Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 230/1998
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H 230/98 Ws

                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Meyer e Ferrari;
Schäuble, cancelliere

               Sentenza del 13 novembre 2000

                        nella causa

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Canonico
Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente,

                          contro

B._________, opponente, rappresentato dall'avv.
C._________,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

     Visto in fatto e considerando in diritto che:

     B._________, M._________ e S._________ sono stati
ritenuti responsabili dalla Cassa di compensazione del
Cantone Ticino, quali amministratori di una società ano-
nima, del mancato pagamento di contributi;
     gli interessati hanno fatto opposizione;
     il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
accolto le petizioni della Cassa avverso B._________ e
M._________, mentre ha respinto quella contro S._________;
     B._________ e M._________ hanno impugnato tale giu-
dizio con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte
chiedendo l'estensione dell'obbligo di risarcire a
S._________, gravame accolto dalla Corte nel senso che essa
ha rinviato gli atti all'autorità giudiziaria di primo gra-
do per accertamenti completivi, con spese e ripetibili a
carico della Cassa;
     a seguito degli accertamenti in questione, il 3 giugno
1998, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
ha con nuovo giudizio dichiarato di accogliere le petizioni
nei confronti dei tre amministratori, assegnando a carico
della Cassa fr. 1500.- di ripetibili a B._________, il qua-
le si era fatto assistere in sede di questa nuova procedura
cantonale dal proprio avvocato;
     la Cassa interpone ora ricorso di diritto amministra-
tivo al Tribunale federale delle assicurazioni contestando
la legittimità dell'assegnazione a suo carico delle ripeti-
bili per il motivo che si ritiene vincente in causa o co-
munque non soccombente, ricorso al quale B._________, sem-
pre tramite il suo legale, risponde chiedendo la conferma
del giudizio impugnato;
     il ricorso merita accoglimento;
     se è vero, in effetti, che in sede precedente
B._________ e M._________, pur rimanendo responsabili,
punto peraltro da loro non più contestato, hanno vinto la
causa ottenendo che una terza persona sia tenuta
solidalmente con loro a rispondere, è altrettanto vero che
in concreto l'amministrazione non soccombe, dato che, in
definitiva, tutt'e tre gli organi della società fallita
sono stati condannati al risarcimento di fr. 122'755.80;
     di regola, le spese processuali sono messe a carico
della parte soccombente, principio questo che vale pure per
le spese ripetibili (vedi gli art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e
159 cpv. 1 OG);
     in concreto, come già rilevato poc'anzi, la Cassa non
può essere considerata parte soccombente, motivo per il
quale il giudizio cantonale querelato deve essere annullato
nella limitata misura in cui assegna a carico dell'ammini-
strazione fr. 1500.- di ripetibili a B._________;
     per le particolarità del caso, si rinuncia - in via
d'eccezione - al prelevamento delle spese processuali, che
dovrebbero essere poste a carico dell'opponente in applica-
zione dell'art. 156 cpv. 1 OG;

     il Tribunale federale delle assicurazioni

                    p r o n u n c i a :

 I.  Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il di-
     spositivo n. 2 del giudizio 3 giugno 1998 del Tribuna-
     le delle assicurazioni del Cantone Ticino essendo an-
     nullato nella misura in cui si riferisce alle ripeti-
     bili.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. L'anticipo spese di fr. 500.- prestato dalla Cassa ri-
     corrente viene retrocesso.

 IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri-
     bunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e al-
     l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 13 novembre 2000

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                        Il Presidente della IVa Camera:

                                Il Cancelliere: