Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 III 67



98 III 67

15. Sentenza del 27 novembre 1972 nella causa Massa fallimentare Interform
SA Regeste

    Art. 250 Abs. 3 SchKG, Art. 65 KV. Kollokationsplan: Verbot der
Abänderung nach Anhebung einer Klage; Anwendung im summarischen Verfahren.

    1.  Zur Bestimmung des Prozessgewinns, der nach Art. 250 Abs. 3
SchKG dem Gläubiger zukommt, welcher den Kollokationsplan mit Erfolg
anficht, ist notwendig, dass dieser Plan während der Rechtshängigkeit
des Kollokationsprozesses nicht abgeändert wird (Erw. 2).

    2.  Art. 65 KV ist auch anwendbar, wenn ein Gläubiger nicht gegen
die Masse, sondern gegen einen andern Gläubiger klagt. In diesem Falle
kann die Konkursverwaltung, da sie nicht Partei ist, die Klage nicht im
Sinne von Art. 66 KV anerkennen (Erw. 1).

    3.  Ein rechtskräftiger Kollokationsplan darf nur aus schwerwiegenden
Gründen abgeändert werden (Erw. 3).

    4.  Diese Regeln gelten auch für das summarische Verfahren.

Sachverhalt

    A.- Con decreto del 6 agosto 1971 il Pretore di Mendrisio dichiarava
chiusa la procedura di fallimento aperta nei confronti della Lema SA

    A domanda di un creditore pignoratizio, la liquidazione continuava
nondimeno sull'immobile, sito a Vacallo, della fallita, che garantisce
anche altri creditori.

    L'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio (designato qui
appresso: l'Ufficio) deponeva il 10 aprile 1972 l'elenco degli oneri
gravanti l'immobile.

    La Massa fallimentare Interform SA impugnava tale elenco degli oneri
e promuoveva avanti la Pretura di Mendrisio-Sud sette cause, sei delle
quali si concludevano con il riconoscimento da parte dei convenuti delle
ragioni fatte valere dall'attrice. La settima causa è tutora pendente.

    L'Ufficio formava successivamente un nuovo elenco degli oneri,
depositato il 23 maggio 1972, nel quale non figurano più gli importi
delle sei cause giudizialmente risolte, nè quello della settima, tuttora
in corso; figura invece quale credito ipotecario un importo di fr. 50
000.-- della Società SIFE, menzionato nell'elenco del 10 aprile 1972
quale credito chirografario.

    B.- Contro l'elenco degli oneri del 23 maggio 1972 insorgeva la Massa
fallimentare Interform SA, che presentava reclamo alla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale di appello del cantone Ticino quale autorità di
vigilanza. Questa respingeva il reclamo con decisione dell'11 ottobre 1972.

    La Massa fallimentare Interform SA ha impugnato la decisione
dell'autorità cantonale di vigilanza, chiedendo che l'elenco degli oneri
del 23 maggio 1972 sia annullato e sostituito da quello precedente del
10 aprile 1972.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- La liquidazione che ha luogo attualmente avanti l'Ufficio di
Mendrisio e che ha per oggetto l'immobile di proprietà della società Lema
SA deve avvenire secondo le norme della procedura sommaria di fallimento,
come il Tribunale federale l'ha stabilito nella sua sentenza RU 97 III 38
consid. 3. Ne segue che sono applicabili l'art. 231 LEF e l'art. 96 RUF,
i quali regolano detta procedura. In virtù dell'art. 70 RUF, richiamato
espressamente dall'art. 96 RUF, la graduatoria deve essere allestita anche
se il fallimento viene liquidato secondo la procedura sommaria (v. anche
RU 56 III 121). Per effetto del rinvio disposto dall'ultima parte di
detto art. 70 RUF, si applicano alla procedura sommaria parimenti gli
art. 241-251 LEF, gli art. 55-70 RUF e gli art. 122 ss. RFF; l'art. 122
RFF statuisce espressamente che per la realizzazione dei fondi nella
procedura di fallimento si applicano le disposizioni del RUF.

    A mente dell'art. 250 cpv. 3 LEF, che, da quanto si è detto, risulta
applicabile alla fattispecie, il creditore che contesta con successo
con azione in giudizio l'ammissione di altri creditoro il grado ad essi
accordato, può prevalersi per il soddisfacimento dell'intero suo credito,
comprese le spese processualidell'importo stralciato, mentre l'eventuale
eccedenza è ripartita in base alla graduatoria rettificata.

    Scopo del ricorso presentato dalla Massa fallimentare Interform SA è
la salvaguardia di questo diritto, che è un corrispettivo della diligenza
del creditore che ha assunto, a proprio rischio, un'iniziativa giudiziaria
coronata poi da successo.

    A tutela di tale diritto, l'art. 65 RUF prevede che, durante il termine
d'opposizione alla graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte
possono essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia
stato intentato alcun processo contro la massa. Questa disposizione si
applica, malgrado il suo testo troppo restrittivo, anche al caso di un
processo promosso da un creditore contro un altro (RU 38 I 745).

    Nel caso in esame l'Ufficio di Mendrisio ha violato la menzionata
disposizione. Nè può esso giovarsi dell'argomento espresso dall'autorità
cantonale di vigilanza, per cui l'amministrazione del fallimento può, ai
sensi dell'art. 66 RUF, riconoscere le domande presentate giudizialmente
contro di essa; infatti nella specie non si tratta di una lite in
materia di graduatoria in corso tra un creditore e la massa fallimentare
(quale sussiste allorchè il primo sostiene che il suo credito è stato
ingiustamente respinto, ridotto o collocato in un grado inferiore al
dovuto, v. art. 250, cpv. 2, prima frase), bensì di una lite tra due
creditori, di cui uno contesta il diritto dell'altro di veder collocato
in graduatoria un determinato ammontare d'interessi. In tale controversia
l'azione è diretta non contro la massa, ma contro l'altro creditore, sicchè
la massa non può riconoscere la domanda presentata contro quest'ultimo.

Erwägung 2

    2.- Affinchè possa essere determinato ed assegnato il vantaggio
finanziario riconosciuto dalla legge al creditore che abbia agito con
successo giudizialmente contro un altro creditore in relazione con la
graduatoria, è indispensabile che l'incanto si fondi sulla graduatoria
originaria, ossia su quella che ha dato motivo alla controversia. Infatti,
per poter versare al creditore vittorioso la parte del ricavo dell'incanto
spetantegli, dev'essere preteso il pagamento in contanti dei debiti
garantiti da pegno contestati con successo (RU 49 III 106-107). Il
prelevamento dal ricavo dell'incanto del supplemento a cui il menzionato
creditore ha diritto avviene poi in base alla graduatoria rettificata al
momento del riparto (cfr. anche FRITZSCHE 2a ediz. vol. 2 p. 150 nota 219;
sul calcolo dell'ammontare supplementare spettante al creditore vittorioso
e sulla procedura che deve osservare l'ufficio o l'amministrazione
fallimentare, cfr. RU 50 III 59 e 81 III 76-77).

Erwägung 3

    3.- L'impugnata decisione giustifica la modificazione della graduatoria
originaria effettuata dall'Ufficio di Mendrisio anche riferendosi alla
facoltà eccezionalmente riconosciuta dalla giurisprudenza all'ufficio
di modificare una graduatoria definitiva (RU 96 III 78 consid. 3). I
presupposti per un siffatto modo di procedere, riservato a casi del tutto
particolari e nei quali esistono ragioni gravi che lo giustifichino,
non sono manifestamente dati nella fattispecie, la quale non presenta
alcun aspetto inconsueto di grande rilevanza, tale da rendere necessario
il ricorso a questo mezzo estremo. Al contrario, il caso in esame non
si distingue in nulla da quelli normali in cui un creditore prenda
l'iniziativa di agire in giudizio per conseguire una modifica della
graduatoria.

Erwägung 4

    4.- 5. - Poiché il gravame della ricorrente è fondato, l'elenco
degli oneri del 23 maggio 1972 deve essere annullato e sostituito da
quello precedente del 10 aprile 1972; l'Ufficio dovrà annotarvi, ai sensi
dell'art. 64 cpv. 2 RUF, l'esito dei processi relativi alla graduatoria
(RU 49 III 107, in basso).

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto, l'elenco oneri del 23 maggio 1972 è annullato
ed è ripristinato quello del 10 aprile 1972.