Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 IV 138



98 IV 138

25. Sentenza del 17 marzo 1972 nella causa Cornolti contro Tribunale
amministrativo del cantone Ticino. Regeste

    Art. 39 des Bundesgesetzes über Jagd und Vogelschutz.

    Unter den Begriff des Jagens fällt jedes Verhalten, das geeignet ist,
das Wild zu erlegen oder einzufangen. Nicht erforderlich ist das Erreichen
des Wildes; schon wer auf dem Anstand ist, jagt.

Sachverhalt

    A.- Il 6 dicembre 1970, verso le ore 16.00, un guardiacaccia volontario
ha steso contro Giuseppe Cornolti un rapporto di contravvenzione. Lo
accusava di avere, in territorio di Gudo, dato la caccia ad uccelli
protetti, in una zona di divieto e da un veicolo a trazione meccanica.

    Mediante decisione del 29 luglio 1971, il Dipartimento dell'economia
pubblica del cantone Ticino, fondandosi sul citato rapporto, ha inflitto
a Cornolti una multa di fr. 250.-- oltre che la privazione del diritto
di cacciare per tre anni.

    B.- Il Tribunale amministrativo del cantone Ticino, con sentenza del
3 novembre 1971, ha respinto il ricorso interposto da Cornolti contro
la decisione dipartimentale. Esso ha rilevato che questi ha compiuto
una indiscutibile azione di caccia, ad uccelli protetti e in una zona di
divieto. In tali circostanze, la sua condanna sarebbe del tutto legittima
e anzi, per quel che concerne la multa, persino troppo mite.

    C.- Giuseppe Cornolti impugna la sentenza cantonale mediante un
tempestivo ricorso per cassazione al Tribunale federale. Osserva di avere
compiuto solo un tentativo di reato e rimprovera all'autorità di avergli
inflitto una sanzione gravissima, non proporzionata alla modesta entità
dell'infrazione.

    D.- Il Dipartimento dell'economia pubblica del cantone Ticino propone
la reiezione del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- ...

Erwägung 2

    2.- Il ricorrente ammette di aver voluto dar la caccia ad uno
stormo di cesene in una zona di divieto. È a ragione non contesta che la
caccia a questa specie di uccelli è proibita. Escluse in un primo tempo
esplicitamente dalla protezione (v. art. 2 num. 5 della legge federale
sulla caccia e la protezione degli uccelli del 10 giugno 1925, nel
suo tenore originale), le cesene rientrano infatti ora nella categoria
della selvaggina protetta (v. il nuovo testo dell'art. 2 della citata
legge, introdotto con la novella legislativa del 23 marzo 1962, nonché
l'art. 4 num. 5). Solo, egli adduce di essersi limitato a un tentativo,
in seguito al sopraggiungere d'un guardiacaccia, e chiede quindi una
condanna più mite.

    Giusta l'art. 39 cpv. 3 LCPC, chiunque illecitamente caccia, uccide,
cattura o tiene catturati uccelli protetti è punito con la multa da
50 a 400 franchi. Secondo giurisprudenza e dottrina, nella nozione di
cacciare rientra qualsiasi azione o comportamento atto ad uccidere o a
catturare la selvaggina (RU 74 IV 212/213; WAECKERLING, Die Jagdvergehen
nach eidgenössischem und kantonalem Recht, p. 108). Non è necessario aver
raggiunto il bersaglio. Già chi sta in agguato caccia, e l'intenzione di
uccidere o di catturare basta a configurare l'infrazione. Ne consegue
che a torto il ricorrente chiede una riduzione della pena per essersi
limitato a un "tentativo".

    Il ricorso dev'essere quindi respinto, in quanto ricevibile.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto, in quanto ricevibile.