Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 IV 219



98 IV 219

43. Estratto della sentenza 4 settembre 1972 della Corte di cassazione
penale nella causa Gianola contro Sostituto procuratore pubblico
sottocenerino. Regeste

    Art. 31 Abs. 1 SVG; Beherrschen des Fahrzeuges.

    Der Fahrzeugführer, welcher in seiner Reaktion gegen einen Windstoss
links über die Strasse hinausfährt, kann nicht geltend machen, er habe
seinen Vorsichtspflichten genügt, wenn er die Verkehrsverhältnisse
rechtzeitig wahrnehmen konnte.

Auszug aus den Erwägungen:

    Secondo l'art. 31 cpv. 1 LCStr., il conducente deve costantemente
padroneggiare il suo veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri
di prudenza.

    La Corte cantonale ha accertato che quel giorno, già alcune ore prima
della partenza del Gianola, soffiava, a raffiche, un vento fortissimo. In
tale situazione, le condizioni della circolazione non sono di regola
proibitive per un esperto automobilista; sono tuttavia difficili. Il
ricorrente, come accertato nella sentenza impugnata, doveva comunque
rendersene conto; doveva inoltre tener presenti le sue limitate esperienze
di guida e il fatto che si sarebbe trovato a pilotare una macchina leggera.
Doveva pertanto intraprendere il viaggio solo se poteva legittimamente
ritenere di essere sempre in condizione di padroneggiare l'autoveicolo;
altrimenti, piuttosto che creare i pericoli poi verificatisi, doveva
rinunciare alla macchina. Essendosi deciso a valersi dell'autoveicolo
doveva tenersi costantemente pronto a reagire adeguatamente agli
spostamenti causati dalle raffiche di vento.

    Lo sbandamento della sua macchina dimostra che non si è attenuto
a questi doveri di prudenza. Egli spiega di aver reagito sterzando a
sinistra ad una folata di vento proveniente dalla stessa direzione e
di essere andato a finire fuori strada, sempre a sinistra, per effetto
della sua reazione al repentino cessare della folata di vento. Una
siffatta giustificazione avrebbe potuto essere valida se non avesse
potuto rendersi conto per tempo della situazione. Ora, come accertato
dalla Corte cantonale, il vento soffiava a raffiche già da alcune ore,
ed egli non può pretendere di esserne stato sorpreso. Nelle anzidette
condizioni della circolazione, un attento automobilista si sarebbe tenuto
pronto a dosare le sue reazioni, evitando brusche manovre. Il ricorrente
ha pertanto trasgredito l'art. 31 cpv. 1 CP.

    Il riferimento esposto nel ricorso alla sentenza pubblicata nella
RU 95 IV 172 non è pertinente. In tal caso l'infortunio si è verificato
a seguito di uno spegnimento improvviso del motore, a cui neppure un
guidatore sperimentato è sempre in condizione di reagire tempestivamente.