Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 IA 439



98 Ia 439

69. Estratto della sentenza 31 ottobre 1972 nella causa X e consorti
contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Regeste

    Art. 34 OG, Stillstand der Fristen.

    Der Grundsatz, wonach die in Art. 34 OG vorgesehenen Gerichtsferien das
Ende der Fristen nicht beeinflussen, wenn der letzte Tag ausdrücklich auf
einen Zeitpunkt nach den Gerichtsferien festgesetzt worden ist, gilt nur
für die richterlich bestimmten Fristen, nicht dagegen für die gesetzlich
bestimmten (Verdeutlichung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    X, nato nel 1898, apparteneva il 31 dicembre 1970, al momento
della scadenza del suo mandato triennale, che sino ad allora era stato
regolarmente rinnovato, da sette anni al consiglio d'amministrazione di
un'azienda cantonale indipendente. Il Consiglio di Stato lo riconfermò
nella sua carica presidenziale il 24 novembre 1971, ma solamente fino al 31
dicembre 1972. La limitazione si fondava su di un decreto esecutivo emanato
dal Consiglio di Stato lo stesso giorno della decisione di riconferma e
in virtù del quale i membri dei consigli d'amministrazione delle aziende
cantonali completamente indipendenti dall'amministrazione dello Stato
e con personalità giuridica propria possono, dopo il 700 anno di età,
essere riconfermati nelle loro funzioni solo quando non le abbiano già
ricoperte per tre periodi.

    Con ricorso di diritto pubblico X ed altri membri del consiglio
d'amministrazione dell'azienda hanno impugnato sia la decisione del
Consiglio di Stato che il decreto esecutivo, allegando che l'una e l'altro
violano i diritti costituzionali e sono arbitrari.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il decreto esecutivo del 24 novembre 1971 su cui si fonda la
riconferma limitata di X è stato pubblicato nel "Bollettino ufficiale
delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino" del 30 novembre 1971. La
comunicazione di tale riconferma è giunta al domicilio dell'interessato il
29 novembre 1971 ed è stata trasmessa dalla posta, essendo il destinatario
assente, all'azienda da lui presieduta, ove perveniva il 30 novembre 1971.
L'atto di ricorso è stato consegnato alla posta l'11 gennaio 1972. Il corso
del termine di 30 giorni a contare dalla comunicazione della decisione
impugnata, previsto dall'art. 89 cpv. 1 OG per il deposito del ricorso
di diritto pubblico, è rimasto sospeso, in virtù dell'art. 34 lett. c OG,
dal 18 dicembre al 10 gennaio inclusi. Il termine summenzionato che senza
la sospensione disposta dalla legge in relazione con le ferie giudiziarie
intorno a Natale sarebbe scaduto durante queste ultime, risulta pertanto
osservato, sia per quanto concerne l'impugnazione del decreto esecutivo,
sia per quella della rielezione limitata.

    Giova al proposito effettuare una precisazione concernente il principio
pubblicato in RU 97 I 851, ove si è rilevato che le ferie giudiziarie di
cui all'art. 34 OG non hanno alcun influsso sulla scadenza dei termini
fissati dalla legge o dal giudice, quando il giorno della scadenza sia
stato esplicitamente fissato ad una data posteriore. Tale principio appare
corretto ove il termine sia assegnato dal giudice, il quale ha una certa
latitudine al rispetto e suole tener conto, quando impone un termine a
data fissa senza contemporaneo riferimento ad un numero di giorni preciso,
dell'esistenza delle ferie giudiziarie. In quanto siano comprovati motivi
sufficienti, può inoltre essere chiesta dalle parti, prima della scadenza,
la proroga del termine (art. 33 cpv. 2 OG). Diverso è il caso per i termini
fissati dalla legge, che sono sempre espressi, almeno per quanto concerne
l'organizzazione giudiziaria federale, in un certo numero di giorni. Per
tali termini - che sono improrogabili (art. 33 cpv. 1 OG) - la fissazione
di una data precisa, riferita ad un giorno determinato del calendario,
non è usuale poiché, da un lato, è ancora incerta la data della notifica
dell'atto che fa decorrere il termine, e, dall'altro, è necessario che
la parte a cui la legge impone il termine possa beneficiare non solamente
dell'intero numero di giorni di cui esso consta, bensì pure dell'integrale
periodo di sospensione ordinato dalla legge.