Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 IB 503



98 Ib 503

73. Estratto della sentenza 8 diciembre 1972 nella causa Zanini contro
Consiglio di Stato del cantone Ticino Regeste

    Art. 26 Vollziehungsverordnung vom 1. Oktober 1965/25. August 1971
zum BG betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei.
Rodung: Abwägung der Interessen.

    Güterzusammenlegung. Zuweisung eines bewaldeten Grundstücks
als Bauland. Bedeutung für die Beurteilung eines späteren
Rodungsgesuchs. Grundsatz von Treu und Glauben.

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    Il dott. Gaetano Zanini chiedeva il 15 giugno 1971 al Consiglio di
Stato l'autorizzazione di dissodare una superficie boscata di mq 720
della particella n. 595 del comune di Torricella-Taverne. Con decisione
23 gennaio 1971, fondata sull'art. 31 della legge federale dell'11 ottobre
1902/18 marzo 1971 sull'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia
delle foreste (LVPF) e sull'art. 26 della relativa ordinanza d'esecuzione
del 10 ottobre 1965 /25 agosto 1971 (OVPF), il Consiglio di Stato
respingeva la domanda. Esso rilevava che il terreno boscato da dissodare
è ricoperto da selva castanile con frammisti di rovere, facente parte di
un vasto complesso boschivo sopra la strada cantonale e il villaggio di
Taverne; tale complesso deve essere salvaguardato integralmente, anche
tenuto conto della sua notevole funzione paesaggistica. Con ricorso di
diritto amministrativo, Zanini ha impugnato la decisione del Consiglio
di Stato. Egli contesta la natura boschiva del terreno da dissodare e fa
valere d'averlo ricevuto come area fabbricabile nel quadro d'una procedura
di raggruppamento.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Estratto dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- Benchè, come sopra illustrato, il dissodamento non potrebbe
essere autorizzato normalmente, perchè in contrasto con le esigenze e le
finalità della legislazione in materia di polizia delle foreste, esso
appare nondimeno giustificato nella specie per una ragione diversa che
suole presentarsi solo eccezionalmente, ossia per la tutela della buona
fede del ricorrente in relazione con l'attitudine osservata dall'autorità.

    Il ricorrente ha ottenuto la particella n. 595 nel quadro di una
procedura di raggruppamento dei terreni. Essa gli è stata assegnata in sede
di ricorso, dopo che egli s'era aggravato nel 1964 dinnanzi al Consiglio
di Stato di non aver ricevuto un'adeguata compensazione per i terreni non
boscati di sua proprietà che aveva dovuto includere nel raggruppamento. Il
Consiglio di Stato, nell'attribuirgli, in seguito a tale doglianza, la
particella n. 595, era manifestamente partito dall'idea che essa non avesse
natura boschiva, chè altrimenti non avrebbe avuto un senso l'assegnazione
da lui effettuata, destinata a correggere una precedente sproporzione
tra la superficie ceduta e quella ricevuta in cambio. Il fatto, addotto
dal Dipartimento federale dell'Interno, che detta particella fosse stata
indicata dal ricorrente stesso, non toglie valore a questa considerazione,
dato che a quell'epoca il ricorrente poteva verosimilmente ritenere,
al lume delle circostanze concrete, che la particella in questione non
valesse come bosco. Avendo egli ricevuto in buona fede dall'autorità di
seconda istanza per il raggruppamento dei terreni la particella n. 595
quale fondo non boschivo, non appare giustificato che la stessa autorità,
sia pure in altra procedura, gli neghi, alcuni anni dopo, senza che
nel frattempo sia intervenuto un cambio sostanziale nella legislazione
applicabile, il permesso di dissodare una parte di quel medesimo fondo.

    Il Dipartimento federale dell'Interno rileva che, in sede di
raggruppamento dei terreni, il Consiglio di Stato non poteva assegnare
al ricorrente la particella n. 595 quale fondo non boschivo, perchè
la qualità di un fondo risulta alla stregua della disciplina legale
cui soggiace e deve caso mai essere determinata dagli organi forestali
competenti. Tale eccezione non è peraltro pertinente: non si vede infatti
perchè il ricorrente, la cui buona fede non è stata messa in dubbio,
debba sopportare le conseguenze pregiudizievoli di un possibile errore -
in cui anche l'autorità era semmai incorsa - sulla qualità del terreno
assegnatogli a seguito di un raggruppamento. Che un tale ipotetico errore
comune fosse scusabile per ambedue le parti può d'altronde comprendersi,
tenendo presente le circostanze concrete, in particolare la nozione più
restrittiva di bosco predominante in quell'epoca.

    Giova abbondanzialmente rilevare che esistono anche ragioni di
carattere pratico di grande momento che fanno propendere per il rilascio,
nella fattispecie concreta, del permesso di dissodamento. Infatti,
dovendosi presumere che il terreno litigioso sia stato assegnato quale
terreno non boschivo al ricorrente, questi, ove gli fosse oggi negata
l'autorizzazione di dissodare a causa della natura boschiva del terreno
stesso, avrebbe il diritto di ottenere una compensazione adeguata,
ciò che significherebbe rimettere in discussione tutto il raggruppamento
laboriosamente compiuto negli anni intorno al 1964. A differenza di quanto
avviene in una compravendita fondiaria, negozio che può essere annullato
mediante la restituzione delle rispettive prestazioni (restituzione
delprezzo della compravendita, da un lato, ritrasferimento della propriétà,
dall'altro), l'annullamento o la modifica parziale di un raggruppamento dei
terreni divenuto definitivo fa insorgere problemi di estrema complessità,
perchè involge necessariamente diritti di terzi. Anche sotto questo
profilo non si giustifica quindi di rifiutare al ricorrente il permesso
in ragione della qualità obiettivamente boschiva del terreno da dissodare.

    Discende da quanto sopra che il ricorso deve essere accolto e gli atti
rinviati all'autorità cantonale perchè proceda al rilascio del permesso
di dissodamento in quanto non vi ostino disposizioni legali d'altra indole.