Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.668/1998
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1998
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1998


1P.668/1998

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      29 maggio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Nay e Catenazzi.
Cancelliere ad hoc: Verzasconi.

                        ___________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 9 dicembre 1998
presentato da A.A.________, B.A.________ e C.A.________,
patrocinati dall'avv. Filippo Solari, Lugano, contro la de-
cisione emanata il 30 giugno 1998 dalla Commissione di ri-
corso di II istanza per il raggruppamento dei terreni Alto
Malcantone (X.________-Y.________-Z.________) nella causa
che li oppone a A.B.________ e B.B.________, in materia di
raggruppamento terreni;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Prima dell'avvio della procedura di raggruppa-
mento dei terreni del Comune di Y.________ D.A.________ era
proprietario delle particelle n. 113, 308, 343, 360, 391,
430, 448, 454, 577, 700, 740, 836, 841, 955, 964, 998 e
1060 vecchio stato (VS), per una superficie totale di 8414
m2, di cui 2022 m2 attribuiti alla zona edificabile del
piano regolatore comunale. Il valore complessivo dei fondi
ammontava a fr. 123'011.60.

  Con la proposta di nuovo riparto il Consorzio rag-
gruppamento dei terreni dell'Alto Malcantone (comprendente,
oltre al Comune di Y.________, anche i Comuni di Z.________
e X.________), ha attribuito a D.A.________ le nuove parti-
celle n. 20, 41, 55, 127, 256, 290 e 323 RT per complessivi
8'538 m2 stimati fr. 120'130.20. La particella n. 41 RT, in
particolare, è stata ottenuta accorpando le particelle n.
343 e 360 VS, già di D.A.________, e le attigue particelle
n. 344 e 345 VS, già appartenenti a terzi; il nuovo fondo
ha una superficie di 1732 m2.

  B.-  Contro la proposta di nuovo riparto
D.A.________ è insorto dinanzi alla Commissione di ricorso
di I istanza (Commissione I), asserendo di essere disposto
a rinunciare alla parte di incremento della particella n.
41 RT risultante dal nuovo riparto, pur di riottenere l'in-
tera particella n. 391 VS, già di sua proprietà, corrispon-
dente grosso modo ai nuovi mappali n. 55 e 70 RT.

  Mediante decisione del 31 ottobre 1995 la Commis-
sione I ha accolto su questo punto il gravame. Ha pertanto
assegnato a D.A.________ il fondo n. 70 RT; nel contempo ha
però scorporato dal mappale n. 41 RT una superficie di m2
461, perlopiù in corrispondenza delle particelle n. 344 e

345 VS, per ricavarne una nuova particella, la n. 362 RT,
assegnata a A.B.________ e B.B.________.

  Con questa decisione a D.A.________ è stata attri-
buita complessivamente nell'ambito del raggruppamento dei
terreni una superficie di 8'901 m2, per un valore di stima
di fr. 113'396.40, comprendente le particelle n. 20, 41,
55, 70, 127, 256, 290 e 323 RT.

  C.-  D.A.________ ha donato con atto del 4 luglio
1996 ai figli B.A.________, A.A.________ e C.A.________ i
mappali n. 41, 55 e 127 RT di Y.________. Essi sono stati
iscritti come proprietari nel sommarione RT il 30 luglio
1996; in tale veste si sono aggravati alla Commissione di
ricorso di II istanza (Commissione II) contro la decisione
della Commissione I e hanno chiesto, tra l'altro, di asse-
gnare loro la particella n. 41 RT con la superficie previ-
sta dal nuovo riparto, comprendente quindi anche lo scor-
poro di 461 m2, staccato dalla Commissione I; dichiaravano
per contro di rinunciare all'attribuzione del fondo n. 70
RT.

  Con decisione del 30 giugno 1998 la Commissione II
ha respinto il ricorso. Ha accertato che lo stesso ricor-
rente (recte: il loro padre) in prima istanza si era di-
chiarato d'accordo di rinunciare a parte del fondo n. 41
RT, in cambio dell'assegnazione della particella n. 70 RT,
e che i nuovi assegnatari della particella n. 362 RT,
B.B.________ e A.B.________, si erano opposti a cederla,
chiedendo di confermare la decisione della Commissione I.

  D.-  Con ricorso di diritto pubblico per violazione
degli art. 4 (arbitrio, diniego di giustizia e disparità di
trattamento) e 22ter vCost., A.A.________, B.A.________ e
C.A._______ chiedono al Tribunale federale di annullare la

decisione della Commissione II, previo sopralluogo. Dei mo-
tivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

  A.B.________ e B.B.________ propongono, in via
principale, di dichiarare inammissibile il gravame poiché
carente di motivazione e, in via subordinata, di respin-
gerlo in quanto ammissibile e di confermare la decisione
impugnata. La Commissione II non ha presentato osservazio-
ni.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli
vengono sottoposti (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid.
1a).

  b)  Il sopralluogo richiesto dai ricorrenti è su-
perfluo, dato che la situazione di fatto risulta in modo
sufficientemente chiaro dalla documentazione agli atti
(art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid.
1d, 120 Ib 229 consid. 2b).

  c)  Il tempestivo ricorso di diritto pubblico è ri-
volto contro una decisione cantonale di ultima istanza re-
lativa a una procedura di raggruppamento di terreni (art.
37 cpv. 5 della legge ticinese sul raggruppamento e la per-
muta dei terreni del 23 novembre 1970, LRPT) ed è fondato
sulla pretesa violazione degli art. 4 vCost. (divieto dell'
arbitrio, parità di trattamento; ora art. 9 e 29 Cost.),
come pure sulla pretesa lesione dell'art. 22ter vCost.,
disposto che garantisce la proprietà (corrispondente all'
attuale art. 26 Cost.). Esso è, di massima, ammissibile

giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 87 e 89 OG. Anche la
censura di diniego di giustizia formale per non avere
l'istanza inferiore statuito su una critica ricorsuale è
ammissibile da questo profilo.

  d)  La legittimazione a proporre ricorso di diritto
pubblico si definisce unicamente sulla base dell'art. 88
OG, senza riguardo alla circostanza che il ricorrente aves-
se, in sede cantonale, qualità di parte (DTF 125 I 253 con-
sid. 1b, 123 I 279 consid. 3b).

  Nella fattispecie, i ricorrenti hanno ricevuto in
donazione dal padre D.A.________, nel 1996, allorquando la
procedura di raggruppamento dei terreni era già iniziata e
la Commissione di I istanza aveva già statuito sul ricorso
presentato dal padre, tre fondi (n. 41, 55 e 127 RT) facen-
ti parte della partita n. 37 di quest'ultimo. Ci si può
chiedere in che misura essi siano legittimati, giusta
l'art. 88 OG, a presentare ricorso di diritto pubblico, in
quanto divenuti proprietari soltanto nel corso della proce-
dura di raggruppamento e limitatamente ad alcune particelle
conferite nel raggruppamento dei terreni dal padre, in pre-
cedenza unico proprietario e titolare di un'unica partita.
Il quesito non merita tuttavia approfondimento, poiché, co-
me si vedrà, l'impugnativa deve essere comunque respinta
nel merito. La decisione impugnata verrà esaminata tenendo
in considerazione tutta la partita n. 37, appartenente,
originariamente, al padre dei ricorrenti, rimasta indivisa,
ai fini del raggruppamento, anche dopo la donazione del pa-
dre ai figli di parte dei fondi inclusi nel comprensorio
del raggruppamento (cfr. anche la decisione inedita del
Tribunale federale del 23 dicembre 1991 in re M., consid.
2b). Anche qualora si dovesse esaminare la situazione limi-
tatamente alle particelle donate ai figli, la decisione
reggerebbe sempre alle critiche ricorsuali.

  2.-  I ricorrenti rimproverano innanzitutto alla
Commissione II di non aver statuito sulla loro censura ri-
guardo all'interpretazione d'una dichiarazione del padre,
il quale si era detto d'accordo di rinunciare "a quella
parte della part. 41 RT assegnatagli con il nuovo riparto",
per riavere la particella n. 70 RT. Secondo loro, mai egli
avrebbe dato il consenso alla cessione di parte della par-
ticella n. 360 VS, già di sua proprietà, in favore del nuo-
vo fondo n. 362 RT. La Commissione II non avrebbe quindi
tenuto conto della reale volontà espressa da D.A.________ e
sarebbe pertanto caduta in un diniego di giustizia formale
contrario all'art. 4 vCost. (ora art. 29 Cost.), ciò che
avrebbe condotto a un accertamento arbitrario dei fatti ri-
levanti.

  a)  L'art. 29 cpv. 2 Cost., disposto dal quale è
derivato il diritto di ottenere una decisione motivata, non
pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione, co-
me del resto già avveniva sotto l'imperio della Costituzio-
ne del 1874, ora abrogata (art. 4 vCost.). Il contenuto e
la forma della motivazione variano secondo il margine deci-
sionale accordato all'autorità giudicante, che é tenuta ad
esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte
a influire in qualche modo sul giudizio di merito, e non su
ogni asserzione delle parti (DTF 124 II 146 consid. 2a, 123
I 31 consid. 2c): basta che l'insieme dei motivi permetta
all'interessato di afferrare le ragioni alla base del prov-
vedimento e di deferirlo con piena cognizione di causa all'
istanza superiore (DTF 124 II 146 consid. 2a). L'obbligo di
motivazione non implica quindi che il giudice si occupi
espressamente di ogni allegazione di fatto o di ogni argo-
mento sollevato: egli può limitarsi all'essenziale, purché
l'interessato sia posto in grado di rendersi conto della
portata del giudizio e di individuare le constatazioni e le
riflessioni su cui si fonda (DTF 123 I 31 consid. 2c, 122
IV 8 consid. 2c).

  b)  Ora la Commissione II (al considerando 3) si è
pronunciata, seppur succintamente, sulla censura sollevata
dai ricorrenti. L'ha respinta adducendo di aver potuto ac-
certare che D.A.________ s'era dichiarato d'accordo di ri-
nunciare a parte della particella n. 41 RT assegnatagli in
sede di prima istanza per riottenere il fondo n. 70 RT.
Questa considerazione ha permesso ai ricorrenti di indivi-
duare le constatazioni e le riflessioni su cui si fonda il
giudizio impugnato. Del resto essi stessi affermano nel
presente gravame che la Commissione II ha giustificato la
deduzione operata in prima istanza di 461 m2 dalla parti-
cella n. 41 RT con l'accordo dell'allora ricorrente; ammet-
tono quindi implicitamente di aver compreso le conclusioni
dell'autorità e di essersi resi pienamente conto della por-
tata del giudizio.

  La censura relativa al diniego di giustizia per non
aver la Commissione II statuito su una censura formulata
non può pertanto essere accolta.

  c)  I ricorrenti asseriscono inoltre che la Commis-
sione II avrebbe accertato arbitrariamente fatti rilevanti,
misconoscendo che l'accordo dato dal loro padre era riferi-
to unicamente alla maggiore assegnazione di una superficie
di 254 m2 scaturita dalla proposta di nuovo riparto. Essa
avrebbe di conseguenza interpretato in modo palesemente
contrastante con il senso reale la dichiarazione del padre.

  Occorre al proposito osservare che nella decisione
impugnata la Commissione II ha accertato che "lo stesso ri-
corrente è stato d'accordo di rinunciare a parte della par-
ticella RT n. 41 in sede di I istanza per ricevere la par-
ticella RT n. 70", e dato prova di aver così correttamente
compreso il senso della dichiarazione di D.A.________. Il
fatto che la particella n. 41 RT risulti di dimensioni più
ridotte rispetto a quella disegnata nella proposta di nuovo

riparto è conseguenza diretta non di un'errata interpreta-
zione della volontà del padre dei ricorrenti, quanto piut-
tosto dell'applicazione del principio della compensazione
reale, secondo cui i consorziati hanno diritto di ricevere
terreni quantitativamente equivalenti a quelli posseduti
prima del raggruppamento dei terreni, ovviamente nei limiti
imposti dal fine della procedura e dalle limitazioni tecni-
che. Sapere se questo principio sia stato rispettato in
concreto è questione di merito e comunque la riduzione del
terreno si imponeva, come si vedrà in seguito (cfr. consi-
derando 5), per compensare almeno parzialmente la maggior
assegnazione della particella n. 70 RT, così come richiesto
dal padre dei ricorrenti dinanzi dalla Commissione I. La
decisione impugnata regge pertanto anche su questo punto
alle critiche ricorsuali.

  3.-  I ricorrenti sostengono che la decisione impu-
gnata viola tanto l'art. 4 vCost. (diniego di giustizia
formale e materiale, parità di trattamento, ora desumibili
dagli art. 9 e 29 Cost.), quanto l'art. 22ter vCost. (ora
art. 26 Cost.).

  a)  Quando il Tribunale deve controllare l'inter-
pretazione e l'applicazione di norme a livello legislativo
cantonale, esso limita la propria cognizione all'arbitrio
anche per quanto riguarda la presunta violazione della ga-
ranzia costituzionale della proprietà, salvo nei casi in
cui la restrizione sia particolarmente grave (sulla nozione
cfr. DTF 110 Ib 266 consid. 4 e rinvii, 109 Ia 189 consid.
2, 95 I 372 consid. 4, 523 consid. 4). Di regola, in mate-
ria di raggruppamento terreni le restrizioni predisposte
dalla normativa cantonale non sono considerate gravi; basta
che la legge - in ossequio al principio derivante dall'art.
26 Cost. - garantisca agli interessati la compensazione in
natura (DTF 104 Ia 337 consid. 2 e rinvii). Questa esigenza
è rispettata dalla legislazione ticinese con l'art. 19 LRPT

relativo ai criteri del nuovo riparto. Ne deriva che l'esa-
me del Tribunale federale, anche in forza dell'art. 22ter
vCost., è limitato all'arbitrio, alla disparità di tratta-
mento e al diniego di giustizia (DTF 119 Ia 21 consid. 1a e
rinvii). La censura di lesione della garanzia della pro-
prietà si identifica quindi con la censura di arbitrio e
non ha portata autonoma (DTF 119 Ia 21 consid. 1a, 117 Ia
249 consid. 2, 116 Ia 182 consid. 3 e rinvii, 115 Ia 314
consid. 2b).

  b)  Chiamato ad esprimersi su problemi di nuovo ri-
parto in una procedura di raggruppamento terreni, il Tribu-
nale federale - che non deve esaminare i cambiamenti inter-
medi - paragona la situazione precedente al raggruppamento
con quella scaturita dalla decisione dell'ultima istanza
cantonale. In sostanza, dopo la procedura di raggruppamento
terreni i proprietari di fondi inseriti nel comprensorio
hanno diritto di ricevere terreni quantitativamente e qua-
litativamente equivalenti ai fondi ceduti (principio della
compensazione reale, cfr. DTF 122 I 127 consid. 5). Tale
principio pone esigenze severe alle autorità incaricate di
effettuare il nuovo riparto, le quali devono valutare at-
tentamente gli interessi dei singoli proprietari e la nuova
attribuzione deve basarsi su un'analisi obiettiva della lo-
ro situazione anteriore alle opere di raggruppamento. Co-
munque, nell'applicazione dei principi fondamentali le
autorità cantonali godono di un vasto potere di apprezza-
mento. Il Tribunale federale interviene pertanto con estre-
mo ritegno e solo ove constati che l'autorità cantonale ab-
bia trascurato di considerare elementi essenziali di giudi-
zio o di esaurire tutte le possibilità tecniche a sua di-
sposizione, abbia violato il principio del divieto di arbi-
trio, oppure quello della parità di trattamento (DTF 119 Ia
21 consid. 1b e c, 116 Ia 109 consid. 2, 114 Ia 261 consid.
1, 105 Ia 325 consid. 2; Rep. 1981, pag. 43).

  4.- a)  I ricorrenti rilevano che la particella n.
343 VS era edificata e che la particella n. 360 VS era un
suo accessorio. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LRPT le operazioni
di raggruppamento avrebbero quindi dovuto essere limitate,
in quel settore, alla sola sistemazione dei confini. La
Commissione II, decidendo nel modo contestato, avrebbe per-
tanto agito senza base legale; i ricorrenti richiamano in
particolare, in tale contesto, la sentenza del Tribunale
federale del 12 novembre 1980, pubblicata in RDAT 1981 n.
69, secondo la quale viene considerato come terreno acces-
sorio anche un fondo attiguo al fondo edificato, eventual-
mente non costruito.

  La Commissione II ha, di fatto, ritenuto che il
fondo n. 360 VS, inedificato, di soli 469 m2, non fosse da
considerarsi accessorio alla particella n. 343 VS, sulla
quale sorgono dei fabbricati abitativi; essa non ha pertan-
to applicato l'art. 3 cpv. 1 LRPT. Questa soluzione resiste
alle critiche ricorsuali. Non è infatti manifestamente in-
sostenibile considerare che le particelle, al di là dell'
uso che i proprietari ne hanno fatto in passato, pur mo-
strando una certa qual dipendenza dovuta alla loro vicinan-
za, non siano accessorie nel senso della citata norma can-
tonale. Non occorre infatti dimenticare che, prima della
procedura di raggruppamento terreni, le due particelle in
questione erano divise, lungo tutto il fronte comune, da
un'opera pubblica, la strada comunale n. 357 VS, che rende-
va difficoltoso uno sfruttamento unitario e globale del
terreno. Questa circostanza costituisce un indizio per la
mancanza di unità economica e, di riflesso, di accessorietà
dei due fondi. Il fatto che con il riordino particellare le
due particelle sono state riunite non basta certo, da sé
solo, a determinare la loro accessorietà. La conclusione
contenuta nella decisione impugnata non è di conseguenza
arbitraria. Del resto, già si è detto che il Tribunale si
impone un grande riserbo nella valutazione di situazioni

che l'autorità cantonale è in grado di meglio valutare,
tranne nei casi dove quest'ultima ha trascurato elementi
essenziali di giudizio. Questa evenienza non si verifica in
concreto.

  La riduzione della superficie del mappale n. 360
VS, che poggia comunque sull'art. 19 LRPT, è dunque misura
atta a perseguire gli scopi del raggruppamento dei terreni.
Il quesito di sapere se essa sia anche legittima verrà esa-
minato in seguito.

  b)  Secondo i ricorrenti la decisione impugnata non
sarebbe giustificata da alcun interesse pubblico, tanto più
che l'art. 3 cpv. 1 LRPT enuncerebbe un fine generale del
raggruppamento dei terreni per i fondi edificati diametral-
mente opposto.

  La censura non ha fondamento. A prescindere dalla
scarsa motivazione del gravame su questo punto, che appena
si concilia con i requisiti dettati dall'art. 90 cpv. 1
lett. b OG (DTF 125 I 71 consid. 1c, 122 I 70 consid. 1c),
si osserva anzitutto che la particella n. 360 VS è inedifi-
cata e non presenta carattere di accessorietà con il fondo
n. 343 VS, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorren-
ti. Pertanto, come sopra rilevato, la limitazione sancita
dall'art. 3 cpv. 1 LRPT non trova applicazione in concreto.
Lo scorporo di terreno tratto dal fondo n. 360 VS e aggiun-
to ai mappali n. 344 e 345 VS permette di costituire un
nuovo mappale (n. 362 RT) di forma rettangolare, e di eli-
minare così due particelle che, per forma, dimensione e
morfologia, non potevano essere utilizzate in modo raziona-
le. Questa operazione rientra senza ombra di dubbio tra gli
scopi perseguiti dalla procedura di raggruppamento e attua
una migliore utilizzazione del suolo (art. 1 cpv. 1 lett. a
LRPT). Del resto, ai ricorrenti con la procedura di riordi-
no fondiario viene attribuita, tra le altre, una particella

unica, non più suddivisa, di confini lineari e di forma
pressoché rettangolare, tale da renderne possibile una mi-
gliore e più razionale utilizzazione. In queste condizioni
l'interesse pubblico può dunque essere senz'altro ammesso,
sia per le operazioni di riordino dei fondi dei ricorrenti,
sia per quelle che toccano i mappali n. 344 e 345 VS, at-
tribuite alle controparti.

  c)  La censura di lesione del principio della pro-
porzionalità non è motivata secondo i requisiti dell'art.
90 cpv. 1 lett. b OG. I ricorrenti si limitano infatti ad
asserire che l'intervento non sarebbe "neppure proporziona-
le", poiché inciderebbe sulla loro proprietà senza che fos-
se addotto un solo motivo per il quale ogni altra soluzione
sarebbe stata più gravosa e, soprattutto, senza che la de-
duzione imposta fosse assolutamente necessaria nell'esten-
sione stabilita. Tuttavia, essi non spiegano perché il ri-
dimensionamento della particella n. 360 VS sarebbe spropor-
zionato. La censura deve dunque essere dichiarata inammis-
sibile.

  5.-  I ricorrenti lamentano inoltre una lesione del
principio della compensazione reale per quanto concerne il
riordino dei fondi n. 343 e 360 VS, che, unitamente a parte
della particella n. 357 VS occupata dal sedime della strada
comunale, sono stati riuniti per formare la nuova particel-
la n. 41 RT. Ritengono la decisione lesiva del principio
della parità di trattamento e costitutiva di un diniego di
giustizia.

  a)  I ricorrenti non possono considerare unicamente
la situazione di alcune particelle della partita n. 37 (in
particolare le particelle n. 343 e 360 VS). Per giudicare
se vi sia violazione dei principi del raggruppamento occor-
re confrontare globalmente, e non già in modo puntuale con-
siderando soltanto singoli fondi, la situazione esistente

prima del nuovo riparto con quella creatasi alla fine della
procedura di raggruppamento, le situazioni intermedie es-
sendo irrilevanti. In questa ottica i consorziati hanno di-
ritto di ricevere, di massima, terreni equivalenti sia dal
punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo, ma
non necessariamente gli stessi terreni. Se si tien conto di
tutti i fondi appartenuti al padre dei ricorrenti, e non si
considerano solo alcune particelle, come proposto da loro,
rispettivamente la loro sola situazione, la decisione impu-
gnata non presta il fianco a critiche.

  b)  Prima del raggruppamento dei terreni la partita
n. 37 del padre dei ricorrenti era composta di 8414 m2 di
terreni, per un valore totale di fr. 123'011.60, escluso il
valore dei fabbricati. Di questa superficie 2022 m2, per un
valore di fr. 119'895.--, erano siti in zona edificabile
secondo il piano regolatore comunale. Dopo le deduzioni
collettive del 7.5%, del 3%, rispettivamente dell'1%, a di-
pendenza delle zone di situazione dei fondi (art. 21 LRPT),
la superficie dei terreni del padre dei ricorrenti, oggetto
di ridistribuzione, ammontava a 8098 m2 pari a fr.
113'894.45, di cui 1870.35 m2, per un valore di fr.
110'902.85, siti in zona edificabile. Alla fine del rag-
gruppamento la predetta partita comprendeva una superficie
complessiva di 8901 m2 per un valore di assegnazione di fr.
113'396.40, di cui 1873 m2 in zona edificabile, stimati in
fr. 109'340.--. Risulta pertanto che il raggruppamento ha
globalmente incrementato la partita n. 37 di 803 m2, corri-
spondenti al 9.91% della superficie totale netta dei terre-
ni inizialmente posseduti. Il valore dei fondi dopo il nuo-
vo riparto è per contro lievemente diminuito da fr.
113'894.45 a fr. 113'396.40, ciò che corrisponde a una ri-
duzione dello 0.44%. Per quanto riguarda i terreni siti in
zona edificabile, questi hanno subito un aumento di super-
ficie dello 0.14%, per una diminuzione del valore di stima
di fr. 1'562.85 pari all'1.4%.

  La conformità della maggiore attribuzione in super-
ficie - rispetto alla situazione precedente del padre, che
in questa sede non ha presentato alcun ricorso - al princi-
pio della compensazione reale non è stata posta in discus-
sione dai ricorrenti. Essi si limitano a contestare la di-
minuzione della superficie dei fondi n. 343 e 360 VS. Del
resto l'aumento della superficie, che rimane entro limiti
accettabili, considerata la natura della procedura di rior-
dino fondiario, è chiaramente conforme ai principi costitu-
zionali.

  Dalle cifre sopra esposte risulta che le lievi ri-
duzioni del valore di stima complessivo dei fondi del padre
dei ricorrenti, rispettivamente dei ricorrenti stessi, non
contrastano con il principio della compensazione reale.
Rettamente compensata con un conguaglio in denaro, come in
concreto, una simile riduzione del valore dei terreni con-
feriti nel raggruppamento dei terreni rientra senza dubbio
nei limiti concessi alle autorità cantonali per tali proce-
dure e non contrasta con i principi della compensazione
reale. Inoltre, il nuovo riparto ha decisamente migliorato
la configurazione dei fondi, in particolare per quanto ri-
guarda le particelle n. 343 e 360 VS, riunite nell'unica
particella n. 41 RT. Tale operazione consente un migliore
sfruttamento edilizio, in particolare grazie all'annessione
e all'attribuzione ai ricorrenti del sedime in precedenza
occupato dalla strada comunale, che divideva i due fondi e
costituiva un ostacolo per una loro razionale utilizzazio-
ne. La censurata perdita di parte del terreno della parti-
cella n. 360 VS, ceduta per consentire la formazione di
un'altra particella (n. 362 RT), è ampiamente compensata
dai vantaggi globali derivanti dalla procedura di raggrup-
pamento. Né, del resto, i ricorrenti asseriscono che la ri-
duzione della superficie della particella n. 41 RT, così

come scaturita dalla decisione impugnata, sia di impedimen-
to per un'utilizzazione migliore e più razionale della loro
proprietà da un profilo edilizio.

  c)  In ogni modo, anche procedendo, come vorrebbero
i ricorrenti, al confronto tra le sole due particelle n.
343 e 360 VS e la nuova particella n. 41 RT, la decisione
reggerebbe comunque alle critiche ricorsuali. Infatti, i
due fondi citati avevano prima del raggruppamento una su-
perficie di complessivi 1478 m2, ridotta a 1271 m2 con
l'assegnazione, nella medesima zona, della nuova particella
n. 41 RT. Considerando la deduzione per le opere collettive
del 7.5%, pari a 94 m2, la diminuzione di superficie corri-
sponderebbe all'8.16% della superficie iniziale. I fondi n.
343 e 360 VS, senza i fabbricati che ivi sorgono, prima del
raggruppamento erano stimati in fr. 81'445.-- (fr.
75'336.60 dopo deduzione del 7.5%), mentre la nuova parti-
cella n. 41 RT ha un valore di fr. 67'990.--. Il minor va-
lore di 6'108.40 equivale al 9.75%. In tali circostanze, in
considerazione sia del terreno sacrificato, comunque com-
pensato con altro terreno in altri luoghi, sia dei vantaggi
che la nuova ridistribuzione dei fondi ha in concreto por-
tato ai ricorrenti, il risultato ottenuto dall'autorità
cantonale non è arbitrario: il Tribunale federale ha del
resto già deciso, proprio in una contestazione ticinese,
che in determinate circostanze e a determinate condizioni
una diminuzione del terreno pari all'11.1% non lede i prin-
cipi costituzionali (cfr. decisione inedita del Tribunale
federale del 23 dicembre 1991 in re M., consid. 4c).

  d)  Anche le censure di violazione del principio
della parità di trattamento tra consorziati e di diniego di
giustizia per non avere le autorità cantonali esaurito tut-
ti i mezzi tecnici a loro disposizione sono infondate.

  I ricorrenti asseriscono che le particelle n. 344 e
345 VS sarebbero state considerevolmente ampliate, avvan-
taggiando maggiormente A.B.________ e B.B.________, ai qua-
li è stata attribuita la nuova particella n. 362 RT, ri-
spetto ai ricorrenti, i quali hanno ceduto parte del loro
fondo n. 360 VS. Essi dimenticano tuttavia che la soluzione
adottata dalla Commissione I e confermata dalla Commissione
II è peraltro la conseguenza dei desideri, espressi dal lo-
ro stesso padre, di rinunciare alla maggiore attribuzione
del mappale n. 41 RT, per riottenere il fondo n. 70 RT. Ciò
ha pure permesso di creare una particella che potesse esse-
re assegnata a A.B.________ e B.B.________, i quali, secon-
do la proposta di nuovo riparto, avrebbero dovuto cedere
tutti i loro fondi (particelle n. 378 e 388 VS) da loro
conferiti nel raggruppamento dei terreni, di complessivi
608 m2, senza compensazione in natura, ma unicamente con un
conguaglio in denaro in loro favore di fr. 16'391.05.
L'operazione eseguita ha inoltre consentito di eliminare in
particolare le due particelle di esigue dimensioni (n. 344
e 345 VS), alle quali il padre dei ricorrenti era disposto
a rinunciare, non sfruttabili razionalmente, mentre la cre-
azione della nuova particella n. 362 RT risponde ai criteri
di un corretto riordino fondiario. La decisione impugnata
regge dunque alle critiche ricorsuali.

  Per quanto riguarda la censura di diniego di giu-
stizia, i ricorrenti non hanno specificato, come la prassi
del Tribunale federale esige (art. 90 cpv. 1 lett. b OG;
DTF 122 I 70 consid. 1c), quali sarebbero le possibili so-
luzioni alternative che la Commissione non avrebbe posto in
atto, violando così l'art. 4 vCost. (sentenza del Tribunale
federale del 29 maggio 1992 in re B., pubblicata in RDAT
1993 I n. 67 pag. 173, consid. 3b). La relativa censura de-
ve di conseguenza essere dichiarata inammissibile.

  6.-  Ne discende che, nella misura in cui è ammis-
sibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono
la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripe-
tibili della sede federale già per il fatto che la parte
vincente non era assistita da un legale (art. 159 cpv. 1
OG). Una corresponsione di ripetibili alla Commissione II -
che peraltro non ha presentato osservazioni - non entra in
linea di conto (art. 159 cpv. 2 OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a
carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibi-
li della sede federale.

  3.  Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti,
a A.B.________ e B.B.________, alla Commissione di ricorso
di II istanza per il raggruppamento terreni Alto Malcantone
e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 29 maggio 2000
VIZ

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,                       La Cancelliere ad hoc,