti nella pregressa disputa davanti al- l'autorità giudiziaria cantonale. Essa si limita ad eviden- ziare quanto già risulta dall'istruttoria cantonale, senza apportare qualsivoglia innovazione nell'impostazione fat- tuale e in diritto, riferendosi unicamente ad elementi noti tanto alle parti interessate quanto al Tribunale cantonale delle assicurazioni. S._________ omette di indicare con chiarezza su quali elementi nuovi e rilevanti, emersi solo in sede di rispo- sta, intenda fondare la sua domanda. L'affermazione apodit- tica, secondo cui la risposta di B._________ costituirebbe "il tentativo di stravolgere i fatti e fuorviare dal tema su cui è incentrato il ricorso", è manifestamente inidonea a sostanziare un'istanza di replica nella procedura di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Ne consegue la reiezione dell'istanza di replica del 12 febbraio 1999. 2.- S._________ ravvisa, dal profilo formale, una grave violazione del suo diritto di essere sentito nel- l'ambito del complemento istruttorio eseguito dal Tribunale cantonale in seguito alla decisione di rinvio di questa Corte, nella misura in cui non sono stati assunti i mezzi di prova offerti il 28 gennaio e 24 marzo 1998. a) Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una deci- sione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedi- mento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quel- lo di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 124 I 51 con- sid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a e sentenze ivi citate). Inoltre, il diritto di essere sentito va riconosciuto e rispettato laddove un'autorità intenda fondare la propria decisione su una norma o un motivo giuridico non evocato nella procedura anteriore e non addotto da alcuna delle parti interessate, le quali non ne potevano ravvisare la rilevanza nella fattispecie (DTF 124 I 52 consid. 3c, 123 I 69, 116 V 185 consid. 1a e i riferimenti ivi citati). Se invece gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla con- vinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non po- trebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assu- mere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle- ge des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, op. cit., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilpro- zessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente al- l'art. 4 cpv. 1 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). b) Va pure ricordato che nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di me- rito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per cen- surare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è suffi- ciente che il ricorrente critichi semplicemente la decisio- ne impugnata o che contrapponga a quest'ultima una propria valutazione, per quanto essa sia sostenibile o addirittura preferibile; egli deve bensì dimostrare per quale motivo la valutazione delle prove da lui criticata sarebbe manifesta- mente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fondi su una svista manifesta o contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 I 66 consid. 3a, 121 I 114 consid. 3a). c) Il ricorrente censura in primo luogo che i giudici cantonali non hanno motivato il rifiuto delle prove offer- te. A torto. Dai considerandi 2.7. e 2.8. emerge che essi si sono espressi in termini comprensibili sugli elementi messi a fondamento del loro giudizio, prescindendo dal pro- cedere alla puntuale motivazione dei mezzi di prova super- flui ed evitando in tal modo uno sterile esercizio giu- risdizionale. Dall'argomentazione sviluppata risulta in mo- do sufficiente che si è tenuto conto nel giudizio degli elementi fattuali rilevanti ai fini dell'art. 52 LAVS. d) Nel caso di specie, le argomentazioni sollevate dal ricorrente - secondo cui i vari costituti testimoniali avrebbero potuto dimostrare che egli non aveva alcun potere decisionale nella fallita M._________ & B._________ SA e nemmeno accesso alle informazioni - risultano inconferenti. Infatti i poteri e le incombenze di un membro del consiglio di amministrazione di una società anonima, per di più azionista minoritario con un apprezzabile pacchetto azionario (300 azioni su 1300), sono quelli definiti dalla legge che, come tali, non sono suscettibili di interpretazione a dipendenza dell'opinione che possono aver maturato una segretaria della fallita (Z._________) e un dipendente della F._________ SA che si era occupato della revisione della ditta dal 1980 al 1985 (G._________), peraltro entrambi sentiti come testi davanti al Pretore di B._________, alla presenza di S._________ e del suo patrocinatore. Per quanto riguarda invece l'audizione dei signori J._________ della F._________ SA, L._________ della Cassa malati OCST e L._________, direttore della già SBS, richie- sta dal ricorrente con atto 28 gennaio 1998, a giusta ra- gione i primi giudici non hanno ritenuto opportuno assumer- li perché ininfluenti ai fini del giudizio, atteso che il materiale probatorio agli atti già consentiva un accerta- mento oggettivo dei fatti. Non si vede infatti motivo per cui si debba sentire un direttore di banca quando agli atti risulta la lettera di concessione, in data 26 marzo 1993, di un limite di credito in conto corrente per fr. 250 000.- a favore di B._________ e/o S._________ e/o M._________ nonché l'accredito alla stessa data di tale importo alla M._________ & B._________ SA. Né si comprende perché mai si dovrebbe sentire i signori J._________ e L._________ che - a mente del ricorrente - non avrebbero mai discusso con lui, quando decisivo è determinare se S._________ abbia ossequiato i doveri che incombono a un membro del consiglio di amministrazione. Il ricorrente censura inoltre che non si sia fatto ca- po all'interrogatorio formale dei cointeressati B._________ e M._________ per conoscere la destinazione della somma di fr. 250 000.- oggetto dell'apertura di credito. L'obiezione non è di rilievo. Dall'estratto conto sopra citato emerge infatti in tutta evidenza che tale importo è stato accreditato lo stesso giorno sul conto corrente della fallita e non è servito al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali, ritenuto che è poi stato interamente rimborsato, interessi passivi compresi, nel periodo tra il 6 aprile e il 4 agosto 1993. Quanto all'acquisizione del voluminoso incarto falli- mentare presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti di B._________, va ricordato al ricorrente che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione che era suo preciso dovere indicare con esattezza, dopo aver proceduto come gli è consentito dal diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF. Il minimo che si richiede a un membro del consiglio di amministrazione è che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio. È bene ricordare a S._________ che non incombe ai giudici cantonali supplire a carenze istruttorie di una parte, rispettivamente del suo patrocinatore. Visto quanto precede, si deve concludere che non sus- siste in concreto alcuna violazione del diritto di essere sentito da parte dei primi giudici. 3.- a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale fede- rale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente ine- satto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). b) Il Tribunale federale delle assicurazioni può sta- tuire sulla pretesa di risarcimento danni soltanto in quan- to essa si riferisca a contributi di diritto federale. Nel- la misura in cui litigiosi siano in concreto danni addebi- tabili al mancato pagamento di contributi di diritto canto- nale, il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile (v. DTF 119 V 80 consid. 1b e sentenze ivi citate). 4.- Nella fattispecie è accertato e incontestato che B._________ e M._________ sono responsabili ai sensi del- l'art. 52 LAVS del mancato pagamento dei contributi pari- tetici della fallita ditta M._________ & B._________ SA per il 1993, pari a fr. 122 755.80. Resta quindi da esaminare se sussista una responsabi- lità pure di S._________ - in solido con i due predetti amministratori - nella sua qualità di membro del consiglio di amministrazione dal 1982 al 1993, oltre ad essere stato azionista di minoranza della fallita. a) Nei considerandi del querelato giudizio, la Corte cantonale ha già correttamente ricordato i requisiti disci- plinanti, ai sensi dell'art. 52 LAVS, il risarcimento dei danni causati dal datore di lavoro nei confronti della cas- sa per aver omesso di pagare i contributi di legge, inten- zionalmente o per negligenza grave, precisando in partico- lare come, secondo la giurisprudenza, nella nozione di da- tore di lavoro siano compresi anche gli organi di una so- cietà anonima. A questa esposizione può essere fatto rife- rimento e prestata adesione. b) S._________ sostiene di non aver mai avuto alcun potere nei settori decisivi per l'attività finanziaria della fallita e, in particolare, in quello dei pagamenti dei contributi sociali, atteso che non ha mai avuto accesso alle informazioni, né mai gli è stato riconosciuto alcun potere, né tanto meno ha saputo delle difficoltà della ditta nel versamento degli oneri sociali. L'interessato sembra misconoscere la portata dell'art. 52 LAVS. In sostanza, è dell'avviso che costituisca esimen- te il fatto di non aver influito e nemmeno partecipato alla gestione della ditta. A torto. Si tratta in tutta evidenza di circostanze che non sono di rilievo, dal momento che, accettando a partire dal 1982 il mandato di membro del con- siglio di amministrazione, egli si era assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, considerato che era pure azionista, anche se di minoranza, della fallita. Va ricordato al ricorrente che gli incombeva, quale membro del consiglio di amministrazione di una società ano- nima, di controllare personalmente che venissero pagati i contributi alla Cassa, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità dell'art. 51 LAVS. Egli non può liberarsi da questa responsabilità semplicemente soste- nendo, come in concreto, d'essere stato solo il responsabi- le tecnico della ditta, o asserendo che non ha mai potuto accedere alla corrispondenza, o ancora affermando che era entrato nel consiglio di amministrazione solo per osse- quiare le direttive imposte alla ditta dalla legge sugli appalti. Nulla infatti gli impediva di richiedere qualsivo- glia informazione o documentazione che gli necessitasse per far fronte ai doveri di un membro del consiglio di ammini- strazione. Se, come sembra voler sostenere, taluno avesse inteso mantenerlo all'oscuro dell'esatta situazione, a S._________ sarebbe comunque rimasto il diritto di dare le dimissioni, limitando in tal modo la sua responsabilità dal profilo temporale. Dalla documentazione agli at- ti risulta per contro come egli fosse a conoscenza - con- trariamente a quanto asserito nel gravame - almeno dal 24 giugno 1991, quando ha sottoscritto il rapporto di gestione riferito al 1990, che la società aveva concrete e preoccu- panti difficoltà finanziarie. La situazione è poi peggiora- ta, come risulta dal bilancio al 31 dicembre 1991, pure de- bitamente sottoscritto da S._________, attestante perdite per complessivi fr. 292 820.39 (= fr. 271 881.29 perdita riportata + fr. 20 939.10 perdita d'esercizio). Non può pertanto essere seguito il ricorrente quando sostiene che il fallimento sarebbe stato "fulmineo". Il 25 marzo 1993, cinque mesi e mezzo prima del falli- mento della società, S._________ ha prelevato dal suo conto corrente presso la Banca X.________ fr. 50 000.- e ne ha versati fr. 48 000.- alla M._________ & B._________ SA per "permettere di far fronte alle più impellenti urgenze". Conoscendo la precarietà della situazione finanziaria della società, era suo preciso dovere - peraltro anche nel suo stesso interesse - che siffatto versamento fosse destinato alle assicurazioni sociali. A nulla giova poi il suo argomento, secondo cui sareb- be stato obbligato da B._________ e M._________, con "prepotenza" e "di punto in bianco", a sottoscrivere il 26 marzo 1993 un vaglia cambiario con il relativo bollettino di prelevamento di fr. 250 000.-, senza saperne l'uso che ne sarebbe stato fatto. Come già accennato al consid. 2d, vi è certezza che l'importo prelevato non è servito al pa- gamento dei contributi alle assicurazioni sociali, essendo stato rimborsato nella sua interezza, interessi compresi, entro il 4 agosto 1993, ossia cinque settimane prima della dichiarazione di fallimento. Da questa operazione a S._________ non è derivato alcun pregiudizio. Accettando, come già detto in precedenza, il mandato di membro del consiglio di amministrazione, il ricorrente si era assunto tutti gli oneri che da tale funzione deriva- no. Ora, dagli atti non risulta, e nemmeno viene preteso, che il consiglio di amministrazione abbia disciplinato in termini cogenti, in concreto, i compiti dei vari membri. La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri as- sicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta ge- stione degli affari sociali non incombeva quindi solo al presidente del consiglio di amministrazione, B._________, o a M._________, bensì all'intero organo esecutivo, trat- tandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO. Si noti in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (VSI 1996 pag. 306). In sostanza, il disinteresse mostrato da S._________, malgrado il suo impegno finanziario, ne determina la responsabilità secondo l'art. 52 LAVS. In altri termini, il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire im- portante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del consi- glio di amministrazione di una società anonima. Egli non può elevare a esimente gli argomenti sostenuti nel ri- corso, ritenuto che la sua posizione formale, a prescindere dalla sua qualità di azionista, gli imponeva di verificare se i contributi sociali fossero pagati. Siffatta omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligen- za (cfr. RCC 1992 pag. 269). Del resto va ricordato all'in- teressato che ai sensi della giurisprudenza si deve ammet- tere una negligenza grave del datore di lavoro quando que- sti abbia trascurato di fare quanto doveva apparire impor- tante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione (cfr. DTF 112 V 159 consid. 4). 5.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicu- rative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contra- rio). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, de- vono pertanto essere poste a carico del ricorrente, il qua- le verserà altresì al cointeressato B._________, assistito da un legale, fr. 2500.- a titolo di ripetibili (art. 156 e 159 in relazione con l'art. 135 OG; SVR 1995 AHV no. 70 pag. 214 consid. 6b). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I. In quanto ricevibile, il ricorso di diritto ammini- strativo è respinto. II. Le spese giudiziarie, fissate a fr. 6000.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. III. Il ricorrente verserà al cointeressato B._________ la somma di fr. 2500.- a titolo di ripetibili per la pro- cedura federale. IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri- bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Uf- ficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a B._________ e M._________ in qualità di cointeressati. Lucerna, 13 novembre 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: