Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 III 72



97 III 72

18. Sentenza del 13 aprile 1971 nella causa Rehart. Regeste

    Art. 19 und 140 SchKG. Lastenverzeichnis.

    1.  Vor Bundesgericht anfechtbare Entscheide (Erw. 1).

    2.  Der Gläubiger eines das Grundstück belastenden Grundpfandtitels
ist mit Namen und Wohnort ins Lastenverzeichnis einzutragen. Das
Betreibungsamt hat deshalb dafür zu sorgen, dass die unbekannten Gläubiger
ihre Personalien angeben (Erw. 2). Fall, dass ein Gläubiger sich nicht zu
erkennen gab, obwohl das Betreibungsamt eine bestimmte und ausdrückliche
Aufforderung hiezu an seinen Vertreter gerichtet hatte. Missbräuchliches
und nicht schutzwürdiges Verhalten des Gläubigers, der seinen eigenen
Namen und seinen eigenen Wohnort erst nach Ablauf der hiefür gesetzten
Frist angibt (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Nella procedura esecutiva promossa da Philippine Rehart
contro Maria Rehart per l'incasso di fr. 48 000.-- oltre interessi e
spese, l'Ufficio di esecuzione di Lugano pignorò, in data 22 agosto
1968, l'immobile sito al mappale n. 1220 di Caslano, appartenente
all'escussa. L'atto di pignoramento precisava che il fondo non era gravato
da ipoteche.

    Il 6 marzo 1969 Philippine Rehart chiese all'Ufficio di realizzare
l'immobile. Sul foglio ufficiale ticinese del 16 maggio 1969 fu così
pubblicato il bando d'asta, con l'invito agli interessati di notificare
gli eventuali crediti ipotecari entro il 5 giugno successivo. La vendita
ai pubblici incanti non venne tuttavia effettuata alla data prevista
del 30 giugno 1969, poiché l'ufficio aveva nel frattempo appreso da un
estratto del registro fondiario che il 9 agosto 1968 era stata iscritta
a carico del fondo litigioso un'ipoteca al portatore di fr. 90 000.--.

    L'ufficio di esecuzione di Lugano ingiunse ripetutamente alla
debitrice, anche attraverso la minaccia e, successivamente, il ricorso
ad una denuncia penale, di indicare il nome e l'indirizzo del portatore
dell'ipoteca. Ma invano. Sul foglio ufficiale cantonale del 27 gennaio
1970 esso pubblicò quindi nuovamente l'avviso d'incanto, con un ulteriore
termine sino al 16 febbraio 1970 per notificare i diritti sul fondo. Il 13
febbraio 1970 lo studio dell'avv. X. notificò "a nome e per conto" di un
non precisato portatore un credito ipotecario di fr. 90 000.--; l'ufficio
allestì così l'elenco degli oneri, tenendo conto della suesposta ipoteca.

    Il 3 marzo 1970 la creditrice procedente contestò tuttavia l'esistenza,
l'estensione e l'esigibilità dell'onere, ch'essa riteneva fittizio. Dopo
uno scambio di corrispondenza, il 20 agosto 1970 l'ufficio assegnò alla
creditrice un termine di 10 giorni per proporre l'azione di disconoscimento
del citato credito; già il 27 successivo esso comunicò tuttavia d'aver
annullata "l'erronea iscrizione in elenco oneri del credito ipotecario di
fr. 90 000.-- oltre interessi, perché fondata su di una notifica illegale
e priva di efficacia giuridica"; l'assegnazione di termine alla creditrice
veniva quindi annullata. Un nuovo termine di dieci giorni veniva questa
volta fissato, mediante lettera recante la stessa data del 27 agosto
1970, all'avv. X., perché indicasse il nome e il domicilio del creditore
ipotecario, pena il rifiuto di iscrivere l'onere. Sul foglio ufficiale
ticinese del 29 settembre 1970 veniva quindi pubblicato un nuovo bando
d'asta, prevista per il 5 novembre successivo. Nel termine assegnatogli,
l'avv. X. non corrispose all'invito dell'ufficio: esso si limitò invece a
notificare ancora una volta il credito ipotecario a nome del suo portatore.

    Il 28 ottobre 1970, pochi giorni prima della data prevista per
l'incanto, l'ufficio comunicò all'avv. X. ch'esso si rifiutava di
iscrivere nell'elenco degli oneri il credito ipotecario notificato
senza indicazione dei dati richiesti. Con reclamo del 31 ottobre 1970
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del
cantone Ticino quale autorità di vigilanza, Maria Rehart e Manfred Henne,
che si dichiarava portatore del titolo, impugnarono, con il patrocinio
dell'avv. X., la decisione dell'ufficio di Lugano. Quest'ultimo, il 4
novembre 1970, constatato come il portatore del titolo ipotecario si
fosse finalmente rivelato, rinviò l'incanto previsto per l'indomani.

    B.- Philippine Rehart si aggravò contro questa decisione davanti
all'autorità di vigilanza che, il 3 marzo 1971, respinse il gravame.

    L'autorità cantonale rilevò in sostanza che un onere può essere
iscritto nell'elenco anche alla vigilia dell'incanto, purché l'elenco
degli oneri non sia cresciuto in giudicato. Ora, nella fattispecie,
l'elenco non sarebbe stato mai comunicato agli interessati e non sarebbe
quindi divenuto definitivo: a ragione pertanto l'ufficio di Lugano avrebbe
tenuto conto della censurata notificazione.

    C.- Philippine Rehart impugna la citata decisione davanti al Tribunale
federale. Essa chiede il seguente giudizio:

    1.- Il ricorso è accolto.

    § Di conseguenza è annullata la decisione 3-12 marzo 1971 della CEF TdA
   in re Philippine Rehart/UEF di Lugano.

    2.- È fatto ordine all'UEF di Lugano di fissare immediatamente la nuova
   data dell'incanto sulla base di un elenco oneri che non contempli il
   credito ipotecario di fr. 90 000.-- e delle condizioni d'asta pubblicate
   il 23 ottobre 1970.

    § L'ipoteca di fr. 90 000.-- in Io grado a favore del Portatore
   iscritta a RF il 9.8.1968 sulla part. N. 1220 RFD di Caslano doc. 5314
   è radiata dal Registro Fondiario.

    3.- Protestate spese e ripetibili.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Con il ricorso al Tribunale federale previsto dall'art.  19 LEF
possono essere impugnate soltanto le decisioni delle autorità cantonali
di vigilanza su ricorsi o reclami interposti, giusta gli art. 17 e
18 LEF, contro gli atti o le omissioni degli uffici di esecuzione
e dei fallimenti (RU 82 III 50, 117/118 consid. 1; FAVRE, Droit des
poursuites, p. 74/75). In concreto, l'ufficio di esecuzione di Lugano
non era evidentemente competente per cancellare dal registro fondiario un
onere ipotecario: l'esame di tale quesito esulava quindi anche dai compiti
dell'autorità di vigilanza. Ne consegue che la domanda della ricorrente
volta ad ottenere, in questa sede, la cancellazione dalregistro fondiario
dell'ipoteca litigiosa è palesemente irricevibile.

Erwägung 2

    2.- Il creditore al beneficio di un titolo ipotecario gravante il fondo
pignorato deve in linea di massima essere iscritto nell'elenco degli oneri
con il nome e l'indicazione del domicilio. Dal momento che il suo credito,
o le garanzie che lo corredano, può venire contestato dagli interessati,
solo con tali dati il diritto di questi ultimi è garantito, un'azione
giudiziale contro ignoti essendo inconcepibile. La semplice designazione
d'un rappresentante, pertanto, non basta, poiché il mandatario non è
parte in causa (RU 57 III 134/135 consid. 2). Spetterà di conseguenza
all'ufficio di esecuzione adottare i necessari provvedimenti perché i
creditori sconosciutti annuncino le proprie generalità. Qualora essi non
abbiano un rappresentante, e il loro diritto di pegno desunto dal registro
fondiario e iscritto nell'elenco degli oneri ai sensi dell'art. 34 RFF
sia contestato, si dovrà procedere alla nomina di un curatore, affinché
si possano conoscere i dati necessari sulla persona del creditore,
rispettivamente sulla sua rappresentanza (RU 62 III 123).

Erwägung 3

    3.- Nella fattispecie, il creditore ipotecario aveva un rappresentante
nella persona dell'avv. X., il quale però si era ripetutamente rifiutato
di indicare il nome del suo cliente. L'ufficio di Lugano avrebbe quindi
dovuto, in tali circostanze, contrariamente a quanto ha fatto, negare
l'iscrizione del pegno litigioso nell'elenco degli oneri, fintanto che
il titolare non si fosse annunciato (RU 57 III 135 consid. 3 in fine,
63 III 121). Esso rimediò tuttavia all'errore il 27 agosto 1970, quando
stralciò il diritto di pegno dall'elenco degli oneri, assegnando nel
contempo all'avv. X. un termine di dieci giorni per indicare il nome del
creditore. Nonostante la diffida fosse accompagnata da una comminatoria,
il rappresentante del creditore non la impugnò, limitandosi ad insinuare
ancora una volta il credito, senza dare ragguagli più precisi. L'avv. X. si
aggravò davanti all'autorità di vigilanza soltanto il 31 ottobre 1970,
dopo che l'ufficio gli ebbe, con un'ulteriore decisione, confermato il
rifiuto di iscrivere nell'elenco degli oneri il diritto litigioso.

    Il caso presente si differenzia quindi da quello deciso con la sentenza
pronunciata dal Tribunale federale il 6 luglio 1945 nella causa Perrez,
e pubblicata parzialmente in RU 71 III 108 e segg.: in quella vertenza,
l'ufficio di esecuzione, che non conosceva alcun rappresentante del
creditore pignoratizio, e non escludeva che quest'ultimo avesse ignorato
la diffida, aveva stralciato il pegno dall'elenco oneri, con la riserva
di reiscriverlo in caso di successiva notifica del suo titolare. La
fattispecie che ci occupa è invece ben diversa. Manfred Henne, rivelatosi
solo il 31 ottobre 1970 come titolare del pegno litigioso, aveva un
suo rappresentante nel Ticino, cui era stata regolarmente comminata una
precisa quanto infruttuosa diffida. D'altra parte, non si può affatto
desumere dalla diffida del 27 agosto 1970 dell'ufficio al rappresentante
del creditore una riserva nel senso che il pegno sarebbe stato reiscritto
anche qualora il creditore si fosse manifestato dopo il termine. La
presente fattispecie si identifica piuttosto con quella della già citata
sentenza RU 57 III 131 e segg. - menzionata peraltro dall'ufficio
nella sua diffida - ove il creditore aveva pure un rappresentante che si
rifiutava di rivelare nome e domicilio del suo cliente.

    La diffida litigiosa era chiara e senza riserva, né si prestava ad
equivoci: dato l'atteggiamento del creditore pignoratizio, essa era
anche affatto giustificata. L'ufficio di esecuzione sarebbe potuto
ritornare sulla sua decisione di non iscrivere il pegno solo qualora
la decisione medesima e la comminatoria che l'aveva preceduta fossero
state nulle. Niente par la però a favore di un simile vizio. Solo il
creditore ipotecario e, eventualmente, la debitrice, erano interessati
al mantenimento dell'iscrizione del pegno nell'elenco degli oneri. Ora,
dato il loro censurabile comportamento nella procedura esecutiva,
essi non meritano una speciale protezione, tanto più che hanno omesso
di impugnare la diffida loro comminata il 27 agosto 1970. Una volta
questa cresciuta in giudicato, l'ufficio di esecuzione non poteva del
resto più ignorarne il contenuto, né annullarne gli effetti (v. RU 88
III 14/15 e riferimenti). La inconsueta lunghezza della procedura e i
ripetuti rinvii dell'incanto, determinati da un atteggiamento di abusiva
renitenza del creditore ipotecario a rivelarsi, impongono in concreto che
il diritto di pegno litigioso non venga iscritto nell'elenco oneri. La
diversa soluzione adottata dall'autorità di vigilanza premierebbe chi
non reagisce a giustificate diffide regolarmente comminate e prolunga
abusivamente la procedura.

    Henne deve attribuire al suo comportamento se il diritto di pegno
di cui si professa titolare non può più figurare nell'elenco oneri. Il
ricorso di Philippine Rehart merita pertanto d'essere accolto, e la
decisione impugnata viene annullata.

Entscheid:

               Il Tribunale federale pronuncia:

    1.- In quanto ricevibile, il ricorso è accolto, e la decisione
impugnata è annullata.

    2.- L'ufficio di esecuzione e dei fallimenti di Lugano non dovrà
iscrivere nell'elenco degli oneri il diritto di pegno profes sato
dall'intimato Manfred Henne.