Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen C 377/1998
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C 377/98 Ws
                         Ia Camera

composta dei giudici federali Lustenberger, Presidente,
Schön, Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere

               Sentenza del 28 febbraio 2001

                        nella causa

Segretariato di Stato dell'economia, Berna, ricorrente,

                          contro

M.________, opponente rappresentato dall'avv. B.________,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

                        F a t t i :

     A.- M.________, nato nel 1956, aveva beneficiato di
indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoc-
cupazione nel termine quadro per la riscossione delle
prestazioni dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1997. Egli
si è riannunciato disoccupato a contare dal 4 febbraio
1998.
     Con decisione del 19 febbraio 1998 la Cassa disoccupa-
zione del Sindacato Edilizia e Industria, di L.________, ha
disposto che a partire dal 4 febbraio 1998 non poteva

essere riaperto un nuovo termine quadro, argomentando che
nel periodo preso in considerazione per il calcolo del
guadagno assicurato non si raggiungeva una media di
fr. 500.- mensili.

     B.- Contro detto provvedimento l'interessato è insorto
con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino. Chiedeva in sostanza che gli fosse aperto un nuovo
termine quadro per il periodo dal 1° novembre 1997 al
31 ottobre 1999 e che l'ammontare della sua indennità fosse
il più elevato possibile, tenendo conto del principio della
parità di trattamento.
     Nella sua risposta del 7 aprile 1998 la Cassa ha pro-
posto di respingere il gravame esponendo il proprio punto
di vista.
     Con giudizio 21 settembre 1998 la Corte cantonale ha
accolto il gravame e ritrasmesso all'amministrazione gli
atti di causa affinché procedesse a stabilire il guadagno
assicurato del ricorrente e all'apertura di un nuovo termi-
ne quadro.

     C.- L'Ufficio federale dello sviluppo economico e del
lavoro (dal 1° luglio 1999: Segretariato di stato dell'eco-
nomia [seco]) interpone al Tribunale federale delle assicu-
razioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il
giudizio cantonale, chiedendone l'annullamento e postulando
che a M.________ non venga concesso il diritto all'apertura
di un nuovo termine quadro.
     Chiamato a determinarsi, l'assicurato ha risposto pre-
sentando nel contempo un ricorso adesivo in data 28 aprile
1999. Protestate spese e ripetibili, ha concluso proponendo
il rigetto del gravame e l'accoglimento della propria impu-
gnativa. Dal canto suo, la Cassa ha dichiarato rinunciare a
presentare osservazioni.

                      D i r i t t o :

     1.- Unitamente alla risposta al gravame, M.________ ha
dichiarato proporre al Tribunale federale delle
assicurazioni un ricorso adesivo, inteso ad ottenere l'as-
segnazione di indennità conformemente all'esito del giudi-
zio cantonale. Egli non ha interposto ricorso di diritto
amministrativo avverso tale pronunzia entro il termine
legale di 30 giorni (art. 106 cpv. 1 OG). Poteva quindi
unicamente proporre l'irricevibilità o la disattenzione,
integralmente o in parte, del ricorso, ma non aveva la pos-
sibilità di formulare conclusioni indipendenti. La procedu-
ra del ricorso di diritto amministrativo non conosce in
effetti l'istituto del ricorso adesivo. Ne deriva che la
conclusione dell'opponente intesa a ottenere l'esecuzione
dell'impugnato giudizio cantonale è irricevibile (DTF
124 V 155 consid. 1 con rinvio).

     2.- Litigioso nell'evenienza concreta è il tema di
sapere se, per l'apertura di un nuovo termine quadro, il
guadagno intermedio nel precedente periodo debba corrispon-
dere ad un reddito effettivo almeno pari a fr. 500.- giusta
l'art. 40 OADI, come ritengono amministrazione e Segreta-
riato ricorrente, oppure se siano da prendere in considera-
zione anche i pagamenti compensativi, come sostiene la pre-
cedente istanza.

     3.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio è stato
debitamente illustrato quali siano le norme legali e di
ordinanza applicabili nel caso di specie, per cui a detta
esposizione basta riferirsi e prestare adesione. Diversa è
la questione di stabilire se i giudici di prime cure abbia-
no correttamente applicato la normativa in oggetto alla
fattispecie concreta.

     a) Presupposto del diritto alle indennità di disoccu-
pazione è, tra l'altro, che l'assicurato abbia subito una
perdita di lavoro computabile (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI).
La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita
di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi con-
secutivi (art. 11 cpv. 1 LADI). L'indennità giornaliera
viene stabilita in base al guadagno assicurato (art. 22
cpv. 1 LADI). L'art. 23 cpv. 1 LADI dispone che è conside-
rato guadagno assicurato il salario determinante nel senso
della legislazione sull'AVS (prima parte della prima fra-
se), ma che il guadagno non è considerato assicurato se non
raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabili-
sce il periodo di calcolo e il limite minimo (penultima ed
ultima frase). Ai sensi dell'art. 23 cpv. 4 LADI, se il
calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno in-
termedio che l'assicurato ha ottenuto durante il termine
quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), i
pagamenti compensativi (art. 24) sono presi in considera-
zione per il calcolo del guadagno assicurato come se fos-
sero soggetti a contribuzione. Giusta l'art. 37 cpv. 3ter
OADI, se il periodo di contribuzione per il ripristino del
diritto all'indennità di disoccupazione è stato accumulato
esclusivamente durante un termine quadro di riscossione
ormai scaduto, il guadagno assicurato è di regola calcolato
sugli ultimi 6 mesi di contribuzione di detto termine qua-
dro (art. 9 cpv. 3 LADI). Non sono presi in considerazione
i periodi di contribuzione corrispondenti a indennità
compensative conformemente all'art. 41a cpv. 4. Infine,
l'art. 40 OADI stabilisce che il guadagno non è assicurato
qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga men-
silmente 500 franchi o 300 franchi per i lavoratori a domi-
cilio. I guadagni risultanti da più rapporti di lavoro sono
cumulati.

     b) Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già
avuto modo, almeno per inciso, di considerare essere in
base alle suindicate norme necessario l'adempimento della
condizione del reddito effettivo minimo di fr. 500.- ai
fini del diritto a indennità in un successivo termine qua-
dro (cfr. DTF 125 V 489 consid. 4c/bb in fine; sentenza
inedita 28 giugno 1999 in re F., C 353/98). Statuendo in
tal senso, questa Corte ha tenuto conto sia del messaggio
riferito al disciplinamento in questione (FF 1980 III 523)
che dei pareri espressi nella dottrina (Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 29 ad art.
23; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, cifra marg. 300). Anche le direttive
amministrative vanno peraltro nello stesso senso (cfr.
Prassi AD 97/1 foglio 5/2 e AD 98/2 foglio 2/11).

     4.- I giudici di prime cure hanno ritenuto che la Cas-
sa, per calcolare il guadagno assicurato del ricorrente,
oltre ai suoi guadagni intermedi doveva considerare le in-
dennità di disoccupazione che essa aveva versato per i me-
desimi periodi all'assicurato. Solo se la somma di questi
importi non raggiungeva il limite minimo di fr. 500.-, il
guadagno del ricorrente non poteva essere considerato assi-
curato. Rinviava quindi la causa all'amministrazione affin-
ché stabilisse nuovamente il guadagno assicurato avuto ri-
guardo alle indennità compensative da questi percepite ol-
tre ai guadagni intermedi.

     a) A sostegno della propria tesi, l'autorità di ricor-
so cantonale ha osservato che, all'epoca in cui la decisio-
ne impugnata era stata emanata, l'ultima frase dell'art. 23
cpv. 4 LADI era priva di oggetto e l'art. 40a OADI, previ-
sto quale modifica dell'OADI del 18 dicembre 1996, era sta-

to abrogato visto l'esito della votazione popolare del 28
settembre 1997 e la conseguente modifica dell'OADI del 12
novembre 1997 (cfr. RU 1997 III 2446). Quest'ultimi dispo-
sti erano del seguente tenore:

"... Per impedire privilegi ingiustificati nei confronti di
persone che si annunciano per la prima volta al fine di ri-
scuotere l'indennità di disoccupazione, il Consiglio fede-
rale può emanare disposizioni speciali concernenti il cal-
colo del periodo di contribuzione (art. 13) nonché la com-
putabilità della perdita di lavoro e di guadagno (art.
11)" (art. 23 cpv. 4, secondo periodo, LADI).

"Se il calcolo del guadagno assicurato si basa sul guadagno
intermedio ottenuto dall'assicurato entro il termine quadro
per il periodo di contribuzione, questo guadagno non è con-
siderato assicurato se il reddito effettivo conseguito con
il guadagno intermedio durante il periodo di calcolo supera
il limite minimo di cui all'art. 40" (art. 40a OADI).

In francese quest'ultimo testo disponeva:

"Lorsque le gain est calculé sur la base d'un gain inter-
médiaire réalisé par l'assuré pendant le délai-cadre re-
latif à la période de cotisation, il n'est réputé gain
assuré que si le revenu effectif provenant du gain inter-
médiaire réalisé pendant la période de référence dépasse la
limite inférieure du gain assuré fixée à l'article 40."

In tedesco esso recitava:

"Beruht die Verdienstberechnung auf einem Zwischenver-
dienst, den der Versicherte während der Rahmenfrist für die
Beitragszeit erzielt hat, so gilt dieser Verdienst nur dann
als versichert, wenn das effektive Einkommen aus Zwischen-
verdienst während des Bemessungszeitraumes die Mindest-
grenze nach Artikel 40 übersteigt."

Ovviamente non potevano che far stato le versioni francese
e tedesca, la traduzione italiana, che dice esattamente il
contrario, apparendo manifestamente erronea.

     La precedente istanza ne ha dedotto che solo nell'am-
bito dell'art. 23 cpv. 1 LADI il legislatore aveva espres-
samente fissato non essere il guadagno considerato assicu-
rato se non raggiunge un limite minimo stabilito dal Con-
siglio federale, mentre dalla non entrata in vigore delle
suindicate norme si doveva dedurre che tale presupposto più
non esistesse per quel che riguarda l'art. 23 cpv. 4 LADI.

     b) Ora, giustamente il Segretariato di Stato ricorren-
te critica la suesposta tesi, per la quale l'abrogazione
dell'art. 40a OADI in data 12 novembre 1997 a seguito della
votazione popolare del 28 settembre 1997 comporterebbe qua-
le conseguenza che non debba più essere necessariamente
adempiuto il requisito di un reddito effettivo minimo. In-
fatti, per quanto attiene al guadagno assicurato, il testo
poi bocciato dal popolo incaricava con l'art. 23 cpv. 4,
seconda frase, LADI il Consiglio federale di emanare dispo-
sizioni particolari circa il periodo di contribuzione (con
riferimento all'art. 13 LADI), la perdita di lavoro nonché
la perdita di guadagno (con riferimento all'art. 11 LADI)
(cfr. FF 1996 IV 1183). Con il nuovo testo, il legislatore
voleva ovviare a certi abusi (cfr. FF 1996 IV 1172 seg.).
Circa la necessità di stabilire esplicitamente nell'ordi-
nanza dover ai fini dell'apertura di un nuovo termine qua-
dro essere il reddito effettivo di un determinato importo
minimo, nulla traspare invece dal messaggio. Il disposto di
cui all'art. 40a OADI, oggi abrogato dopo il rifiuto popo-
lare, anche se fa riferimento all'art. 23 cpv. 4 seconda
frase LADI (cfr. RU 1997 I 60), appare in questo contesto
una semplice norma esplicativa dell'ordinamento precedente,
comunque non innovativa nel senso del mandato legislativo.
La sua abrogazione non è quindi di rilievo ed essa nulla ha
mutato all'interpretazione dell'ordinamento vigente.

     c) Discende dalle suesposte considerazioni che dal
disciplinamento tuttora determinante si deve dedurre essere
applicabile il reddito effettivo minimo di fr. 500.- in
nuovi termini quadro. Non si vede in effetti perché i mo-
tivi addotti sia nella ricordata giurisprudenza di questa
Corte che nei suindicati riferimenti di dottrina dovrebbero
valere solo per il cpv. 1 dell'art. 23 LADI e non invece
per il cpv. 4 della norma. Ritenere la tesi opposta
equivarrebbe, come osserva giustamente l'autorità ricor-
rente, a porre il disoccupato all'inizio di un nuovo termi-
ne quadro in una situazione eccessivamente favorevole ri-
spetto al disoccupato che chiede per la prima volta pre-
stazioni. Mai l'ordinamento legale ha poi voluto instaurare
un sistema autogenerante il diritto a prestazioni senza che
fosse adempiuto il requisito della sussistenza di una data
attività salariata minima.
     In esito a quanto precede, il ricorso merita accogli-
mento, mentre deve essere annullato il giudizio cantonale.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni

                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo del seco è accol-
     to nel senso che è annullato il giudizio del Tribunale
     delle assicurazioni del Cantone Ticino del
     21 settembre 1998.

 II. Il ricorso adesivo di M.________ è irricevibile.

III. Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano
     ripetibili.

 IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al
     Segretariato di stato dell'economia (seco).

Lucerna, 28 febbraio 2001

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                        Il Presidente della Ia Camera :

                               Il Cancelliere :