Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 I 872



97 I 872

125. Estratto della sentenza del 15 dicembre 1971 nella causa Stato del
cantone Ticino contro C.E. fu Enrichetta Gemetti. Regeste

    Enteignung von aus dem Grundeigentum hervorgehenden
Nachbarrechten. Art. 5 EntG.

    1.  Fall einer Seilbahn für den Transport von Holz, die nach der
Inbetriebnahme einer Nationalstrasse nicht mehr weiterbestehen kann.
Vorschriften des Tessiner Rechts über solche Seilbahnen (Erw. 2).

    2.  Besteht die Seilbahn aufgrund eines als Dienstbarkeit bestellten
Leitungsrechts (Art. 676 ZGB) oder aufgrund nachbarrechtlicher Verhältnisse
(Art. 691 ZGB)? (Erw. 3).

    3.  Voraussetzungen, unter denen der Inhaber der Seilbahn eine
Enteignungsentschädigung verlangen kann (Erw. 4).

Sachverhalt

                  Riassunto della fattispecie:

    A.- La strada nazionale n. 13 attraversa il territorio del comune di
Lumino dal confine tra il cantone Ticino ed il cantone dei Grigioni fino
al comune di Arbedo-Castione. Essa segue il corso del fiume Moesa. La sua
costruzione ha richiesto l'espropriazione, totale o parziale, di terreni
posti sulla sponda destra del fiume. Sulla sponda sinistra si estende,
in pendio, da un'altitudine di m 300 ad un'altitudine di m 1200, una
zona boschiva, di una superficie totale di circa 170 ettari. La fascia
inferiore, di circa 92 ettari, ripartita in 41 particelle, di cui la più
piccola copre 3000 mq e la più grande 87 500 mq, va dai 300 ai 750 m di
altitudine ed è di proprietà privata. La fascia superiore, fino a 1200
m di altitudine, è di proprietà patriziale.

    Il legname proveniente da questi boschi veniva finora condotto al
piano mediante teleferiche, la cui stazione di arrivo era posta sulla
sponda destra del fiume, ad eccezione di un tratto di ca 500 m dal confine
Grigioni/Ticino verso sud, ove la presenza di un elettrodotto impediva di
superare il fiume. Nel maggio del 1968 erano montate cinque teleferiche,
di cui una sola con arrivo sulla sponda sinistra.

    Con l'entrata in esercizio della n. 13, è vietato l'attraversamento
della stessa con cavi aerei e quindi il mantenimento di stazioni di
teleferiche sulla sponda destra del fiume. Di conseguenza, le possibilità
di disboscamento di una parte delle selve sono diminuite o, comunque,
rese più difficili e costose. Difatti le stazioni di arrivo sulla sponda
sinistra si avvicinano maggiormente al pendio e riducono le possibilità
di trasporto in elevazione ed in derivazione. Se si dovesse eseguire un
traino a mano, l'economicità del taglio dei boschi ne risentirebbe in
misura sensibile, forse decisiva. Le possibilità attuali per impianti di
teleferiche si distribuiscono su circa nove punti, tutti situati sulla
sponda sinistra. I proprietari di boschi che possedevano o possiedono
tuttora terreno sulla sponda destra si vedono privati della possibilità
di costruire stazioni di arrivo sul proprio terreno. Ne deriva, a mente
degli interessati, una svalutazione di talune particelle boschive o di
parti di esse.

    B.- La Comunione ereditaria fu Enrichetta Gemetti è proprietaria
della particella n. 866 di Lumino, di complessivi mq 3739. Tale fondo è
espropriato in via definitiva su una superficie di mq 14; i residui mq
3725 sono invece compiti dall'occupazione temporanea. Inizialmente, il
citato mappale apparteneva ad Enrichetta Gemetti; esso è poi trapassato,
per successione ereditaria, al marito Claudio Gemetti e ai figli Gustavo
Gemetti e Teresina Biondina nata Gemetti. Nel frattempo è decesso anche
Claudio Gemetti, e la comunione ereditaria è ora limitata ai due figli.

    Claudio Gemetti era a sua volta proprietario della particella n. 1240
di Lumino, costituita d'una selva di mq 25 969, posta sulla sponda
sinistra della Moesa. Per il trasporto del legname, egli usufruiva di una
teleferica, la cui stazione di arrivo giaceva sulla citata particella 866.
L'espropriazione (in parte definitiva, in parte temporanea) di quest'ultimo
fondo ha determinato la soppressione della teleferica. L'esercizio della
strada nazionale ne impedisce il ripristino.

    Il 3 aprile 1968 Claudio Gemetti, a nome degli eredi, ha chiesto
davanti alla Commissione federale di stima del VII circondario, in
particolare, "un indennizzo per il filo a sbalzo che durante l'occupazione
non potrà essere servito e che serve una selva di una superficie di oltre
50 000 mq". Successivamente, il 26 giugno 1968 egli ha presentato alla
Commissione una "domanda di risarcimento per rimozione filo a sbalzo". Ivi
egli espone che, fin dal 1925, un filo a sbalzo avente termine sulla
part. 866 viene utilizzato per il trasporto del legname dal bosco al
n. 1240. Chiede pertanto che l'espropriante abbia ad installare, a proprie
spese, un nuovo filo sulla sponda sinistra del fiume ed a risarcire con
fr. 10 000.-- le maggiori spese di trasporto della legna provocate dalla
maggior distanza da percorrere. Qualora, invece, il ripristino del filo
non sia più possibile, esige un'indennità di fr. 20 000.-- per diminuzione
di valore del bosco. In una precedente udienza di conciliazione davanti
alla Commissione, svoltasi il 20 giugno 1968, Claudio Gemetti aveva
chiesto fr. 10 000.-- "per l'allontanamento del filo".

    C.- Mediante decisione del 1. giugno 1970 la Commissione federale
di stima ha attribuito agli espropriati, privati della possibilità di
utilizzare la teleferica, sita sul terreno n. 866, per lo sgombero del
legname dal bosco un'indennità a titolo di inconvenienti di fr. 8000.--.

    D.- Lo Stato del cantone Ticino, quale ente espropriante, ha impugnato
questa decisione mediante un ricorso di diritto amministrativo. Chiede lo
stralcio dell'indennità attribuita per la soppressione del filo a sbalzo.

    L'espropriata ha interposto un ricorso adesivo, nel quale chiede
l'aumento a fr. 10 000.-- dell'indennità in questione.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Estratto dei considerandi:

Erwägung 1

    1.- (Quesiti non più litigiosi).

Erwägung 2

    2.- Dal profilo amministrativo, nel cantone Ticino, l'impianto di fili
a sbalzo - più propriamente telefori - è disciplinato dalla Legge sulle
funi metalliche del 13 dicembre 1912 (art. 21-24). In quanto si tratta
di telefori di interesse privato, essi soggiacciono alla concessione
dell'ispettorato forestale di circondario (art. 22). Sennonché, il termine
di "concessione" usato dal legislatore cantonale è giuridicamente inesatto
e deve intendersi nel senso di autorizzazione di polizia, la quale, di
regola, non fonda diritti acquisiti (RU 87 I 424 e sentenze ivi citate,
90 I 13 consid. 5 a). Difatti, in concreto, la "concessione" prevista
dalla legge cantonale è dettata unicamente da motivi di sicurezza ed
intende preservare persone e cose dai pericoli inerenti all'esercizio
della teleferica. L'art. 24 della legge impone la prestazione di una
cauzione a garanzia del risarcimento di eventuali danni procurati a terzi.
Non è quindi dall'esistenza di siffatta concessione (recte: autorizzazione)
che il titolare può dedurre diritti nei confronti dell'espropriante.

Erwägung 3

    3.- Dal profilo civile, una teleferica costituisce una condotta, che
cade sotto l'art. 676 CC, se è costituita come servitù, ed è disciplinata,
invece, dall'art. 691 CC, se esiste in virtù dei rapporti di vicinato
(art. 676 cpv. 2 CC). La nozione di condotta è eguale nei due articoli
(HAAB, N. 9 all'art. 691). L'art. 21 della già citata legge cantonale
dichiara coerentemente che i telefori di utilità privata sono sottoposti
alle norme stabilite dagli art. 691, 692 e 693 CC.

    Il proprietario del bosco n. 1240, rispettivamente i suoi successori
in diritto, non affermano che fossero al beneficio di una servitù. La
costituzione di una servitù esige necessariamente la stipulazione di
una convenzione scritta col proprietario del fondo gravato (art. 732 CC)
e ciò anche se si tratta della servitù di condotta di cui all'art. 676 CC
(HAAB, N. 9, MEIER-HAYOZ, N. 20 all'art. 676). Del resto, in concreto, la
costituzione di una servitù appare poco probabile già per il fatto che la
teleferica, pur attraversando fondi di terzi, aveva la propria stazione di
arrivo su un terreno appartenente alla moglie del proprietario del bosco.

    Più probabile e verosimile è che il diritto di condotta si fondi
sull'art. 691 CC. Non basta però che le condizioni di legge siano
date. Occorre che l'interessato faccia valere con successo la pretesa
fondata sul citato articolo e sia in grado di esibire sia una sentenza
favorevole sia l'accordo del proprietario del fondo gravato. Tra le
condizioni dell'art. 691 CC figura il pagamento di un'indennità; se la
messa in esercizio della condotta avviene prima di tale pagamento, il
proprietario del fondo gravato può insorgere contro la turbativa sia con
un'azione negatoria sia con un'azione possessoria (HAAB, N. 10, LEEMANN,
N. 25-26 all'art. 691). Inoltre, è indispensabile che la condotta non possa
essere compiuta senza servirsi del fondo stesso o senza spese eccessive
(art. 691 cpv. 1 in fine CC).

    L'autorizzazione impartita dalle autorità amministrative non pregiudica
in nessuna maniera la questione di sapere se l'interessato possa invocare,
per la costituzione del diritto di condotta, i rapporti di vicinato (HAAB,
N. 2 in fine all'art. 691).

    Gli elementi di fatto che risultano dall'incarto e gli accertamenti
eseguiti dalla Commissione non permettono tuttavia di rispondere a
tali questioni. È opportuno che i fatti vengano completati dalla stessa
Commissione.

Erwägung 4

    4.- Se dovesse risultare che Claudio Gemetti, rispettivamente i
suoi successori in diritto, vantano un diritto di condotta per l'uso del
teleforo fondato sull'art. 691 CC, bisognerebbe allora statuire l'obbligo
dell'espropriante al versamento di una indennità. Rapporti di vicinato
possono, difatti, formare oggetto di espropriazione, sia che essi vengano
soppressi sia che vengano semplicemente ridotti (art. 5 LEspr. HESS, N. 3-4
all'art. 5 LEspr.). Nell'ipotesi considerata, l'esercizio dell'autostrada
conforme alla sua destinazione provocherebbe perlomeno una limitazione
del diritto dei proprietari del bosco, dedotto dal diritto di vicinato,
di usufruire di una teleferica per il trasporto della legna, obbligandoli
a stabilire, d'ora in poi, la stazione di arrivo sulla sponda sinistra del
fiume, con tutti gli inconvenienti ed il danno già rilevati dall'istanza
inferiore. Ai proprietari dovrebbe esser riconosciuta la qualità di
espropriati, anche se essi non devono cedere all'espropriante nessuna
superficie del bosco.

    La situazione non è dissimile da quella che ha giustificato
il riconoscimento della qualità di espropriati ed il diritto ad
un'indennità ai proprietari che, pur non dovendo cedere nessuna superficie
all'espropriante, si vedono colpiti nei loro diritti di vicinato dalle
immissioni eccessive provenienti dall'opera dell'espropriante (RU 94 I
297 e segg., 95 I 493/494).

    Qualora, invece, le premesse dell'art. 691 CC non fossero adempiute,
bisognerebbe concludere che i proprietari dei fondi attraversati dalla
teleferica non hanno assunto che un impegno di portata obbligatoria o
accordato una semplice concessione precaria (HAAB, N. 2 all'art. 691) e
che i proprietari del bosco non sono titolari che di un diritto personale,
non suscettibile di essere espropriato ed indennizzato.

Erwägung 5

    5.- e 6. - ...

Entscheid:

               Il Tribunale fedederale pronuncia:

    Il ricorso dell'espropriante è accolto e la causa rinviata alla
precedente istanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.