Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 II 393



99 II 393

56. Estratto della sentenza 13 luglio 1973 della II Camera civile nella
causa Feras Anstalt e diversi contro Banca Vallugano. Regeste

    Übergang der vom Beauftragten erworbenen Rechte auf den
Auftraggeber. Art. 401 OR.

    1.  Der Auftraggeber kann den Forderungsübergang auch dann
beanspruchen, wenn seine Beziehungen zum Beauftragten von einem Vertrag
beherrscht sind, der die Merkmale des fiduziarischen Rechtsgeschäfts
aufweist und als solches bezeichnet wird (Erw. 5/6).

    2.  Die Regel, gemäss welcher der Auftraggeber die vom
Beauftragten schon vor dem Forderungsübergang einkassierten Beträge
nicht herausverlangen kann, ist nicht anwendbar, wenn das Geld einem
speziellen Konto des Auftraggebers gutgeschrieben wurde und vom Vermögen
des Beauftragten getrennt blieb (Erw. 7/8).

Sachverhalt

    A.- a) Il 21 marzo 1969 la Feras Anstalt in Vaduz, desi gnata
come fiduciante, stipulava con la Banca Vallugano S. A., in Lugano,
designata come fiduciaria, un contratto fiduciario, mediante il quale
la prima versava su un conto proprio presso la banca, la somma di 50
000.-- dollari. Tale importo doveva, secondo le clausole contrattuali,
essere prestato, a condizioni prestabilite, "al nome della banca, ma per
conto e rischio esclusivo del fiduciante" a determinati enti o privati
all'estero. Gli interessi, da incassare trimestralmente dalla banca
fiduciaria, dovevano essere accreditati sul conto del fiduciante. La banca
era tenuta a chiedere istruzioni al fiduciante, nel caso di ritardo nel
pagamento degli interessi o nel rimborso del prestito. Alla stessa era
riconosciuta una commissione sull'importo del prestito. Lugano era scelta
come luogo di esecuzione e foro giudiziario per il contratto fiduciario,
ritenuta pure l'applicabilità del diritto svizzero.

    Il contratto venne successivamente rinnovato.

    Analoghi contratti vennero stipulati fra la banca e diversi altri
clienti.

    B.- Con decreto 24 maggio 1971 la Camera civile del Tribunale di
appello del cantone Ticino ammetteva la Banca Vallugano S. A. al beneficio
di una moratoria a scopo di concordato, per la durata di sei mesi.
Quale commisario delcondordato veniva designata la Neutra Treuhand AG
a Zurigo.

    Il 13 luglio 1971 il Commissario del concordato avvertì la banca
debitrice di essere contrario ad escludere i conti fiduciari dalla
moratoria concordataria, considerata l'incertezza giuridica sulla natura di
tale rapporto contrattuale. La banca comunicò tale decisione ai titolari
dei conti, con l'osservazione che, di conseguenza, i conti fiduciari
rimanevano bloccati.

    La Camera civile del Tribunale di appello respinse il 21 settembre
1971 i reclami interposti contro la decisione del commissario ed il
27 ottobre 1971 la Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale
federale confermò, su ricorso della stessa Vallugano SA, il punto di vista
dell'istanza cantonale, nel senso che il giudizio sulle contestazioni dei
terzi relative all'appartenenza alla massa di cose, crediti o diritti,
spettava al giudice ordinario.

    C.- Il 20 marzo 1972 la Camera civile del Tribunale di appello
omologava il concordato con abbandono dell'attivo proposto dalla Banca
Vallugano SA La decisione cresceva in giudicato. I crediti dei titolari
dei conti fiduciari venivano collocati in quinta classe.

    Successivamente, i titolari di quei conti e la Neutra Fiduciaria SA
convenivano di sottoporre direttamente al Tribunale federale quale unica
istanza a'sensi dell'art. 41 lett. c OG, la domanda di rivendicazione
dalla massa delle somme consegnate fiduciariamente alla banca.

    Nel medesimo tempo, alcuni creditori promuovevano presso la competente
istanza cantonale azione di contestazione della graduatoria.

    D.- Con petizioni del 10 maggio 1972, i titolari dei conti hanno
chiesto di estromettere i crediti controversi dagli attivi della massa
concordataria e di condannare la convenuta a versare agli attori,
rispettivamente a restituire loro alla scadenza, previa deduzione della
commissione pattuita, l'importo dei crediti stipulati per loro conto,
oltre gli interessi maturati e maturandi. Essi invocano l'art. 401 CO e
fanno valere che, in virtù delle anzidette convenzioni, la banca ha agito
in rapporto di rappresentanza indiretta, per cui ad essi spetterebbero
i crediti acquisiti verso i terzi mutuatari.

    La massa concordataria convenuta ha proposto di respingere le
petizioni. Essa afferma che si é trattato di tipici contratti fiduciari e
che, pertanto, i crediti verso i mutuatari all'estero sono stati acquisiti
dalla banca; di conseguenza sarebbero passati alla massa concordataria in
virtù dell'art. 197 LEF. Gli attori avrebbero un corrispondente credito
ordinario nei confronti della massa, da iscrivere nella V classe della
graduatoria.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 5

    5.- A mente dell'art. 197 LEF, i beni di proprietà del debitore al
momento della dichiarazione di fallimento cadono nella massa destinata
al comune soddisfacimento dei creditori. Trattasi di una norma che
istituisce una forma di sequestro o di confisca ("Konkursbeschlag") di
diritto pubblico e che è destinata a garantire il riparto, nelle forme
e nei limiti stabiliti dalla legge, del ricavo della vendita dei beni
appartenenti al debitore (RU 95 II 36 consid. 4). Un'eccezione a tale
principio prevista per i titoli al portatore o all'ordine consegnati o
girati al fallito per l'incasso o in vista di un pagamento futuro. Chi li
ha consegnati o girati può chiederne la restituzione (art. 201 LEF). Un
ulteriore temperamento della regola del diritto esecutivo è contenuto
nell'art. 401 CO ossia nel diritto materiale. Quest'ultima disposizione
figura fra gli oblighi del mandatario e disciplina la sorte dei crediti,
e in genere delle cose mobili, acquistati verso i terzi dal mandatario
in nome proprio e per conto del mandante, ossia nell'attività di
rappresentante indiretto. Il mandante è legalmente surrogato nei crediti
acquistati dal mandatario tosto che abbia, da parte sua, adempiuto tutte
le obbligazioni che il rapporto di mandato pone a suo carico. In altri
termini: il mandante correttamente adempiente può rivendicare, ope legis,
i crediti che il mandatario ha acquistato in esecuzione del mandato, ma
a nome proprio. Tale diritto é operante anche nei confronti della massa
fallimentare del mandatario (art. 401 cpv. 2 CO), al fallimento essendo
da assimilare la liquidazione concordataria. Niente induce a pensare che
la disposizione dell'art. 401 CO interessi solo alcune forme di mandato
e debba, da questo profilo, essere applicata restrittivamente. L'art. 401
CO è una norma che si applica a qualsiasi forma di mandato.

Erwägung 6

    6.- Alla base dei contratti in esame vi era sicuramente un rapporto
giuridico di mandato. Difatti, la banca si impegnava a fornire, mettendo a
disposizione la propria organizzazione e le proprie relazioni di affari,
determinati servizi bancari, ossia di stipulare con altre banche attive
sull'euromercato, a nome proprio ma nell'interesse del cliente, dei
contratti di mutuo. Essa operava cioè nell'ambito di un mandato di
investimento.

    Poco importa che nei contratti in questione accanto al termine di
"mandante" figuri anche quello di "ordinante" e "fiduciante", così
come non è decisivala qualifica di convenzioni o contratti fiduciari
che la pratica dà a tali rapporti giuridici. Anzitutto, ciò che conta,
nell'interpretazione di un contratto, è la vera e concorde volontà
dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO) ed il modo con cui le dichiarazioni
di una parte potevano essere intese, ragionevolmente ed in buona fede,
dall'altra parte (principio dell'affidamento; cfr. da ultimo RU 97 II 233)
e non le denominazioni inesatte da loro scelte. È poi, anche la prassi
giudiziaria, assieme alla dottrina, ha già ravvisato nel pactum fiduciae,
ossia nel negozio obbligatorio di base, le caratteristiche del mandato (RU
85 II 99, 91 III 107 consid. 3, 94 II 266 consid. 1; GAUTSCHI N. 13a, 14a,
21a, 58 all'art. 394; 42 all'art. 396; N. 5c, 12a-c, 30b allo art. 401 CO;
GUBLER, RDS 1954 p. 255 a; WÄLLI, Das reine fiduziarische Rechtsgeschäft,
p. 28, 62, 68). È il contratto fiduciario, il quale spiega tra le parti
gli effetti di un mandato, che determina tra l'altro in che misura il
fiduciario, alla stessa stregua di un rappresentante indiretto, sia
autorizzato ad agire in modo indipendente o secondo le istruzioni del
fiduciante e che impone al primo di fare, dello speciale potere giuridico
conferitogli e che eccede lo scopo economico voluto dalle parti, un uso
conforme agli interessi del secondo.

    Nella specie, pertanto, i contratti devono essere sottoposti alle
regole del mandato. L'art. 394 cpv. 1 CO definisce in modo lato e generico
il contenuto del mandato. Ne può costituire oggetto anche l'esecuzione
di rapporti giuridici (OSER/SCHÖNENBERGER, N. 3 allo art. 394 CO),
segnatamente di atti di rappresentenza diretta o indiretta (cfr. GAUTSCHI,
note preliminari all'art. 394 N. 4/7). L'applicabilità delle norme sul
mandato è poi ulteriormente estesa dall'art. 394 cpv. 2 CO che sottopone
a tali disposizioni i contratti per prestazioni di lavoro non compresi
in una particolare specie disciplinata dalla legge (RU 83 II 529, 94 II
169 consid. 2).

    Ne discende che, in concreto, l'art. 401 CO trova integrale
applicazione, sempre che ne risultino adempiute le premesse. Non esistono
decisive ragioni, dogmatiche o di interpretazione, che escludano il
diritto del fiduciante di invocare l'art. 401 CO relativo al mandato. Ciò,
almeno, per quanto riguarda crediti o cose mobili, poichè una riserva deve
essere fatta, in considerazione della buona fede pubblica del registro
fondiario, per i fondi iscritti al nome del fiduciario, che nessuna
surrogazione legale può ritrasferire al fiduciante (cfr. RU 39 II 814;
GAUTSCHI, N. 6b all'art. 401 CO). In particolare, non si vede per quale
ragione il testo dell'art. 401 CO si opporrebbe alla surrogazione legale a
favore del fiduciante del credito in restituzione del prestito accordato
dal fiduciario ad un terzo con i mezzi affidatigli dal fiduciante e per
mandato di quest'ultimo (cfr. WÄLLI, op.cit. p. 100 nota 69, p. 102 nota
80 e gli autori ivi citati). Neppure la durata del rapporto giuridico
costituisce un criterio idoneo ad escludere l'applicabilità ai rapporti
fiduciari dell'art. 401 CO, destinato, giusta la sentenza RU 39 II 814,
a privilegiare quelle persone il cui rapporto giuridico col debitore ha
unicamente carattere temporaneo. Anche convenzioni fiduciarie possono
essere di breve durata. In concreto, se, per taluni degli investimenti,
la durata era annuale, per la maggior parte essa non eccedeva tre mesi od
un mese. Trattasi, anche secondo la giurisprudenza (cfr. ad es. RU 85
II 97), di termini brevi. La brevità dei termini era del resto imposta
dalla rapida variazione delle condizioni di interesse, dipendente dalle
modificazioni del mercato finanziario.

    Infine, non si oppone all'applicabilità dell'art. 401 CO ai rapporti
fiduciari la genesi della disposizione (GAUTSCHI, N. 4a e 12a all'art. 401
CO).

    In queste circostanze, torna pure inutile entrare nel merito della
tesi proposta dalla convenuta, con riferimento alla dottrina (DROIN,
SJZ 1959 p. 137; WÄLLI, op.cit. p. 101), e tendente a distinguere tra
patto fiduciario e rappresentanza indiretta, alla quale solo sarebbe
applicabile l'art. 401 CO.

Erwägung 7

    7.- In concreto è pacifico che, in occasione delle operazioni
effettuate per conto degli attori, la banca ha acquistato a nome proprio,
ma per conto degli attori, i crediti oggetto di tali operazioni. D'altra
parte, i mandanti hanno anticipato alla banca i fondi necessari
all'acquisto dei crediti litigiosi e pertanto adempiuto la loro principale
obbligazione (art. 401 CO).

    È vero che l'art. 401 CO non trova, di regola, applicazione ad una
somma di denaro già incassata dal mandatario, prima che il mandante
abbia fatto valere la surrogazione legale (RU 87 III 22/23; GAUTSCHI,
N. 8a-8c all'art. 401 CO e Eigentumsverhältnisse am Treuhandvermögen,
SJZ 1967 p. 6, colonna di sinistra).

    Una differenza deve tuttavia essere fatta quando, come nei casi in
esame, il denaro incassato dal mandatario viene accreditato su un conto
speciale intestato al mandante e rimane separato dagli altri fondi del
mandatario (RU 87 III 23 in alto).

    Come si evince dall'esposizione dei fatti, allorchè gli attori
rivendicarono la consegna dei fondi rimessi alla banca, le operazioni
di mutuo erano, per la maggior parte, ancora in corso e le somme mutuate
si trovavano (e si trovano tuttora) presso i terzi debitori, in forza di
successivi rinnovi. Nel caso A invece la rivendicazione intervenne il 23
giugno 1971, dopo che il mutuo era scaduto il 21 giugno 1971, mentre nel
caso B il mutuo fu rinnovato solo fino al 26 maggio 1971. La moratoria
era stata decretata due giorni prima, il 24 maggio 1971. Per i conti C
(pure oggetto di rimborso) i rinnovi durarono fino al 24 maggio 1972,
quindi ad una data posteriore alla rivendicazione. Ove alcuni mandanti
abbiano notificato la loro pretesa (con comunicazione al mutuatario,
terzo debitore) prima del rimborso del mutuo, essi hanno acquisito,
per surrogazione legale, il credito in restituzione del mutuo ed il
mutuatario non poteva pagare con effetto liberatorio che a loro. Negli
altri casi, invece, la surrogazione legale esplica i propri effetti,
in virtù dell'art. 401 cpv. 3 CO, sul credito costituito della somma
di denaro versata sui conti speciali, rispettivamente sulla pretesa in
restituzione di ciò che il mandatario ha ricevuto in forza del mandato
(art. 400 cpv. 1 CO; GAUTSCHI, N. 10 c allo art. 401 CO).

    La sentenza del giudice sull'esistenza o meno di un diritto di
surrogazione legale ed il riconoscimento del conseguente diritto di
rivendicazione dalla massa a favore del mandante sostituisce la cessione
scritta dell'art. 165 CO, qualora il mandatario abbia acquistato il credito
a proprio nome, rispettivemente obbliga l'ammnistrazione del fallimento a
prestarsi per il trasferimento del credito (somma di denaro) inventariato
come appartenente alla massa ma rivendicato con successo dal mandante
(GAUTSCHI, N. 25 f all'art. 401 CO).

Erwägung 8

    8.- a) A torto la convenuta teme che il riconoscimento di un diritto di
rivendicazione del "fiduciante" possa pregiudicare un eventuale diritto di
compensazione del terzo nei confronti della banca "fiduciaria". Il terzo
può esercitare il diritto di compensazione verso il proprio contraente
(la banca) ed eseguire a quest'ultimo con effetto liberatorio il rimborso
del prestito, fintanto almeno che ilvero creditore non si è manifestato
(art. 167 CO). Anche nell'ambito della surrogazione legale dell'art. 401 CO
rimangono applicabili le norme della cessione di crediti (cfr. 1a perizia
MERZ, p. 26), segnatamente quelle relative alle eccezioni del debitore
(art. 169 CO). Il mandante acquista il credito in restituzione del mutuo
gravato di tutte le eccezioni (OSER/SCHÖNENBERGER, N. 8 all'art. 401
CO; RU 41 II 573 consid. 2; JOST, Der Übergang von Eigentums- und
Forderungsrechten vom Beauftragten an den Auftraggeber, RDS 1953, p. 138).

    b) E accertato infine che la banca non ha portato i conti fiduciari a
bilancio. È esatto, come sostiene la convenuta, che fino all'emanazione
dell'ordinanza di esecuzione del 17 maggio 1972 riguardante la legge
federale sulle banche e le casse di risparmio entrata in vigore il 10
luglio. 1972, non esisteva un'unità di opinione sull'esposizione dei
conti fiduciari a bilancio (cfr. su questo punto, V. MÜLLER, Zur Frage der
Bilanzierung von Treuhandverhältnissen im Aspekte der Rechtsentwicklung,
p. 117 ss). Le istruzioni generali che accompagnano tale ordinanza
(Raccolta delle leggi federali 1972, p. 790) prevedono che le operazioni
fiduciarie deveno essere contabilizzate ma non esposte a bilancio e che
gli interessi percepiti e bonificati al cliente non devono figurare nel
conto profitti e perdite.

    In concreto, la mancata iscrizione a bilancio non tanto è importante
perchè prova che la banca ha considerato, perlomeno economicamente, i fondi
ricevuti a titolo fiduciario come fondi altrui, senza un corrispondente
debito proprio (e lo ha confermato, chiedendo, con ricorso alla Camera di
esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, di essere autorizzata
a liberare i depositi fiduciari nelle mani dei fiducianti), quanto perchè
nessun terzo, che ha trattato con la banca, può essere stato ingannato
dalla presenza a bilancio di fondi non appartenenti alla stessa, ma
indicati come tali. Cade, quindi, un motivo di protezione della buona fede
dei terzi, che potrebbe essere di ostacolo alla domanda di rivendicazione
degli attori.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Le azioni sono accolte.