Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 241



97 V 241

58. Sentenza del 4 novembre 1971 nella causa Milani contro Cassa cantonale
ticinese di compensazione AVS e Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino Regeste

    Art. 28 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 1 IVG: Ermittlung des
Invaliditätsgrades. Die massgebenden alternativen Kriterien -
Erwerbsunfähigkeit (Art. 28 Abs. 2 IVG) und Unmöglichkeit, sich im
bisherigen Aufgabenkreis zu betätigen (Art. 5 Abs. 1 IVG) - können im
Einzelfall einander ablösen, ohnejeglicheÄnderung des invalidierenden
Zustandes.

Sachverhalt

    A.- L'assicurata Anna Maria Milani, nata nel 1935, affetta da
vizio miocardico e forte scoliosi, non ha mai esercitato, a suo dire,
un'attività lucrativa. Da nubile ella ricevette, con effetto dal 1o
gennaio 1960, una rendita intera semplice d'invalidità. Nel marzo 1970
l'assicurata passò a nozze. Da allora accudisce alle faccende domestiche
del suo nucleo familiare. In questi lavori ella -cosi afferma - viene
giornalmente aiutata durante 2 ore da una donna di servizio, alla quale
versa una mercede oraria di fr. 4.-.

    Preso atto del nuovo stato civile ed economico dell'assicurata, la
Commissione dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino costatò
che Anna Maria Milani non era invalida oltre la misura del 25%, perchè
"in grado di svolgere tutti i lavori dell'economia domestica". Pertanto,
mediante decisione del 12 maggio 1970, la cassa di compensazione soppresse
la rendita d'invalidità.

    B.- Statuendo su ricorso dell'interessata, il Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, con giudizio 4 marzo 1971, confermò la
decisione impugnata, in sostanza per i seguenti motivi: Dall'epoca del
matrimonio la ricorrente appartiene alla cerchia delle persone che non
esercitano attività lucrativa, onde la sua invalidità va determinata
giusta gli art. 5 cpv. 1 LAI e 27 cpv. 2 OAI. A ragione pertanto la
cassa di compensazione la considera non invalida nella misura cui la LAI
subordina il diritto a una rendita, data la sua capacità di svolgere gran
parte delle faccende domestiche. Rimane tuttavia riservata alla ricorrente
la facoltà di presentare una nuova richiesta di rendita, qualora le sue
condizioni fossero peggiorate sostanzialmente dopo il maggio 1970.

    C.- Anna Maria Milani ha impugnato il giudizio cantonale mediante
ricorso di diritto amministrativo a questa corte. Ella chiede le siano
versati almeno fr. 200.-- della rendita di fr. 325.-- mensili assegnatale
prima del matrimonio. Allega di versare in precarie condizioni economiche
in ragione dei controlli medici e dei farmaci che continuamente le
occorrono, onde non potrà più retribuire chi l'aiuta nelle faccende
domestiche, se la rendita le viene soppressa. A detta della ricorrente,
il reddito mensile netto del marito ammonta a fr. 1000.--.

    Rispondendo al ricorso di diritto amministrativo, la cassa di
compensazione ne propone la reiezione. Del canto suo l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali postula invece l'accoglimento del ricorso e il
rinvio degli atti alla cassa di compensazione per chiarire segnatamente
se, qualora la ricorrente non fosse invalida, dopo il matrimonio avrebbe
esercitato un'attività lucrativa.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Per decidere se - e in quale misura al caso - un determinato
danno alla salute renda l'assicurato invalido ai sensi della LAI, occorre
dapprima accertare se l'eventuale invalidità debba essere graduata secondo
il criterio dell'art. 28 cpv. 2 (misura in cui lo stato invalidante
riduce la capacità di guadagno) oppure secondo l'altro criterio enunciato
dalla legge all'art. 5 cpv. 1 (misura in cui tale stato rende colui che
non aveva occupazione lucrativa già prima dell'invalidità incapace di
svolgere le proprie consuete mansioni non retribuite). Nel singolo caso
l'applicazione dell'uno o dell'altro criterio non è irreversibile: può
darsi che l'assicurato cessi di appartenere alla cerchia delle persone
contemplate dall'art. 28 per passare a quella degli assicurati senza
attività lucrativa giusta l'art. 5 cpv. 1 - o viceversa - senza che il
suo stato di salute abbia subìto modificazione alcuna.

Erwägung 2

    2.- Nella presente specie, quindi, per accertare la misura in cui
la ricorrente è ora invalida, il criterio che le era applicabile prima
del matrimonio non è necessariamente decisivo. Determinante dev'essere la
situazione all'epoca cui si riferisce la pretesa in lite, cioè l'attività
preponderante che la ricorrente, passata a nozze, avrebbe svolto se
normalmente valida. Simile criterio venne già applicato da questa corte
nei confronti di casalinghe, le quali, in fatto, erano già invalide prima
del 1960 e lo divennero in diritto all'inizio di quell'anno (STFA 1961
p. 166). Ciò implica l'esame del quesito se, qualora fosse valida, date
le sue effettive condizioni economiche e familiari, Anna Maria Milani
dopo le nozze avrebbe principalmente esercitato un'attività lucrativa,
o se si sarebbe invece essenzialmente dedicata alle proprie mansioni
familiari di casalinga.

    Sinora tale questione non venne esaminata: la decisione amministrativa
e il giudizio cantonale attribuiscono alla ricorrente la qualità di
casalinga fondandosi unicamente sul genere della sua attività attuale. La
soppressione della rendita procede quindi da costatazioni di fatto che
dovranno ancora essere completate per accertare la situazione giuridica
in cui la ricorrente si trova, dopo il matrimonio, agli effetti della LAI.

    Ciò essendo, questa corte deve rinviare gli atti all'amministrazione
perchè statuisca a nuovo sul diritto alla rendita in lite, dopo aver
riesaminato il caso nel senso delle considerazioni che precedono...