Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IV 194



99 IV 194

45. Sentenza 12 ottobre 1973 della Corte di Cassazione penale nella causa
Sostituto procuratore pubblico contro X. Regeste

    Art. 110 Ziff. 5 und 317 StGB. Falsche Unterschriftsbeglaubigung.

    1.  Beim Feststellen, welches die unrichtig beurkundeten rechtlich
erheblichen Tatsachen sind, ist der Strafrichter nicht gebunden an die
nach dem kantonalen Recht wesentlichen Erfordernisse für die Gültigkeit
der öffentlichen Urkunde. Das Bundesstrafrecht bestimmt abschliessend,
welche Schriften Urkunden sind und wann eine wahrheitswidrige Urkunde
falsch ist (Erw. 3 a, b).

    2.  Die Erklärung des Notars, eine Person habe vor ihm eine
Unterschrift als die ihre anerkannt, bezieht sich auf eine rechtlich
erhebliche Tatsache im Sinne von Art. 317 Ziff. 1 Abs. 2 StGB (Erw. 3 c).

Sachverhalt

    A.- Nel gennaio 1972, A. ottenne da una banca la promessa di notevoli
crediti da garantire mediante la costituzione di diverse cartelle
ipotecarie al portatore, per la somma complessiva di fr. 5 000 000.--,
su un fondo a Chiasso, appartenente alla comunione ereditaria paterna.
Al riguardo egli necessitava della firma dei suoi fratelli B. e C., nonchè
della cognata D., per sè e due figlie minorenni. A. appose, imitandola,
la firma della cognata, su un foglio in bianco, che trasmise per la
completazione al notaio X. con l'indicazione che la firma era autentica.

    X. prestò fede al cliente e, il 14 gennaio 1972, stese sopra la firma
falsa il testo di una procura generale che conferiva a A. l'autorizzazione
di disporre liberamente del fondo in questione. Inoltre, X. vi appose
la sua autenticazione notarile, senza previamente prendere contatto con
l'interessata, a lui sconosciuta. Nella formula di autenticazione, il
notaio certificò che la firma era autentica e che la firmataria, a lui
nota, gli aveva personalmente dichiarato di averla essa medesima apposta
sul documento. La procura così autenticata venne trasmessa all'ufficio
dei registri a documentazione delle istanze di cartelle ipotecarie già
interposte da A.

    Successivamente, X. ricevette una seconda procura, firmata questa in
modo autentico, dei fratelli B. e C. Anche in questo caso X. certificò
l'autenticità delle firme, aggiungendo che i firmatari gli avevano
dichiarato di presenza di averle personalmente apposte; e ciò senza aver
preso contatto con gli interessati.

    B.- Con sentenza 23 gennaio 1973, la Corte delle Assise criminali
di Mendrisio prosciolse X. dall'imputazione di falsità in documenti per
la stesura della procura, ma lo riconobbe colpevole, per negligenza,
di falsità in documenti in punto alle due autenticazioni, condannandolo,
in applicazione dell'art. 317 num. 2 CP, ad una multa di fr. 20 000.--.

    Mediante sentenza 12 febbraio 1973, la Corte di cassazione e
di revisione penale ha accolto parzialmente il ricorso del notaio,
riconoscendolo colpevole per negligenza solo a proposito della prima
autenticazione e riducendo la multa a fr. 5000.--.

    C.- Il Sostituto procuratore pubblico sottocenerino ha interposto al
Tribunale federale un ricorso per cassazione, mediante il quale chiede
l'annullamento della sentenza cantonale e il rimando degli atti a quella
sede affinchè X. sia riconosciuto colpevole di falsità intenzionale in
documenti, nel senso dell'art. 317 num. 1 CP, e condannato in conseguenza.

    X. ha proposto di respingere il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

Consideranto in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il ricorrente propone esclusivamente il quesito di sapere se
le attestazioni, fatte da X. contrariamente a verità, secondo cui i
firmatari gli avevano dichiarato personalmente che la firma era la loro
e la dichiarazione che egli conosceva D. sono di rilevanza giuridica
per l'applicazione dell'art. 317 CP. In proposito, la Corte cantonale,
riferendosi all'art. 86 della legge notarile ticinese, ha risposto
negativamente e ritenuto che poteva essere ravvisata una falsità in
documenti soltanto in punto alla prima delle due autenticazioni e solo
in quanto si riferiva alla autenticità della firma.

    L'art. 86 della legge notarile cantonale stabilisce quanto segue:

    "Il notaio certifica l'autenticità delle firme e dei segni a mano degli
incapaci a firmare, apposti ai documenti concernenti rapporti giuridici
che non richiedono l'atto pubblico per la loro validità, nei soli due casi:

    a) in cui la firma o il segno siano stati apposti, alla sua presenza
e vista, dal sottoscrivente;

    b) in cui chi ha sottoscritto o segnato il documento gli dichiari,
personalmente e di presenza, che la firma o sottoscrizione fu fatta da
lui stesso o è riconosciuta come propria.

    In entrambi i casi le parti comparse devono essere conosciute
dal notaio o la loro identità certificata nel modo prescritto
dall'art. 43. Mancando nel testo la dichiarazione dell'autenticità della
sottoscrizione, il certificato è nullo e il notaio che l'ha rilasciato va
soggetto a misura disciplinare, riservata l'azione penale in caso di dolo."

    Da questo testo di legge, la Corte cantonale ha dedotto che
l'autenticazione di una firma è valida, anche se contiene solo la
dichiarazione di autenticazione. Le circostanze accessoriamente attestate
dal notaio per dimostrare come egli abbia acquisito la sicurezza della
veridicità della firma sarebbero irrilevanti. La legge farebbe infatti
dipendere la validità dell'autenticazione solo dalla presenza della
dichiarazione di autenticità. Le false dichiarazioni, secondo cui i
firmatari avrebbero comunicato a X. che le firme erano state da loro
apposte o comunque erano le loro, sarebbero irrilevanti per la validità del
documento. L'art. 317 CP tutelerebbe il documento nel senso dell'art. 110
num. 5 CP e quindi, nel caso dell'autenticazione di una firma, la
documentazione dell'autenticità della medesima. Soltanto in questi
limiti e solo in quanto il documento si riferisca a fatti giuridicamente
rilevanti si potrebbe parlare di giusta o falsa documentazione. Nel
caso particolare sarebbe essenziale la costatazione che le firme di B. e
C. risultarono autentiche. Non si potrebbe quindi ammettere una falsità
dell'autenticazione. L'inveritiera allegazione esposta in entrambi gli
atti, accanto alla dichiarazione di autenticità, nel senso che i firmatari
avrebbero dichiarato al notaio trattarsi delle loro firme, concernerebbe
circostanze giuridicamente irrilevanti, e non costituirebbe pertanto
falsità in documenti. Invece la firma di D. sarebbe risultata falsa.
A tale riguardo, X. avrebbe falsamente documentato una circostanza
giuridicamente rilevante, indipendentemente dall'aver inoltre scientemente
e volontariamente attestato, contrariamente al vero, che D. gli aveva
dichiarato di presenza trattarsi della sua firma.

    Il ricorrente contesta questa argomentazione come contraria al diritto
federale. Egli fa rilevare che la Corte cantonale avrebbe dato alla legge
notarile una palese erronea interpretazione e, con richiamo alla sentenza
pubblicata nella RU 95 IV 113, affermache pure le circostanze allegate
accanto alla dichiarazione di autenticità hanno rilevanza giuridica. In
realtà, lo stesso notaio avrebbe considerato le controverse circostanze
come giuridicamente rilevanti. Avesse interpretato la legge notarile nel
significato esposto dalla Corte cantonale; avrebbe certamente omesso le
false dichiarazioni. Le avrebbe esposte nella formula di autenticazione
prescritta dalla legge, perchè sapeva di non poter conseguire altrimenti
lo scopo prefisso.

Erwägung 2

    2.- La questione di sapere quale sia la portata dell'art. 86 della
legge notarile ticinese, vale a dire se - come afferma la Corte cantonale
- presupposto di validità dell'atto sia soltanto la dichiarazione di
autenticità, oppure se - come dichiara il ricorrente - tali siano anche
le ulteriori connesse allegazioni, non è proponibile in sede di ricorso
per cassazione al Tribunale federale. Infatti, secondo l'art. 269 PPF,
il ricorso può essere fondato esclusivamente sulla violazione del diritto
federale. Ne consegue che l'interpretazione della legge cantonale, così
come esposta nella sentenza impugnata, vincola questa sede (cfr. RU 70
II 225). Il ricorso, in quanto fondato sull'interpretazione della legge
notarile ticinese, è pertanto irricevibile.

Erwägung 3

    3.- Tuttavia, poichè il Tribunale federale non è vincolato ai motivi
fatti valere dalle parti (art. 277 bis cpv. 2 PPF), questa sede deve
apprezzare liberamente l'applicazione del diritto federale fatta nella
controversia dall'autorità cantonale; e ciò indipendentemente dalle
illecite allegazioni del ricorrente.

    a) Secondo l'interpretazione vincolante della Corte cantonale,
l'autenticazione di una firma è documentata validamente, anche quando
la relativa formula è limitata alla dichiarazione di autenticità.
Questa attestazione è contenuta nell'autenticazione esposta in calce
alle due controverse procure. Tali atti costituiscono pertanto validi
documenti pubblici nel senso del diritto cantonale. Al riguardo non
vi è nulla da opporre neppure dal profilo del diritto civile federale,
poichè, secondo il medesimo, la validità della procura non dipende di
massima (ad esclusione del caso previsto all'art. 493 cpv. 6 CO) da una
forma particolare (RU 99 II 161 consid. 2; GUHL, Das Schweizerische OR,
V ed. p. 129). Infatti, il diritto civile federale descrive il principio e
le esigenze formali minime dell'atto solo in quanto esso medesimo prescriva
il documento pubblico (RU 90 II 281). Ma ciò non significa che, nei casi
in cui la promulgazione di norme sulle forme dei documenti pubblici sia
riservata al cantone, tali norme possano influire nella determinazione
delle circostanze, alle quali deve essere applicato il diritto penale
federale. Nell'ambito della sua applicazione, questo diritto prescrive
compiutamente quali scritti debbano essere materialmente considerati come
documenti e quando un documento inveritiero debba essere reputato falso
a'sensi dell'art. 317 CP (RU 78 IV 111).

    b) Per documenti pubblici nel senso dei combinati art.  317 e 110
num. 5 cpv. 2 CP, i soli qui determinanti, si intendono quegli scritti,
rilasciati da una persona nell'esercizio delle sue funzioni di pubblica
autorità, che siano destinati o atti a provare un fatto di portata
giuridica. In concreto è pacifico che con l'autenticazione della firma di
D. si è trattato di documentare un rapporto di portata giuridica e che,
quindi, X., avendo attestato una falsa firma come autentica ha compiuto una
falsità in atto pubblico ai danni di D. Controversa è invece la portata
dell'attestazione, espressa nel documento, sull'asserita presenza dei
firmatari al momento dell'autenticazione e sulla loro dichiarazione nel
senso che la firma sarebbe stata da loro apposta. La Corte cantonale nega
che queste circostanze siano giuridicamente rilevanti perchè, secondo la
legge notarile, non sarebbero determinanti agli effetti della validità
formale del documento.

    Ciò stante, la Corte cantonale ha non solo applicato il diritto
cantonale per determinare il contenuto materiale di una scrittura in una
materia disciplinata esclusivamente dal diritto federale, ma ha inoltre
disatteso che il notaio, nello stabilire il contenuto del documento, non
era limitato alle costatazioni minime previste dalla legge cantonale;
nulla gli impediva infatti di attestare - come in concreto ha fatto -
ulteriori circostanze che conferivano all'autenticazione della firma
una più intensa credibilità. Il notaio che si comporta in siffatto modo
per certificare inveritiere circostanze di portata giuridica, si rende
colpevole di falsità in documenti pubblici nel senso dell'art. 317 CP. Una
diversa conclusione sarebbe incompatibile con la posizione dell'ufficiale
pubblico e comprometterebbe seriamente la sicurezza del diritto. Non si
può certamente ammettere che un notaio sia libero di falsamente attestare
in un atto pubblico qualsiasi circostanza, anche di portata giuridica,
purchè attesti correttamente il minimo, da cui la legge cantonale fa
dipendere la validità dell'atto. Un siffatto ordinamento condurrebbe alla
insostenibile conseguenza che la punibilità per uno stesso comportamento
sarebbe fatta dipendere dalla particolare disciplina adottata in un
cantone per stabilire la validità dell'atto pubblico: l'applicabilità
del diritto federale dipenderebbe, insomma, dai diversi diritti cantonali.

    c) Ne consegue che, anche nel caso particolare, la questione di
stabilire se l'attestazione espressa dal notaio, nel senso che gli
interessati avevano dichiarato trattarsi della loro firma, abbia costituito
falsità in atti, deve essere risolta esclusivamente partendo dall'art. 110
num. 5 CP. La risposta non può essere che affermativa.

    Anzitutto il notaio ha così attestato una circostanza di portata
giuridica. Ciò risulta già dal fatto che la dichiarazione di come il
notaio si è accertato dell'autenticità della firma aumenta evidentemente la
credibilità del documento di autenticazione. Questo essendo espressamente
indicato nell'art. 317 come esempio di quegli atti la cui falsificazione
costituisce reato, anche gli altri accertamenti dichiarati in stretto
rapporto con l'attestazione di autenticità della firma assumono una
rilevanza giuridica (cfr. RU 95 IV 115). Per rendersene conto basta aver
presente il caso in cui il notaio dovesse morire poco dopo l'autenticazione
e che fra il presunto mandante e il procuratore dovesse sorgere una
lite sulla validità della procura. In questo caso, la dichiarazione del
notaio, secondo cui il mandante gli ha dichiarato di presenza trattarsi
della propria firma, fa piena prova del relativo fatto, salvo solo la
controprova dell'inesattezza del medesimo (art. 9 CC). Fino a controprova
fa inoltre stato anche il fatto dell'autenticità della firma, anche se in
proposito esistono dubbi che non possano essere dimostrati. Per contro,
la prova che il presunto mandante si trovava in un luogo diverso e che
gli sarebbe stato impossibile assistere all'autenticazione, potrebbe
conseguire la certezza della falsità della firma. Non vi può essere
quindi dubbio che anche le circostanze accessorie a quella della firma,
attestate nell'autenticazione, hanno una portata giuridica.

    Risulta così adempiuto anche per l'attestazione della presenza
del firmatario e delle sue dichiarazioni il presupposto dell'idoneità
a costituire prova; e ciò anche se tali attestazioni risultassero
abbondanziali agli effetti dell'autenticazione. In concreto non può
d'altronde essere disatteso che X. riteneva l'attestazione delle anzidette
circostanze pertinente alla autenticazione e che, come accertato dalla
Corte cantonale, egli le ha falsamente attestate in modo intenzionale. Se
non le avesse ritenute indispensabili, le avrebbe certamente tralasciate. È
quindi certo che la documentazione si è riferita anche alle circostanze
ritenute giuridicamente irrilevanti dalla Corte cantonale (cfr. WALDER,
Strafrecht und Notariatswesen, ZBCR 1962, p. 140). La falsità in documenti
è oggettivamente dimostrata.

Erwägung 4

    4.- La Corte cantonale, avendo espressamente accertato l'atto
volontario e cosciente di X. di falsamente documentare che i firmatari
gli avevano dichiarato trattarsi della loro firma, gli atti devono essere
rimandati a quell'autorità, affinchè riconosca l'autore colpevole oltre
che di falsa autenticazione colposa della firma di D., anche di ripetuta
intenzionale falsa documentazione nel senso dell'art. 317 num. 1 CP e
perchè lo condanni in conseguenza.

    Contemporaneamente, dovrà pure essere posta la questione dell'esistenza
di circostanze attenuanti in applicazione degli art. 64/65 CP, a cui
accenna anche l'intimato nella sua risposta. In realtà risulta che il
Sostituto procuratore pubblico davanti alla Corte di cassazione cantonale
ha nuovamente contestato il sincero pentimento. La Corte l'ha in principio
ammesso, ma non ha ritenuto di dover procedere ad un'attenuazione della
pena perchè si trattava di applicare solo una multa. Tuttavia, poichè in
principio il ricorrente più non contesta in questa sede l'esistenza del
sincero pentimento e, d'altra parte, la determinazione della pena dovrà
essere effettuata sulla base di severe norme, la Corte cantonale dovrà
esprimersi se, tenuto conto della colpa, si giustifichi una pena al di
sotto dei limiti stabiliti all'art. 317 num. 1 CP.