Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IB 45



99 Ib 45

5. Sentenza 2 marzo 1973 della Corte di cassazione penale nella causa
Gianini contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino. Regeste

    Möglichkeit des Verurteilten und Verwahrten, ausserhalb der Anstalt
beschäftigt zu werden; Ziff. 3 Abs. 2 der Art. 37, 39 und 42 StGB.

    1.  Verurteilte und Verwahrte können in Anwendung von Ziff. 3
Abs. 2 der Art. 37 und 42 StGB ausserhalb der Anstalt mit einer Arbeit
beschäftigt werden, die ihnen die kantonale Behörde zuweist (Halbfreiheit)
oder sie selber wählen (Halbgefängnis). Demgegenüber kann der Inhaftierte
(Art. 39 Ziff. 3 Abs. 2 StGB)nur dann in den Genuss dieser Massnahme
gelangen, wenn ihm die Arbeit von der Behörde zugewiesen wird (Erw. 1).

    2.  Die Kantone sind nach Art. 374 und 383 StGB zum Erlass
reglementarischer Vorschriften betreffend die Halbfreiheit bzw. das
Halbgefängnis verpflichtet, ohne die ergänzenden Bestimmungen abzuwarten,
die der Bundesrat gemäss Art. 397 bis Abs. 1 lit. f StGB zu erlassen hat
(Erw. 2).

    3.  Auch im Falle der Halbfreiheit kann die Behörde die Wünsche des
Verurteilten berücksichtigen, muss jedoch den Arbeitsvertrag für Rechnung
des Kantons schliessen (Erw. 3).

    4.  Voraussetzungen für die Gewährung der Halbfreiheit (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Giansevero Gianini, di professione meccanico, è stato condannato,
con decisione 31 luglio 1970 del Dipartimento federale delle finanze
e dogane, ad una multa doganale di fr. 32 265,90, più le spese, per
illecita importazione e per ricettazione doganale. La multa essendo
rimasta impagata, il Pretore di Locarno-Città, con sentenza 7 febbraio
1972, la commutò in 90 giorni di arresto. Il 10 gennaio 1973, Gianini
entrò nel Penitenziario cantonale di Lugano e lo stesso giorno interpose
al Dipartimento cantonale di giustizia un'istanza intesa ad ottenere la
possibilità di lavorare fuori dallo stabilimento, a'sensi dell'art. 39
num. 3 cpv. 2 CP; la ditta G. Riedi SA di Lugano dichiarava di essere
disposta ad occuparlo per 3 mesi in qualità di autista per il servizio
a domicilio.

    B.- Il Dipartimento di giustizia, considerando che il condannato non
poteva comunque permanere al suo posto di lavoro, respinse l'istanza con
decisione 15 gennaio 1973.

    C.- Gianini si è aggravato al Tribunale federale con un ricorso
di diritto amministrativo. Egli domanda di essere posto al beneficio
immediato della semicarcerazione.

    D.- Il Dipartimento cantonale di giustizia propone di respingere il
ricorso; da parte sua, il Dipartimento federale di giustizia e polizia
propone di accoglierlo.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Nella sua istanza all'autorità cantonale, il ricorrente ha chiesto
che gli fosse concessa la semi-libertà in applicazione dell'art. 39 num. 3
cpv. 2 CP. L'autorità cantonale ha interpretato l'istanza come intesa ad
ottenere la semicarcerazione. Da parte sua, il Dipartimento federale di
giustizia e polizia si è espresso nel senso che si deve esaminare se al
ricorrente può essere concessa la semilibertà. Occorre pertanto stabilire
l'origine e il senso dei due diversi termini.

    La possibilità, sancita agli art. 37 num. 3 cpv. 2, 39 num. 3 cpv. 2
et 42 num. 3 cpv. 2 CP, di concedere al condannato, rispettivamente
all'internato, di essere occupato in un lavoro fuori stabilimento non è
stata prevista nel disegno di legge del Consiglio federale. Fu proposta
dalla Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e
polizia con istanza 23 maggio 1967 e inserita nel progetto di legge della
Commissione del Consiglio nazionale (cfr. Boll. sten. CN 1969 p. 66 e 68,
92/93; IX rapporto 5 agosto 1969 del DFGP p. 8). Le relative disposizioni
hanno per gli art. 37 e 42 uno scopo diverso da quello perseguito
all'art. 39. Si tratta, nel primo caso, di favorire il progressivo
reinserimento del condannato nella società (Boll. sten. CN 1. c.),
nel secondo, di sopperire all'inefficacia e alle conseguenze negative
delle pene privative della libertà di corta durata (SJZ 1969 p. 168,
dott. MOPPERT, p. 306 prof. dott. STRATENWERTH; cfr. Boll. sten. CN p.
185/186).

    Le misure anzidette vennero dapprima riferite, oltre che alle buone
esperienze fatte in alcuni penitenziari svizzeri, all'istituto della
"semi-liberté" del codice francese di procedura penale, il cui art. 723
cpv. 2 dispone che il condannato può essere occupato esternamente al
penitenziario, senza sorveglianza continua e "dans les conditions de
travail des salariés libres", ma con l'obbligo di trascorrere nella
prigione il tempo libero, la notte e i giorni festivi. Tuttavia, anche in
fatto di lavoro, questo semidetenuto non è completamente libero; non ha
autonomia contrattuale e non ha diritto di disporre del reddito del suo
lavoro. Questo deve essere versato alla direzione dello stabilimento,
la quale provvede alla ripartizione secondo il regime penitenziario
(CPP art. D 140, BOUZAT, Traité du droit général et de criminologie,
II ed. I vol. N. 469).

    Nel corso della discussione parlamentare si è successivamente
accennato, segnatamente in relazione alle competenze conferite al Consiglio
federale con l'art. 397 bis lett. f, anche alla "semidétention" del diritto
belga, sotto il cui regime il condannato, pur dovendo trascorrere il
tempo libero, la notte e i giorni festivi nello stabilimento, gode della
libertà di stipulare contratti di lavoro: si sceglie la sua occupazione
e ne consegue l'intero ricavo (Boll. sten. CSt 1970 p. 133). Di
questo secondo istituto della cosiddetta semicarcerazione è stato
discusso anche a proposito del condannato agli arresti (Boll. sten. 1969
C.N. p. 185/86). Tuttavia, già nella seduta del 16 settembre 1969 della
Commissione del Consiglio degli Stati (verbale p. 40 e 41), si fece
presente che, pur dovendosi evitare, in quanto possibile, di causare al
condannato la perdita dell'impiego, non si deve comunque permettergli di
effettuare il suo lavoro a domicilio. Questo principio venne poi esposto,
senza sollevare opposizione, nella discussione parlamentare, ove il
relatore di lingua francese precisò che, nell'esecuzione dell'arresto,
si doveva impedire che un detenuto continuasse a lavorare a domicilio
o a dirigere la sua impresa (Boll. sten. CSt 1970 p. 93). Del resto, lo
stesso principio è esplicitamente espresso anche nel testo dell'art. 39
num. 3 cpv. 2 CP, il quale, diversamente da quanto dispongono i num. 3
cpv. 2 degli art. 37 e 42, stabilisce che il detenuto può essere occupato
"in un lavoro che gli sarà assegnato".

    Ne consegue che, mentre per gli art. 37 num. 3 cpv. 2 e 42 num. 3
cpv. 2 il condannato può essere messo al beneficio sia della semilibertà
sia della semicarcerazione, per l'art. 39 num. 3 cpv. 2 può esserlo
solo per la semilibertà. L'autorità cantonale, respingendo la richiesta
del ricorrente perchè l'arrestato non poteva continuare nel posto di
lavoro precedente e senza esaminare se poteva essa stessa assegnargli
un'occupazione, ha pertanto erroneamente interpretato il diritto federale.

Erwägung 2

    2.- Sulla semilibertà e sulla semicarcerazione, il Consiglio
federale "è autorizzato", secondo l'art. 397 bis lett. f CP, a promulgare
disposizioni "completive". La lett. m dello stesso articolo lo autorizza
a promulgare siffatte norme anche sulla remunerazione. Non è tuttavia
costretto ad esercitare tale sua facoltà. Una proposta intesa ad esigere
che le anzidette ordinanze fossero promulgate entro 2 anni dall'entrata in
vigore della legge venne respinta dal Consiglio nazionale (Boll. sten. 1969
p. 185 e seg.). Ne consegue che, nel frattempo, permangono intatte le
competenze riconosciute con gli art. 374 e 383 CP ai cantoni, i quali
dovevano fare in modo che al 10 luglio 1971, data dell'entrata in vigore
della legge, fossero in vigore anche le necessarie norme regolamentari.

    L'autorità ticinese ha provveduto a tale bisogna, ma le sue ordinanze,
in quanto prevedono per i condannati in applicazione degli art. 37 e 42
la possibilità di essere occupati esternamente allo stabilimento solo
eseguendo un lavoro assegnato, e per gli arrestati, o condannati ad una
pena di detenzione equiparata all'arresto in virtù dell'art. 37 bis CP,
la possibilità di proseguire normalmente la propria occupazione, sono in
contrasto con il diritto federale.

Erwägung 3

    3.- Tuttavia, l'art. 39 num. 3 cpv. 2 CP non obbliga l'autorità a
respingere la proposta di occupazione dello interessato, nè a fargli
cambiare genere di lavoro. Soltanto che la scelta deve cadere su
un'occupazione conforme agli scopi della semilibertà e che sia tale da
non rendere frustranea la condanna. Inoltre, nel relativo contratto di
lavoro deve risultare come parte non l'arrestato, ma il Cantone, al quale
spetta, fra l'altro, anche la remunerazione da destinare conformemente
al regime penitenziario.

    In concreto, l'autorità cantonale non poteva comunque respingere
l'istanza del ricorrente per il motivo, espresso dal Dipartimento di
giustizia nella risposta al ricorso, che l'istante abita nel Locarnese
invece che nel distretto di Lugano. Un siffatto motivo è insostenibile
perchè urta al principio della parità di trattamento. Visto che, secondo
l'ordinanza cantonale, la permanenza fuori del penitenziario può essere
prolungata fino alle ore 22.00 e che Locarno dista un'ora di treno da
Lugano, ci si deve anzi chiedere se, qualora particolari circostanze lo
giustificavano, non si poteva consentire all'arrestato di lavorare nel
suo comune di domicilio. Comunque, il cambiamento di occupazione - come
nel caso particolare l'impiego di un meccanico in qualità di autista -
non può costituire motivo di rifiuto della semilibertà. Contrariamente a
quanto affermato dal Dipartimento di giustizia, non appare determinante
neppure il fattore economico della multa commutata in arresto. Non si
vede perchè l'arrestato per questo motivo debba essere trattato in modo
più rigoroso del condannato per reati di diritto comune.

Erwägung 4

    4.- Ciò stante, la decisione impugnata deve essere annullata e
l'istanza del ricorrente sottoposta a nuovo giudizio.

    Premesso che l'esecuzione normale dell'arresto è quella effettuata
mediante occupazione nello stabilimento e che la semilibertà deve essere
concessa solo se le circostanze lo giustificano, l'autorità cantonale
deve esaminare se le condizioni personali, familiari o professionali
del condannato sono tali da far presumere che l'internamento totale
dell'arrestato potrebbe aggravare, oltre il normale, le conseguenze della
condanna e contribuire a disintegrare l'arrestato dalla società. Deve,
d'altronde, stabilire, sulla base dei precedenti e del carattere del
medesimo, se esso merita fiducia sulla corretta esecuzione degli ordini
che gli saranno impartiti e se un parziale internamento non appaia più
efficace a distoglierlo dal commettere nuovi reati.

    Per quanto risulta dalla decisione impugnata e pure dalla risposta del
Dipartimento di giustizia, questo non ha effettuato l'accertamento della
situazione particolare del condannato, nè espresso la prognosi anzidetta
o, se vi ha provveduto, l'ha fatto in modo meramente accessorio. Anche
per questo motivo, la sua decisione deve essere annullata.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è accolto nel senso che
la decisione impugnata è annullata e gli atti rimandati all'autorità
cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.