Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IB 497



99 Ib 497

69. Estratto della sentenza 2 marzo 1973 nella causa Lega svizzera per
la protezione della natura contro Eredi fu Walter Maderni e Consiglio di
Stato del cantone Ticino. Regeste

    Art. 31 FPG, 26 FPV. Rodung, Interessenabwägung: Notwendigkeit der
Beschaffung von Bauland, Planung.

    Im Fall einer Gemeinde, deren Gebiet sehr wenig Bauland enthältund
zu etwa 80% bewaldet ist, darf die kantonale Regierung annehmen,
dass gegenüber dem Interesse an der Walderhaltung das ebenfalls
öffentliche Interesse an der Beschaffung von Bauland, die durch eine
Rodung verhältnismässig bescheidenen Umfangs verwirklicht werden soll,
mehr Gewicht hat; dies auch dann, wenn die Forstbehörde bei der von der
Gemeinde - unter Vorbehalt der Forstgesetzgebung - vorgenommenen Planung
nicht mitgewirkt hat.

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    Gli Eredi fu Walter Maderni chiedevano il 10 novembre 1971 al Consiglio
di Stato del cantone Ticino l'autorizzazione di dissodare a scopo edilizio
un'estensione di mq 2765 di una parcella di loro proprietà nel territorio
comunale di Melano. Tale permesso era loro accordato con decisione 7
dicembre 1971. Contro quest'ultima è insorta con ricorso di diritto
amministrativo la Lega svizzera per la protezione della natura, facendo
valere che la concessa autorizzazione viola la legislazione federale,
in particolare le nuove disposizioni dell'OVPF. Il Tribunale federale ha
respinto il gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 5

    5.- Il dissodamento è stato giustificato in sede cantonale con ragioni
di carattere pianificatorio.

    a) Il territorio comunale di Melano comprende 450 ha, di cui 359 sono
costituiti da bosco, 25 da strade, piazze e ferrovie, 20 ha da terreno
edificato e 20 da prato e coltivo. Il piano di zona forestale approvato
dall'Ispettorato federale delle foreste nel 1966 e revocato nel 1972,
considerava l'area boschiva in questione non come "bosco protetto",
bensì quale "bosco edificabile".

    b) Nel vigente piano regolatore del Comune di Melano, approvato il
13 gennaio 1968 e il 2 gennaio 1969 (modifica) dal Consiglio di Stato,
la particella boscata n. 308 (in precedenza 174) trovasi nella zona E,
descritta quale "zona boschiva (indicativa), soggetta alla legislazione
forestale federale e cantonale". Tale attribuzione significa soltanto che
in tale zona può dissodarsi esclusivamente in virtù d'un autorizzazione
accordata in base al diritto forestale. La questione del permesso di
dissodamento rimane pertanto aperta, non essendo risolta nè in senso
positivo né in senso negativo; le norme del diritto forestale sono
integralmente fatte salve. Le "norme di attuazione del Piano regolatore"
applicabili per la zona E precisano d'altronde: "Nel caso venisse concessa
l'autorizzazione per il dissodamento a scopo edilizio, valgono le norme
previste per la zona limitrofa, riservate eventuali condizioni più
limitative imposte dall'autorità forestale."

    c) Nella fattispecie non si tratta di un dissodamento isolato a
scopo edilizio, bensi della possibilità di destinare alla costruzione
una striscia di bosco secondo un criterio pianificatorio.

    Il Tribunale federale ritiene che l'attribuzione di un terreno
boscato all'area edificabile in base ad una pianificazione razionale,
approvata dall'autorità cantonale competente e concertata d'intesa con
gli organi forestali, possa rappresentare, in comuni che non disporrebbero
altrimenti di estensioni edificabili adeguate ai loro bisogni, un interesse
pubblico superiore a quello della conservazione del bosco (cfr. sentenza
non pubblicata 2 febbraio 1973 nella causa eredi Somazzi c. Consiglio di
Stato del Cantone Ticino, consid. 4).

    Nella fattispecie tale requisito non è adempiuto, nel senso che la
pianificazione del comune di Melano è intervenuta senza la partecipazione
dell'autorità forestale. Questa circostanza non impedisce tuttavia che
possa riscontrarsi anche nel caso in esame, attraverso una accurata
ponderazione degli interessi contrapposti, una preminenza dell'interesse
pubblico a dissodare un terreno boschivo per assicurare alla collettività
una superficie edilizia necessaria, altrimenti in pratica irreperibile.

    L'80% del territorio comunale di Melano é coperto da bosco. Tale
fatto induce a chiedersi se il sacrificio a scopo edilizio di una
piccola estensione boscata possa essere giustificata. Il Consiglio di
Stato ha risposto affermativamente a questo interrogativo ed ha accordato
l'impugnata autorizzazione a dissodare. Nel permettere a Melano un limitato
sviluppo edilizio a scapito del bosco il Consiglio di Stato non ha ecceduto
il suo potere d'apprezzamento. S'è qui in presenza d'un caso diverso da
quello di una semplice iniziativa del Comune, non avallata da un avviso
favorevole dell'autorità forestale (come era invece il caso a cui si
riferiva la citata sentenza nella causa eredi Somazzi c. Consiglio di Stato
del Cantone Ticino) e non riesaminata dal Governo cantonale. In un Comune
costituito da una superficie boscata così estesa e quasi sprovvisto di
riserve di terreno edificabile, il Consiglio di Stato poteva autorizzare il
dissodamento a scopo edilizio di una piccola estensione boschiva, tenendo
conto di un piano regolatore approvato ed in vigore. Nelle circostanze
concrete l'interesse pubblico ad un certo sviluppo edilizio poteva essere
riconosciuto superiore a quello astratto della conservazione integrale del
bosco esistente. D'altronde, lo stesso piano di zona forestale, approvato
dall'Ispettorato federale delle foreste, prevedeva il terreno litigioso
come "bosco edificabile"; benchè tale piano sia stato revocato nel 1972,
esso ha a suo tempo costituito il criterio applicabile per la concessione
di permessi di dissodamento, e la qualifica da esso data al terreno di
cui trattasi lascia a divedere che anche da parte degli organi forestali
non si attribuiva al suo mantenimento un valore rilevante.

    L'art. 26 cpv. 3 OVPF esige che l'opera alla cui costruzione
è destinato il dissodamento debba essere a ubicazione vincolata. La
giurisprudenza ha già chiarito che tale requisito non può essere inteso
in modo assoluto (v.RU 98 Ib 452); nella fattispecie, l'assenza di
adeguate aree edificabili fuori del bosco può far ritenere che l'esigenza
dell'ubicazione vincolata sia data in senso relativo, nell'ambito del
territorio comunale di Melano; né d'altronde, come lo ha riconosciuto la
citata giurisprudenza, tale esigenza può essere determinante di fronte
ad interessi pubblici di maggior momento, favorevoli al dissodamento,
quali quelli accertati nel caso in esame e testè menzionati.