Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 III 51



99 III 51

11. Estratto della sentenza 13 dicembre 1973 nella causa Carminati Regeste

    Betreibung einer Erbschaft. Art. 49 und 65 Abs. 3 SchKG.

    Das Betreibungsamt, das ein Betreibungsbegehren gegen eine
Erbschaft erhält, hat sich zu vergewissern, ob diese bereits amtlich
liquidiert worden sei. Ist dies der Fall, so hat es das Begehren
zurückzuweisen. Dagegen hat es nicht von Amtes wegen abzuklären, ob
die Erbteilung bereits auf andere Art erfolgt sei. Wird dies jedoch
vom Empfänger des Zahlungsbefehls behauptet, so hat das Amt und auf
Beschwerde hin die Aufsichtsbehörde die diesbezüglich vorgelegten Beweise
zu berücksichtigen bzw. den Betroffenen aufzufordern, Beweise beizubringen.

Auszug aus den Erwägungen:

    I presupposti per potere escutere un'eredità sono stabiliti dalla LEF
(art. 49 LEF). Certo che per decidere se tali presupposti sono adempiuti,
occorre anzitutto accertare delle situazioni di diritto civile, a
sapere cioè se la successione non sia già stata divisa, se non sia stata
stipulata una indivisione, o se non sia stata ordinata la liquidazione
d'ufficio. Ma questo non è l'unico caso in cui le autorità d'esecuzione
debbono esprimersi su questioni attinenti al diritto civile. È cosi,
ad esempio, quando, dovendo stabilire il salario pignorabile del marito
(art. 93 LEF), l'ufficiale d'esecuzione esige la contribuzione della
moglie agli oneri dell'economia coniugale (art. 242 e 246 CC). Nel
caso dell'art. 49 LEF il potere decisorio dell'ufficio è anzi di minore
portata: si tratta solo di stabilire se una determinata situazione di
diritto è stata regolata. Trattasi quindi di una norma non di diritto
materiale, ma di diritto esecutivo applicabile d'ufficio (RU 38 I 247/248)
e invocabile nel procedimento davanti all'autorità di vigilanza (JÄGER,
n. 1 all'art. 69; indirettamente anche RU 72 III 34/35, 87 III 74).

    Ricevuta una domanda d'esecuzione contro un'eredità, l'ufficiale
deve pertanto accertarsi se non sia stata effettuata una liquidazione
d'ufficio (RU 72 III 34/35, 87 III 74) e in tal caso rifiutarsi di dar
corso all'esecuzione (RU 87 III 74, 72 III 35), rispettivamente annullare
l'esecuzione già notificata (RU 72 III 34/35.)

    Non si può invece pretendere che, per ogni domanda di esecuzione
diretta contro un'eredità, l'ufficiale provveda ad accertarsi d'ufficio
che la divisione non sia già avvenuta. Se la domanda precisa l'eredità e
il rappresentante o l'erede al quale il precetto deve essere notificato
(art. 65 cpv. 3 LEF), l'ufficio provvederà a redigere il precetto e a
farlo notificare. Ma quando la persona a cui fu notificato fa valere
che l'eredità, essendo stata divisa, più non esiste, l'ufficio e, in sede
di reclamo, l'autorità di vigilanza, devono perlomeno tener conto delle
prove prodotte dal reclamante e, in assenza di tali prove, invitare questo
ultimo a produrle.