Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 238/1998
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H 238/98 Ws
                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Meyer, Gianella,
supplente; Schäuble, cancelliere

               Sentenza del 13 novembre 2000

                        nella causa

S._________, ricorrente, rappresentato dall'avv.
T._________,

                          contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Canonico
Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

                        F a t t i :

     A.- S._________ è stato membro del consiglio di
amministrazione della M._________ & B._________ SA, con
diritto di firma collettiva a due, dall'8 giugno 1982 sino
al fallimento decretato il 10 settembre 1993. Era inoltre
azionista minoritario della società fallita.
     Con giudizio 4 luglio 1995 il Tribunale delle assicu-
razioni del Cantone Ticino aveva respinto la petizione
inoltrata dalla Cassa cantonale di compensazione contro
S._________ per il mancato pagamento dei contributi parite-
tici dovuti dalla società fallita per l'anno 1993, mentre
l'aveva accolta nei confronti degli altri due amministrato-
ri in solido.
     A seguito di un ricorso di diritto amministrativo in-
terposto da B._________ (presidente del consiglio di ammi-
nistrazione) e M._________ (membro dello stesso), il Tri-
bunale federale delle assicurazioni con sentenza 26 marzo
1997 aveva annullato tale giudizio e rinviato l'incarto al-
l'istanza inferiore per complemento d'istruttoria, ritenuto
che vi era stata una violazione del diritto di essere sen-
tito dei ricorrenti.

     B.- Completata l'istruttoria, con pronunzia 3 giugno
1998 l'autorità giudiziaria cantonale ha riformato il pre-
cedente giudizio, estendendo l'obbligo di risarcire alla
Cassa fr. 122 755.80 anche a S._________, con vincolo di
solidarietà con B._________ e M._________.

     C.- Il 31 agosto 1998 S._________ è insorto avanti
questa Corte con ricorso di diritto amministrativo. Chiede
l'annullamento del giudizio cantonale 3 giugno 1998 e il
rinvio della causa all'istanza inferiore perché completi
l'istruttoria e statuisca di nuovo. In via subordinata,
postula che venga respinta la petizione 22 agosto 1994
contro di lui, mentre sia accolta nei confronti di
B._________ e M._________. Dei motivi invocati nel-
l'impugnativa si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto.
     In sede di risposta B._________ ha chiesto la reiezio-
ne del gravame e la conferma della pronunzia cantonale,
mentre la Cassa, M._________ e l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi.
     Con atto 12 febbraio 1999 il ricorrente ha chiesto la
facoltà di replicare.

                      D i r i t t o :

     1.- In via preliminare va esaminata l'istanza di re-
plica di S._________, ritenuto che a suo dire la
controparte nella memoria di risposta tenta di "stravolgere
i fatti e fuorviare dal tema su cui è incentrato il ricor-
so".

     a) Per l'art. 110 cpv. 4 OG un ulteriore scambio di
scritti ha luogo solo eccezionalmente. Ragioni di economia
processuale impongono rigore nella concessione del diritto
alla replica. L'istanza deve indicare i motivi rilevanti e
nuovi emersi dalle risposte delle controparti interessate.
Con nuovi vanno intesi quelli non prevedibili al momento
dell'introduzione del ricorso, ritenuto che un ulteriore
scambio di allegati non è ammissibile per sanare omissioni
riconducibili a carenze di natura procedurale. L'esigenza
della replica discende dal diritto di essere sentito dedot-
to dall'art. 4 Cost.: alla parte va concessa la facoltà di
replicare se, nella risposta, siano stati resi noti per la
prima volta elementi rilevanti (nuovi fatti, mezzi di pro-
va, motivi) e non già ipotizzabili con l'atto introduttivo,
sui quali il ricorrente non abbia ancora avuto la facoltà
di esprimersi (DTF 118 Ia 308 consid. 1c, 114 Ia 314 con-
sid. 4b, 111 Ia 3 con rinvii; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentli-
ches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,
Basilea 1996, n. 847, 1345 e 1875).
     Per essere ammesso a replicare, il richiedente deve
indicare espressamente e con chiarezza tutti gli elementi
rilevanti che legittimano il diritto di replica, ritenuto
che allegazioni generiche sono inidonee a sostanziare la
domanda. Occorre contrastare dal profilo procedurale che si
manifestino attitudini defatigatorie, volte unicamente a
procrastinare la definizione della vicenda giudiziaria,
producendo atti sostanzialmente superflui (Gygi, Bundesver-
waltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 194).

     b) Ora, la risposta del cointeressato B._________ del
13 gennaio 1999 non contiene elementi rilevanti che già non
fossero noti alle parti nella pregressa disputa davanti al-
l'autorità giudiziaria cantonale. Essa si limita ad eviden-
ziare quanto già risulta dall'istruttoria cantonale, senza
apportare qualsivoglia innovazione nell'impostazione fat-
tuale e in diritto, riferendosi unicamente ad elementi noti
tanto alle parti interessate quanto al Tribunale cantonale
delle assicurazioni.
     S._________ omette di indicare con chiarezza su quali
elementi nuovi e rilevanti, emersi solo in sede di rispo-
sta, intenda fondare la sua domanda. L'affermazione apodit-
tica, secondo cui la risposta di B._________ costituirebbe
"il tentativo di stravolgere i fatti e fuorviare dal tema
su cui è incentrato il ricorso", è manifestamente inidonea
a sostanziare un'istanza di replica nella procedura di
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni.
     Ne consegue la reiezione dell'istanza di replica del
12 febbraio 1999.

     2.- S._________ ravvisa, dal profilo formale, una
grave violazione del suo diritto di essere sentito nel-
l'ambito del complemento istruttorio eseguito dal Tribunale
cantonale in seguito alla decisione di rinvio di questa
Corte, nella misura in cui non sono stati assunti i mezzi
di prova offerti il 28 gennaio e 24 marzo 1998.

     a) Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere
sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una deci-
sione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedi-
mento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quel-
lo di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 124 I 51 con-
sid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181
consid. 1a e sentenze ivi citate).
     Inoltre, il diritto di essere sentito va riconosciuto
e rispettato laddove un'autorità intenda fondare la propria
decisione su una norma o un motivo giuridico non evocato
nella procedura anteriore e non addotto da alcuna delle
parti interessate, le quali non ne potevano ravvisare la
rilevanza nella fattispecie (DTF 124 I 52 consid. 3c, 123 I
69, 116 V 185 consid. 1a e i riferimenti ivi citati).
     Se invece gli accertamenti svolti d'ufficio permettono
all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un
apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla con-
vinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non po-
trebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assu-
mere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle-
ge des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, op. cit., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilpro-
zessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi
Ginevra 1991, pag. 63; cfr. anche DTF 122 II 469 consid.
4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una
violazione del diritto di essere sentito conformemente al-
l'art. 4 cpv. 1 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).

     b) Va pure ricordato che nell'ambito dell'accertamento
dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di me-
rito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per cen-
surare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o
un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è suffi-
ciente che il ricorrente critichi semplicemente la decisio-
ne impugnata o che contrapponga a quest'ultima una propria
valutazione, per quanto essa sia sostenibile o addirittura
preferibile; egli deve bensì dimostrare per quale motivo la
valutazione delle prove da lui criticata sarebbe manifesta-
mente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la
situazione di fatto, si fondi su una svista manifesta o
contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 I 66 consid. 3a,
121 I 114 consid. 3a).

     c) Il ricorrente censura in primo luogo che i giudici
cantonali non hanno motivato il rifiuto delle prove offer-
te. A torto. Dai considerandi 2.7. e 2.8. emerge che essi
si sono espressi in termini comprensibili sugli elementi
messi a fondamento del loro giudizio, prescindendo dal pro-
cedere alla puntuale motivazione dei mezzi di prova super-
flui ed evitando in tal modo uno sterile esercizio giu-
risdizionale. Dall'argomentazione sviluppata risulta in mo-
do sufficiente che si è tenuto conto nel giudizio degli
elementi fattuali rilevanti ai fini dell'art. 52 LAVS.

     d) Nel caso di specie, le argomentazioni sollevate dal
ricorrente - secondo cui i vari costituti testimoniali
avrebbero potuto dimostrare che egli non aveva alcun potere
decisionale nella fallita M._________ & B._________ SA e
nemmeno accesso alle informazioni - risultano inconferenti.
Infatti i poteri e le incombenze di un membro del consiglio
di amministrazione di una società anonima, per di più
azionista minoritario con un apprezzabile pacchetto
azionario (300 azioni su 1300), sono quelli definiti dalla
legge che, come tali, non sono suscettibili di
interpretazione a dipendenza dell'opinione che possono aver
maturato una segretaria della fallita (Z._________) e un
dipendente della F._________ SA che si era occupato della
revisione della ditta dal 1980 al 1985 (G._________),
peraltro entrambi sentiti come testi davanti al Pretore di
B._________, alla presenza di S._________ e del suo
patrocinatore.
     Per quanto riguarda invece l'audizione dei signori
J._________ della F._________ SA, L._________ della Cassa
malati OCST e L._________, direttore della già SBS, richie-
sta dal ricorrente con atto 28 gennaio 1998, a giusta ra-
gione i primi giudici non hanno ritenuto opportuno assumer-
li perché ininfluenti ai fini del giudizio, atteso che il
materiale probatorio agli atti già consentiva un accerta-
mento oggettivo dei fatti. Non si vede infatti motivo per
cui si debba sentire un direttore di banca quando agli atti
risulta la lettera di concessione, in data 26 marzo 1993,
di un limite di credito in conto corrente per fr. 250 000.-
a favore di B._________ e/o S._________ e/o M._________
nonché l'accredito alla stessa data di tale importo alla
M._________ & B._________ SA. Né si comprende perché mai si
dovrebbe sentire i signori J._________ e L._________ che -
a mente del ricorrente - non avrebbero mai discusso con
lui, quando decisivo è determinare se S._________ abbia
ossequiato i doveri che incombono a un membro del consiglio
di amministrazione.
     Il ricorrente censura inoltre che non si sia fatto ca-
po all'interrogatorio formale dei cointeressati B._________
e M._________ per conoscere la destinazione della somma di
fr. 250 000.- oggetto dell'apertura di credito. L'obiezione
non è di rilievo. Dall'estratto conto sopra citato emerge
infatti in tutta evidenza che tale importo è stato
accreditato lo stesso giorno sul conto corrente della
fallita e non è servito al pagamento dei contributi alle
assicurazioni sociali, ritenuto che è poi stato interamente
rimborsato, interessi passivi compresi, nel periodo tra il
6 aprile e il 4 agosto 1993.
     Quanto all'acquisizione del voluminoso incarto falli-
mentare presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti di
B._________, va ricordato al ricorrente che non può essere
richiesta in termini generici l'edizione di documentazione
che era suo preciso dovere indicare con esattezza, dopo
aver proceduto come gli è consentito dal diritto di
consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF. Il minimo
che si richiede a un membro del consiglio di
amministrazione è che proceda in modo selettivo e mirato
all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per
il giudizio. È bene ricordare a S._________ che non incombe
ai giudici cantonali supplire a carenze istruttorie di una
parte, rispettivamente del suo patrocinatore.
     Visto quanto precede, si deve concludere che non sus-
siste in concreto alcuna violazione del diritto di essere
sentito da parte dei primi giudici.

     3.- a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale fede-
rale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il
giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento,
oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente ine-
satto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di
procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett.
a e b e 105 cpv. 2 OG).

     b) Il Tribunale federale delle assicurazioni può sta-
tuire sulla pretesa di risarcimento danni soltanto in quan-
to essa si riferisca a contributi di diritto federale. Nel-
la misura in cui litigiosi siano in concreto danni addebi-
tabili al mancato pagamento di contributi di diritto canto-
nale, il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile
(v. DTF 119 V 80 consid. 1b e sentenze ivi citate).

     4.- Nella fattispecie è accertato e incontestato che
B._________ e M._________ sono responsabili ai sensi del-
l'art. 52 LAVS del mancato pagamento dei contributi pari-
tetici della fallita ditta M._________ & B._________ SA per
il 1993, pari a fr. 122 755.80.
     Resta quindi da esaminare se sussista una responsabi-
lità pure di S._________ - in solido con i due predetti
amministratori - nella sua qualità di membro del consiglio
di amministrazione dal 1982 al 1993, oltre ad essere stato
azionista di minoranza della fallita.

     a) Nei considerandi del querelato giudizio, la Corte
cantonale ha già correttamente ricordato i requisiti disci-
plinanti, ai sensi dell'art. 52 LAVS, il risarcimento dei
danni causati dal datore di lavoro nei confronti della cas-
sa per aver omesso di pagare i contributi di legge, inten-
zionalmente o per negligenza grave, precisando in partico-
lare come, secondo la giurisprudenza, nella nozione di da-
tore di lavoro siano compresi anche gli organi di una so-
cietà anonima. A questa esposizione può essere fatto rife-
rimento e prestata adesione.

     b) S._________ sostiene di non aver mai avuto alcun
potere nei settori decisivi per l'attività finanziaria
della fallita e, in particolare, in quello dei pagamenti
dei contributi sociali, atteso che non ha mai avuto accesso
alle informazioni, né mai gli è stato riconosciuto alcun
potere, né tanto meno ha saputo delle difficoltà della
ditta nel versamento degli oneri sociali.
     L'interessato sembra misconoscere la portata dell'art.
52 LAVS. In sostanza, è dell'avviso che costituisca esimen-
te il fatto di non aver influito e nemmeno partecipato alla
gestione della ditta. A torto. Si tratta in tutta evidenza
di circostanze che non sono di rilievo, dal momento che,
accettando a partire dal 1982 il mandato di membro del con-
siglio di amministrazione, egli si era assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano, considerato che era
pure azionista, anche se di minoranza, della fallita.
     Va ricordato al ricorrente che gli incombeva, quale
membro del consiglio di amministrazione di una società ano-
nima, di controllare personalmente che venissero pagati i
contributi alla Cassa, peraltro già prelevati dai salari
dei dipendenti in conformità dell'art. 51 LAVS. Egli non
può liberarsi da questa responsabilità semplicemente soste-
nendo, come in concreto, d'essere stato solo il responsabi-
le tecnico della ditta, o asserendo che non ha mai potuto
accedere alla corrispondenza, o ancora affermando che era
entrato nel consiglio di amministrazione solo per osse-
quiare le direttive imposte alla ditta dalla legge sugli
appalti. Nulla infatti gli impediva di richiedere qualsivo-
glia informazione o documentazione che gli necessitasse per
far fronte ai doveri di un membro del consiglio di ammini-
strazione. Se, come sembra voler sostenere, taluno avesse
inteso mantenerlo all'oscuro dell'esatta situazione, a
S._________ sarebbe comunque rimasto il diritto di dare le
dimissioni, limitando in tal modo la sua responsabilità dal
profilo temporale. Dalla documentazione agli at-
ti risulta per contro come egli fosse a conoscenza - con-
trariamente a quanto asserito nel gravame - almeno dal 24
giugno 1991, quando ha sottoscritto il rapporto di gestione
riferito al 1990, che la società aveva concrete e preoccu-
panti difficoltà finanziarie. La situazione è poi peggiora-
ta, come risulta dal bilancio al 31 dicembre 1991, pure de-
bitamente sottoscritto da S._________, attestante perdite
per complessivi fr. 292 820.39 (= fr. 271 881.29 perdita
riportata + fr. 20 939.10 perdita d'esercizio). Non può
pertanto essere seguito il ricorrente quando sostiene che
il fallimento sarebbe stato "fulmineo".
     Il 25 marzo 1993, cinque mesi e mezzo prima del falli-
mento della società, S._________ ha prelevato dal suo conto
corrente presso la Banca X.________ fr. 50 000.- e ne ha
versati fr. 48 000.- alla M._________ & B._________ SA per
"permettere di far fronte alle più impellenti urgenze".
Conoscendo la precarietà della situazione finanziaria della
società, era suo preciso dovere - peraltro anche nel suo
stesso interesse - che siffatto versamento fosse destinato
alle assicurazioni sociali.
     A nulla giova poi il suo argomento, secondo cui sareb-
be stato obbligato da B._________ e M._________, con
"prepotenza" e "di punto in bianco", a sottoscrivere il 26
marzo 1993 un vaglia cambiario con il relativo bollettino
di prelevamento di fr. 250 000.-, senza saperne l'uso che
ne sarebbe stato fatto. Come già accennato al consid. 2d,
vi è certezza che l'importo prelevato non è servito al pa-
gamento dei contributi alle assicurazioni sociali, essendo
stato rimborsato nella sua interezza, interessi compresi,
entro il 4 agosto 1993, ossia cinque settimane prima della
dichiarazione di fallimento. Da questa operazione a
S._________ non è derivato alcun pregiudizio.
     Accettando, come già detto in precedenza, il mandato
di membro del consiglio di amministrazione, il ricorrente
si era assunto tutti gli oneri che da tale funzione deriva-
no. Ora, dagli atti non risulta, e nemmeno viene preteso,
che il consiglio di amministrazione abbia disciplinato in
termini cogenti, in concreto, i compiti dei vari membri. La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri as-
sicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta ge-
stione degli affari sociali non incombeva quindi solo al
presidente del consiglio di amministrazione, B._________, o
a M._________, bensì all'intero organo esecutivo, trat-
tandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art.
716a cpv. 1 cifra 5 CO. Si noti in questo contesto che
l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare
una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità
dell'errore commesso dal responsabile (VSI 1996 pag. 306).
     In sostanza, il disinteresse mostrato da S._________,
malgrado il suo impegno finanziario, ne determina la
responsabilità secondo l'art. 52 LAVS. In altri termini, il
ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire im-
portante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di membro del consi-
glio di amministrazione di una società anonima. Egli
non può elevare a esimente gli argomenti sostenuti nel ri-
corso, ritenuto che la sua posizione formale, a prescindere
dalla sua qualità di azionista, gli imponeva di verificare
se i contributi sociali fossero pagati. Siffatta omissione
costituisce una grave violazione del suo dovere di diligen-
za (cfr. RCC 1992 pag. 269). Del resto va ricordato all'in-
teressato che ai sensi della giurisprudenza si deve ammet-
tere una negligenza grave del datore di lavoro quando que-
sti abbia trascurato di fare quanto doveva apparire impor-
tante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa
situazione (cfr. DTF 112 V 159 consid. 4).

     5.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per
oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicu-
rative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contra-
rio). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, de-
vono pertanto essere poste a carico del ricorrente, il qua-
le verserà altresì al cointeressato B._________, assistito
da un legale, fr. 2500.- a titolo di ripetibili (art. 156 e
159 in relazione con l'art. 135 OG; SVR 1995 AHV no. 70
pag. 214 consid. 6b).

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni

                    p r o n u n c i a :

  I. In quanto ricevibile, il ricorso di diritto ammini-
     strativo è respinto.

 II. Le spese giudiziarie, fissate a fr. 6000.-, sono poste
     a carico del ricorrente e saranno compensate con le
     garanzie prestate da quest'ultimo.

III. Il ricorrente verserà al cointeressato B._________ la
     somma di fr. 2500.- a titolo di ripetibili per la pro-
     cedura federale.

 IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri-
     bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Uf-
     ficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a
     B._________ e M._________ in qualità di cointeressati.

Lucerna, 13 novembre 2000

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                        Il Presidente della IVa Camera:

                                Il Cancelliere: