Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IA 490



99 Ia 490

60. Sentenza 24 ottobre 1973 nella causa Villeroy e Boch SA contro
Consorzio raggruppamento terreni di Grono sud-est. Regeste

    Art. 30 ff. NSG; Erwerb von Land für den Bau von Nationalstrassen
im Güterzusammenlegungsverfahren.

    1.  Stellt die Unterlassung der Sühnverhandlung, die in der VV
zum bündnerischen Meliorationsgesetz vorgesehen ist, eine formelle
Rechtsverweigerung dar? Frage offen gelassen (Erw. 2).

    2.  Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei Beschwerden wegen
Verletzung der Eigentumsgarantie auf dem Gebiete der Güterzusammenlegung
(Erw. 3).

    3.  Der kollektive Abzug an den Grundstücken der in ein
Güterzusammenlegung einbezogenen Eigentümer zur Verschaffung des
Landes, das für die Ausführung öffentlicher, der Güterzusammenlegung
fremder Werke benötigt wird, hat Enteignungscharakter. Zur Bestimmung des
Verkehrswertes des so enteigneten Landes sowie der von den Grundeigentümern
infolge des Werkes erlittenen Nachteile brauchen die Kantone nicht die
Anwendung der Erlasse über die Enteignung vorzuschreiben, sofern das
Güterzusammenlegungsverfahren den einzelnen Grundeigentümern erlaubt,
ihre gesetzmässigen Ansprüche gegenüber dem Enteigner geltend zu machen
(Erw. 4).

    4.  Ein Gericht, das, obschon ihm freie Überprüfung zusteht, diese
auf Willkür beschränkt, verletzt den Art. 4 BV (Erw. 4 c).

Sachverhalt

    A.- Per assicurarsi il terreno necessario alla costruzione della
strada nazionale n. 13 in territorio del comune di Grono, il Governo
grigionese, con decreto del 13 marzo 1967, decise di procedere secondo
la formula della rilottizzazione prevista dagli art. 30 ss della legge
federale sulle strade nazionali (LSN); ordinò la costituzione del Consorzio
(CRT) denominato CRT Grono sud-est, ne stabilì il comprensorio e affidò
l'esecuzione del raggruppamento all'Uffico cantonale di bonifica e
misurazione, autorizzandolo a far capo a professionisti privati. Il 10
luglio 1967 fu annunciata sul Foglio ufficiale del cantone dei Grigioni
l'esposizione pubblica dello stato vecchio e del rispettivo calcolo delle
superficie e il 9 agosto 1967 l'esposizione pubblica del progetto generale
di massima. Non è contestato in causa che questa procedura non ebbe uno
svolgimento regolare, tra l'altro a causa delle dimissioni del progettista
Gaufroid di Breganzona. Per finire, la funzione di progettista venne
assunta dall'ing. Jenatsch dello studio Jenatsch + Hegland di Coira. Il 12
febbraio 1971 venne annunciata sul Foglio ufficiale l'esposizione pubblica
del progetto di nuova ripartizione. Dal testo dell'avviso si desume che
oggetto della esposizione e delle eventuali impugnative erano, accanto
al nuovo riparto, anche la superficie ed il valore del vecchio stato:
aggiungeva l'avviso che, prima dell'esposizione, sarebbe stato trasmesso
ad ogni singolo proprietario l'estratto censuario.

    B.- Inclusa nel comprensorio di raggruppamento, la Policeramica SA,
cui è poi subentrata l'attuale ricorrente Villeroy & Boch SA, inoltrava
il 5 marzo 1971 opposizione al CRT per il tramite dell'allora suo patrono
Dr. Bianchi di Lugano. Dagli atti non risulta che codesta opposizione
abbia avuto un seguito procedurale normale: certo è che non ebbe luogo,
contrariamente a quanto previsto dall'art. 31 dell'ordinanza del 28
novembre 1956 di applicazione della legge cantonale sulle bonifiche (OBF),
alcun tentativo di conciliazione: ciò è esplicitamente riconosciuto dalla
Commissione di stima RT. Quest'ultima, in applicazione dell'art. 31 della
predetta OBF, si limitò ad assegnare all'opponente il termine di 20 giorni
per inoltrare eventuale ricorso al Tribunale amministrativo.

    C.- Con atto di data 31 agosto 1971 l'avv. Bianchi, in
nome della Villeroy & Boch SA, interpose il ricorso al Tribunale
amministrativo. Lamentava la non corrispondenza dei piani RT con la
situazione effettiva di RF, osservava che non era ancora precisato
quanti metri della proprietà fossero stati utilizzati per la costruzione
del cavalcavia, contestava, con riferimento alla natura di terreno
industriale, che la prevista assegnazione della part. 67.2 costituisse
un adeguato compenso in natura; asseriva che il progetto si traduceva in
un'espropriazione senza indennità, lamentava che non fosse stato effettuato
neppure il tentativo di conciliazione.

    D.- Dopo aver esperito il 12 aprile 1972 un sopralluogo il Tribunale
amministrativo, con sentenza del 13 giugno 1972, ha respinto il
ricorso. Questa, in breve, la motivazione:

    La ricorrente non ha sollevato rimostranze in merito ai criteri
generali applicati dagli organi tecnici del RT, limitandosi a sollevare
obiezioni sul suo caso particolare. Comunque, non è compito del Tribunale
amministrativo di rivedere nei minimi dettagli l'operato di detti organi,
perché confrontati con una materia assai complessa richiedente soluzioni
strettamente interdipendenti (RU 95 I 523). Le censure formali della
ricorrente sono infondate, anche se si deve ammettere che vi furono
dei cambiamenti in corso d'opera e che l'informazione da parte degli
uffici responsabili lasciò a desiderare, perchè la ricorrente fu comunque
sufficientemente posta al corrente. Quanto alla censurata ripartizione,
un compenso in natura verso la strada cantonale risulta impossibile perchè
non è pensabile di estendere il terreno aziendale a ridosso dell'abitato:
non rimaneva quindi altra soluzione che accordare il compenso oltre la
Ferrovia Retica. L'aggravio così causato alla ricorrente non dovrebbe esser
troppo oneroso, perchè il traffico ferroviario è ridotto, e un simile
stato di cose non è eccezionale in merito a un terreno industriale. In
ogni modo, l'assegnazione impugnata non comporta nè un atto arbitrario,
nè una violazione del principio dell'uguaglianza.

    E.- Con tempestivo ricorso per violazione degli art. 4 e 22 ter CF la
Villeroy & Boch SA impugna codesta decisione. Essa chiede che il Tribunale
federale l'annulli e ordini la ripresa della procedura per quanto attiene
alla proprietà della ricorrente in modo che siano rispettati gli art. 31
e 32 OBF. Inoltre la ricorrente chiede che il Tribunale federale disponga
affinchè la area occupata per la strada nazionale sia precisata quanto a
estensione e valore e venga assegnato alla ricorrente un compenso adeguato
in natura e in posizione; in via subordinata essa domanda che la differenza
fra vecchio e nuovo possesso sia indennizzata al valore commerciale.

    F.- Il Consorzio RT, con riferimento alla sua presa di posizione
dinnanzi all'autorità cantonale, appoggia il gravame. Il Tribunale
amministrativo fa riferimento alla sentenza impugnata, sottolineando
che il RT di Grono è stato deciso contro la volontà dei proprietari
interessati e della presidenza stessa, ma che nonostante ciò è stato
eseguito correttamente.

    G.- Una delegazione del Tribunale federale, assistita dal perito
ing. Aldo Dell'Ambrogio, ha esperito il sopralluogo. Ad una successiva
udienza, il perito ha esposto verbalmente le proprie conclusioni, che le
parti hanno avuto agio di discutere.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Riservate eccezioni, che nella fattispecie non ricorrono,
il ricorso di diritto pubblico ha funzione meramente cassatoria. Le
conclusioni della ricorrente che vanno oltre la domanda di annullamento
puro e semplice della decisione impugnata sono irricevibili. Se il
Tribunale federale ammette il ricorso, spetterà all'autorità cantonale
di emettere una nuova decisione che tenga conto dei motivi dell'istanza
federale.

Erwägung 2

    2.- Dal punto di vista formale, la ricorrente denunzia quale diniego
di giustizia il fatto che la Commissione di stima ha omesso di tenere
l'udienza di conciliazione prevista dall'art. 31 OBF e lamenta che il
Tribunale amministrativo, nell'impugnata sentenza, non si è pronunciato
su codesta censura.

    È esatto, come già rilevato nei fatti, che la conciliazione non venne
tentata, e che la ricorrente fu direttamente rinviata davanti al Tribunale
amministrativo. Quest'ultimo, dal canto suo, non si esprime esplicitamente
nell'impugnato giudizio sulla censura sollevata dalla ricorrente a
questo riguardo. Tuttavia, il Tribunale amministrativo nella motivazione
osserva genericamente che le irregolarità procedurali non hanno impedito
alla consorziata di tutelare sufficientemente i propri diritti. Sotto il
ristretto profilo dell'art. 4 CF, si può quindi ritenere che il Tribunale
amministrativo abbia respinto l'argomento della ricorrente, ed abbia
ritenuto che l'omissione della conciliazione prevista dall'art. 31 OBF non
costituisse un vizio formale tale da indurre la suprema istanza cantonale
a rinviare la causa davanti alla Commissione di stima. Quest'opinione non
è assolutamente insostenibile. È ben vero che la legge grigionese dà un
indubbio rilievo a codesta fase di conciliazione, prevedendo che di essa
debba tenersi protocollo (art. 31 OBF). Ma. d'altro canto, nel sistema
legislativo grigionese, alle Commissioni di stima, rispettivamente alla
Direzione del consorzio non competono funzioni giurisdizionali vere
e proprie. Questi organi, infatti, non sono chiamati a pronunciarsi
con decisioni sulle opposizioni, ma solo a tentare, se possibile e con
l'ausilio del progettista, una conciliazione. Si potrebbe quindi sostenere
che, ove la Commissione di stima sia convinta dell'inanità di questo
tentativo, essa possa ometterlo, fissando senz'indugio all'opponente
un termine per inoltrare nella forma del ricorso le proprie obiezioni
direttamente al Tribunale amministrativo.

    La questione della portata della fase conciliativa nella procedura di
raggruppamento grigionese può tuttavia rimanere aperta, poichè il gravame
dev'essere ammesso già per altri motivi.

Erwägung 3

    3.- Secondo i principi che, in tema di raggruppamento, sgorgano
direttamente dalla garanzia della proprietà, ogni consorziato deve
di massima ricevere in nuovo riparto, compatibilmente con le esigenze
tecniche dell'opera, assegnazioni qualitativamente e quantitativamente
corrispondenti al vecchio possesso. Conguagli in denaro devono esser
contenuti nella misura minima possibile (principio della compensazione
reale) (RU 95 I 372 e 524; 96 I 41 ss). Se, per motivi particolari,
la compensazione in natura si avvera impossibile, dev'essere versata
un'indennità che corrisponda all'intero valore venale dei fondi conferiti,
poichè il raggruppamento ha in simile caso effetto espropriativo (RU 95
I 373 in alto; 97 I 721).

    Nella determinazione delle assegnazioni, le autorità cantonali
fruiscono di un largo margine di apprezzamento. Per questo, mentre il
Tribunale federale controlla liberamente se la legislazione cantonale
rispetta le esigenze poste dalla garanzia della proprietà, esso esamina
sotto il solo aspetto dell'arbitrio e della disparità di trattamento
l'applicazione che, nel concreto caso, le autorità cantonali hanno fatto
di tali norme, e non interviene che se, dal raffronto tra la situazione
anteriore del ricorrente e quella di nuovo riparto emergono divari tali
che inducano a concludere che le regole più elementari sono state violate
e che l'interessato si trova in una situazione completamente in contrasto
con esse e priva di ragionevole giustificazione (RU 90 I 285; 95 I 523;
96 I 41; 97 I 495). A tutela dei diritti dei proprietari, il Tribunale
federale si mostra però esigente a proposito dell'esame che le autorità
cantonali, munite di piena cognizione, debbono fare della situazione del
proprietario; ed allorquando constata che la situazione del ricorrente è
insoddisfacente e che le autorità cantonali hanno trascurato di prendere
in considerazione elementi importanti per il giudizio o di adeguatamente
studiare le possibilità tecniche atte a migliorare codesta situazione
annulla la decisione per diniego di giustizia (RU 95 I 523).

Erwägung 4

    4.- Aspetti particolari riveste però il caso in esame, perchè il
raggruppamento dei terreni è stato ordinato dal Governo grigionese
per assicurarsi il terreno necessario alla costruzione della strada
nazionale in virtù della legislazione federale (art. 36 LSN) e cantonale
(art. 19 cpv. 2 dell'ordinanza grigionese del 30 maggio 1961 concernente
l'esecuzione della LSN).

    a) Il legislatore federale ha lasciato ai cantoni, per l'acquisto del
terreno necessario alla costruzione delle strade nazionali, la scelta fra
le trattative bonali, la rilottizzazione ed il procedimento espropriativo
(art. 30 cpv. 1 LSN), dando tuttavia in linea di principio la priorità
ai primi due rimedi d'acquisto rispetto al terzo, così come si deduce dal
secondo capoverso del cennato disposto (RU 87 I 180; 97 I 721). Le ragioni
che hanno indotto il legislatore a manifestare codesta preferenza per il
procedimento di rilottizzazione sono multiple. Innanzitutto, tale soluzione
persegue intenti generali di pianificazione: condotto parallellamente
alla costruzione della strada nazionale, il raggruppamento consente,
di regola, una più razionale distribuzione e utilizzazione del suolo,
in particolare permette sovente di ovviare agli svantaggi derivanti
dall'inserzione della nuova arteria in un determinato comprensorio.

    Inoltre, la rilottizzazione consente di evitare espropriazioni,
poichè il cantone può conferire all'impresa propri fondi per ottenerne
in cambio, nella nuova ripartizione particellare, il sedime necessario
alla strada nazionale (art. 31, cpv. 2, lett. a).

    Come specifica l'art. 31, cpv. 2, lett. b LSN, nel procedimento di
rilottizzazione è consentito al cantone di acquistare il terreno necessario
con una detrazione adeguata sull'intera proprietà fondiaria inclusa
nel comprensorio. Mentre nel raggruppamento ordinario la detrazione
per le opere consortili comuni ha il carattere di un contributo di
miglioria in natura (cfr. sentenza inedita del 29 novembre 1968 in re
Frieden c. Consorzio raggruppamento del Pian Faloppia, consid. 1 e 3,
e la letteratura e giurisprudenza ivi citate; cfr. inoltre, in materia
analoga, RU 96 I 541/542), la detrazione sui terreni di massa fatta a
favore di un ente pubblico in occasione della procedura di raggruppamento
per procurare in nuovo riparto il sedime necessario ad opere pubbliche
estranee al raggruppamento dei terreni vero e proprio ha il carattere
di un intervento espropriativo (RU 92 I 180; ANTOGNINI, Le respect de la
garantie de la propriété, ZBl 72/1971 p. 4). Oggetto d'espropriazione è una
quota della pretesa attributiva di ogni consorziato. Di tale carattere
espropriativo della misura il legislatore federale ha tenuto conto,
precisando esplicitamente che il terreno così ottenuto per la costruzione
stradale dev'essere risarcito all'impresa di rilottizzazione secondo il suo
valore venale (art. 31, cpv. 2, lett. b LSN). Un'altra finalità del sistema
della detrazione collettiva è quella di sostituire all'espropriazione di
molto terreno presso pochi proprietari, l'espropriazione di poco terreno
presso molti proprietari, cioè quella di ripartire il sacrificio necessario
per l'esecuzione dell'opera su una cerchia più vasta di persone. Infine,
il legislatore federale (art. 31, cpv. 2 lett. c LSN) ha precisato che, per
l'ottenimento del terreno necessario, può essere computato il plusvalore
conferito ai fondi dalle bonifiche fondiarie operate nella costruzione
stradale. In codesti casi, quindi, la detrazione imposta al proprietario,
per tener conto del maggior valore di fondi di nuovo riparto rispetto al
vecchio possesso, ha pure le caratteristiche di un contributo di miglioria
in natura corrisposto all'ente pubblico che, attraverso il sussidiamento
dell'opera, ha procurato la valorizzazione.

    Da ultimo, la legge federale riserva l'acquisto con altri mezzi
giuridici della procedura cantonale (art. 31, cpv. 2, lett. d).

    b) Allorquando partecipa all'impresa di rilottizzazione al fine di
procurarsi, nella nuova ripartizione particellare, il sedime necessario
alla costruzione stradale, il cantone ha la qualità di un consorziato
particolare. Questo, non soltanto quando, ope imperii, imponga una
detrazione generale sul comprensorio, di carattere espropriativo, per
ottenere l'attribuzione in nuovo riparto di terreni senza preventivo
corrispondente conferimento alla massa (art. 31, cpv. 2, lett. b). Una
posizione particolare il cantone riveste anche nel caso in cui conferisca
propri terreni all'impresa di rilottizzazione (art. 31, cpv. 2, lett. a).
Infatti, la sua pretesa attributiva, diversamente da quanto si verifica
per gli altri consorziati, non dipende nè per entità, nè per qualità,
nè per localizzazione dal conferimento effettuato, ma è predeterminata
dal progetto della strada nazionale, allestito sia pure in correlazione,
ma indipendentemente dal progetto di riparto, ed alle cui esigenze
prioritarie quest'ultimo deve in ogni caso adeguarsi.

    Da codesta situazione particolare del cantone, quale consorziato
munito di pubblici poteri tra cui l'espropriativo, discende ch'esso è
tenuto a corrispondere all'impresa di rilottizzazione per i terreni
ottenuti mercè la destrazione preventiva il valore venale così come
è tenuto a risarcire il valore venale allorquando espropria (art. 19
lett. a LEspr.) e così come il legislatore federale ha espressamente
sancito nell'art. 31, cpv. 2, lett. b LSN. Ma, dal senso implicito e
dalle finalità dell'ordinamento legale, discende anche, come è d'altronde
espressamente previsto dall'ordinanza d'escuzione (art. 21 OE LSN), che
il cantone è tenuto a risarcire ai consorziati "quegli inconvenienti non
rimunerabili in virtù della nuova ripartizione" che, in codesta generica
dizione, possono essere assimilati alle categorie di cui alle lettere b e,
in ogni caso, c dell'art. 19 LEspr. Inconvenienti di tale natura possono
non soltanto risultare dal fatto che l'attribuzione prioritaria del sedime
della strada nazionale fa tecnicamente ostacolo, in un caso particolare,
ad un riparto razionale a favore di un singolo privato consorziato o
impedisce addiritura di soddisfare qualitativamente o quantitativamente la
pretesa legittimamente derivante a quest'ultimo dai propri conferimenti;
essi possono altresì derivare dall'esercizio della strada nazionale
(immissioni ecc.), che provocasse una svalutazione dei fondi di nuovo
riparto (cfr. RU 82 I 180 consid. 5).

    c) Tenuti, in virtù del diritto federale, a corrispondere degli
indennizzi sulla scorta di criteri che tengano conto dei valori venali e
dei pregiudizi effettivi (art. 31, lett. b LSN e art. 21 OE LSN) i cantoni
possono (ma non debbono) adattare a codesti imperativi del diritto federale
le loro legislazioni reggenti la materia del raggruppamento dei terreni
che non fossero proceduralmente o sostanzialmente atte a raggiungere tale
scopo. A tal fine essi possono - ma non necessariamente debbono - nelle
disposizioni esecutive prescrivere l'applicazione della legge federale
sull'espropriazione (art. 21 OE LSN). A garanzia dei proprietari, l'OE
precisa che se la procedura di rilottizzazione non basta manifestamente
a soddisfare le pretese legittime del proprietario dev'essere, in virtù
del diritto federale, aperta la procedura di espropriazione: contro il
rifiuto dell'autorità cantonale competente è dato il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (sentenza Jori-Annen del 3 novembre
1971, consid. 1 non pubblicato in RU 97 I 715).

    aa) Il problema di sapere in quali casi, dopo la procedura
di rilottizzazione, debbasi far luogo, d'ufficio o su istanza
dell'interessato, alla procedura di espropriazione non è di agevole
soluzione. Il Tribunale federale si è occupato dei rapporti intercorrenti
tra codeste due procedure una prima volta in RU 97 I 181 e 183 (sentenza
Martin). Dai considerandi di quella sentenza pare dedursi che basta ad
escludere la possibilità di una successiva procedura d'espropriazione
il fatto che le autorità di raggruppamento siano competenti per
giudicare sulle domande d'indennizzo presentate da un consorziato: e ciò
indipendentemente dalla natura dei criteri di valutazione contenuti nella
legislazione cantonale applicabile ("si, dans cette procédure, il a été
statué d'une manière ou d'une autre, sur cette prétention, celle-ci se
trouvera liquidée sans que la Commission d'estimation ait encore à se
prononcer") (RU 97 I 183 consid. 4).

    Già in RU 97 I 717 codesto criterio formale, basato unicamente sulla
competenza, è stato attenuato dal Tribunale federale. In quest'ultima
sentenza, pur ribadendo che alla procedura d'espropriazione prevista
dall'art. 21 OE LSN non può esser attribuita la funzione di un rimedio
di diritto atto a correggere il risultato del raggruppamento (p. 718,
in fine), il Tribunale federale ha statuito che il procedimento
espropriativo dev'essere aperto non soltanto quando faccia difetto
alle autorità cantonali preposte al raggruppamento la competenza
ratione materiae per giudicare delle pretese loro sottoposte, ma
anche quando è questione di pregiudizi che per la loro natura non
si prestano ad esser indennizzati nella procedura di rilottizzazione
(... ein Schaden..., der im Landumlegungsverfahren mangels sachlicher
Zuständigkeit der Landumlegungsorgane nicht abgegolten oder der seiner
Natur nach nicht in diesem Verfahren entschädigt werden kann). Infine,
nella sentenza Walker c. Zugo (RU 97 I 718 ss) il Tribunale federale ha
sviluppato codesto concetto. Trattandosi di decidere se, nel quadro di
un raggruppamento connesso con la costruzione della strada nazionale,
potesse esser ordinata la rimozione di un edificio, il Tribunale federale
ha precisato che la LSN non impedisce al cantone di prevedere una simile
possibilità nella propria legislazione (p. 722 in alto) ma ha posto a
proposito delle relative norme cantonali, soggette al libero esame del
Tribunale federale, delle precise esigenze tanto per quanto concerne il
loro contenuto sostanziale, quanto per quel che riguarda la procedura
(Voraussetzung ist... dass sie klare Grundsätze zur Bemessung von damit
in Zusammenhang stehenden Entschädigungsansprüchen enthalten und dass sie
das entsprechende Verfahren klar und vollständig regeln) ed ha rilevato
che, ove tali esigenze non siano adempiute dal diritto cantonale,
deve farsi luogo ad un procedimento espropriativo secondo l'art. 23
OE LSN. Queste considerazioni, che il Tribunale federale ha fatto a
proposito dei problemi sollevati dalla demolizione o dallo spostamento
di un edificio, hanno una portata generale, e, mutatis mutandis, sono
applicabili a tutti i casi in cui trattasi di decidere se la procedura
del raggruppamento, così come è prevista dal cantone, è atta a risolvere
i problemi di natura espropriativa suscitati dal fatto che, nel quadro
del raggruppamento dei terreni, si inserisce la costruzione della strada
nazionale. Dal punto di vista procedurale dovrà esigersi che, nel quadro
della procedura di raggruppamento, sia consentito ai singoli consorziati
di far valere le loro pretese nei confronti del cantone nella sua veste
di consorziato-espropriante, e che le autorità preposte al raggruppamento
lo possano far intervenire. Dal punto di vista materiale dovrà esigersi
che, per accertare il fondamento di tali pretese e procedere alla loro
valutazione, le autorità di raggruppamento possano applicare criteri
espropriativi, analoghi a quelli cui si ispira l'art. 19 LEspr., sia che
il cantone, nelle disposizioni d'attuazione, abbia dichiarato applicabili i
disposti della legge federale, sia che esso abbia previsto l'applicabilità,
nel quadro della procedura di raggruppemento dei terreni, delle norme
del diritto espropriativo cantonale.

    Ove tali requisiti minimi facciano difetto nella legislazione
cantonale, non dovrebbe esser negata l'apertura di una procedura
espropriativa a'sensi dell'art. 23 OE LSN. In questa procedura, dal canto
loro, anche le Commissioni federali di stima si vedranno confrontate con
problemi particolari, perchè, al fine di stabilire se ed in quale misura
le pretese del consorziatoespropriato siano rimaste insoddisfatte, esse
dovranno tener conto dei risultati del raggruppamento ed in particolare
delle compensazioni reali frutto di questa procedura.

Erwägung 5

    5.- La ricorrente ha conferito nel raggruppamento il fondo vecchio
n. 331 a Pascoletto che, secondo il castatrino aveva una superficie di mq
31 204. Ai fini del raggruppamento, il fondo fu stimato Fr. 158 564.--,
con un valore medio di poco superiore ai Fr. 5.- il mq. La percentuale di
espropriazione per opere comuni fu stabilita nel 2. La modesta entità della
detrazione lascia supporre che il terreno, necessario alla costruzione
della strada nazionale, sia stato acquisito non già mercè l'adeguata
detrazione sul comprensorio di cui all'art. 31, cpv. 2, lett. b LSN, bensì
con il conferimento di terreni da parte del cantone all'opera: tuttavia,
anche su questa circostanza, mancano in atti dati precisi. Tenuto conto
della predetta deduzione per opere in comune, la pretesa attributiva
della ricorrente assommava a Fr. 155 392,70. Il progetto di nuovo riparto
assegna alla ricorrente due particelle. La prima reca il nuovo n. 67.1,
ha una superficie di mq 28 557 ed un valore (stima di raggruppamento)
di Fr. 144 204.--. Per quanto è possibile dedurre dai piani, che non sono
perfettamente chiari, il nuovo fondo corrisponde praticamente alla vecchia
particella n. 331, tranne su un vasto triangolo di terreno a nord-est, che
è servito alla formazione dell'accesso alla strada nazionale n. 13. La
seconda particella, n. 67.2, ha une superficie di 3900 mq ed un valore
di stima di Fr. 4188.--, essendo in maggior parte valutata solo Fr. 1.-
il mq. Essa è separata dall'altro fondo della ricorrente dalla Ferrovia
Retica e, dall'altro lato, confina con una strada di raggruppamento,
non ancora costruita, che verrà a costeggiare la strada nazionale. Verso
sud-ovest la particella 67.2 ha un limite irregolare, poichè nel suo corpo
si incapsula la particella 45, su cui sorge una casa d'abitazione. Secondo
codesti dati, la cui esattezza è però revocata in dubbio dalla ricorrente,
la partita si chiude con una maggior assegnazione in superficie di mq 1253
(superficie totale dopo RT: mq 32 457 - superficie totale prima RT: mq 31
204), ma una minore assegnazione per valore, già dedotta la percentuale
per le opere comuni, di Fr. 7 000,70 (Fr. 155 392,70 - 148 392.--).

    a) Davanti all'autorità cantonale la ricorrente ha in sostanza
contestato che l'attribuzione della particella 67.2 fosse adeguata a
compensare in natura il pregiudizio derivante dall'ablazione del terreno
industriale effettuata per la costruzione della strada nazionale sulla
vecchia particella n. 331; essa ha, almeno secondo il senso che può esser
attribuito al ricorso, contestato che le valutazioni di raggruppamento,
inspirate a criteri agricoli, potessero esser applicate per la stima di un
terreno industriale, su cui sorge un'importante fabbrica in esercizio. Essa
ha chiesto che fosse studiata la possibilità di effettuare la compensazione
in natura, aggiungendo terreno al fondo 67.1 sul lato sud-ovest, sistemando
convenientemente anche gli accessi.

    b) Il Tribunale amministrativo ha esclusa la possibilità di
un'estensione del fondo principale della ricorrente in direzione di Grono,
con l'argomento che è inopportuno estendere un'area industriale a ridosso
del paese. L'argomento, in sè, è sostenibile, e codesta constatazione
generica non viola l'art. 4 CF. Tuttavia, nel concreto caso, si deve
rilevare che il progetto di nuovo riparto mantiene, verso sud-ovest,
praticamente il confine irregolare che la proprietà aveva prima del
raggruppamento. Da un punto di vista tecnico, non sembra escluso che un
simile miglioramento possa essere studiato ed attuato, senza peraltro che
ciò comporti una indesiderabile estensione del fondo industriale verso
l'abitato. Lo stesso può dirsi a proposito del miglioramento degli accessi
di codesta parte del fondo. Codesti elementi non appaiono quindi esser
stati sufficientemente esaminati dal Tribunale amministrativo. Questo
aveva tanto più motivo di dedicare attenzione al problema, da un lato,
poichè risulta che il confine verso Leggia, che prima del raggruppamento
correva perpendicolarmente alla strada ed alla Ferrovia Retica, è, in
conseguenza della costruzione dell'accesso alla strada nazionale, divenuto
pure obliquo; dall'altro, poichè nel sistema legislativo grigionese il
Tribunale amministrativo è l'unica istanza che ha il potere di rivedere
il progetto di riparto, e poichè nel caso concreto persino il tentativo
di conciliazione risultava esser stato omesso.

    c) Per altro verso, il Tribunale amministrativo nell'impugnata sentenza
(p. 6 in alto) ammette esso stesso che l'assegnazione della particella
n. 67.2, sita dall'altro lato della Ferrovia Retica, può costituire
un peggioramento della situazione della ricorrente. Esso si limita a
dichiarare laconicamente che tale aggravio, risultante dalla spartizione
del terreno industriale, "non dovrebbe essere troppo oneroso", perchè il
movimento dei treni è ridotto, ed una simile situazione non è eccezionale
in merito ad un terreno industriale, ed a concludere che, poichè la
querelata assegnazione non costituisce nè atto arbitrario, nè violazione
del principio dell'uguaglianza, il ricorso dev'essere respinto. A ragione
la ricorrente impugna, su tal punto, la sentenza. Diversamente che nel
caso Bordigoni (sentenza non pubblicata dell'11 luglio 1973, consid. 3) non
si può invero affermare che, nonostante codesta motivazione, il Tribunale
amministrativo, che è munito di piena e libera cognizione (art. 37, 53 e
69 della legge sul tribunale amministrativo), abbia in realtà esaminato
sufficientementele censure ricorsuali: ora, l'autorità che restringa la
sua cognizione all'arbitrio viola l'art. 4 CF (RU 84 I 228).

    L'insufficienza dell'esame dell'autorità cantonale è d'altronde
confermata dalle risultanze del sopralluogo e dal parere dell'esperto
nominato dal Tribunale federale. Da un lato, è evidente che la riduzione
della primitiva particella n. 331 e la formazione di un confine irregolare
sono state imposte non già dalle esigenze di un razionale raggruppamento,
bensì dalla presenza della strada nazionale. Se e quali pregiudizi
diretti ed indiretti tale notevole ablazione comporti per la fabbrica
della ricorrente e la superficie residua non é possibile stabilire sulla
scorta degli atti, senza aver ricorso ad un esauriente referto peritale,
che non è compito del Tribunale federale di far allestire per ovviare alle
manchevolezze della procedura cantonale. A tal proposito, va rilevato che
le valutazioni di raggruppamento appaiono fondate su valori di scambio
(Austauschwerte, cfr. art. 19, cpv. 1 OBF), mentre il capoverso due dello
stesso disposto prevede espressamente che i supplementi per terreni edilizi
e industriali debbono esser separatamente valutati. Il conguaglio in denaro
di Fr. 7000.-- che, giusta gli atti, è stabilito a favore della ricorrente
sulla scorta di tali valori non fornisce quindi, nel caso in esame, alcuna
utile indicazione. Esso non consente nè di concludere che la pretesa
attributiva in natura della ricorrente è, per ragioni tecniche, rimasta
insoddisfatta, nè di seriamente asserire che quella somma costituisce
il corrispettivo della minore assegnazione sulla scorta di criteri che
tengano conto del valore venale dei terreni, eventualmente di altri
pregiudizi derivanti alla ricorrente per conseguenza del raggruppamento
eseguito in correlazione con la costruzione della strada nazionale.

    d) Ne viene che l'impugnata dicisione, già sulla scorta dei
criteri giurisprudenziali esposti al consid. 3, dev'essere annullata
per diniego di giustizia. Spetterà all'autorità cantonale di esaminare
nuovamente anzitutto se un più approfondito studio delle possibilità
tecniche non consenta di migliorare la situazione di nuovo riparto fatta
alla ricorrente. In secondo luogo, giusta quanto esposto al consid. 4,
l'autorità cantonale esaminerà se la legislazione cantonale di attuazione
alla LSN consenta, proceduralmente e materialmente, di indennizzare
eventuali pregìudizi, derivanti dalla costruzione della strada nazionale,
che il nuovo riparto non permettesse di eliminare, e, in caso affermativo,
si pronuncerà sugli stessi. In caso negativo, dovrebbe esser riservata
la procedura di cui all'art. 23 OE LSN.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    In quanto ricevibile, il ricorso è accolto e la decisione impu gnata
è annullata.