Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 II 15



99 II 15

3. Estrato della sentenza 22 marzo 1973 della II Corte civile nella causa
H. c. Autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino Regeste

    Art. 372 ZGB. Die Bevormundung auf eigenes Begehren setzt das
Einverständnis des Interdizenden im Zeitpunkt des Bevormundungsentscheides
voraus. Das Einverständnis fehlt, wenn sich der Interdizend in diesem
Zeitpunkt nicht klar ausgesprochen oder sein Begehren zurückgezogen hat
(Änderung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Il 29 aprile 1968, H., allora domiciliato ad Ascona, comunicò
alla Delegazione tutoria di quel comune che suo padre aveva espresso,
in via testamentaria, il desiderio di farlo assistere da una persona
di fiducia, segnatamente per la conclusione di vendite di quadri, di
operazioni bancarie, di assunzione di debiti, ecc. H. dubitava che le
preoccupazioni del genitore fossero interamente giustificate, ma ammetteva
di avere scarsa esperienza commerciale.

    Il 22 maggio 1968, la Delegazione tutoria nominava a H. un assistente,
a'sensi dell'art. 395 CC, nella persona di F. e, il 5 luglio 1968,
ne dava comunicazione al Dipartimento cantonale dell'interno, autorità
di vigilanza sulle tutele. Con lettera 31 luglio 1968, il Dipartimento
avvertiva la Delegazione che la nomina di un assistente presupponeva
la conclusione definitiva del procedimento di inabilitazione previsto
dall'art. 79 del regolamento sulle tutele e curatele. Tale procedimento
non essendo stato promosso, la decisione comunale era nulla. L'autorità di
vigilanza confermò quanto sopra con lettera 2 ottobre 1968, ma l'autorità
comunale rimase inattiva.

    Il 9 aprile 1969, F. avvertiva l'autorità tutoria comunale che, nelle
suindicate condizioni, non poteva più assumere delle responsabilità per H.

    Il 3 aprile 1969, H. trasferiva la sua residenza nella casa di sua
proprietà a Tegna.

    B.- Il 22 maggio 1970, la Delegazione tutoria di Tegna comunicava
all'autorità di vigilanza di essere dell'avviso di istituire una tutela
volontaria e aggiungeva che, se non si fosse potuto ottenere il consenso
dell'interessato, si avrebbe dovuto procedere all'istituzione della
tutela coattiva.

    Il 16 dicembre 1971, H. sottoscrisse davanti a Franco Zaninetti,
allora sindaco, una dichiarazione indirizzata alla Delegazione tutoria di
Tegna, con la quale chiedeva l'istituzione della tutela volontaria. Ma,
il 20 dello stesso mese, un avvocato di Zurigo, agente in nome di H.,
revocava l'istanza, indicando fra altro:

    "Wie mir mein Mandant mitteilte, soll er zur Unterzeichnung eines
Dokumentes betreffend Verbeiständung aufgefordert worden sein. Dieses
Dokument hat er offenbar unterzeichnet. Da mein Mandant nicht genau weiss,
worum es sich handelt, widerrufe ich diese Unterschrift. Ich ersuche Sie,
mir dieses Dokument zuzusenden."

    La Delegazione tutoria non rispose e, nella seduta del 3 luglio 1972,
dopo aver sentito Franco Zaninetti, suo ex presidente, dichiarò aperta la
tutela volontaria sulla base della richiesta del 16 dicembre 1971. Essa
si riferì inoltre al referto medico 13 gennaio 1972 del dottor Franco
Buzzi in Locarno.

    L'autorità tutoria, ritenendo che il referto confermava quanto a lei
noto dai suoi diretti contatti con H., ne concluse che questi non era
in condizione di amministrare il suo patrimonio. Contemporaneamente gli
designò come tutore Dario Solcà, tutore ufficiale. Il tutelando, invitato
a partecipare alla seduta per ulteriori chiarimenti, era rimasto assente.

    C.- H. si aggravò all'autorità di vigilanza, chiedendo la revoca
del provvedimento tutelare. Egli fece valere di non aver compresso la
portata della dichiarazione fatta a suo tempo alla Delegazione tutoria
e di non aver comunque inteso sottoporsi ad una tutela, bensì di aver
semplicemente desiderato che gli fosse nominata una persona che lo
aiutasse nel disbrigo dei suoi affari successorali. La sua istanza
scritta di tutela volontaria era stata da lui comunque revocata per il
tramite del suo avvocato. Inoltre, la decisione cantonale era viziata
perchè presa, in trasgressione dell'art. 374 CC, senza preventivamente
sentire l'interessato.

    Il ricorso venne respinto dall'autorità cantonale di vigilanza.

    D.- H. ha interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale,
chiedendo di annullare la suesposta decisione e di revocare la tutela.

    E.- Con le sue osservazioni di risposta, il Dipartimento cantonale
dell'interno, autorità di vigilanza sulle tutele, propone di respingere
il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Secondo l'art. 372 CC, ad una persona maggiorenne può essere
nominato un tutore a sua istanza qualora dimostri che non può debitamente
provvedere ai propri interessi per causa di debolezza senile, acciacchi
od inesperienza.

    Da questa disposizione si deve anzitutto dedurre che l'istanza
dell'interessato non giustifica per sè sola l'istituzione della tutela.
Questa presuppone inoltre che, per i motivi indicati nel testo legale,
il richiedente non possa debitamente provvedere ai propri interessi. La
giurisprudenza del Tribunale federale ha tuttavia ammesso che i presupposti
per la tutela volontaria possono essere stabiliti in modo meno rigorsoo di
quanto richiesto per l'applicazione dell'art. 370 CC. Anche uno sviluppo
difettoso, non ancora evidente, può essere considerato come inesperienza
o acciacco ("anderes Gebrechen") a'sensi dell'art. 372 CC; altrettanto
dicasi dei disturbi psichici, non ancora definibili, come un'infermità o
debolezza di mente a'sensi dell'art. 369 cpv. 1 CC (RU 54 II 242; sentenze
inedite 14 maggio 1969, Meier c. Vormundschaftsbehörde Glattfelden p. 6
e 20 aprile 1972 Anderegg c. Weisenamt Arbon p. 4 e 7/8).

    Il Tribunale federale ha inoltre desunto dall'art. 372 che
l'adempimento dei presupposti oggettivi della tutela volontaria non deve
essere accertato in un vero e proprio procedimento di interdizione, nè
deve essere vincolato ai principi fissati dal Tribunale federale nella
circolare del 18 maggio 1914 (RU 40 II 182; cfr. RU 54 II 242; 61 II 2/3;
sentenza inedita 11 giugno 1970 Wuest c. Vormundschaftsbehörde Wetzikon
p. 9). Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito che, proposta l'istanza
di tutela, l'interessato non può revocarla, neppure nel caso in cui la
decisione dell'autorità competente non sia ancora intervenuta (RU 54
II 242; sentenze inedite 14 maggio 1969, Meier c. Vormundschaftsbehörde
Glattfelden p. 6/7, 11 giugno 1970 Wuest c. Vormundschaftsbehörde Wetzikon
p. 8 e 20 aprile 1972 Anderegg c. Weisenamt Arbon p. 5/6).

Erwägung 2

    2.- Il principio giurisprudenziale, secondo cui il procedimento per
l'istituzione di una tutela volontaria deve concludersi sulla base degli
oggettivi elementi legali, indipendentemente dal fatto che l'interessato
abbia revocato la sua istanza, non risulta da un esplicito testo legale:
è il risultato di una interpretazione ed è fondato su due considerazioni:
anzitutto che l'istanza dell'interessato non costituisce, a sè stante,
motivo di tutela, bensì solo l'occasione per accertare l'esistenza dei
presupposti legali oggettivi; poi che sarebbe illogico di ammettere la
possibilità di revoca dell'istanza, dal momento che, secondo l'art. 438
CC, istituita la tutela, questa non può essere revocata, qualora non ne
sia cessata la causa.

    Queste considerazioni devono essere riesaminate.

    a) L'art. 372 CC fa dipendere l'istituzione della tutela volontaria
da un presupposto soggettivo - l'istanza dell'interessato - e da uno
dei presupposti oggettivi indicati nella norma legale: debolezza senile,
acciacchi o inesperienza. Sennonchè, secondo la vigente giurisprudenza, i
due presupposti avrebbero una diversa portata: l'istanza dell'interessato
sarebbe di mero carattere formale; sarebbe cioè solo l'occasione di
procedere all'esame del caso; la tutela sarebbe giustificata esclusivamente
dal presupposto oggettivo.

    In realtà, questa diversa valutazione dei due presupposti va oltre il
testo legale ed è anzi in contraddizione con il contenuto materiale del
medesimo. La possibilità di procedere ad una tutela facilitata dipende
anzitutto dal fatto che è richiesta dall'interessato. Se manca una valida
istanza in proposito viene a mancare anche la giustificazione di esigere,
rispetto alla tutela coattiva, minori garanzie (condizioni oggettive
mitigate, omissione di un vero e proprio procedimento di interdizione). La
diversa portata dell'intervento nella sfera personale del tutelando ha un
senso solo se il provvedimento viene preso d'accordo con l'interessato.
Questo accordo difetta se, nel momento della decisione dell'autorità
competente, risulta che l'interessato non si è espresso in modo esplicito o
ha revocato la sua domanda. In tal caso, la tutela può essere disposta solo
nelle forme e alle condizioni di cui agli art. 369 e 370 CC; i presupposti
per l'applicazione dell'art. 372 non sono adempiuti (in questo senso:
M. HESS, Rechtliche Voraussetzungen und fürsorgerische Bedeutung der
Entmündigung auf eigenes Begehren, in Zeitschrift für Vormundschaftswesen
1949, p. 60 e seg.; W. BAER, Die Entmündigung auf eigenes Begehren,
ZVW 1955 p. 122 e seg.; Regierungsrat des Kant. Aargau, SJZ 38, p. 235;
Regierungsrat des Kant. Bern, ZVW 1959 p. 31 e seg.; cfr. EGGER, Kommentar,
n. 8 all'art. 372 CC e KAUFMANN, Kommentar, n. 8 allo stesso articolo).

    b) Anche il riferimento fatto nella suesposta giurisprudenza
all'art. 438 risulta infondato. Questa disposizione è norma speciale
applicabile solo alla revoca della tutela, non anche alla domanda di
istituzione della medesima ed ha il chiaro significato di evitare che
l'esistenza del provvedimento tutelare sia fatta dipendere dalla momentanea
e fugace volontà del tutelato. Del resto, dal momento che ha ottenuto
l'intervento dell'autorità tutelare, l'interessato deve rendersi conto
che, per norma legale, la tutela non può essere revocata in ogni momento,
bensì solo quando ne sia cessata la causa.

Erwägung 3

    3.- In concreto, resta pertanto da stabilire solo se il ricorrente
ha validamente revocato la sua istanza. L'autorità cantonale di
vigilanza ne dubita, adducendo nella decisione impugnata che la relativa
comunicazione non è stata indirizzata alla Delegazione tutoria e non è
stata personalmente formulata dall'interessato.

    Sulla prima delle suesposte obiezioni è da rilevare che l'iniziale
dichiarazione di revoca dell'istanza, quella del 20 dicembre 1971, è
stata indirizzata al sindaco Zaninetti, il quale era membro di diritto
della Delegazione tutoria (art. 11 cpv. 3 del regolamento sulle tutele e
curatele), e che il telegramma di analogo contenuto del 20 giugno 1972 è
stato indirizzato anche all'autorità di vigilanza, la quale l'ha fatto
tempestivamente proseguire all'autorità competente. Anche le ripetute
comunicazioni fatte all'avv. Pedrazzini, pure membro della Delegazione,
dovevano essere note a questa autorità. Ciò stante, dichiarare invalida
l'istanza di revoca per l'errore d'indirizzo costituirebbe un evidente
eccesso di formalismo e quindi un arbitrio (cfr. RU 87 I 5). Comunque
è determinante il fatto che, nel momento della sua decisione, la
Delegazione tutoria, tenuta a procedere d'ufficio all'accertamento dei
presupposti legali, era in condizione di rendersi conto dell'avvenuta
revoca dell'istanza di tutela volontaria; ciò che è pacifico.

    Pure infondata è l'obiezione secondo cui, dovendo la tutela volontaria
essere personalmente richiesta dall'interessato, anche la relativa revoca
doveva essere personalmente formulata dal medesimo.

    A questo proposito è vero che, nel momento della sua decisione, la
Delegazione tutoria aveva avuto conoscenza della diversa volontà del
tutelando solo per il tramite di un avvocato di Zurigo. In effetti,
la conferma firmata da H. è del 13 luglio 1972 e quindi successiva
alla decisione di tutela del 3 luglio 1972. Ma questa circostanza
è irrilevante. Si comprende che, comportando la tutela la rinuncia a
diritti personalissimi, l'autorità esiga per la sua decisione un'istanza
firmata dall'interessato. Non si comprende invece che la stessa esigenza
sia posta anche per la difesa di tali diritti.

    Dottrina e giurisprudenza cantonali hanno infatti ammesso che persino
gli interdetti, pur che siano capaci di discernimento, sono legittimati
a scegliere un loro patrocinatore per ricorrere contro l'interdizione
(SJZ 21, p. 127/128; cfr. EGDER, Kommentar n. 10 allo art. 19 CC).

    Si deve pertanto concludere che H. ha tempestivamente e validamente
interposto la dichiarazione di revoca della sua istanza. Ne consegue che,
difettando per l'applicazione dell'art. 372 CC un presupposto essenziale,
la decisione di tutela deve essere annullata.

Erwägung 4

    4.- Anche a prescindere dalle questioni suesposte, la tutela del
ricorrente potrebbe essere confermata solo se lo scopo al riguardo
perseguito non potesse essere raggiunto mediante una misura di minore
limitazione della libertà personale, segnatamente mediante l'inabilitazione
a'sensi dell'art. 395 CC (RU 96 II 375 lett. e e 97 II 303). Dagli
atti non risultano dati sufficienti per il giudizio di questa sede in
punto alla proporzionalità del provvedimento tutelare. Non vi risulta
chiaramente se il ricorrente necessiti di una assistenza permanente,
quale può essere esercitata da un tutore. Risulta solo che l'autorità
tutoria à preoccupata di proteggere il patrimonio, la cui amministrazione
oltrepasserebbe le capacità del ricorrente, onde non si vede perchè non
dovrebbe bastare l'inabilitazione a'sensi dell'art. 395 cpv. 2 CC.

    Le autorità comunali e cantonali dovranno accertare anzitutto
se è data l'esigenza di un controllo permanente del comportamento
personale del ricorrente; solo in caso affermativo la tutela sarebbe
giustificata. Qualche indizio a tale proposito risulta, è vero, dal
certificato medico del dott. Buzzi, ma mancano gli accertamenti di
come le debolezze ivi indicate influisco no sul comportamento personale
di H. Spetterà alle autorità di tutela di chiarire la situazione e di
prendere le misure più adeguate.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto e le decisioni 17 ottobre 1972 dell'autorità
di vigilanza sulle tutele e 3 luglio 1972 della Delegazione tutoria di
Tegna sono annullate.