Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IV 127



99 IV 127

25. Sentenza 18 maggio 1973 della Corte di cassazione penale nella causa
Capozzi contro Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina
Regeste

    Art. 365 StGB und 273 Abs. 1 lit. b BStP.

    Das Urteil eines kantonalen Kassationsgerichts, mit dem dieses
im Hinblick auf seine Zuständigkeit darüber befindet, ob eine Frage
tatsächlicher oder rechtlicher Natur ist (hier: die Frage der Adäquanz des
Kausalzusammenhangs), beschlägt das kantonale Prozessrecht und kann daher
nicht Gegenstand einer Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht bilden
(Erw. 1).

    Art. 18 Abs. 3 StGB; Fahrlässigkeit.

    Tod eines Menschen in seiner Wohnung durch von aussen einströmendes
Gas. Dem für die Unvorsichtigkeit, die zum Ausströmen des Gases geführt
hat, Verantwortlichen kann Fahrlässigkeit nur vorgeworfen werden, wenn er
voraussehen musste, dass die giftigen Ausströmungen sich in umliegenden
Wohnungen in solchem Masse konzentrieren konnten, dass sie den Tod eines
Menschen herbeiführen würden (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Nel giugno 1969, l'impresa Losinger-Vicari eseguî, nel quadro dei
lavori connessi con la costruzione dello svincolo autostradale Lugano-sud,
diversi sondaggi per determinare la posizione dei cavi sotterranei,
segnatamente di quelli del gas, che dovevano essere sostituiti. I lavori
vennero eseguiti da una squadra di operai diretta da Domenico Capozzi.

    La sera del 16 giugno 1969, si doveva ripristinare provvisoriamente
lo stato anteriore del terreno per rendere possibile il transito degli
autocarri in uscita da un vicino cantiere. Capozzi diresse l'operazione
di riempimento; egli utilizzò il materiale proveniente dallo scavo senza
tener conto che, per proteggere le tubazioni da scotimenti, occorreva
avvolgerle con sabbia o altro materiale fine. Un sasso del materiale di
riempimento provocava la rottura del cavo e conseguentemente un'uscita
del gas che perveniva nello stabile antistante.

    Il 17 giugno 1969, Giuditta Poggiali, che abitava un appartamento di
questa casa, doveva venir ricoverata d'urgenza all'ospedale, ove decedeva
il 7 gennaio 1971 per avvelenamento di gas.

    B.- Il 23 febbraio 1972, il Pretore di Lugano-Distretto prosciolse
Capozzi dall'accusa di omicidio colposo, ma lo riconobbe colpevole di
violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 2 CP) nonchè
di perturbamento colposo di pubblici servizi (art. 239 cpv. 2 CP) e lo
condannò a una multa di fr. 500.--.

    Su ricorso del procuratore pubblico, la Corte cantonale di cassazione
e di revisione penale ha parzialmente annullato la sentenza del Pretore
e riconosciuto Capozzi colpevole oltre che per i titoli già stabiliti
in prima istanza, anche di omicidio colposo, condannandolo ad una pena,
condizionalmente sospesa, di 3 giorni di detenzione.

    C.- Capozzi ha interposto al Tribunale federale un ricorso per
cassazione, chiedendo che, in quanto lo riconosce colpevole e lo condanna
per omicidio colposo, la sentenza cantonale venga annullata e le spese
nonchè le ripetibili messe a carico del Cantone Ticino.

    D.- Il Procuratore pubblico sottocenerino propone di respingere
il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- La Corte cantonale ha esplicitamente dichiarato che il Pretore
aveva stabilito, in modo per essa vincolante, l'esistenza di un nesso
causale adeguato fra il comportamento di Capozzi e la morte di Giuditta
Poggiali. Questo giudizio - ha aggiunto la Corte cantonale - essendo
di fatto, potrebbe essere riesaminato solo nel caso che il Pretore,
eccedendo nel suo potere discrezionale, avesse commesso un arbitrio;
ciò che non era il caso in concreto.

    Il ricorrente persiste anche in questa sede ad affermare che il Pretore
avrebbe accertato solo il nesso causale naturale fra il comportamento di
Capozzi e la morte di Giuditta Poggiali; avrebbe invece omesso di stabilire
l'adeguatezza di tale rapporto a conseguire l'evento dannoso. Il ricorrente
nega, per il caso particolare, l'esistenza di un nesso causale adeguato,
giuridicamente rilevante, e censura la Corte cantonale per aver ammesso
come di fatto, e quindi per essa vincolante, una questione che sarebbe
di diritto federale.

    In realtà, non vi è dubbio che, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, la questione di stabilire l'adeguatezza del nesso causale è di
diritto (RU 91 IV 156 consid. 2 e citazioni). Tuttavia, il ricorso per
cassazione essendo ammissibile solo contro le decisioni di ultima istanza
cantonale (art. 268 PPF), il giudizio del Pretore non può essere esaminato.
In questa sede, il Tribunale federale può giudicare soltanto se il diritto
federale è stato correttamente applicato alla fattispecie, cos1 come
risulta dalla decisione dell'ultima istanza cantonale. Non gli spetta per
contro di esprimersi sulla portata del giudizio di prima istanza (RU 73
IV 210 consid. 1, sentenza inedita 27 febbraio 1970 su ricorso Castella,
consid. 3 b). La questione di stabilire se, in concreto, il Pretore ha
accertato solo il nesso causale naturale oppure anche l'adeguatezza di
tale nesso non è pertanto compito del Tribunale federale.

    D'altronde, secondo la giurisprudenza, il problema di stabilire se,
in sede cantonale, una questione è di fatto o di diritto, concerne la
legge processuale cantonale. Ciò stante, l'interpretazione data dal
giudice cantonale alle relative norme non potrebbe costituire oggetto di
ricorso per cassazione a questa sede neppure se fosse in contrasto con
quella espressa dal Tribunale federale in applicazione delle analoghe
disposizioni della PPF (RU 94 IV 145). Nel caso particolare, la Corte
cantonale, dichiarando che il Pretore ha determinato in modo vincolante il
nesso causale adeguato e che essa, dovendo giudicare solo su questioni di
diritto, non è competente a riesaminare in proposito il giudizio di prima
istanza, si è espressa nel senso che la questione dell'adeguatezza del
nesso causale doveva essere considerata come di fatto. A tale riguardo
essa ha però applicato il diritto processuale cantonale, per cui la
sua decisione è vincolante anche in questa sede. La contestazione nel
senso che la Corte cantonale ha illegalmente limitato il suo potere di
cognizione avrebbe, al massimo, potuto costituire oggetto di ricorso di
diritto pubblico. Su questo punto il ricorso per cassazione è comunque
irricevibile.

Erwägung 2

    2.- Devono invece essere esaminate le contestazioni del ricorrente in
punto alla ricorrenza degli estremi dell'imprevidenza colpevole a'sensi
dell'art. 18 cpv. 2 CP.

    Secondo la Corte cantonale, una siffatta imprevidenza presuppone due
omissioni: l'una di carattere oggettivo, l'altra di natura soggettiva. La
ricorrenza della prima dovrebbe essere ravvisata nel fatto che Capozzi,
pur essendo a conoscenza delle modalità e della tecnica da seguire per
l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, non si è preoccupato di impedire
che dei sassi venissero a diretto contatto con il cavo del gas; Capozzi
si sarebbe reso colpevole della seconda omissione tralasciando di usare
delle precauzioni imposte dalla sua situazione personale. Ognuno - continua
la Corte cantonale - conosce le conseguenze letali che possono derivare
da una perdita di gas; a maggior ragione doveva conoscerle Capozzi, il
quale sapeva di doverle evitare, avvolgendo il cavo con sabbia o altro
materiale fine.

    Non prendendo tali precauzioni, egli doveva contare con una fuga di
gas e, conseguentemente, con la morte di una persona per avvelenamento. La
prevedibilità di un decesso sarebbe insita nella prevedibilità della messa
in pericolo della vita e dell'integrità corporale di una persona. Poco
importerebbe invece - conclude la Corte cantonale - che l'accusato non
abbia potuto prevedere il succedersi degli avvenimenti cosi come in realtà
si sono svolti; sarebbe sufficiente che egli abbia potuto prevedere la
morte di un uomo a seguito del suo comportamento negligente.

    Il ricorrente impugna questa argomentazione come contraria al
diritto federale. Egli fa segnatamente valere che, data la sua situazione
personale, non era in condizioni di prevedere le conseguenze mortali del
suo comportamento. Nella sua qualità di caposquadra non aveva nessuna
mansione di ordine tecnico e, benchè avesse una certa esperienza, le sue
cognizioni erano rimaste quelle di un comune muratore. Non era pertanto
in condizione di tener conto dell'anormale espansione del gas, di cui
neppure il perito, con 33 anni di esperienza, ha potuto dare una logica
spiegazione. In realtà, egli sarebbe stato convinto che attualmente, com'è
opinione comune, il gas illuminante non costituisce più alcun pericolo per
la vita delle persone. Se ne sarebbe convinto costatando che gli operai,
impiegati da diverse settimane sul posto fra le continue esalazioni di
gas, non ne avevano subito alcun danno e che i suoi superiori non se
n'erano preoccupati.

    a) L'opinione della Corte cantonale, secondo cui l'imprevidenza
colpevole a'sensi dell'art. 18 cpv. 3 CP presuppone due omissioni,
non può essere condivisa. E'sufficiente l'unica omissione di un
atto, oggettivamente richiesto dalle circostanze e soggettivamente
(personalmente) esigibile dall'accusato (RU 88 IV 103/4).

    b) L'adempimento dell'elemento oggettivo non può comunque essere
fondato sulle considerazioni esposte dalla Corte cantonale a proposito
delle conoscenze personali di Capozzi. Queste considerazioni non
attengono allo elemento oggettivo, bensi a quello soggettivo. L'esame della
ricorrenza del primo è stato omesso dalla Corte cantonale, il cui giudizio
non adempie cosi le esigenze legali. A questo riguardo occorreva valutare
le circostanze che hanno provocato l'infortunio. L'esecuzione di sondaggi
attorno ai vecchi cavi esigeva certamente di prendere ogni precauzione
per impedire uscite di gas, che potevano risultare pericolose per la
salute e la vita delle persone transitanti o abitanti nel quartiere. È
ben vero che anche l'esistenza di gas illuminante non velenoso è ora
notoria, ma è noto pure che un siffatto gas non è ancora utilizzato in
ogni luogo; per cui, non risultando dalla fattispecie che tale fosse il
caso a Lugano, nulla autorizzava gli esecutori dei sondaggi a omettere le
dovute precauzioni. Come fatto rilevare dalla Corte cantonale, riempiendo
le fosse, sia pure solo in via provvisoria, si doveva evitare che dei
corpi solidi venissero a contatto con il vecchio condotto, provocandone
lesioni e conseguentemente uscite di gas. Il lavoro di riempimento venne
nondimeno eseguito utilizzando materiale sassoso e trasgredendo cosi le
dovute precauzioni.

    c) Tuttavia, l'art. 18 cpv. 3 CP è applicabile in concreto solo
se ne è adempiuto anche l'elemento soggettivo, vale a dire se Capozzi
date le sue condizioni personali, poteva, usando la dovuta diligenza,
rendersi conto che la sua omissione avrebbe potuto provocare la morte di
una persona. La relativa questione è di diritto e soggiace pertanto al
libero esame di questa sede (RU 97 IV 93 consid. 5).

    La sentenza impugnata difetta di qualsiasi indicazione sulla
preparazione e le esperienze professionali dell'accusato, nonchè sulle
sue cognizioni tecniche. La qualifica di capo di una squadra di manovali
non costituisce al riguardo sufficiente indizio. La Corte cantonale
non si è d'altronde espressa sull'effetto che puó aver esercitato su
Capozzi il fatto che dal vecchio cavo dovevano già precedentemente
essersi verificate delle perdite di gas e che, ciò nonostante, non
ne erano risultate conseguenze dannose, per cui nè l'autorità nè i
responsabili dell'impresa se n'erano preoccupati nè avevano preso in
proposito particolari misure prudenziali. È' ben vero che - come esposto
nella sentenza impugnata - per ammettere la colpevolezza dell'accusato
è sufficiente stabilire la prevedibilità da parte del medesimo delle
conseguenze mortali del suo comportamento negligente, indipendentemente
dal fatto che egli non abbia potuto prevederne l'esatto svolgimento (RU
79 IV 170/171). Tuttavia, qualora l'accusato - che non è specialista del
ramo - non abbia potuto prevedere che le esalazioni venefiche causate
dalla sua negligenza avrebbero potuto concentrarsi negli appartamenti
vicini in misura tale da provocare la morte di una persona, potrebbe essere
punibile per omicidio colposo solo se la conseguenza letale avesse potuto
essere conseguita anche da esalazioni all'aperto. Ciò stante, il giudizio
penale sul comportamento negligente di Capozzi può essere pronunciato
solo determinando sia quella condizione soggettiva, sia questa circostanza
oggettiva, nonchè ogni altra che risulti rilevante. La sentenza impugnata
difetta dei dati relativi, onde deve essere cassata. La Corte cantonale
dovrà riesaminare complessivamente il problema della colpa, assumendo i
dati indispensabili suesposti, eventualmente mediante perizia.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    In quanto ricevibile il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è
annullata e gli atti rimandati alla Corte cantonale per nuovo giudizio
nel senso dei considerandi.