Sozialrechtliche Abteilungen H 230/1998
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H 230/98 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Meyer e Ferrari; Schäuble, cancelliere Sentenza del 13 novembre 2000 nella causa Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente, contro B._________, opponente, rappresentato dall'avv. C._________, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano Visto in fatto e considerando in diritto che: B._________, M._________ e S._________ sono stati ritenuti responsabili dalla Cassa di compensazione del Cantone Ticino, quali amministratori di una società ano- nima, del mancato pagamento di contributi; gli interessati hanno fatto opposizione; il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto le petizioni della Cassa avverso B._________ e M._________, mentre ha respinto quella contro S._________; B._________ e M._________ hanno impugnato tale giu- dizio con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte chiedendo l'estensione dell'obbligo di risarcire a S._________, gravame accolto dalla Corte nel senso che essa ha rinviato gli atti all'autorità giudiziaria di primo gra- do per accertamenti completivi, con spese e ripetibili a carico della Cassa; a seguito degli accertamenti in questione, il 3 giugno 1998, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha con nuovo giudizio dichiarato di accogliere le petizioni nei confronti dei tre amministratori, assegnando a carico della Cassa fr. 1500.- di ripetibili a B._________, il qua- le si era fatto assistere in sede di questa nuova procedura cantonale dal proprio avvocato; la Cassa interpone ora ricorso di diritto amministra- tivo al Tribunale federale delle assicurazioni contestando la legittimità dell'assegnazione a suo carico delle ripeti- bili per il motivo che si ritiene vincente in causa o co- munque non soccombente, ricorso al quale B._________, sem- pre tramite il suo legale, risponde chiedendo la conferma del giudizio impugnato; il ricorso merita accoglimento; se è vero, in effetti, che in sede precedente B._________ e M._________, pur rimanendo responsabili, punto peraltro da loro non più contestato, hanno vinto la causa ottenendo che una terza persona sia tenuta solidalmente con loro a rispondere, è altrettanto vero che in concreto l'amministrazione non soccombe, dato che, in definitiva, tutt'e tre gli organi della società fallita sono stati condannati al risarcimento di fr. 122'755.80; di regola, le spese processuali sono messe a carico della parte soccombente, principio questo che vale pure per le spese ripetibili (vedi gli art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 159 cpv. 1 OG); in concreto, come già rilevato poc'anzi, la Cassa non può essere considerata parte soccombente, motivo per il quale il giudizio cantonale querelato deve essere annullato nella limitata misura in cui assegna a carico dell'ammini- strazione fr. 1500.- di ripetibili a B._________; per le particolarità del caso, si rinuncia - in via d'eccezione - al prelevamento delle spese processuali, che dovrebbero essere poste a carico dell'opponente in applica- zione dell'art. 156 cpv. 1 OG; il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il di- spositivo n. 2 del giudizio 3 giugno 1998 del Tribuna- le delle assicurazioni del Cantone Ticino essendo an- nullato nella misura in cui si riferisce alle ripeti- bili. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. L'anticipo spese di fr. 500.- prestato dalla Cassa ri- corrente viene retrocesso. IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri- bunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e al- l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 13 novembre 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: