Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IV 236



99 IV 236

56. Sentenza 12 ottobre 1973 della Corte di cassazione penale nella causa
Procuratore pubblico sottocenerino contro Mohler. Regeste

    Art. 1 und 5 der Verordnung vom 19. Juli 1960 über die
Zwischenabfertigung von Strassenfahrzeugen.

    1.  Anspruch auf zollfreie und ausweislose Zwischenabfertigung hat nur,
wer es vorübergehend und zur Verwendung für eigene Zwecke einführt. Begriff
der "eigenen Zwecke" im Sinne von Art. 1 Abs. 1 der VO (Erw. 2).

    2.  Wer Fahrzeuge zum Verkauf einführt, muss sie an der Grenze
verzollen, ausser wenn er die Voraussetzungen der Zwischenabfertigung
mit Freipass erfüllt (Erw. 3).

    3.  Begriff der Teilnahme an einer Zollübertretung (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Verso la fine di novembre o al principio di dicembre 1967,
Hans Mohler, esercente il commercio immobiliare, fece visita al collega
Alfredo Airaghi di Campione. In casa di questi incontrò certo Ferrari che
gli offerse in vendita delle autovetture d'occasione. Preso contatto per
telefono con il fratello, titolare di una carrozzeria, Mohler dichiarò di
essere interessato ad acquistare delle Alfa Romeo. Qualora ne disponesse,
Ferrari avrebbe potuto discuterne in occasione di una visita in Svizzera.
Hans Mohler si accordò con il fratello Heinrich, nel senso che egli
avrebbe finanziato l'affare e comperato i veicoli mentre Heinrich avrebbe
provveduto a rivenderli contro provvigione.

    Il 4 dicembre 1967, Ferrari telefonò a Hans Mohler, avvisandolo
che si trovava a Zugo con tre Alfa Romeo. Mohler le fece condurre ad
Adliswil ove le acquistò, dopo averle fatte provare dal fratello, per
il prezzo complessivo di fr. 10 000.--, pagando inoltre le spese di
trasporto di fr. 200.--. Dopo di che, Mohler e Ferrari si recarono con
le autovetture all'Ufficio doganale di Zürich-Freilager, per provvedere
allo sdoganamento. Il funzionario doganale avvertì Mohler che ulteriori
importazioni di autoveicoli sarebbero dovute essere sdoganate presso
l'ufficio di confine.

    Mohler acquistò successivamente da Ferrari altre autovetture, che fece
però sempre sdoganare al confine, eccettuata una spedizione giunta a Ponte
Tresa poco prima della chiusura dell'ufficio doganale. In questo caso il
funzionario rilasciò a Ferrari una dichiarazione dell'avvenuta denuncia,
che lo autorizzava a perfezionare lo sdoganamento a Zurigo.

    Nel frattempo, la Polizia cantonale di Zurigo ebbe notizia che
si trattava presumibilmente di autovetture rubate e ne avvertì il
Mohler. Questi, dichiaratosi disposto a collaborare agli accertamenti,
invitò Ferrari a condurre altri autoveicoli non sdoganati all'Ufficio
doganale di Zurigo. Ferrari aderì alla richiesta e venne arrestato. Mohler
non aveva naturalmente alcun interesse a questi autoveicoli.

    B.- Il 13 luglio 1968, la Direzione circondariale delle dogane
condannò Hans Mohler ad una multa di franchi 763,25 per l'importazione
non regolarmente sdoganata delle prime tre autovetture. Mohler fece
opposizione alla decisione amministrativa, chiedendo di essere deferito
all'autorità giudiziaria.

    Con sentenza 17 giugno 1970, il Pretore riconobbe Mohler colpevole
di contravvenzione doganale in concorso ideale con la sottrazione della
cifra d'affari, per aver partecipato in modo determinante all'elusione del
dazio di fr. 3816,40 nonchè del-l'ICA di fr. 754.--, commessa da Ferrari,
e lo condannò a una multa di fr. 477.05.

    La Corte cantonale di cassazione e di revisione penale ha accolto
un ricorso di Mohler e, annullata la sentenza di prima istanza, l'ha
prosciolto da ogni imputazione.

    C.- Con dichiarazione 2 aprile 1973, il Ministero pubblico della
Confederazione ha interposto ricorso per cassazione al Tribunale federale,
chiedendo che la sentenza cantonale sia annullata e la causa rinviata
all'autorità cantonale per la condanna di Mohler.

    Chiesto delle osservazioni di risposta, il patrocinatore
dell'intimato ha dichiarato di non essere più autorizzato a rappresentare
Mohler. Quest'ultimo ha lasciato scadere infruttuoso il termine fissatogli
per la risposta.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- La Corte cantonale ha giustificato il proscioglimento di Mohler,
considerando che, contrariamente a quanto affermato dal Ministero pubblico
e dal Pretore, Ferrari era legittimato ad importare le tre Alfa Romeo
con lo sdoganamento intermedio, in franchigia del dazio e dell'ICA. I
presupposti stabiliti in proposito all'art. 1 dell'ordinanza 19 luglio
1960 concernente lo sdoganamento intermedio di veicoli stradali sarebbero
adempiuti. Ferrari avrebbe il domicilio all'estero; avrebbe trasferito
le autovetture in Svizzera usandole con i suoi compagni per i propri
bisogni. All'importazione non sarebbe stato ancora certo di venderle a
Mohler. In particolare tale circostanza non potrebbe essere dedotta dal
fatto che Mohler si era assunto le spese di trasporto di fr. 200.--,
perchè il contratto di compera non sarebbe ancora stato stipulato. Ne
conseguirebbe che Ferrari avrebbe importato le macchine nel suo interesse,
considerando solo in via eventuale la possibilità di venderle a Mohler. Se
le trattative di vendita non avessero conseguito alcun risultato,
Ferrari e i suoi accompagnatori le avrebbero riesportate come avrebbe
fatto qualsiasi viaggiatore domiciliato all'estero. Se effettivamente
fosse stato stipulato un contratto, non si vedrebbe per quale motivo
Mohler avrebbe pagato lo stesso dazio a Zurigo invece di pagarlo alla
frontiera. La nozione legale di "bisogni propri" non potrebbe essere
interpretata in senso restrittivo; altrimenti ogni automobilista straniero,
che entrasse in Svizzera e avesse occasione di vendere qui la sua vettura,
sarebbe costretto, per effettuare l'operazione, a rientrare nel suo
paese e passare nuovamente la frontiera per pagare il dazio. Il che non
avrebbe senso. Lo sdoganamento intermedio senza attestato dovrebbe pertanto
essere consentito a chi entra in Svizzera con l'intenzione di presentare
un veicolo ad un eventuale acquirente, nel qual caso, perfezionato il
contratto, si dovrebbe poter pagare il dazio all'ufficio doganale più
prossimo. Questa regola sarebbe stata implicitamente ammessa anche dal
funzionario doganale di Zurigo, che ha effettuato la sdoganamento senza
accennare a conseguenze penali e limitandosi ad avvertire gli interessati
dell'opportunità di provvedere allo sdoganamento al confine di ulteriori
simili importazioni.

Erwägung 2

    2.- Mohler è stato accusato di partecipazione all'abusiva importazione
delle tre autovetture, eseguita da Ferrari. La sua condanna presuppone
pertanto l'illiceità dell'operato di quest'ultimo.

    In principio, Ferrari, importando i veicoli, era tenuto a denunziarli
per la sdoganamento nel momento in cui varcava la linea doganale (art. 9,
11 cpv. 2 LD). Tale obbligo gli incombeva anche se l'importazione in
Svizzera era destinata ad uso temporaneo (art. 15 num. 6 LD), nel qual
caso lo sdoganamento avrebbe potuto aver luogo mediante carta di passo
(art. 47 LD). Avrebbe potuto omettere le relative formalità solo se
l'importazione avesse adempiuto i presupposti stabiliti dalla convenzione
doganale 4 giugno 1954, concernente l'importazione temporanea dei veicoli
stradali privati e il cui art. 2 num. 1 dispone quanto segue:

    "Ogni Stato contraente, ammetterà in franchigia temporanea di diritti
e tasse d'importazione, senza divieti nè limitazioni di importazione,
con riserva di riesportazione e alle altre condizioni previste dalla
presente Convenzione, i veicoli appartenenti a persone che hanno la loro
residenza normale fuori dal proprio territorio, i quali siano importati e
impiegati per il loro uso privato, in occasione di una visita temporanea
dai proprietari che hanno la loro residenza normale fuori del proprio
territorio."

    Tale regola è sancita nel diritto doganale svizzero all'art. 1 cpv. 1
dell'ordinanza 19 luglio 1960, concernente lo sdoganamento intermedio
di veicoli stradali, la quale norma precisa che sono oggetto dello
sdoganamento intermedio, effettuato in franchigia e senza documenti
doganali, i veicoli importati temporaneamente e destinati ad essere
usati in Svizzera per i bisogni propri dei viaggiatori medesimi. L'art. 5
cpv. 2 della stessa ordinanza prevede inoltre che, se esistono dubbi circa
l'adempimento di dette condizioni, lo sdoganamento intermedio deve essere
effettuato con carta di passo.

    Lo sdoganamento intermedio in franchigia, effettuato senza documenti
doganali, è quindi vincolato a due presupposti: anzitutto che i veicoli
devono essere destinati a restare in Svizzera solo temporaneamente e
quindi ad essere riesportati; poi che gli stessi devono essere usati in
Svizzera per i bisogni dei viaggiatori medesimi. Nel caso particolare,
nè l'uno nè l'altro di tali presupposti è adempiuto.

    Ferrari ha importato in Svizzera le tre autovetture, non per
riesportarle, nè per usarle in proprio, bensì allo scopo di venderle. Poco
importa quindi che il contratto di compera non fosse ancora stato
concluso. Ferrari e i suoi accompagnatori hanno trasferito in Svizzera
le autovetture per offrirle in vendita e quindi per scopi diversi
da quelli che autorizzano lo sdoganamento intermedio senza documenti
doganali. Ferrari era pertanto tenuto a pagare il dazio al confine o
comunque, come osserva il ricorrente, a chiedere una carta di passo.

Erwägung 3

    3.- Il caso del turista viaggiante in Svizzera e che, presentatasi una
occasione favorevole, si decide a vendere la sua autovettura, rappresenta
- contrariamente a quanto afferma la Corte cantonale - una fattispecie
diversa da quella di cui qui si tratta; non può pertanto costituire oggetto
del presente giudizio. Ferrari non si è deciso in Svizzera a vendere la sua
autovettura, ma ha importato tre macchine con l'intenzione di venderle.
L'obbligo legale di denunciare al confine una siffatta importazione è
dettato dalla preoccupazione di facilitare e garantire il controllo
doganale e di evitare presumibili abusi all'interno del territorio
doganale; non è quindi privo di senso.

    La sentenza impugnata è pertanto fondata su un'erronea interpretazione
delle norme doganali, segnatamente degli art. 1 cpv. 1 e 5 dell'ordinanza
19 luglio 1960, concernente lo sdoganamento intermedio dei veicoli
stradali, combinati con gli art. 36 e 104 tabella N. 7 OELD.

    Invece, e contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la decisione
impugnata non viola l'art. 101 cpv. 3 LD, il quale prevede che l'aliquota
del dazio divenuta esecutiva serve di base alla commisurazione della
pena. Vero è che l'autorità doganale ha regolarmente provveduto a calcolare
il dazio e l'ICA e che tale calcolo non è stato impugnato nè da Ferrari
nè da Mohler. Sarebbe pertanto stato vincolante per la commisurazione
della eventuale pena, ma non pregiudica in alcun modo la questione posta
al giudice penale di stabilire se siano adempiuti i presupposti della
fattispecie penale. La Corte cantonale, negando l'esistenza di una simile
fattispecie a carico di Mohler, non ha messo in discussione il calcolo
del dazio e dell'ICA; non può quindi aver violato l'anzidetta norma legale.

Erwägung 4

    4.- Ad ogni modo, il fatto che l'operato di Ferrari adempia i
presupposti della contravvenzione doganale, non comporta necessariamente
la colpevolezza di Mohler. Al riguardo il ricorrente non ha tenuto conto
delle considerazioni esposte sotto lett. D e N. 1 della sentenza impugnata.

    a) Secondo l'accusa, all'inizio di dicembre 1967, Mohler avrebbe
incaricato Ferrari di procurargli a Zurigo tre Alfa Romeo, che egli era
intenzionato di acquistare. Da parte sua il Pretore ha esplicitamente
dichiarato che "Mohler diede a Ferrari il preciso ordine di condurgli i tre
veicoli direttamente a Zurigo, senza sdoganarli al confine, promettendogli
per giunta un'indennità speciale per l'insolita trasferta."

    Se questa versione dei fatti fosse determinante non vi è dubbio
che Mohler dovrebbe essere riconosciuto colpevole come coautore della
contravvenzione doganale, come istigatore o come complice (art. 81 LD).

    b) La Corte cantonale ha tuttavia stabilito che Mohler ha sempre
contestato la suesposta versione dei fatti e che il Pretore si è limitato
a riprodurre parzialmente nel suo giudizio il rapporto delle autorità
doganali, senza tuttavia prendere esplicitamente posizione e senza
procedere ad un vero e proprio accertamento. Questa critica è fondata.
Secondo quanto si può dedurre dalla sentenza impugnata, a Campione ebbero
luogo solo delle trattative preliminari; non è stato comunque accertato
che Mohler abbia incaricato Ferrari di condurgli i veicoli a Zurigo senza
sdoganarli al confine, nè che Mohler già sapesse di quali precise vetture
si sarebbe trattato, mentre risulta che le vetture dovevano anzitutto
essere trasferite a Zurigo presso la carrozzeria del fratello di Mohler per
essere controllate, dopo di che sarebbe stata effettuata la determinazione
del prezzo. In tali condizioni è certo che il caso di cui qui si tratta
differisce essenzialmente da quello relativo alla pratica Bronnenhuber
(sentenza inedita del Tribunale federale del 4 aprile 1972), citata dal
ricorrente, nel qual caso l'interessato aveva ordinato al proprietario
all'estero di condurgli in Svizzera una determinata autovettura.

    Il fatto che Mohler abbia promesso a Ferrari un'indennità di
fr. 200.--, a titolo di rimborso delle spese di trasporto, non può aver
costituito mercede per una insolita abusiva importazione e non depone
quindi per nulla contro il primo. Una siffatta indennità è usuale nel
commercio del ramo per ogni singola autovettura.

    In tali condizioni la questione di sapere se, già in occasione del
primo incontro di Campione, Mohler abbia effettivamente dato ordine a
Ferrari di importare in Svizzera le tre autovetture senza sdoganarle,
oppure se egli abbia partecipato concretamente all'operazione solo a
seguito della chiamata telefonica da Zugo, può essere determinante agli
effetti della sua colpabilità.

    c) La Corte cantonale, ritenendo di poter ugualmente giudicare sulla
base di altri elementi, ha omesso di esigere il suesposto accertamento. Ma,
poichè la sua tesi sulla nozione di "propri bisogni", nel senso dello
art. 1 dell'ordinanza 19 luglio 1960 concernente lo sdoganamento di veicoli
stradali è erronea, tale accertamento è indispensabile per il giudizio. Non
è compito del Tribunale federale di stabilire come l'autorità cantonale
possa supplire all'anzidetta omissione. Ad ogni modo, la causa deve essere
rimandata a quella sede.

Erwägung 5

    5.- Qualora, dopo i nuovi accertamenti, la partecipazione di Mohler
alla illegale importazione delle tre autovetture dovesse risultare
dimostrata, si porrebbe la questione di sapere se il comportamento del
funzionario doganale di Zurigo non abbia indotto Mohler in un errore
di diritto.

    Secondo la Corte cantonale, i relativi presupposti risultano adempiuti
e il ricorrente non impugna questo punto della sentenza. Spetterebbe
quindi alla Corte cantonale di stabilire, in applicazione dell'art. 20
CP e date le circostanze, se si debba ammettere una attenuazione della
pena o prescindere dalla medesima.