Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 IB 364



98 Ib 364

53. Sentenza dell'8 dicembre 1972 nella causa Gilardi contro Consiglio
di Stato del Cantone Ticino. Regeste

    Rodungsbewilligung; BG vom 11. Oktober 1902/18. März 1971 betreffend
die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei (FPolG) und
zugehörige Vollziehungsverordnung vom 1. Oktober 1965/25. August 1971
(FPolV).

    Begriff des Waldes im Sinne des Art. 31 FPolG und des Art. 1 FPolV.

    Ein früher nicht bewaldetes Grundstück wird dadurch, dass dort von
selbst Waldbäume oder -sträucher gewachsen sind, nicht zu geschütztem
Waldareal, wenn der Eigentümer zur Verhinderung der Bewaldung alles
vorgekehrt hat, was unter den gegebenen Umständen vernünftigerweise von
ihm erwartet werden konnte.

Sachverhalt

    A.- L'ing. Romeo Gilardi è, insieme con suo fratello, proprietario
della particella n. 548 del comune di Morcote. Il fondo sovrasta la
strada cantonale Melide-Morcote. La parte inferiore, rocciosa e scoscesa,
confina con detta strada. La parte superiore confina con un sentiero
pubblico. Il lato che dà verso Morcote è delimitato da un riale, mentre
quello verso Melide lo è, in alto, da una particella con alberi e cespugli,
ed in basso, all'altezza della strada cantonale, da una casa. Nella
parte inferiore della particella n. 548 si trovava in precedenza una
casa per tre famiglie, danneggiata nel 1964 da un violento nubifragio e
successivamente demolita. A registro fondiario sono iscritti 88 mq come
sedime e 2545 mq come terreno annesso. Attualmente l'intera particella
è ricoperta da boscaglia.

    B.- Negli anni 1968/69 l'ing. Gilardi trattava con le autorità
competenti in vista della construzione di tre ville sulla particella
n. 548. Nel 1969 il Consiglio di Stato pubblicava un progetto preliminare
per una strada di circonvallazione dell'agglomerato di Morcote, il quale
prevedeva tra l'altro l'espropriazione di una porzione della particella n.
548. Un ricorso presentato contro tale progetto dall'ing. Gilardi veniva
respinto. L'interessato impugnava altresì la stima ufficiale del suo fondo,
il cui terreno era stato valutato a fr. 15.- il mq; l'istanza di ricorso
elevava, con decisione del 22 settembre 1969, tale valore a fr. 40.- il mq,
considerando tra l'altro la possibilità di future utilizzazioni. Romeo
Gilardi presentava il 17 maggio 1971 al Dipartimento cantonale delle
costruzioni una domanda di costruzione di due ville nella parte superiore
della particella n. 548, chiedendo contemporaneamente l'autorizzazione
di dissodare. Con decisione del 12 novembre 1971 il Consiglio di Stato
respingeva la domanda di dissodamento, fondandosi sulla legislazione
in materia di polizia delle foreste, ed in particolare sul nuovo testo
dell'art. 26 dell'ordinanza del 10 ottobre 1965/25 agosto 1971 (OVPF)
emanata dal Consiglio federale per l'applicazione della legge federale
dell'11 ottobre 1902/18 marzo 1971 concernente l'alta vigilanza della
Confederazione sulla polizia delle foreste (LVPF).

    C.- L'ing. Gilardi ha proposto contro la decisione del Consiglio
di Stato tempestivo ricorso di diritto amministrativo, contestando il
carattere boschivo della particella.

    Il Consiglio di Stato e il Dipartimento federale dell'Interno chiedono
la reiezione del ricorso.

    Una delegazione del Tribunale federale ha effettuato il 4 luglio 1972
un sopralluogo.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Primordiale è nel presente giudizio la questione di sapere se il
terreno per il quale il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione di dissodare
rientra nel concetto di "area boschiva" a cui si riferisce l'art. 31
cpv. 1 LVPF e che è precisato nell'art. 1 OVPF. Ove infatti risultasse
che detto terreno non può essere sussunto sotto questa nozione, ciò che
è sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, la quale si richiama
alla legislazione in materia di polizia forestale, risulterebbe carente
di un presupposto essenziale e dovrebbe quindi essere annullata. Un esame
degli ulteriori aspetti del caso s'impone solamente in quanto sia accertata
la presenza nella fattispecie concreta del requisito di cui sopra.

    L'art. 1 OVPF stabilisce che, "ai sensi della legge, per foresta
s'intende, indipendentemente dall'origine, dal modo d'esercizio e
dalla designazione catastale, qualsiasi superficie coperta d'alberi
o d'arbusti silvestri che produce, con qualunque ricavo, legna o che
esplica effetti protettivi o benefici. Sono pure considerate foreste
le superfici momentaneamente nude e quelle improduttive all'interno
di un fondo silvestre" (cpv. 1). "Sono parimenti considerate foreste i
pascoli boscati, i castagneti e i noceti, le golene e le rive boscate
dei corsi d'acqua, i boschi d'arbusti e cespugli, le selve di mughi
e d'ontani, gli alberi isolati al limite superiore della foresta, le
strisce frangivento o di sicurezza, le foreste-parco, i vivai all'interno
del bosco e le superfici nude, radure, piazzali di deposito del legname
e strade forestali, come anche i fondi che soggiaciono all'obbligo del
rimboschimento" (cpv. 2). "Non sono considerate foreste, in particolare,
gli alberi isolati, i cespugli e le siepi vive all'interno dei terreni
coltivati e i viali, nè le coltivazioni d'alberi di natale, i giardini
e i parchi sistemati su terreni precedentemente nudi" (cpv. 3).

    Nel caso in esame può prescindersi da un accertamento della natura
della porzione della particella n. 548 ove era situata in precedenza
la casa demolita, come pure della porzione rocciosa che sovrasta
immediatamente la strada cantonale. L'autorizzazione di dissodare è stata
infatti chiesta non per tali aree, bensì solamente per quella superiore
della particella.

    La parte superiore da considerare, delimitata in alto da un sentiero
comunale, è attualmente occupata soprattutto da robinie. Queste vengono
periodicamente tagliate (al momento del sopralluogo erano visibili soltanto
polloni relativamente recenti). La disposizione del terreno e la presenza
di singoli alberi da frutta permette di concludere che si tratta d'una
superficie adibita anteriormente a scopi agricoli e successivamente invasa
della boscaglia. Tale conclusione è confortata anche dalla circostanza che
l'area in questione non si trova in una zona di bosco, bensì è direttamente
contigua ad una zona urbanizzata.

    Anche il Dipartimento federale dell'Interno ammette la precedente
natura agricola del terreno, ma rileva che la boscaglia sviluppatasi in un
fondo originariamente non boschivo dev'essere trattata alla stessa stregua
d'un normale bosco sottoposto alla legislazione forestale, ove la sua
presenza risalga ad oltre un decennio, ciò che tale autorità ritiene sia
il caso nella fattispecie concreta. L'esame della documentazione esibita
delle parti ed il sopralluogo compiuto non consentono al Tribunale federale
di determinare l'epoca dell'insediamento della boscaglia; tale epoca
potrebbe essere accertata con una perizia. Quest'ultima sarebbe tuttavia
superflua. Lasciando aperta la questione del termine decennale considerato
in un senso assoluto, la regola enunciata dal Dipartimento appare infatti
troppo rigida, perchè non considera le misure adottate dal proprietario
del terreno per impedire o combattere l'invasione della boscaglia, che,
come giustamente osserva il ricorrente, suole aver luogo nel Ticino con
un ritmo assai rapido. Le misure adottate dal proprietario per preservare
il terreno da una non voluta transformazione in bosco risultano invece
decisive. È infatti manifesto che non si può assimilare ad un vero e
proprio bosco, nel senso comune del termine, o alle superfici ad esso
espressamente equiparate dall'OVPF, un terreno di natura diversa in cui,
malgrado l'attivo intervento del proprietario, si sia sviluppata, entro
un termine relativamente breve, una vegetazione di carattere boschivo.

    I provvedimenti presi dal proprietario per ostacolare lo sviluppo
della boscaglia nel suo fondo devono essere valutati in relazione con le
circostanze concrete. Così, ad esempio, allorchè il fondo si trova in una
zona propriamente boschiva s'imporrà un criterio più rigoroso di quello da
seguire in una zona che, come nella fattispecie, non abbia tale natura. Il
fatto che gli alberi che costituiscono parte integrante della boscaglia
(nella specie: le robinie) siano tagliati soltanto quando abbiano certe
dimensioni, non significa ancora che le misure del proprietario non siano
funzionali e idonee a provare una volontà di combattere l'infiltrazione
della vegetazione boschiva. Nè può essergli ascritto a negligenza l'aver
mantenuto la presenza di cespugli su di un terreno in declivio, dato che
con tale mezzo possono essere impediti gli scoscendimenti. Ove risulti
provata la volontà concreta del proprietario di impedire che la vegetazione
formatasi su di un fondo originariamente non boscato lo trasformi in bosco,
neppure un periodo transitorio superiore al decennio, intercorrente tra
l'ultima utilizzazione del fondo per scopi non forestali fino alla domanda
di dissodamento, può essere invocato per giustificare la sussunzione
del terreno nell'area boschiva ai sensi della legislazione forestale. In
modo generale, dovrà di volta in volta esaminarsi quali misure potessero
ragionevolmente pretendersi dal proprietario, tenuto conto, da un lato,
dell'onere a suo carico di impedire la formazione d'un nuovo bosco e,
dall'altro, delle sue possibilità concrete d'intervento.

Erwägung 2

    2.- Alla luce delle considerazioni di cui sopra, non risulta nella
fattispecie che il proprietario abbia omesso di adottare le misure
che da lui potevano essere ragionevolmente attese per ostacolare la
formazione della boscaglia sul suo fondo. Poichè il terreno per il
quale egli ha chiesto l'autorizzazione di dissodare non era bosco prima
dello spontaneo sviluppo della boscaglia, e poichè egli ha provveduto,
entro limiti accettabili, ad impedire lo sviluppo di quest'ultima, detto
terreno non può essere considerato come facente parte dell'area boschiva
ai sensi della legislazione di polizia forestale ed il dissodamento non
può essere subordinato ad un'autorizzazione fondata sulla medesima. A
titolo meramente abbondanziale, si può anche rilevare che la stessa stima
ufficiale di fr. 40.- al mq del terreno conferma come la superficie in
questione non fosse considerata bosco neppure dalle autorità cantonali.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto e gli atti sono rinviati all'autorità cantonale
per nuova decisione.