Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 IB 92



98 Ib 92

14. Sentenza della II Corte civile del 4 maggio 1972 nella causa Martignoni
contro Dipartimento di giustizia del cantone Ticino. Regeste

    Erbbescheinigung als Ausweis für die Eintragung des Eigentums im
Grundbuch. Art. 18 ff. GBV.

    1.  Erfordernisse. Der Grundbuchführer ist ausser bei offensichtlichen
Fehlern nicht befugt, die materielle Grundlage der Bescheinigung zu
überprüfen. Er hat die Anmeldung zur Eintragung abzuweisen, wenn sie den
in Art. 11-23 GBV aufgestellten Anforderungen nicht genügt (Erw. 2).

    2.  Art. 21 Abs. 1 Ziff. 3 des Grundbuchgesetzes des Kantons Tessin,
wonach die Erbbescheinigung stets die allfälligen Pflichtteilserben
erwähnen muss, geht über die Anforderungen des Bundesrechts hinaus;
dieses Erfordernis rechtfertigt sich nur dann, wenn keine Erbeinsetzung
für den ganzen Nachlass vorliegt (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Teodolinda Martignoni è deceduta a Muralto il 16 luglio 1971. Con
testamento olografo dell'11 gennaio 1960, pubblicato il 3 agosto 1971,
essa aveva designato come erede la sorella Angelica.

    Il 24 settembre 1971 il Pretore della giurisdizione di Locarnocittà
ha rilasciato un certificato ereditario, dal quale risulta che "erede
testamentaria della defunta Martignoni Teodolinda, qdm Francesco, è la
sorella Angelica Martignoni, 1909".

    Con decisione del 19 ottobre 1971 l'Ufficiale del registro fondiario
di Locarno ha respinto la domanda di iscrizione della mutazione per
successione da Teodolinda Martignoni ad Angelica Martignoni. Egli ha
ritenuto insufficiente il certificato ereditario rilasciato dal Pretore,
sostenendo che avrebbe dovuto figurarvi la precisa menzione che "solo
erede era l'erede testamentario". Occorrerebbe, infatti, ogni volta poter
accertare se la designazione di erede testamentario escluda, quando ne
esistano, la qualità di erede degli eredi necessari.

    B.- Il Dipartimento di giustizia del cantone Ticino, statuendo quale
autorità di ricorso in materia di registro fondiario, ha confermato, il
30 dicembre 1971, il rifiuto di iscrizione dell'Ufficiale del registro
fondiario. Nel dispositivo del proprio giudizio esso ha precisato:

    "Quale titolo di mutazione per il trapasso dalla decuius Teodolinda
Martignoni alla erede testamentaria Angelica Martignoni occorre un
certificato ereditario nel quale l'erede sia qualificata come sola erede."

    L'autorità cantonale ha richiamato l'art. 18 del Regolamento federale
per il registro fondiario (RRF), il quale prescrive che il documento
giustificativo da produrre per l'iscrizione della proprietà, nel caso
di eredità, è, se l'iscrizione è richiesta dagli eredi legali o dagli
eredi istituiti, un certificato attestante che essi sono i soli eredi
del defunto. Scopo della disposizione sarebbe di liberare l'autorità
amministrativa, cui spetta solo un potere di cognizione ristretto, da
ogni interpretazione del certificato emanato dal giudice. La mancanza
dell'indicazione "solo erede" lascerebbe aperta la questione a sapere se,
accanto all'erede testamentario, esistano o meno eredi necessari.

    C.- Angelica Martignoni ha impugnato questa decisione davanti
al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo.
Essa chiede di ordinare l'iscrizione del trapasso litigioso e, in via
subordinata, di indicare e regolare in questa sede "la forma definitiva
dei certificati ereditari rilasciati dalle competenti Autorità cantonali".

    Sia l'autorità cantonale che il Dipartimento federale di giustizia
e polizia propongono, nelle loro osservazioni, la reiezione del ricorso.

    D.- L'11 gennaio 1972, statuendo su un'istanza di completazione del
certificato ereditario del 24 settembre 1971, il Pretore di Locarno-città
ha pronunciato che "sola erede testamentaria della defunta Martignoni
Teodolinda qdm Francesco, è la sorella Angelica Martignoni, 1909", ed ha
rettificato in tal senso il precedente certificato.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- a) L'art. 103 cpv. 1 e 4 RRF apre la via del ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale contro le decisioni dell'autorità
cantonale di vigilanza, nel caso di reiezione della richiesta di
iscrizione. La nuova formulazione degli art. 97 e segg. OG non ha
modificato tale ordinamento (RU 97 I 270 consid. 1 e 697 consid. 1).

    b) Improponibile è la domanda subordinata del ricorso, con cui si
chiede vengano impartite direttive generali riguardanti il contenuto dei
certificati ereditari. In questa materia, il Tribunale federale statuisce
solo in relazione ad una singola fattispecie e non esercita un potere
generale di vigilanza, come gli è attribuito, ad esempio, dall'art. 15
LEF. Ciò non esclude, evidentemente, che dai motivi che accompagnano un
giudizio attorno ad una determinata controversia possano dedursi regole
di portata generale.

    c) Il Pretore ha completato il certificato ereditario del 24 settembre
1971, nel senso che Angelica Martignoni è ora indicata come "sola erede
testamentaria" e non unicamente come "erede testamentaria" della defunta
Teodolinda Martignoni. Il giudice ha così parzialmente tenuto conto delle
obiezioni formulate nella decisione impugnata.

Erwägung 2

    2.- Giusta l'art. 18 RRF il certificato di eredità da produrre per
l'iscrizione a registro fondiario deve attestare che gli eredi istanti
(legali o istituiti) sono i soli eredi del defunto. L'Ufficiale del
registro fondiario non è legittimato, a meno di errori manifesti, ad
esaminare il fondamento materiale del certificato (ossia ad accertare
se gli eredi ivi indicati posseggono effettivamente tale qualità). Egli
deve pertanto poter esigere che il certificato contenga perlomeno gli
elementi che il tenore e lo scopo dell'art. 559 CC esigono, ossia, tra
l'altro, la dichiarazione di solo erede prevista dall'art. 18 RRF. È
ciò, da una parte, affinché non sussista dubbio sulla persona o sulle
persone autorizzate ad ottenere l'iscrizione a proprio nome e quindi a
conseguire la legittimazione formale e il diritto di disporre a registro
fondiario a favore di terzi (di buona fede); dall'altra, affinché egli
non sia chiamato, riguardo al titolo giuridico prodotto, ad un'attività
di interpretazione che, come autorità amministrativa, non gli compete,
ma che spetta all'autorità la quale ha rilasciato il certificato [RU 79 I
264; ESCHER, N. 9, 11, 14 e TUOR/PICENONI N. 21-22 all'art. 559 CC; AUER,
Die Prüfungspflicht des Grundbuchverwalters, tesi Berna, 1932, p. 83,
cfr. inoltre la sentenza 20 novembre 1956 dell'autorità di vigilanza del
canton Friborgo in ZBGR 38 (1957) p. 79].

    A torto la ricorrente pretende che l'Ufficiale del registro non
vanterebbe la competenza di respingere un certificato ereditario ritenuto
insufficiente ed incompleto, ma dovrebbe limitarsi a chiederne al Pretore
la correzione o la completazione. L'art. 24 cpv. 1 RRF impone all'Ufficiale
del registro di rifiutare l'iscrizione e respingere la richiesta, quando
questa non soddisfi alle condizioni volute dagli articoli da 11 a 23
e quando (come in concreto) non si possa far luogo ad un'iscrizione
provvisoria ai sensi dell'art. 966 cpv. 2 CC. Tutt'al più egli avrebbe
potuto sospendere la propria decisione, invitando la ricorrente a
provvedere al completamento del certificato, ma non rientrava nelle
sue attribuzioni rivolgersi direttamente al Pretore. Contro l'eventuale
rifiuto del Pretore di completare il certificato, l'interessata avrebbe
potuto far uso dei mezzi di ricorso offerti dal diritto cantonale (nel
caso in esame, del ricorso in appello secondo l'art. 370 del nuovo codice
di procedura civile ticinese). Ciò vale anche nel caso di reiezione del
presente ricorso di diritto amministrativo e di conferma del rifiuto di
iscrizione, per cui è infondato il timore della ricorrente di vedersi
preclusa, per sempre, la possibilità di ottenere la mutazione a registro,
e di dover subire un diniego di giustizia.

    La prima formula usata dal Pretore nel certificato 24 settembre
1971 ("erede testamentaria ... è ...") lasciava completamente aperta
la questione a sapere se, accanto a quella erede, non sussistessero
altri eredi testamentari oppure eredi legittimi. Difatti, essa attestava
unicamente che Angelica Martignoni era erede di Teodolinda Martignoni,
in virtù di un testamento, ma non escludeva l'esistenza di altri eredi
(in forza di testamento o per effetto di legge). Il diritto svizzero
ammette che eredi istituiti abbiano a sussistere accanto ad eredi
legittimi (art. 481 cpv. 2 CC; TUOR N. 3 ed ESCHER N. 7 all'art. 481
CC). Per l'Ufficiale del registro fondiario, incompetente a sindacare il
contenuto materiale del certificato, non appariva quindi chiaro se, assieme
all'erede testamentaria, altri eredi avrebbero potuto chiedere di essere
iscritti quali proprietari a registro e vantare un diritto di disposizione.

    Ma anche la nuova dizione rettificata è equivoca. "Sola erede
testamentaria" acquista un significato diverso, a seconda che si ponga
l'accento sulla parola "sola" o su "testamentaria". Nel primo caso, essa
significa che Angelica Martignoni è sola (unica) erede e che lo è per
testamento; nel secondo caso, che essa è la sola erede a ricevere una
quota dell'eredità per testamento (il che suppone che esistano altri
eredi, chiamati all'eredità per legge, che formano una comunione con
l'istituito). L'equivoco si dissiperebbe, invece, usando la formula:
"Sola eredi di ... è l'erede testamentaria..."

    A ragione, quindi, l'Ufficiale del registro non ha ritenuto il
certificato ereditario prodotto dalla ricorrente quale titolo idoneo per
la mutazione.

    Non si può neppure asserire che il fatto di rilasciare il certificato
ereditario al nome di un determinato erede costituisca prova sufficiente,
anche in assenza di una esplicita menzione, che quello sia il solo erede.
Anzitutto ciò esigerebbe, da parte dell'Ufficiale del registro, un'attività
di interpretazione dalla quale invece la sicurezza giuridica legata
all'istituto del registro fondiario esige che sia dispensato; inoltre,
occorrerebbe la dimostrazione che il de cuius ha disposto di tutta la
successione in favore di quell'erede.

    È vero che, conformemente all'art. 559 CC, dal certificato 24
settembre 1971 si deduce che fu data agli eredi legittimi la possibilità
di contestare i diritti dell'erede istituita e di opporsi al rilascio
del certificato ereditario. Non risulta però che Teodolinda Martignoni
abbia disposto, per testamento, di tutta la successione e che Angelica
Martignoni sia la sola erede.

    La sentenza pubblicata nella RU 82 I 188 non giova alla ricorrente. Se
in quell'occasione il Tribunale federale non attribuì importanza al fatto
che nel certificato ereditario mancava la menzione di "solo" od "unico"
erede, è perché lo stesso certificato elencava gli eredi legittimi (la
vedova e la figlia) ed accertava ulteriormente che, in base a contratto
successorio, alla vedova pertoccava tutta l'eredità. In tal modo, non
poteva esistere dubbio alcuno sulla persona del solo erede.

Erwägung 3

    3.- L'art. 31 cpv. 1 num. 3 lett. a della legge cantonale ticinese sul
registro fondiario del 2 febbraio 1933 esige che il certificato ereditario
menzioni sempre gli eventuali eredi necessari. Siffatta esigenza va oltre
quanto è richiesto dalle norme di diritto federale, ed è giustificata
solo se non esiste un'istituzione di erede universale.

    Trascorso un mese dalla comunicazione della disposizione di ultima
volontà agli interessati, e se non è intervenuta una contestazione dei
diritti degli eredi istituiti, questi ultimi possono chiedere che sia
rilasciato il certificato ereditario a loro nome (documento giustificativo
valido per l'iscrizione a registro fondiario) e quindi che siano immessi
in possesso dell'eredità. Restano riservate le azioni di nullità e di
petizione dell'eredità (art. 559 cpv. 1 CC).

    Anche gli eredi necessari (legittimari), che non hanno contestato
tempestivamente il testamento e fatto opposizione al rilascio del
certificato ereditario, devono, a tutela dei loro diritti ed onde
reintegrare la quota legittima, promuovere le azioni (segnatamente di
riduzione) previste dal diritto successorio. Nel frattempo, tuttavia, gli
eredi istituiti, sempre che il defunto abbia disposto di tutta l'eredità,
possono chiedere di essere iscritti a registro quali proprietari, perlomeno
fin quando una sentenza definitiva del giudice non abbia disconosciuto
i loro diritti a profitto di altri eredi, riservate altresi, a favore
di questi ultimi, determinate misure cautelari, quale l'annotazione di
una restrizione della facoltà di disporre a mente dell'art. 960 cpv. 1
num. 1 CC.

    Non si vede per quale ragione gli eredi necessari debbano essere
privilegiati rispetto agli altri eredi legittimi (l'art. 559 CC
non fa distinzione tra eredi necessari e non necessari) e figurare
obbligatoriamente, come se l'autorità fosse tenuta d'ufficio a
salvaguardare le loro pretese, accanto agli eredi istituiti su tutta
la successione, di cui, quantunque tempestivamente avvertiti, non hanno
contestato i diritti nel termine previsto dall'art. 559 cpv. 1 CC. In tal
senso è la più autorevole dottrina [ESCHER, 3. ediz. N. 12, TUOR/PICENONI
N. 17 all'art. 559 con indicazioni di giurisprudenza cantonale; MERZ,
Die Übertragung des Grundeigentums gestützt auf gesetzliche Erbfolge,
usw., ZBGR 36 (1955) p. 121 e segg.; BAUMANN, Der Erbschein gemäss
Art. 559 ZGB, ZBGR 22 (1941) p. 1 e segg.; POUDRET, La mention des
réservataires dans le certificat d'héritier et ses incidences sur les
actions successorales, SJZ 55 (1959) p. 233 e segg., che confuta, nel
medesimo tempo, l'opinione contraria del Tribunale cantonale di Vaud;
CHAUSSON, Le certificat d'héritier, tesi Losanna 1924, p. 85. Inoltre,
la sentenza 15 luglio 1959 del Tribunale civile della Sarina, pubblicata
in ZBGR 41 (1960) p. 82]. La dottrina citata fa pure giustamente rientrare
nelle azioni riservate all'art. 559 CC, anche l'azione di riduzione degli
art. 522 e segg. CC (segnatamente TUOR/PICENONI N. 20 all'art. 559, MERZ,
1.c. p. 126 e POUDRET, 1.c. p. 234-235).

    L'opinione di SOMMER, Die Erbbescheinigung nach schweiz. Recht, tesi
Zurigo 1941, p. 25 e segg., secondo cui la violazione della legittima da
parte del de cuius colpirebbe di nullità assoluta, su questo punto, la
disposizione di ultima volontà, con la conseguenza che, essendo l'erede
legittimario sempre erede, dovrebbe anche essere menzionato d'ufficio nel
certificato ereditario, non trova fondamento nella legge. Il codice civile
mette a disposizione dell'erede necessario (legittimario) due rimedi di
diritto: l'opposizione al rilascio del certificato ereditario a favore
degli eredi istituiti e l'esperimento dell'azione di riduzione. Non prevede
invece una tutela assoluta ed un intervento d'ufficio dell'autorità. Se non
è formulata opposizione al certificato ereditario e non viene intentata
l'azione di riduzione, la disposizione di ultima volontà, che ha violato
la legittima, mantiene la propria efficacia (cfr. POUDRET, 1.c. p. 240).

    Neppure la sentenza RU 56 II 17 può essere invocata a sostegno della
tesi opposta. Essa esprime unicamente il principio per cui gli eredi
necessari non possono essere privati di tale loro qualità che nelle
forme previste dagli art. 477 e 479 CC, ossia attraverso una formale
diseredazione, e rimangono eredi nonostante il testatore abbia ecceduto
la quota disponibile. Non dice invece nulla quanto alla facoltà per
gli eredi testamentari, istituiti per tutta la successione, di ottenere
il certificato ereditario (che ha essenzialmente funzione probatoria e
carattere provvisorio, è fondato sulla apparenza e non conferisce agli
eredi - legittimi o istituiti - la proprietà che già è loro devoluta
direttamente dalla legge) anche contro gli eredi necessari, quando questi
ultimi non abbiano contestato i diritti dei primi nel termine dell'art. 559
cpv. 1 CC e non siano, per avventura, già in possesso dell'eredità [cfr.,
nel medesimo senso, l'Obergericht Zurigo nella sentenza pubblicata in
ZBGR 20 (1939) p. 76].

    Sta, invece, la riserva delle azioni successorie (la cui menzione
appartiene, secondo l'art. 559 cpv. 1 CC, al contenuto del certificato
ereditario) e quindi la possibilità che l'iscrizione a registro si riveli
erronea e debba essere rettificata, senza contare che gli interessi degli
eredi necessari appaiono già sufficientemente salvaguardati dalla facoltà
di opporsi, senza motivazione, all'emissione del certificato.

    Anche se la disposizione di ultima volontà appare nulla per vizio di
forma, il giudice rilascia il certificato agli eredi istituiti, in mancanza
di opposizione, sulla base di tale disposizione e l'erede escluso dalla
successione in virtù di una disposizione viziata deve promuovere l'azione
di nullità.

Erwägung 4

    4.- Se, in concreto, Angelica Martignoni è stata istituita erede per
tutta la successione della defunta sorella, non è lecito, contrariamente al
citato disposto di diritto cantonale, esigere la menzione degli eventuali
eredi necessari nel certificato ereditario.

    Dagli atti non risulta, tuttavia, se esistano tali eredi, né, del
resto, che l'Ufficiale del registro, il quale ha respinto la domanda di
iscrizione, voglia tenersi alla norma dell'art. 21 della legge cantonale
sul registro fondiario.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.