Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IV 208



99 IV 208

48. Estratto della sentenza 14 settembre 1973 della Corte di cassazione
penale nella causa G. contro E. Regeste

    Art. 123 und 125 StGB, Körperverletzung.

    1. Schutzobjekt dieser Bestimmungen ist sowohl der Körper oder die
Gesundheit wie die körperliche Integrität (Erw. 2).

    2. Jede ärztliche Behandlung, welche die körperliche Integrität oder
die Gesundheit verletzt, erfüllt den Tatbestand der Körperverletzung. Der
Arzt ist indessen schuldlos, wenn er mit der Einwilligung des Patienten
oder unter anderen schuldausschliessenden Umständen gehandelt hat (Erw. 3
und 4).

Sachverhalt

    A.- G. è stato ricoverato presso l'ospedale neuropsichiatrico
cantonale di Mendrisio il 26 aprile 1972 e vi è rimasto fino al 15
luglio 1972. Durante il ricovero, il personale sanitario gli fece
delle iniezioni conformemente alle istruzioni e agli ordini del medico,
direttore dell'istituto.

    B.- Il 26 luglio 1972, G. ha interposto querela penale contro il
medico E. che, avendo ordinato le anzidette iniezioni malgrado la sua
opposizione, si sarebbe reso colpevole di lesioni semplici (art. 123 CP)
o colpose (art. 126) o, eventualmente, di lesioni gravi.

    Con decreto 27 ottobre 1972, il Procuratore pubblico della
giurisdizione sottocenerina ha abbandonato il procedimento penale,
giudicando che gli atti addebitati al medico non potevano, in virtù
dell'art. 32 CP, costituire reato, perchè effettuati nell'ambito del
suo dovere professionale, nel quale rientrava "l'adozione di ogni mezzo
terapeutico adeguato e conforme alle regole delle arti sanitarie".

    Con decisione 14 maggio 1973, la Camera dei ricorsi penali del
Tribunale di appello respingeva l'istanza di apertura dell'istruzione
formale proposta dal querelante.

    D.- G. ha interposto al Tribunale federale un ricorso per cassazione,
mediante il quale chiede che la decisione cantonale venga annullata e
gli atti rimandati all'autorità cantonale perchè provveda a pronunciare
un nuovo giudizio e a disporre l'apertura dell'istruzione formale.

    Il Procuratore pubblico ha proposto di respingere il ricorso. Da
parte sua, il dott. E. si è limitato a produrre l'incartamento medico
del ricorrente.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- Secondo gli art. 123 e 125 CP è punibile sia chi cagiona un danno
al corpo sia chi lo cagiona all'integrità corporale. Ciò risulta in modo
univoco dallo stesso testo legale. In particolare il testo francese,
con la locuzione "atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé",
esprime in modo inequivocabile che sono protette tanto l'incolumità
corporale quanto la salute. La posizione alternativa del danneggiamento
al corpo o alla salute, risultante dai testi italiano e tedesco ("un
danno ... al corpo o alla salute"; "an Körper oder Gesundheit schädigt")
non consente anche per le versioni italiana e tedesca della legge una
diversa conclusione. L'integrità corporale è per se stessa protetta. Il
suo danneggiamento è punibile anche nel caso che non sia collegato con un
danno alla salute. Indirettamente, ciò è stato espresso, in interpretazione
dell'art. 134 CP, già nelle sentenze pubblicate nella RU 80 IV 107 e 85 IV
126: le lesioni semplici che non comportano danno alla salute adempiono
solo gli art. 123 e 125 cpv. 1 CP; non possono conseguire una punizione
secondo l'art. 134 num. 1 cpv. 1 CP, perchè questa prescrizione legale
presuppone un danno o un grave pericolo per la salute. Che l'integrità
corporale sia un bene protetto in modo indipendente è peraltro riconosciuto
dalla dottrina preponderante; cfr. THORMANN/VON OVERBECK all'art. 122 n. 1;
LOGOZ, all'art. 122 n. 1 p. 41; SCHWANDER, N. 518; in principio anche
STRATENWERTH, BT I p. 57 ss. Solo HAFTER (BT S 30 ss) sembra esigere un
danno alla salute.

    Qualora l'intervento sul corpo sia di poco conto e non pregiudichi
neppure la salute, si ha vie di fatto (art. 126; RU 72 IV 21 consid. 1),
perseguibili solo se intenzionali: la distinzione fra lesioni corporali
e semplici vie di fatto è questione di misura e lascia un certo spazio
ad un ragionevole apprezzamento.

Erwägung 3

    3.- Una parte della dottrina si esprime nel senso che l'intervento
medico, eseguito a regola d'arte, non adempie mai la fattispecie
delle lesioni corporali; così GERMANN, Das Verbrechen, p. 239, n. 4;
STRATENWERTH, BT, vol. 1, p. 59, con riferimento a STOOS e NOLL. Ciò
stante sfuggirebbe a punizione anche un pericoloso intervento chirurgico,
effettuato senza il dovuto consenso e che andasse fallito, ritenuto
che l'operazione sia stata eseguita a regola d'arte e che sia stata
medicalmente giustificata dalla malattia o dalla ferita diagnosticate,
nonchè dall'intento di perlomeno prolungare la vita al paziente.

    Per una siffatta limitazione della fattispecie, la legge non contiene
alcun punto d'appoggio. A prescindere dal fatto che non esiste un diritto
del medico all'esecuzione di un suo intervento, nulla può essere dedotto
per questa tesi dall'art. 181 ss CP. Le relative norme tutelano infatti la
libertà e non l'integrità corporale. Non presentano neppure una sufficiente
protezione del paziente contro arbitrari interventi medici, nè contro
siffatti interventi, ai quali il paziente abbia acconsentito sia perchè non
reso edotto o insufficientemente informato sulla gravità dell'intervento,
sia perchè l'abbia ritenuto urgente, sia infine semplicemente perchè era
erroneamente convinto di doverlo sopportare anche contro la sua espressa
volontà; e ciò pure qualora nei suoi confronti non sia stata esercitata
violenza nè profferita grave minaccia nel senso dell'art. 181 CP. La
situazione giuridica è diversa negli ordinamenti in cui l'intervento
intrapreso a mero giudizio del medico è disciplinato da una fattispecie
speciale, onde se ne può inferire che le anzidette lesioni all'integrità
corporale e gli eventuali pregiudizi che ne derivano, non sono sussumibili
alla fattispecie generale di lesioni corporali; com,è il caso ad esempio
nel diritto austriaco (§ 499 a CP; RITTLER, Lehrbuch des oesterreichischen
Strafrechts, BT p. 87 ss).

    Il diritto svizzero difetta di una siffatta regolamentazione speciale,
per cui nel caso di interventi medici che danneggiano l'integrità corporale
o la salute, l'adempimento della fattispecie di lesioni corporali deve
essere ammesso. Si deve tuttavia pure esaminare se l'atto controverso
non sia giustificato da circostanze scriminanti o sia esente da colpa. In
punto a queste circostanze, esaminano la punibilità di interventi sanitari
anche THORMANN/VON OVERBECK, art. 39 n. 9; HAFTER, AT p. 165; LOGOZ,
art. 32 n. 4; SCHULTZ, AT vol. 1, p. 160 ss, 169; SCHWANDER, N. 175
p. 87. Di regola, è di importanza determinante il consenso del paziente,
se può esser richiesto, e in quanto speciali norme di natura sanitaria
o uno stato di necessità non consentano un intervento contro la volontà
dell'interessato. La questione è regolata in questo ordine di idee anche
nel diritto italiano (cfr. Disegno di legge p. 6/7, F. ANTOLISEI: Manuale
di diritto penale, parte generale, V edizione p. 232 ss). Malgrado la
forte opposizione espressa nella dottrina, la giurisprudenza germanica,
con la RGSt 25 p. 375 e successivamente, ha stabilito il principio che ogni
intervento medico, ledente l'integrità del corpo, adempie la fattispecie
di lesioni corporali e può essere giustificato solo con il consenso,
espresso o presunto, del paziente (SCHÖNKE/SCHRÖDER, § 223 n. 8 e 20,
con riferimento fra altro a BGH NJW 1956 p. 1106, BGHSt vol. 11 p. 111,
DLG Hamm MDR 1963 p. 520).

Erwägung 4

    4.- L'autorità cantonale ha rifiutato l'apertura di un'istruzione
formale, argomentando che non risulterebbe alcun indizio per concludere
che il medico non avrebbe rispettato le regole della deontologia
professionale. Poichè la terapia non ha comportato gravi alterazioni
fisiologiche permanenti - ha aggiunto la Corte cantonale - il consenso
dell'interessato era risultato superfluo e il trattamento effettuato non
è perseguibile penalmente (consid. 2-4 del decreto impugnato).

    Tenuto conto dei principi suesposti, questa opinione non può essere
condivisa. Un trattamento medico, anche se non comporta alterazioni
permanenti, presuppone, di massima, il consenso, espresso o tacito,
del paziente che ha capacità di discernimento o del suo rappresentante
legale. Se il consenso non è dato, necessita una circonstanza di
giustificazione, come ad esempio una gestione d'affari senza mandato,
lo stato di necessità o una valida disposizione di un'autorità che trovi
fondamento in una legge. Se il paziente si oppone ad un trattamento
non imposto per legge, all'urgenza dell'intervento devono essere poste
rigorose esigenze. Ciò vale anche per le iniezioni, che si realizzano
mediante l'intromissione nel corpo di sostanze estranee aventi spesso
notevoli conseguenze. Esse rappresentano, in piena forma, perlomeno una
lesione dell'integrità corporale nel senso degli art. 123 e 125 cpv. 1 CP.

Erwägung 5

    5.- Il decreto impugnato deve perciò essere annullato. Nell'istruttoria
deve essere chiarito se sono adempiuti i presupposti delle fattispecie
delle lesioni intenzionali o colpose, eventualmente delle vie di
fatto. Deve inoltre essere accertato se la punibilità non venga a mancare,
perchè il medico o il personale dipendente dal medesimo andrebbe esente
da punizione per circostanze che excludono l'illegalità o la colpa.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto; la decisione impugnata annullata e gli atti
rimandati all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.