Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IA 351



99 Ia 351

39. Sentenza 24 ottobre 1973 nella causa Högger contro Consiglio di Stato
del cantone Ticino. Regeste

    Staatsrechtliche Beschwerde.

    Die Beschränkung des Art. 87 OG gilt nicht für Beschwerden, mit denen
neben der Verletzung des Art. 4 BV noch andere Rügen geltend gemacht werden
(Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1).

    Tessiner Gesetz vom 19. November 1970 über den Fremdenverkehr.

    Art. 27 Abs. 2 dieses Gesetzes, der die im Kanton Tessin wohnhaften
Eigentümer von Ferienwohnungen und -häusern von der Bezahlung der
Kurtaxe (tassa di soggiorno) befreit, verstösst gegen Art. 4 BV, weil
er ein Steuerprivileg schafft, das sich nicht mit besondern objektiven
Verhältnissen im Zusammenhang mit dem mit der Sondersteuer verfolgten
Zwecke begründen lässt (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Il 10 gennaio 1972 è entrata in vigore la legge ticinese
sul turismo (LTur), adottata dal Gran Consiglio il 19 novembre 1970.
Essa prevede la creazione di un ente ticinese per il turismo (art. 41)
e di enti turistici locali (art. 52), che sono corporazioni di diritto
pubblico; a questi ultimi compete il prelevamento della tassa di soggiorno
e della tassa turistica nei rispettivi comprensori (art. 35). La tassa di
soggiorno è destinata all'incremento delle attività e delle attrezzature
turistiche (art. 23/2); con essa non possono essere finanziate nè le spese
di propaganda, nè quelle per opere o servizi normalmente a carico del
bilancio di enti pubblici (art. 23/3). Soggette al pagamento della tassa di
soggiorno sono "di regola" le persone che pernottano nel Cantone (art. 24
cpv. 1); tra i casi d'esenzione (art. 24 cpv. 2) sono menzionate le persone
domiciliate nel Comune (lett. a). L'importo della tassa per persona o
pernottamento è di fr. 1,50 negli alberghi di lusso e di prima categoria,
di fr. 0.90 negli altri alberghi, nelle pensioni e nelle cliniche, di
fr. 0,60 nelle camere, negli appartamenti o nelle case di vacanza privati,
di fr. 0,50 nei campeggi, di fr. 0,20 negli alloggi per giovani.

    L'art. 27 prevede che i proprietari di appartamenti o di case di
vacanza possono chiedere di pagare per sè e per i propri familiari invece
della tassa per ogni pernottamento, un importo annuale fisso compreso
fra i 30 e i 50 franchi per letto. Il secondo capoverso dell'art. 27
prevede testualmente:

    "I proprietari di appartamenti o di case di vacanza domiciliati nel
Cantone sono esenti per sè e per i propri familiari dal pagamento della
tassa di soggiorno."

    B.- Il Prof. dr. med. Högger, ricorrente, è domiciliato a Zurigo,
ed è proprietario di una casa nel Comune di Osco, dove soggiorna, a suo
dire, non a scopo di vacanza, ma per provvedere in tranquillità ai propri
lavori scientifici.

    Il 18 settembre 1972 l'Ente turistico di Leventina lo assoggettava
al pagamento di una tassa di soggiorno di fr. 0,60 per notte per sè, i
familiari ed eventuali ospiti, avvertendolo della possibilità di pagare,
invece dei suddetti importi, l'ammontare forfaitario annuo di fr. 30.- per
letto. Un termine sino al 5 ottobre 1972 gli fu assegnato per eventualmente
optare per quest'ultima soluzione.

    C.- Con atto del 29 ottobre 1972 il Prof. Högger si aggravò
al Consiglio di Stato. Faceva valere la violazione del principio
dell'uguaglianza dei cittadini, e allegava che i suoi soggiorni a Osco
sono determinati da ragioni di lavoro e non di vacanza.

    D.- Con decisione del 21 dicembre 1972 il Consiglio di Stato
ha respinto il gravame e confermato la decisione dell'Ente turistico
locale. Dei motivi si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi
di diritto.

    E.- Con tempestivo ricorso di diritto pubblico per violazione degli
art. 4 e 46 cpv. 2 CF il Prof. Högger chiede al Tribunale federale di
annullare la decisione del Consiglio di Stato del 21 dicembre nonchè
quella dell'Ente turistico di Leventina del 18 settembre 1972. Dei motivi
del ricorso si dirà, nella misura utile, nei considerandi di diritto.

    F.- Il Consiglio di Stato conclude alla reiezione ed alla conferma
della decisione impugnata. L'Ente turistico di Leventina non ha inoltrato
osservazioni. Sul contenuto della risposta si tornerà nei considerandi
di diritto.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- a) Per quanto risulta dallo stesso dispositivo, la decisione
impugnata promana dall'ultima istanza cantonale. Il requisito
dell'esaurimento delle istanze cantonali, necessario nella misura in cui
il ricorso si fonda sull'art. 4 CF (art. 87 OG; RU 93 I 20 consid. 2),
è quindi adempiuto. Nella misura in cui il ricorso allega la violazione
dell'art. 46 cpv. 2 CF, il requisito dell'esaurimento delle istanze
cantonali non è richiesto (art. 86 cpv. 2 OG). Il ricorso per violazione
dell'art. 4 CF presuppone però anche che l'impugnata decisione sia finale,
a meno che essa comporti un danno irreparabile (art. 87 OG). E'dubbio
che la decisione impugnata possegga tale carattere: infatti, l'Ente
turistico di Leventina ha emanato soltanto una decisione di principio,
senza stabilire l'ammontare della tassa dovuta, ed il Consiglio di Stato si
è limitato a respingere il ricorso del contribuente contro tale decisione
di massima. A'sensi della giurisprudenza, una decisione che si limiti
a stabilire il principio dell'imponibilità, senza fissare l'imposta
dovuta, è considerata come decisione incidentale, da cui non deriva
danno irreparabile (RU 93 I 452 consid. 1; 98 I/a 154 consid. 1). Una tale
decisione non è quindi, di regola, impugnabile separatamente con un ricorso
di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF, ma soltanto insieme con
la successiva decisione finale, di cui forma la base. Tuttavia il Tribunale
federale rinuncia a codesta esigenza, posta dall'art. 87 OG, allorquando
deve comunque entrare nel merito della causa perchè il ricorrente invoca,
accanto alla violazione dell'art. 4 CF ed indipendentemente da essa,
quella di altre norme costituzionali, per le quali la restrizione posta
dall'art. 87 OG non è operante. Tale è il caso nella fattispecie, poichè
col ricorso è fatta valere anche la violazione dell'art. 46 cpv. 2 CF
(RU 95 I 443 consid. 1; 96 I 463 consid. 2; 565 consid. 1; 99 Ia 249
consid. 1).

    Il ricorso è quindi ricevibile sotto il profilo di entrambe le invocate
violazioni costituzionali.

    b) Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso sottopostogli
con piena cognizione, applicando d'ufficio il diritto. In simili casi,
il ricorso di diritto pubblico può essere rivolto soltanto contro la
decisione dell'ultima istanza cantonale (RU 95 I 114; 96 I 14). La domanda
tendente all'annullamento della decisione dell'Ente turistico di Leventina
è quindi irricevibile.

Erwägung 2

    2.- Sotto il profilo dell'art. 4 CF, il ricorrente impugna la
costituzionalità della legge sul turismo, nella misura in cui esenta dal
pagamento della tassa di soggiorno i domiciliati nel comune (art. 24 cpv. 2
lett. a), rispettivamente nella misura in cui ne esenta i proprietari di
appartamenti o case di vacanza domiciliati nel cantone (art. 27 cpv. 2).

    a) Ancorchè il termine (art. 89 OG) per l'impugnazione diretta della
legge sul turismo sia trascorso, il ricorrente è legittimato a codeste
censure nella misura in cui il riconoscimento del denunciato vizio
costituzionale avrebbe per conseguenza che la tassa non potrebbe esser
riscossa neppure nei suoi confronti. Certo, se trova fondato il ricorso,
il Tribunale federale non può più annullare le disposizioni impugnate
della legge, ma deve limitarsi ad annullare la decisione che su di esse
si fonda (RU 90 I 79 consid. 1 e 91 consid. 1; 95 I 4 consid. 2 e 371
consid. 3 con riferimenti; 96 I 566 consid. 2).

    b) Il ricorrente definisce costituzionalmente dubbia sotto il profilo
dell'art. 4 CF l'esenzione accordata, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 lett. a,
ai domiciliati nel comune, per il fatto che gli enti turistici raggruppano,
come enti regionali, parecchi comuni con caratteristiche e vocazioni
turistiche diverse, e si domanda se i principi concernenti l'esenzione
della popolazione locale, che il Tribunale federale ha ammesso nelle
sentenze Jaeger c. Flims (RU 90 I 86 ss) e Storck c. St. Moritz (RU
93 I 17 ss), possano esser applicati ad un'intera regione. La censura,
avuto riguardo alle esigenze poste dall'art. 90 OG, è insufficientemente
motivata. Intanto, non basta, come fa il ricorrente, revocare semplicemente
in dubbio la costituzionalità della accordata esenzione; in secondo luogo,
e soprattutto, il ricorrente non dimostra che, fra i singoli comuni che
compongono l'Ente turistico di Leventina, sussistano sotto il profilo
delle esigenze della promozione turistica differenze tali ch'essi
non possano esser raggruppati in un unico ente regionale. Comunque,
la questione della ricevibilità di codesta censura può rimanere aperta,
senza che sia necessario esaminarne più da vicino la fondatezza materiale,
poichè il ricorso dev'essere ammesso per un altro motivo.

    c) La censura principale del ricorrente consiste nel dire che
viola il principio dell'uguaglianza di trattamento sancito dall'art. 4
CF l'esenzione dal pagamento delle tasse di soggiorno accordata ai
proprietari di appartamenti o case di vacanza domiciliati nel cantone ed
il contemporaneo assoggettamento alla tassa dei proprietari domiciliati
fuori cantone. Questa censura è fondata.

    aa) L'art. 4 CF vincola anche il legislatore. Oltre i limiti, che
risultano dall'art. 46 cpv. 2 CF e dall'ulteriore diritto costituzionale
e federale, i legislatori cantonale e comunale debbono osservare il
principio fondamentale dell'uguaglianza ancorato nell'art. 4 CF ed
il divieto dell'arbitrio che ne sgorga. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, viola l'art. 4 CF un atto legislativo che non si fonda
su motivi seri ed oggettivi, appare privo di senso o di scopo, oppure
fa distinzioni giuridiche che non trovano ragionevole riscontro nella
diversità delle fattispecie sottoposte alla disciplina normativa. Entro
questi limiti, cantoni e comuni dispongono d'una larga libertà d'azione,
nella quale il Tribunale federale, quale corte costituzionale, non può
intervenire (RU 96 I 566 consid. 3a e riferimenti).

    bb) Determinante per sapere se, nel tracciare la cerchia degli
assoggettati al tributo speciale costituito dalla tassa di soggiorno,
il legislatore abbia ossequiato il principio dell'uguaglianza sanzionato
dall'art. 4 CF, è in primo luogo lo scopo perseguito dalla tassa di
soggiorno (sentenza Storck c. St. Moritz, Kur, und Verkehrsverein, del
15 settembre 1971, consid. 6b, pubblicata in Zentralblatt für Staats-
und Gemeindeverwaltung, vol. 73/1972, p. 119).

    Motivo legislativo di tali tasse è l'idea che l'ospite deve esser
chiamato a partecipare al finanziamento di quelle attrezzature e
manifestazioni che sono esclusivamente, o quanto meno prevalentemente,
create o promosse a di lui favore (RU 90 I 94 s'93 I 24, sentenza Storck
del 15 settembre 1971 citata, consid. 5, pag. 117). Assoggettato è
l'ospite che pernotta sul territorio dell'ente, ed alla cui disposizione
le attrezzature sono poste, indipendentemente dall'utilizzazione concreta
ch'egli ne fa (cfr. sentenze citate).

    Sotto questo profilo, che il domicilio dell'ospite sia situato
entro o fuori il cantone è assolutamente irrilevante: determinante, per
l'assoggettamento al tributo, è soltanto che le attrezzature turistiche
sono poste a disposizione dell'ospite.

    Il principio della generalità dell'imposizione, che sgorga in materia
fiscale dall'art. 4 CF, vieta che singole persone o gruppi di persone,
nonostante l'essenziale uguaglianza della situazione, siano esentate da
un tributo (RU 90 I 168; 38 I 373 s).

    D'altronde, nelle proprie osservazioni, l'autorità cantonale non si
esprime esplicitamente su questa censura del ricorso, nè tenta di indicare
motivi a suffragio di codesta disparità di trattamento. Nè maggiori
lumi fornisce l'impugnata decisione. Essa si limita a dichiarare che
soggetti all'imposizione sono tutti coloro che non posseggono domicilio nel
cantone, e per i quali non sono soddisfatte le condizioni per un'ordinaria
imposizione. A parte il fatto che, ancorchè non domiciliato nel cantone,
il ricorrente è soggetto alle imposte ordinarie cantonali e comunali per
la proprietà fondiaria di Osco e il relativo reddito, l'assoggettamento
alle imposte ordinarie nel territorio dell'Ente che preleva l'imposta
speciale rappresentata dalla tassa di soggiorno non costituisce criterio
distintivo per concedere l'esenzione dalla tassa (RU 90 I 99/100). Ad
ancor minor ragione, quindi, può costituire criterio d'esenzione il fatto
d'esser astretto a pagare nel cantone, ma fuori del territorio dell'ente
turistico, imposte ordinarie per qualsivoglia motivo.

    In realtà, concedendo l'esenzione ai domiciliati nel cantone, il
legislatore ha creato un vero e proprio privilegio fiscale a favore di
una determinata categoria di persone, che non trova alcun ragionevole
fondamento nella diversità della situazione oggettiva in relazione
allo scopo perseguito dall'imposta speciale ed ha quindi violato
l'art. 4 CF. Sin tanto che il Cantone Ticino lascerà sussistere tale
incostituzionale privilegio, esso non potrà prelevare nessuna tassa
di soggiorno a carico di proprietari di case o appartamenti di vacanza
domiciliati fuori del cantone.

    Ciò comporta l'ammissione del ricorso e l'annullamento dell'impugnata
decisione.

Erwägung 3

    3.- Il ricorso dovendo già esser ammesso per la violazione del
principio della generalità dell'imposta sancito dall'art. 4 CF, diventa
superfluo esaminare se, ed eventualmente in quale misura, l'impugnata
decisione violi anche il divieto della doppia imposizione intercantonale.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto e la decisione
impugnata è annullata.