Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 I 91



96 I 91

17. Estratto della sentenza 11 marzo 1970 nella pratica Mossi & Conedera
contro Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG e Calancasca SA Regeste

    Enteignung nach Bundesrecht.

    1.  Die gestützt auf Art. 63 EntG erhobene Beschwerde an das
Bundesgericht kann sich nur gegen eine Handlung oder Unterlassung der
Schätzungskommission oder ihres Präsidenten richten, nicht auch gegen
Gemeinwesen oder Private als eventuelle Inhaber eines Enteignungsrechtes
(Erw. 1 und 2).

    2.  Rechtsbehelfe des Eigentümers eines Grundstücks, das mit einer
Leitungsdienstbarkeit für Elektrizität belastet ist, im Falle von
Missbräuchen des Eigentümers der Leitung (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- La ditta Mossi & Conedera SA e Rino Conedera sono comproprietari,
nel comune di Arbedo, delle particelle N. 809 e N. 1051, che sono da
tempo attraversate dalla linea ad alta tensione Roveredo-Castione,
appartenente alle società Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (in
seguito: Laufenburg AG) e alla Calancasca SA.

    L'elettrodotto ha costituito oggetto di diverse controversie. Già nel
1962, i comproprietari dei fondi avevano richiesto il suo spostamento
per rendere possibile la sistemazione dei loro fabbricati. A richiesta
delle proprietarie della linea, la pratica venne sospesa, una prima volta,
per attendere l'approvazione del nuovo riparto di raggruppamento e, una
seconda volta, per attendere la determinazione definitiva del tracciato
della strada nazionale. I relativi piani vennero approvati nel 1967,
ma la Calancasca SA rinviava ripetutamente una precisa presa di posizione.

    I comproprietari dei fondi si rivolsero al Presidente della
Commissione di stima del VII circondario, ma senza conseguire alcun pratico
risultato. Si rivolgevano pertanto al Consiglio federale. Con lettera
26 gennaio 1970, la Laufenburg AG comunicava a detti comproprietari che,
la linea essendo stata trasferita, il procedimento era divenuto privo di
oggetto ed essa non poteva più essere tenuta ad alcun risarcimento. Il
17 febbraio 1970, il Dipartimento federale dei trasporti, delle
comunicazioni e delle energie, confermava a Mossi & Conedera che, secondo
una comunicazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente
forte, l'elettrodotto era stato spostato in modo da evitare i fondi degli
istanti; per cui il procedimento di espropriazione non poteva più essere
intrapreso. A sensi dell'art. 63 LEspr., i rimanenti problemi erano di
competenza del Tribunale federale, al quale i proprietari dei fondi erano
invitati a rivolgersi direttamente.

    B.- Con istanza fondata sull'art. 63 LEspr., Mossi & Conedera si
sono rivolti al Tribunale federale, chiedendo che sia dichiarato aperto
il procedimento di espropriazione, allo scopo di determinare l'indennità
dovuta dalle ditte convenute. Essi fanno rilevare di aver subito gravi
danni dall'impossibilità di poter disporre del fondo per ben 7 anni,
causata dalle tergiversazioni delle ditte suindicate.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'istanza, essendo fondata sull'art. 63 LEspr., deve essere
considerata come ricorso all'autorità di vigilanza. Il Tribunale federale
non è però autorità di vigilanza su enti pubblici o privati, eventuali
titolari di un diritto di espropriazione. Anche nel caso particolare,
non può pertanto assegnare obblighi alle ditte Laufenburg AG e Calancasca
SA, contro le quali l'istanza è diretta. Le richieste degli istanti sono
perciò irricevibili.

Erwägung 2

    2.- Un ricorso fondato sull'art. 63 LEspr. può essere interposto solo
contro un atto o un'omissione della Commissione di stima o del presidente
della medesima (RU 67 I 173). In concreto, gli istanti non addebitano alla
Commissione o al suo presidente, alcun atto difettoso nè alcuna negligenza.
Comunque non risulta che dette autorità abbiano misconosciuto i diritti
degli istanti e, segnatamente, commesso un diniego di giustizia....

Erwägung 3

    3.- Il proprietario di un fondo sul quale, come nel caso particolare,
gravi una servitù di linea elettrica, imposta mediante un procedimento
di espropriazione o stabilita di comune accordo sulla base delle
speciali norme di diritto federale, ha, a seconda dei diritti che fa
valere, la possibilità di chiedere l'intervento del Consiglio federale,
rispettivamente del Dipartimento competente, come autorità di vigilanza
sugli impianti elettrici (art. 1 LIE), oppure di promuovere un'azione
civile (RU 92 I 179 e citazioni).

    a) L'apertura di una nuova espropriazione, può essere richiesta
anche dall'espropriato al Consiglio federale, nel caso di cui all'art. 50
cpv. 3 LIE, vale a dire qualora le circostanze rendessero desiderabile
la modificazione dell'impianto.

    In concreto, il Dipartimento federale dei trasporti, delle
comunicazioni e delle energie, si è però già espresso nel senso che,
la Laufenburg AG e la Calancasca AG avendo già disposto il trasferimento
della linea e liberato i fondi degli istanti, l'istanza è divenuta priva
di oggetto. In questa sede è d'altronde superfluo stabilire se, nel caso
particolare, altre premesse dell'art. 50 cpv. 3 LIE siano adempiute.

    b) Qualora si consideri leso nei suoi diritti privati, il proprietario
ha comunque la possibilità di adire il giudice civile. A tale riguardo esso
ha anzitutto l'azione di responsabilità a'sensi degli art. 27 e segg. LIE,
ma può promuovere anche l'azione possessoria e quelle di reintegra e di
manutenzione; può eventualmente far valere accordi prestabiliti.

    Nel caso particolare, i proprietari affermano di aver subito dei
danni a causa dell'ingiustificato ritardo nel procedere al trasferimento
della linea, e quindi di essere vittima di eccessi o abusi nell'esercizio
della servitù gravante sul loro fondo. Una siffatta questione può essere
giudicata solo sulla base della portata e del contenuto di tale servitù,
così come risulta dall'accordo a suo tempo intervenuto fra le parti o loro
predecessori, o come stabilito dall'atto di espropriazione (HESS, Kommentar
p. 20 N. 23 e p. 408 N. 77). Questo accertamento nonchè quello riguardante
gli eventuali danni subiti dagli istanti per effetto dell'intempestivo
trasferimento della linea possono essere effettuati soltanto dal giudice
civile (RU 44 I 40, 49 I 377). Ne consegue che gli istanti possono agire
solo in tale sede.