Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 III 128



97 III 128

29. Sentenza del 27 ottobre 1971 nella causa Banca Vallugano. Regeste

    Nachlassverfahren einer Bank.

    1.  Die Bank ist legitimiert, vor der Beschwerdeinstanz eine
Verfügung des Sachwalters anzufechten, durch die sie angewiesen wird,
die Treuhandkonten nicht freizugeben (Erw. 1).

    2.  Entsprechend der für den Konkurs geltenden Regelung ist es
Sache des Zivilrichters, darüber zu befinden, welche Vermögensstücke zur
Vermögensmasse der Bank gehören und welche von Dritten herausverlangt
werden können (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Mediante decreto del 24 maggio 1971 la Camera civile del
Tribunale di appello del cantone Ticino ha concesso alla Banca Vallugano
SA una moratoria concordataria della durata di sei mesi e nominato quale
commissario del concordato la Neutra Fiduciaria SA Quest'ultima, mediante
lettera del 13 luglio 1971, avvertì il Consiglio di amministrazione della
banca di non essere disposta ad escludere dal concordato i conti fiduciari
esistenti presso l'istituto: e ciò, in considerazione dell'incertezza
giuridica connessa a quel genere di conti.

    La Camera civile del Tribunale di appello, statuendo quale autorità
cantonale unica, ha respinto, con sentenza del 21 settembre 1971, un
reclamo interposto dalla Banca Vallugano SA contro la citata decisione del
commissario. Essa ha rilevato che l'esame della titolarità di un credito
spetta al giudice civile ed ha aggiunto che, comunque, nella fattispecie,
la decisione del commissario poggia su motivi seri.

    B.- La Banca Vallugano SA impugna la sentenza cantonale con un
tempestivo ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
federale. Chiede la riforma del giudizio nel senso che i depositi fiduciari
effettuati tramite suo siano liberati alla loro scadenza nelle mani dei
rispettivi fiducianti.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Con la decisione del 13 luglio 1971 il commissario del concordato
aveva dato ordine alla Banca Vallugano SA di non liberare i conti
fiduciari litigiosi. Destinataria di quella misura, che la colpiva
nei suoi interessi, la Banca aveva senza dubbio veste per impugnare la
decisione commissariale davanti all'istanza di ricorso (art. 53 Regolamento
d'esecuzione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, del
30 agosto 1961; RU 82 III 134/135; JAEGER, Commentario, N. 1 all'art. 298
LEF). La sentenza della Camera civile, che ha ammesso tale legittimazione,
è quindi ineccepibile su questo punto.

    Al presente gravame sono applicabili le norme generali stabilite
per i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza
in materia di esecuzione e fallimenti, con la precisazione che le
decisioni dell'autorità dei concordati possono essere impugnate anche
per inadeguatezza (art. 53 cpv. 2 del citato regolamento).

Erwägung 2

    2.- A sostegno del gravame la ricorrente adduce in sostanza di non
essere divenuta proprietaria a titolo fiduciario dei conti litigiosi: in
realtà, ci si troverebbe in presenza di un normale contratto di mandato,
in virtù del quale i crediti acquisiti dal mandatario nei confronti di
terzi passano direttamente, giusta l'art. 401 cpv. 1 CO, al mandante. Ma
anche nel caso in cui si volesse ammettere l'esistenza di un rapporto di
fiducia, l'art. 401 CO dovrebbe secondo la ricorrente trovare applicazione
analogetica, in quanto esso solo assicura la soluzione più adeguata e
più equa.

    L'esame di queste argomentazioni, e delle altre addotte per
giustificare la liberazione dei valori litigiosi, presuppone tuttavia
che questa Camera possa nella presente procedura decidere sulla natura
giuridica e gli effetti del rapporto esistente tra la banca e i suoi
clienti. Ciò non è però il caso.

    Nel fallimento, spetta al giudice ordinario statuire sulle
contestazioni dei terzi relative all'appartenenza alla massa di cose,
crediti o diritti (JAEGER, op.cit., N. 1 in fine all'art. 197 LEF): sono
infatti i tribunali ordinari a dover decidere in modo definitivo quali
sono i beni che, come patrimonio del fallito, rientrano nella massa, e
quali sono quelli che, al contrario, possono essere rivendicati dai terzi
(JAEGER, op.cit., N. 4 lett. C all'art. 197 LEF). La stessa delimitazione
dei compiti dell'autorità di vigilanza, rispettivamente del giudice
ordinario, vale per la normale procedura concordataria disciplinata nella
LEF: anche in tale materia alle autorità di vigilanza è sottratto infatti
l'esame delle pretese attinenti al diritto civile (RU 82 III 136). In un
caso di moratoria accordata ad una banca giusta l'art. 29 della LBCR,
il Tribunale federale ha statuito nel medesimo senso (v. RU 91 III
109). Gli stessi principi debbono evidentemente essere applicati anche
nella procedura di concordato bancario. Da una parte, infatti, non si vede
per quali motivi si dovrebbe in un simile caso decidere diversamente;
dall'altra, va rilevato che una vertenza la quale, come la presente,
solleva delicate questioni giuridiche e rende eventualmente necessario un
ulteriore chiarimento dei fatti, dev'essere, correttamente e secondo la
sua natura, trattata e decisa nella procedura giudiziaria ordinaria. Gli
stessi argomenti svolti dalla ricorrente nel presente gravame mostrano del
resto chiaramente quanto complessa e delicata sia la situazione giuridica
posta alla base della lite. Ora, la procedura di reclamo, rispettivamente
di ricorso, non offre le necessarie garanzie per una soluzione adeguata e
definitiva dei quesiti sollevati. Motivi pratici, in particolare motivi
di economia processuale, debbono retrocedere di fronte alle suddette
considerazioni. Non a torto, del resto, la precedente istanza osserva
che una sua decisione sul merito della vertenza non impedirebbe alla
ricorrente di adire nel contempo il giudice civile, con il conseguente
rischio di giudizi contraddittori. L'intervento dell'autorità di vigilanza
può essere tutt'al più giustificato qualora la decisione del commissario
si riveli manifestamente insostenibile (RU 82 III 136, 91 III 109): ma
un simile caso non si avvera in concreto, giusta quanto correttamente
osserva la Corte cantonale.

Erwägung 3

    3.- Per il presente giudizio non vengono prelevate spese (v.
il decreto del Tribunale federale, del 26 luglio 1971, che modifica
quello concernente la procedura del concordato per le banche e le casse
di risparmio, pubblicato in RU 1971, p. 1176).

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto.