Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 II 320



97 II 320

44. Sentenza del 21 ottobre 1971 della II Corte civile nella causa Tami
contro Tami. Regeste

    Miteigentum an Grundstücken.

    1.  Begriff der Verwaltungshandlungen im Sinne von Art. 647 Abs. 2
Ziff. 1 ZGB (Erw. 4 und 5).

    2.  Verfahren, in welchem Gesuche zu behandeln sind, die dem Richter
auf Grund von Art. 647 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB vorgelegt werden. Bundesrecht und
kantonales Recht; Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 2, 3 und 6).

Sachverhalt

    A.- I fratelli Pierolinto e Carlo Tami sono comproprietari in
parti uguali d'un immobile a Lugano, che comprende un cinema, uffici
e abitazioni.

    Il cinema è gestito da una società anonima, la Supercinema SA, le
cui azioni appartenevano ai due comproprietari dell'immobile. Mediante
convenzione del 24 febbraio 1961, Pierolinto ha venduto a Carlo le sue
azioni della società. La convenzione contiene la clausola seguente:
"Sarà steso regolare contratto di locazione per il cine Corso e locali
uffici annessi, sulla base attuale".

    Il 26 settembre 1963 Pierolinto notificava al fratello, amministratore
unico della Supercinema SA, la disdetta della locazione del cinema
alla scadenza di un termine di sei mesi. Egli proponeva la conclusione
d'un nuovo contratto, con un canone corrispondente al 20% degli incassi
lordi del cinema. Carlo invocava la convenzione del 1961; egli ammetteva
solamente un adeguamento del canone d'affitto, escludendo invece una
modificazione delle basi del contratto. Le trattative duravano fino al
1969, senza che si arrivasse ad un accordo.

    B.- Il 19 giugno 1969 Pierolinto Tami conveniva il fratello dinnanzi
al Pretore di Lugano-Città. Fondandosi sull'art. 647 CC, egli chiedeva
che fosse designato un rappresentante dei comproprietari autorizzato a
denunciare il contratto di locazione ed a concludere un nuovo contratto
a condizioni più vantaggiose.

    Il convenuto eccepiva in prime cure l'irregolarità della procedura,
sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere iniziata secondo la procedura
ordinaria e non ricorrendo a quella di Camera di Consiglio.

    Con decreto del 3 settembre 1970 il Pretore accoglieva l'istanza e
designava un rappresentante dei comproprietari.

    Statuendo sul gravame presentato da Carlo Tami, la Camera civile
del Tribunale di appello del cantone Ticino annullava, con sentenza
del 14 giugno 1971, per vizio di forma e senza entrare nel merito,
la decisione pretorile. La Corte cantonale rilevava che la procedura
sommaria di Camera di Consiglio è prevista dalla legge ticinese soltanto
per le decisioni emanate in applicazione dell'art. 647 cpv. 2 num. 1
CC. Poiché la designazione di un rappresentante dei comproprietari ai
fini della conclusione d'un nuovo contratto di locazione non rientra nel
quadro di tali provvedimenti, doveva essere seguita la procedura ordinaria.

    C.- Pierolinto Tami ha proposto ricorso per riforma avverso la sentenza
della Camera civile del Tribunale d'appello, chiedendo la conferma del
decreto pretorile e, a titolo eventuale, il rinvio della causa alla
Corte cantonale.

    Il convenuto chiede il rigetto del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- La Corte cantonale ha annullato la decisione di prime cure per un
vizio di procedura. A suo avviso, l'istanza presentata da Pierolinto Tami
doveva essere istruita e giudicata secondo la procedura ordinaria e non
il rito sommario in Camera di Consiglio. Nella materia di cui trattasi,
la procedura sommaria è ammessa, in virtù dell'art. 4 num. 16 della
legge ticinese d'applicazione del Codice civile, per "i provvedimenti
che concernono gli atti di amministrazione della comproprietà (647
cpv. 2 n. 1)". Tutte le altre decisioni devono essere emanate secondo
la procedura ordinaria.

    A mente della Corte cantonale, l'oggetto dell'istanza litigiosa eccede
il quadro delle misure previste dall'art. 647 cpv. 2 num. 1 CC.

Erwägung 2

    2.- L'impugnata sentenza ha statuito solamente su di una questione di
procedura, disciplinata dalla legge cantonale. Trattasi, cioé, d'un punto
che concerne il diritto cantonale. Poiché tuttavia l'art. 4 num. 16
della legge ticinese d'applicazione del Codice civile si riferisce
all'art. 647 cpv. 2 num. 1 CC, la Corte cantonale, per decidere sulla
procedura applicabile secondo il diritto cantonale, s'é pronunciata,
in via preliminare, su di una questione di diritto federale, ossia su
quella di sapere se la decisione controversa ha per oggetto un atto
d'amministrazione ai sensi dell'art. 647 cpv. 2 num. 1 CC.

    Secondo la giurisprudenza, l'applicazione del diritto federale
nei considerandi d'una sentenza concernente una questione di diritto
cantonale può dar luogo ad un ricorso per riforma solamente allorché,
sul punto in discussione, il legislatore cantonale è vincolato da una
norma del diritto federale. Unicamente in tal caso è giustificato il
controllo da parte della giurisdizione federale, dato che esso è destinato
ad assicurare l'osservanza d'una regola imposta dal legislatore federale
(RU 80 II 183; 84 II 133; 85 II 364).

    Ne discende che la sentenza cantonale è soggetta al riesame del
Tribunale federale solamente ove l'art. 647 cpv. 2 num. 1 CC imponga una
procedura sommaria. In caso contrario, spetterebbe al legislatore ticinese
determinare in modo indipendente la procedura giudiziaria da seguire e
il riferimento ad un principio del diritto federale avrebbe carattere
facoltativo: il diritto cantonale potrebbe applicarlo e interpretarlo
liberamente né potrebbe parlarsi della violazione d'una norma imposta
dal diritto federale. In tale ipotesi il ricorso per riforma non sarebbe
ricevibile.

Erwägung 3

    3.- In forma indiretta l'art. 647 cpv. 2 num. 1 CC riconosce al
comproprietario il diritto di "far ordinare" dal giudice, in caso di
bisogno, l'esecuzione degli atti d'amministrazione necessari a conservare
il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso. Utilizzando il
termine "far ordinare" - distinto da quello di "azione", impiegato
nell'art. 649 b, cpv. 2 - il legislatore ha manifestato la sua intenzione
d'imporre ai Cantoni una procedura rapida e semplice, contrapposta alla
procedura ordinaria. Pur non trattandosi in tali casi d'un provvedimento
interlocutorio, con validità provvisoria, bensì d'una decisione di
natura definitiva, il carattere d'urgenza che possiedono generalmente gli
atti d'amministrazione "necessari a conservare il valore della cosa e a
mantenerla idonea all'uso" giustifica imperiosamente che s'abbia ricorso
ad una procedura quanto più semplice e rapida. Il messaggio del Consiglio
federale (FF 1962, p. 1848/1849) è categorico al proposito (in questo
senso pure: MEIER-HAYOZ, 4a edizione, n. 27, 28, 53 all'art. 647).

    Il comproprietario può pertanto pretendere sulla base del diritto
federale che le controversie di cui all'art. 647 cpv. 2 num. 1 CC siano
risolte secondo una procedura accelerata.

    Il legislatore ticinese era quindi tenuto, in virtù del diritto
federale, ad istituire una procedura speciale, semplice e sollecita, per
definire le vertenze a cui si riferisce l'art. 647 cpv. 2 num. 1 CC. Tale
è l'oggetto dell'art. 4 num. 16 della legge cantonale d'applicazione del
Codice civile.

    Ne segue che la censura del ricorrente, fondata sulla violazione
dell'art. 647 CC, è ricevibile.

Erwägung 4

    4.- Si pone a questo punto la questione di sapere se l'atto
d'amministrazione postulato dall'attore è un atto d'amministrazione
necessario a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso,
ai sensi dell'art. 647 cpv. 2 num. 1 CC.

    La predetta disposizione comprende tutti gli atti d'amministrazione
indipendentemente dalla loro importanza, sia che si tratti
d'amministrazione ordinaria, o d'atti d'amministrazione "più importanti"
ai sensi dell'art. 647 b, o addirittura, in certi casi eccezionali, di
lavori di costruzione, quale un muro di protezione contro le valanghe, ad
esempio (vedasi al proposito il messaggio citato del Consiglio federale,
ibidem, p. 1849/1850; MEIER-HAYOZ, n. 43).

    L'art. 647 cpv. 2 num. 1 CC non fa neppure distinzione alcuna circa
la natura dell'atto: questo può essere sia un atto materiale, quale una
riparazione, sia un atto giuridico,quale l'estromissione d'un locatario,
sia un atto giudiziario.

    Il criterio determinante è che l'atto deve essere "necessario a
conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso". Il
fatto che certi atti rientrino nell'"ordinaria amministrazione" ai
sensi dell'art. 647 a, non significa ancora che essi siano necessari,
come ritiene invece il ricorrente.

    L'esito del ricorso dipende dunque unicamente dalla questione di sapere
se le misure chieste al giudice - per l'intermedio d'un amministratore -
rispondano a tale requisito.

    Al proposito non possono esservi principi rigidi, né potrebbe essere
predisposto un elenco esauriente di atti necessari. Determinanti sono
piuttosto le circostanze concrete della fattispecie (MEIER-HAYOZ, n. 49).

    Conviene precisare che non deve confondersi il concetto d'utilità con
quello di necessità. Non tutti gli atti che, secondo una sana valutazione,
sono suscettibili di migliorare il reddito, sono necessari (v. MEIER-HAYOZ,
n. 48).

    Secondo l'art. 647 cpv. 2 num. 1, l'atto deve essere necessario a
conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso. Per quanto
concerne questo ultimo concetto (il testo francese, che par la di "utilité
de la chose", è meno felice di quello tedesco, che impiega l'espressione
"Gebrauchsfähigkeit", e di quello italiano), è evidente che solamente
possono essere presi in considerazione atti destinati a far sì che la
cosa continui ad essere idonea al suo uso normale; restano esclusi a
tale riguardo gli atti intesi solamente ad ovviare ad una diminuzione
del rendimento.

    Nella fattispecie, gli atti d'amministrazione richiesti dall'attore
devono essere quindi esaminati soprattutto sotto il profilo della
conservazione del valore.

    Come ha ritenuto giustamente la Corte cantonale, nel caso presente il
provvedimento chiesto dall'attore non è affatto necessario per conservare
il valore dell immobile. Non può in realtà affermarsi che la conclusione
d'una locazione a condizioni più vantaggiose per il proprietario sia
necessario per impedire una svalutazione dell'immobile. Parlando di
"valore", la legge si riferisce principalmente alla conservazione
dell'integrità materiale della cosa, che è l'elemento essenziale di
valutazione. Trattandosi d'immobile d'affitto, la valutazione dipenderà
indubbiamente in certa misura dal reddito. Una valutazione corretta
considererà un reddito normale, che un acquirente eventuale sia in grado di
conseguire. Nella fattispecie la pretesa insufficienza del reddito, fatta
valere dall'attore, trae la sua origine da una convenzione stipulata tra
i due fratelli in circostanze speciali, in occasione della ripartizione
delle azioni della società locataria. Non consta che detto contratto,
di natura particolare, sia tale da ridurre il valore dell'immobile,
quand'anche fosse svantaggioso per il proprietario; valutando il reddito
dell'immobile, qualsiasi interessato all'acquisto prescinderà dalla
contingenza allegata dall'attore.

    La disdetta d'una locazione sarebbe necessaria per conservare
il valore d'un immobile solamente se tale misura dovesse permettere
l'estromissione d'un locatario il cui comportamento implicasse un
deprezzamento dell'immobile stesso: ciò potrebbe avvenire nell'ipotesi
d'un esercizio pubblico che compromettesse il buon nome dell'immobile e
che potesse dar luogo a sanzioni amministrative. Ben distinto è il caso
d'una locazione con il medesimo locatario, a condizioni più vantaggiose
per il proprietario.

Erwägung 5

    5.- Una ragione ulteriore milita nello stesso senso. Dal fatto che la
legge imponga una procedura semplice e rapida si può dedurre che i casi
contemplati dall'art. 647 cpv. 2 num. 1 CC, quand'anche non costituiscano
"misure urgenti", devono presentare nondimeno due requisiti: che la
necessità dell'atto possa essere accertata nel corso d'una procedura
sommaria, e che l'atto presenti una certa urgenza, tale da giustificare il
ricorso ad una procedura accelerata. Nella fattispecie non è data alcuna di
queste due condizioni. Il rinnovo della locazione è litigioso in seguito ad
una divergenza d'opinion sull'interpretazione della convenzione del 1961:
il convenuto ammette solamente un adeguamento del canone nel quadro di
detta convenzione, mentre l'attore intende stipulare il rinnovo su basi
del tutto nuove. Il giudice è chiamato pertanto a decidere preliminarmente
una questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione d'un contratto,
decisione per la quale la procedura ordinaria è senza dubbio la più idonea.
Quanto all'urgenza, va rilevato che le parti hanno trattato per ben sei
anni prima di ricorrere al giudice.

Erwägung 6

    6.- Una soluzione diversa potrebbe tutt'al più essere prospettata
se all'attore fosse possibile rivolgersi al giudice solamente sulla
base dell'art. 647 cpv. 2 num. 1 CC. Se così fosse, trattandosi di
comproprietari che dispongono di parti uguali, l'impossibilità di
raggiungere una maggioranza, richiesta dall'art. 647 a, b e c, o l'abuso
d'una maggioranza, potrebbero giustificare una interpretazione estensiva
dell'art. 647 cpv. 2 num. 1 CC.

    Ciò non è peraltro il caso. Malgrado il silenzio della legge, la
dottrina - come già la giurisprudenza anteriore alla revisione delle
disposizioni del codice civile in materia di comproprietà - riconosce a
ciascun comproprietario il diritto di rivolgersi al giudice in mancanza
d'accordo o di decisione della maggioranza (v. MEIER-HAYOZ, ibidem,
n. 27 e 28). L'attore è quindi senz'altro in grado di ricorrere alla
procedura ordinaria.

Erwägung 7

    7.- La Corte cantonale ha statuito che doveva essere annullata tutta
la procedura, dato che la via scelta dall'attore non offriva al convenuto
sufficienti garanzie processuali. Trattasi d'una questione concernente gli
effetti d'un vizio di forma, che è disciplinata unicamente dal diritto
processuale cantonale ed è come tale insindacabile in questa sede dal
Tribunale federale.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.