Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 II 23



98 II 23

5. Sentenza 28 marzo 1972 della I Corte civile nella causa Schweikert
contro Bazzuri. Regeste

    1.  Bei einem simulierten oder dissimulierten Rechtsgeschäft teilt eine
Nebenpflicht hinsichtlich der Verbindlichkeit zwischen den Parteien in der
Regel das Schicksal der Hauptpflicht, auf die sie sich - bezieht (Erw. 5).

    2.  Klage aus unerlaubter Handlung (Erw. 2), aus
vorvertraglicherHaftung (Erw. 3), aus ungerechtfertigter Bereicherung
(Erw. 4), aus vertraglicher Haftung (Erw. 5).

    3.  Die Klage auf Rückerstattung einer Zahlung, welche eine
Nebenpflicht zum Gegenstand hat, verjährt mit Ablauf der in Art. 127 OR
vorgesehenen Frist (Erw. 6).

Sachverhalt

    A.- Il dott. Federico Schweikert, avvocato in Aarau, conferì il 23
giugno 1961 al signor Demetrio Kolzoff il mandato di rappresentarlo
nell'acquisto di un terreno sito nella zona di Carona (particella
n. 377). Tale fondo era di proprietà del signor Rocco Scala; questi
aveva promesso verbalmente al signor Franco Bazzuri di venderglielo per
il prezzo di fr. 73'000.--.

    Da parte sua, Bazzuri si accordò con Kolzoff per vendere il terreno
in questione a Schweikert per il presso di fr. 219'324.--. Egli confermò
il 10 luglio 1961 per iscritto tale accordo a Schweikert, invitandolo a
versargli, secondo determinate modalità, il prezzo convenuto con il di lui
rappresentante. Ricapitolando le condizioni pattuite con quest'ultimo,
Bazzuri confermò che l'imposta sul maggior valore immobiliare relativa
a tale trapasso sarebbe andata a proprio carico. Mediante la firma d'un
secondo esemplare di questa lettera, Schweikert manifestò il proprio
accordo e versò a Bazzuri con vari pagamenti parziali la somma totale
richiesta.

    Bazzuri provvide a pagare a Scala il prezzo di fr. 73'000.-- pattuito
con costui. Per evitare di figurare come acquirente e venditore, Bazzuri si
fece autorizzare da Scala a vendere il fondo a nome di questi direttamente
ad un terzo.

    Il 18 luglio 1961 Bazzuri e Kolzoff, fondandosi sulle rispettive
procure, conclusero con atto pubblico un contratto di compravendita,
secondo il quale Scala vendeva a Schweikert il fondo di cui trattasi per il
prezzo di fr. 73'000.--. In base a tale contratto Schweikert fu iscritto
il 19 luglio 1961 a registro fondiario come proprietario del terreno.

    Il 9 agosto 1961 l'Ufficio dei registri di Lugano comunicò a Scala e
a Schweikert la tassazione per l'imposta sul maggior valore immobiliare
concernente tale trapasso. L'imposta ascendeva a fr. 3'624,30 ed era
fondata su di un maggior valore imponibile di fr. 72'472.-- risultante da
un valore di contrattazione di fr. 73'000.-- a cui era poi stato dedotto
il valore precedente maggiorato del 5%.

    Il 20 settembre 1961 Schweikert scrisse a Bazzuri di non aver
ancora visto il contratto di compravendita, ma d'aver constatato, in base
all'avviso di tassazione dell'Ufficio dei registri di Lugano, che lo stesso
Bazzuri gli aveva venduto il fondo per poco più di fr. 73'000.--. Avendo
egli, Schweikert, pagato una somma maggiore, l'eccedenza, versata senza
alcuna causa giuridica, doveva essergli restituita.

    Schweikert vendette quindi, il 19 dicembre 1961, il terreno per fr.
276'986.-- al signor Walter Stierli, il quale fu iscritto a registro
fondiario come proprietario il 10 gennaio 1962. La tassazione per questo
trapasso, comunicata dall'Ufficio dei registri di Lugano a Schweikert
e a Stierli, stabiliva un'imposta di fr. 40'067.80 sul maggior valore
immobiliare. L'11 febbraio 1963 Schweikert terminò di pagare tale debito
fiscale.

    B.- Il 6 maggio 1963 Schweikert convenne in giudizio Bazzuri e Kolzoff
dinnanzi al Pretore di Lugano-Ceresio, perché fossero condannati a pagargli
solidalmente la somma di fr. 146'324.-- oltre gli interessi. Allegava che
Bazzuri s'era indebitamente arricchito con la differenza tra l'importo
ricevuto di fr. 219'324.-- e quello di fr. 73'000.-- pagato a Scala. Quanto
a Kolzoff, questi gli aveva cagionato un danno nella stessa misura per
aver violato i suoi obblighi di mandatario.

    Il Pretore di Lugano-Ceresio e la Camera civile del Tribunale di
appello del cantone Ticino respinsero tali domande.

    Il 3 dicembre 1968 il Tribunale federale confermò la sentenza della
Camera civile del Tribunale di appello. Esso negò l'esistenza d'un credito
nei confronti di Bazzuri, considerando che l'accordo del 10 luglio 1961 e
il contratto del 18 luglio 1961 erano nulli, il primo per non essere stato
concluso nella forma dell'atto pubblico ed il secondo per simulazione.
L'attore aveva pertanto pagato a Bazzuri l'intero importo di fr. 219'324.--
senza una causa valida. Tuttavia egli non ne era stato pregiudicato
patrimonialmente, avendo ricevuto come controprestazione il fondo, che
valeva altrettanto e di cui Scala non aveva chiesto la restituzione. Il
rimborso della differenza di fr. 146'324.-- avrebbe quindi implicato un
indebito arricchimento dell'attore. Se si fosse ammesso che egli potesse
fondare la sua pretesa sull'art. 62 CO, la sua azione avrebbe costituito
nelle circostanze concrete un patente abuso di diritto. L'attore aveva
invero potuto darsi conto già in base alla tassazione per l'imposta sul
maggior valore immobiliare comunicatagli il 9 agosto 1961 del fatto che
il contratto del 18 luglio 1961 non corrispondeva alla volontà delle
parti; come avvocato non poteva essergli sfuggita la nullità di questo
negozio. Vendendo a sua volta il terreno a Stierli, egli aveva agito contro
la buona fede e reso impossibile la reinscrizione a registro fondiario
di Scala come proprietario. In tal guisa egli s'era non solo precluso
il diritto d'invocare la nullità del contratto del 18 luglio 1961, bensì
anche quello di far valere l'invalidità dell'accordo del 10 luglio 1961,
dato che le due pattuizioni erano interdipendenti. Il principio della
buona fede sarebbe stato violato ove l'attore avesse potuto giovarsi d'un
contratto, senza adempiere l'altro ad esso collegato.

    C.- Con petizione del 12 giugno 1969 presentata al Pretore di
Lugano-Ceresio, Schweikert chiedeva che Bazzuri fosse condannato a
pagargli la somma di franchi 33'063,40 oltre gli interessi del 6% dal 1.
febbraio 1962. Allegava che tale importo doveva essergli rimborsato dal
convenuto, dato che l'imposta sul maggior valore immobiliare che egli
aveva dovuto pagare in occasione della vendita del terreno a Stierli era
stata in pari misura più elevata di ciò che sarebbe stata se il convenuto
avesse a suo tempo indicato esattamente nel contratto del 18 luglio 1961
il prezzo pattuito. Schweikert sottolineava al proposito l'impegno assunto
da Bazzuri con l'accordo del 10 luglio 1961 di prendere a proprio carico
il pagamento dell'imposta sul maggior valore immobiliare, e considerava
lo stesso Bazzuri indebitamente arricchito ai sensi dell'art. 62 ss. CO.

    Il Pretore, con sentenza del 9 marzo 1971, e la Camera civile del
Tribunale di appello, con sentenza del 4 ottobre 1971, respingevano la
petizione, accogliendo l'eccezione dell'intervenuta prescrizione sollevata
dal convenuto.

    D.- L'attore ha proposto tempestivo ricorso per riforma, chiedendo
l'annullamento della sentenza della Camera civile del Tribunale di appello
e l'accoglimento della petizione.

    Il convenuto chiede la reiezione del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il convenuto ha eccepito nella procedura cantonale che sulla
pretesa dell'attore è già intervenuta una sentenza definitiva a conclusione
del primo processo. Nell'attuale procedura in sede federale egli non
risolleva tale eccezione, pur essendogli ciò consentito in base alla più
recente giurisprudenza (RU 95 II 639). Poiché la questione della cosa
giudicata è regolata secondo il diritto federale, il Tribunale federale
deve esaminarla d'ufficio.

    Reputasi già giudicata una controversia quando la nuova causa ha luogo
tra le stesse parti della precedente e la pretesa fatta valere corrisponde
a quella che ha fatto l'oggetto del precedente giudizio, ossia il suo
contenuto è lo stesso e stessi sono i fatti e la causa giuridica su cui
è fondata (RU 34 II 626, 56 II 206 ss., 66 II 57, 71 II 283, 75 II 290,
78 II 402).

    L'attore si richiama in parte agli stessi fatti sui quali si era
fondato nella causa precedente. Nuova è invece la sua affermazione
secondo cui l'Ufficio dei registri di Lugano aveva posto a suo carico
il 1. febbraio 1962 un'imposta di fr. 40'067,80 sul maggior valore
immobiliare, che egli aveva provveduto a pagare. Egli pretende dal
convenuto il rimborso parziale di tale importo. Nella causa precedente
egli chiedeva invece il rimborso parziale del prezzo pagato per la
compravendita. La pretesa fatta valere allora non corrisponde pertanto
a quella della causa attuale. La controversia non può quindi essere
considerata come già giudicata, quand'anche possano presentarsi nella
causa in corso determinate questioni di diritto già risolte nella causa
anteriore.

Erwägung 2

    2.- La Camera civile del Tribunale di appello ravvisa nella pretesa
oggetto della presente causa anzitutto una pretesa fondata su un atto
illecito ai sensi dell'art. 41 ss. CO.

    In verità, il convenuto non ha commesso un atto illecito nei confronti
dell'attore facendo stipulare il 18 luglio 1961 mediante atto pubblico
una compravendita del fondo di cui trattasi fra l'attore e Scala ad un
prezzo di fr. 73'000.--, invece di comprare, con atto pubblico, il fondo
da Scala per fr. 73'000.-- e di rivenderlo, con analogo atto, all'attore
per fr. 219'324.--. Egli non ha indotto in errore l'attore, né gli ha
cagionato un danno contro la sua volontà. Come il Tribunale federale ha già
stabilito nella sua sentenza del 3 dicembre 1968, la compravendita conclusa
con atto pubblico era simulata, e pertanto nulla. L'attore non era tenuto
a considerarla valida. Dopo aver avuto conoscenza personale del modo di
procedere del convenuto, a cui il suo rappresentante Kolzoff già aveva dato
la propria approvazione, l'attore sarebbe stato in grado di pretendere
che la proprietà del fondo fosse ritrasferita a Scala; in questo caso,
a domanda del venditore originario (Scala), l'autorità cantonale avrebbe
dovuto rimborsare l'imposta sul maggior valore immobiliare (art. 11 della
legge cantonale concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, del
9 febbraio 1954). L'attore preferì invece rimanere iscritto a registro
fondiario come proprietario. Né egli comunicò all'Ufficio dei registri
di Lugano che la tassazione relativa all'imposta sul maggior valore
immobiliare doveva essere rettificata, per aver Scala e il convenuto
ottenuto in realtà dalla vendita del fondo un prezzo di fr. 219'324.--.

    L'attore deve quindi imputare all'attitudine da lui osservata il fatto
che egli rimase iscritto a registro fondiario come proprietario sulla
base d'una compravendita simulata, e che l'Ufficio dei registri di Lugano
continuò a credere che egli e Scala avessero pattuito realmente un prezzo
di fr. 73'000.-- per tale compravendita. In tal guisa egli ratificò il
modo d'agire del convenuto e creò le circostanze che diedero origine al
proprio assoggettamento ad un'imposta di fr. 40'067,80 sul maggior valore
immobiliare, riscossa dall'Ufficio dei registri di Lugano in seguito alla
ulteriore vendita del terreno a Stierli. L'attore si mise volontariamente
in questa situazione, sperando d'ottenere dal convenuto il rimborso della
differenza tra il prezzo simulato della compravendita (fr. 73'000.--)
e quello effettivamente pagato (fr. 219'324.--), ciò che gli avrebbe
consentito un arricchimento di fr. 146'324.-- ed un profitto addizionale
in occasione dell'ulteriore vendita del terreno a Stierli. Tanto più deve
negarsi un pregiudizio infertogli dal convenuto mediante un preteso atto
illecito, ove si consideri che l'attore è avvocato e non poteva come tale
ignorare le conseguenze d'ordine fiscale alle quali si esponeva quando
ratificò l'operato del convenuto.

Erwägung 3

    3.- La Corte cantonale ha ritenuto che la pretesa dell'attore poteva
eventualmente essere fondata su di una responsabilità precontrattuale di
carattere quasi delittuale del convenuto.

    Orbene, neppure sotto questo profilo può essere desunta alcuna pretesa
dall'attore. È certo che il convenuto non ha fatto il necessario per
assicurare all'attore il diritto di proprietà sul fondo compravenduto e per
non pregiudicarlo dal punto di vista fiscale, come avrebbe invece dovuto
fare secondo l'accordo del 10 luglio 1961. Egli ha stipulato il 18 luglio
1961 un contratto simulato e perciò nullo. Il mandatario e rappresentante
dell'attore, Kolzoff, aveva tuttavia manifestato il proprio accordo su
tale modo di procedere, e lo stesso attore lo ratificò personalmente,
non reagendo all'avviso di tassazione del 9 agosto 1961 e rivendendo
il terreno, sebbene dovesse conoscere la nullità dell'atto pubblico di
compravendita stipulato. Una colpa precontrattuale del convenuto non
può quindi essere correttamente ammessa. Essa sussisterebbe solamente
nell'ipotesi in cui il convenuto avesse pregiudicato l'attore violando
il principio della buona fede. Quando ambo le parti vogliono un vizio di
forma d'un contratto, esse non ledono nei rapporti reciproci il principio
della buona fede (cfr. MERZ, N. 497 ad art. 2 CCS). La regola "volenti
non fit injuria" si applica nell'ambito degli atti e delle omissioni
precontrattuali nella stessa guisa che in quello dell'attitudine
contrattuale od extracontrattuale.

    Non è d'altronde dato neppure un nesso causale adeguato tra
l'inveritiera documentazione della compravendita ed il preteso
pregiudizio. L'attore ha riconosciuto la falsità della documentazione del
prezzo, ma non ha impugnato la validità del contratto; in questo modo egli
ha volontariamente accettato gli effetti fiscali corrispondenti, che sono
dapprima risultati favorevoli per il convenuto, ma poi, in seguito alla
vendita del fondo a Stierli, pregiudizievoli per l'attore. Senza tale
attitudine cosciente e voluta dello stesso attore, il danno da questi
lamentato non sarebbe insorto secondo l'andamento normale delle cose.

Erwägung 4

    4.- L'attore non può fondare la sua pretesa neppure su di un indebito
arricchimento ai sensi dell'art. 62 CO.

    Il convenuto ha tratto profitto dalla simulazione della compravendita
stipulata il 18 luglio 1961, dato che, non apparendo come compratore né
come venditore, non ha dovuto pagare alcuna imposta sul maggior valore
immobiliare. In tal guisa egli si è arricchito, ma il suo locupletamento
non è avvenuto a carico del patrimonio dell'attore. Pregiudicato è stato
dapprima non costui, bensì lo Stato. Il fatto che l'attore sia poi stato
tassato con un'imposta di fr. 40'067,80 sul maggior valore immobiliare fu
dovuto ad eventi ulteriori, ossia all'attitudine dell'attore stesso, che
volle scientemente considerare valido il negozio simulato e che vendette
poi il fondo a Stierli. L'importo predetto non entrò a far parte del
patrimonio del convenuto, bensì fu pagato allo Stato. È indubbio che
il pregiudizio sofferto dall'attore per effetto di tale tassazione non
sarebbe intervenuto se la compravendita stipulata con atto pubblico non
fosse stata falsamente documentata, a intero vantaggio del convenuto. Tale
concatenazione naturale non è tuttavia sufficiente per obbligare il
convenuto a "restituire" all'attore una prestazione che egli non aveva
mai ricevuto da costui né da altri. Cercando d'ottenere che Stierli
gli ritrasferisse la proprietà del fondo e richiedendo quindi, in caso
favorevole, il rimborso dell'imposta pagata ai sensi dell'art. 11 della
legge cantonale menzionata, l'attore avrebbe potuto eventualmente porre
rimedio al danno patrimoniale subito per effetto di tale pagamento. Poiché
non adottò questa soluzione, egli può conseguire uno sgravio solamente
trasferendo sul convenuto parte dell'onere fiscale sopportato. Se un tale
trasferimento, che costituisce la materia del contendere della presente
causa, sia ammissibile, è una questione che non va giudicata secondo
l'art. 62 ss. CO, bensì, come sarà illustrato più avanti, in base al
rapporto giuridico posto in essere dalle parti allorché ottennero il
trapasso della proprietà del fondo da Scala all'attore mediante la
compravendita simulata del 18 luglio 1961.

    L'art. 62 CO non è d'altronde applicabile anche pel fatto che
l'"arricchimento" del convenuto non è stato "indebito" ai sensi di tale
disposizione. Esso non è intervenuto "senza valida causa, o per una
causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere", ove si supponga,
come lo afferma l'attore, che il danno si è concretato con la tassazione
del 1. febbraio 1962. Non si tratta nella fattispecie di revocare come
"indebita" una prestazione, bensì di trasferire eventualmente dalla persona
tassata (l'attore) su di un'altra (il convenuto) un'imposta accertata in
base ad una tassazione definitiva e pagata legittimamente.

Erwägung 5

    5.- Se il convenuto avesse acquistato il fondo da Scala, osservando i
requisiti di forma, per il prezzo di fr. 73'000.--, e l'avesse poi venduto,
mediante un atto pubblico valido, all'attore, conformemente a quanto gli
aveva promesso per iscritto il 10 luglio 1961, egli sarebbe stato tassato
ai sensi degli art. 1, 2 e 10 della legge concernente l'imposta sul maggior
valore citata in precedenza, per un'imposta calcolata sulla base d'un
plusvalore imponibile di fr. 142'674.-- (risultante dal prezzo di vendita
di fr. 219'324.-- e deducendone il prezzo di acquisto di fr. 73'000.--
ed una maggiorazione di questo ultimo del 5%). L'ammontare dell'imposta
a suo carico sarebbe asceso a fr. 28'535,40 (20% di fr. 142'674.-- +
le spese di porto).

    L'attore sarebbe stato solidalmente responsabile per tale importo,
ai sensi dell'art. 10 della legge predetta. Ove l'importo in questione
fosse stato riscosso presso di lui, egli avrebbe potuto pretenderne,
in assenza di disposizioni contrattuali derogatorie, il rimborso dal
convenuto. Tale era anche la volontà delle parti allorché convennero
il 10 luglio 1961 che l'imposta sul maggior valore immobiliare sarebbe
andata a carico del convenuto.

    In occasione della vendita ulteriore del fondo a Stierli, l'attore
avrebbe dovuto pagare un'imposta calcolata sulla base d'un plusvalore
imponibile di franchi 46'695,80 (risultante dal prezzo di vendita di
franchi 276'986.-- e deducendone il prezzo d'acquisto di franchi 219'324.--
ed una maggiorazione di quest 'ultimo del 5%). L'ammontare dell'imposta
a suo carico sarebbe stata di fr. 9'339,76.

    Orbene, non è ammissibile che, per effetto del negozio simulato del 18
luglio 1961 e dell'omissione della stipulazione con atto pubblico delle
due compravendite dissimulate, il convenuto sia sollevato, nei confronti
dell'attore, da qualsiasi obbligo di pagare un'imposta sul maggior valore,
e che questi debba invece sopportare da solo tutto l'onere dell'imposta
di fr. 40'067,80 da lui pagata al Cantone. Ciò violerebbe manifestamente
il principio della buona fede.

    L'attore ha indubbiamente, attraverso il suo rappresentante Kolzoff,
aderito al negozio simulato e lo ha ratificato personalmente dopo aver
ricevuto la tassazione del 9 agosto 1961; l'elevato accertamento disposto
a suo carico il 1. febbraio 1962 è perciò dovuto al suo proprio modo
d'agire, voluto e cosciente. Quando tuttavia egli pretese dal convenuto
l'utile di fr. 146'324 che questi aveva tratto dalle compravendite
dissimulate e quindi di per sé nulle, la sua domanda fu respinta perché
fondata sull'abuso di diritto. Il convenuto s'é venuto quindi a trovare,
per quanto concerne l'utile di cui sopra, nella stessa situazione che
sarebbe per lui esistita ove fosse stata data esecuzione all'accordo
scritto del 10 luglio 1961.

    In tali circostanze è quindi necessario che, anche per quanto
riguarda la controversia relativa alle conseguenze fiscali del loro
modo di procedere, le parti siano poste nella stessa situazione in
cui si sarebbero trovate nel caso in cui l'accordo predetto fosse stato
adempiuto, ossia nel caso in cui l'attore avesse acquistato dal convenuto
il fondo mediante atto pubblico per il prezzo di fr. 219'324.--. Il
convenuto, che si era opposto con successo, malgrado la nullità formale
dell'accordo del 10 luglio 1961 e delle compravendite dissimulate del
18 luglio 1961, alla restituzione dell'eccedenza di fr. 146'324.-- dà
oggi prova d'un'attitudine contradditoria quando considera tali negozi
come nulli. Ciò costituisce un chiaro caso di abuso di diritto. Il
convenuto non può inoltre invocare la mancanza della forma dell'atto
pubblico, dato che egli si sforza in tal modo di giovarsi d'un requisito
di forma richiesto dall'art. 216 cpv. 1 CO, per conseguire un fine
estraneo a tale disposizione, ossia per sottrarsi all'adempimento d'una
singola obbligazione inerente ad un rapporto giuridico le cui ulteriori
obbligazioni sono già state eseguite ed hanno procurato al convenuto un
notevole lucro. Un siffatto atteggiamento lede l'art. 2 CCS (RU 50 II 148,
53 II 166, 72 II 43, 86 II 403).

    L'attore può perciò pretendere dal convenuto la restituzione
dell'importo di fr. 28'535,40 che questi avrebbe dovuto normalmente
pagare al Cantone a titolo di imposta sul maggior valore immobiliare
o rimborsare all'attore se questi l'avesse pagato quale debitore
solidale. Tale soluzione appare tanto più equa ove si consideri che il
negozio simulato del 18 luglio 1961 e le compravendite dissimulate furono
dovute all'iniziativa del convenuto, solo interessato a questo modo di
procedere scorretto.

    La differenza di fr. 11'532,40 tra l'importo di fr. 40'067,80 pagato
dall'attore e il suo diritto di regresso per fr. 28'535,40, deve rimanere
a carico dell'attore stesso. Essa eccede di fr. 2'192,64 l'importo di fr.
9'339,76 che egli avrebbe dovuto corrispondere ove le compravendite
volute fossero state debitamente stipulate. Tale onere supplementare,
egli deve imputarlo al suo modo d'agire. Come già rilevato, egli non può
far valere al riguardo alcuna pretesa fondata su di un atto illecito,
su una responsabilità precontrattuale o su un indebito arricchimento.

Erwägung 6

    6.- Il diritto dell'attore d'ottenere la restituzione di fr. 28'535,40
si fonda sul fatto che la compravendita fondiaria conclusa tra le
parti il 10 luglio 1961 deve essere considerata valida in relazione con
l'art. 2 CCS. Poiché tale diritto non si fonda né su un atto illecito,
né su una responsabilità precontrattuale, né su un indebito arricchimento,
esso si prescrive non nel termine previsto dagli art. 60 e 67, bensì in
quello di cui allo art. 127 CO. Tale disposizione prevede per tutte le
pretese per le quali il diritto civile federale non dispone diversamente,
un termine di prescrizione di dieci anni. L'equità di detto termine nella
fattispecie appare chiaramente ove si consideri che, se le parti avvessero
stipulato correttamente con atto pubblico la compravendita convenuta e
se l'Ufficio dei registri avesse riscosso presso l'attore, quale debitore
solidale, l'imposta di franchi 28'535,40 sul maggior valore immobiliare,
il diritto di regresso di costui sarebbe soggiaciuto anch'esso, in base al
rapporto contrattuale esistente tra le parti, alla prescrizione decennale
disposta dall'art. 127 CO. Non v'è alcuna ragione per cui il convenuto,
solo interessato al negozio simulato, debba potersi giovare d'un termine
minore di quello applicabile nel caso in cui avesse agito correttamente.

    Il termine di prescrizione dell'art. 127 CO comincia a decorrere dal
giorno in cui il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO). Il credito
dell'attore non poteva essere esigibile prima che questi avesse pagato
la imposta sul maggior valore immobiliare che costituisce l'oggetto del
suo diritto di regresso. Detto pagamento è avvenuto tra il 1. febbraio
1962 e l'l 1 febbraio 1963. Poiché la prescrizione è stata interrotta
con la petizione del 12 giugno 1969 (art. 135 n. 2 CO), il credito di
cui trattasi non è prescritto.

Erwägung 7

    7.- L'attore non ha chiarito durante la procedura cantonale, né
in quella federale, per quali motivi egli ritiene di poter richiedere
interessi del 6% dal 1. febbraio 1962.

    Interessi di natura risarcitoria (cfr. RU 33 II 133 consid. 7,
34 II 612, 81 II 519) non possono essere nella fattispecie pretesi
dall'attore, dato che il suo credito non è fondato su di una obbligazione
di risarcimento del danno.

    Il convenuto deve invece all'attore gli interessi di mora. Poiché
l'attore non pretende, né risulta comunque dagli atti, che il convenuto
sia stato costituito in mora prima della notifica della petizione, gli
interessi moratori cominciano a decorrere solamente dal 13 giugno 1969.

    In assenza dei presupposti richiesti dall'art. 104 cpv. 2 e 3 CO per
ammettere interessi moratori superiori - presupposti la cui esistenza
non è stata provata né tanto meno affermata -, sono dovuti gli interessi
moratori normali del 5% previsti dal l'art. 104 cpv. 1 CO.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è parzialmente accolto, l'impugnata sentenza è annullata e
il convenuto è condannato a pagare all'attore l'importo di fr. 28'535,40
oltre gli interessi del 5% dal 13 giugno 1969.