Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 I 462



96 I 462

72. Sentenza del 7 ottobre 1970 nella causa Wella AG contro Istituto
Biochimico IBSA SA. Regeste

    Staatsrechtliche Beschwerde gegen einen Beweisbeschluss. Art.  87 OG.

    1.  Das Bundesgericht verzichtet auf das Erfordernis des nicht
wiedergutzumachenden Nachteils (Art. 87 OG), wenn mit der Beschwerde neben
Verletzung des Art. 4 BV eine andere Verfassungsverletzung geltend gemacht
wird, für welche die Beschränkung des Art. 87 OG nicht gilt (Erw. 2).

    2.  Der Betroffene ist erst dann legitimiert, einen Beweisbeschluss
im Zivilprozess mit staatsrechtlicher Beschwerde anzufechten, wenn die
letzte kantonale Instanz den Endentscheid gefällt hat; unterliegt dieser
der Berufung, so ist die Beschwerde auch dann zulässig, wenn er zugunsten
des Beschwerdeführers lautet (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Mediante petizione del 19 agosto 1968 la Wella AG, con sede a
Darmstadt (Germania occidentale), ha convenuto davanti al Tribunale di
appello del Cantone Ticino l'Istituto biochimico IBSA, società anonoma con
sede a Massagno. L'attrice chiedeva la radiazione di un marchio depositato
da quest'ultima ditta, e l'emanazione di un divieto d'uso ulteriore.

    All'udienza di interrogatorio dell'8 maggio 1969 la Wella AG ha chiesto
al Tribunale di richiamare dalla Procura pubblica sottocenerina l'incarto
di un procedimento penale promosso nel luglio 1965 dalla ditta Schwarzkopf
AG contro il dott. Vero Castelli, per i titoli di violazione di marchio e
concorrenza sleale. Poichè la convenuta si era opposta a tale edizione,
la Wella AG ripropose la domanda di richiamo dell'incarto con petizione
incidentale del 22 luglio 1969.

    B.- La Camera civile del Tribunale di appello del Cantone
Ticino, mediante sentenza del 5 maggio 1970, ha respinto la petizione
incidentale. Essa ha ritenuto applicabile in concreto l'art. 187 CPC
ticinese, secondo cui "le pubbliche autorità e i funzionari possono
essere tenuti alla produzione di quegli atti che le parti non hanno potuto
ottenere in originale o in copia"; tuttavia, ha negato l'esistenza, nella
fattispecie, di un evidente interesse processuale alla richiamata edizione.

    C.- La Wella AG impugna questo giudizio mediante un tempestivo
ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 4 CF e
dell'art. 2 disp. trans. CF. Essa rimprovera, in sostanza, alla Corte
cantonale di averle arbitrariamente precluso una prova necessaria alla
realizzazione di un diritto concessole dalla legge federale. Chiede,
concludendo, di annullare la sentenza impugnata e di ordinare alla Corte
cantonale di ammettere il richiamo del noto incarto penale.

    D.- L'intimata propone la reiezione del ricorso. La Camera civile
del Tribunale di appello del Cantone Ticino non ha presentato osservazioni.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Le decisioni con cui il giudice, in una causa civile, si
pronuncia in merito all'edizione di atti o documenti da terzi, quand'anche
siano fondate su di un disposto del diritto civile, non concernono un
procedimento civile a'sensi degli art. 43 e segg. e 68 e segg. OG. Esse
costituiscono decisioni di natura processuale, non impugnabili con il
ricorso per riforma o con il ricorso per nullità, ma soltanto con il
ricorso di diritto pubblico (RU 93 II 62/63 e la giurisprudenza anteriore
ivi citata).

Erwägung 2

    2.- Il giudizio impugnato, che concerne le prove, non pone fine al
litigio: esso costituisce una decisione incidentale a'sensi dell'art.
87 OG, ed è impugnabile con il ricorso di diritto pubblico per violazione
dell'art. 4 CF solo se ne derivi al ricorrente un danno irreparabile. Il
Tribunale federale rinuncia tuttavia a questo requisito, proprio al
ricorso per arbitrio, quando nel gravame è fatta valere la violazione di un
altro diritto costituzionale, per il quale la limitazione d'impugnabilità
posta dall'art. 87 OG non si applica (RU 76 I 393, 95 I 443 consid. 1;
v. inoltre le sentenze inedite del 13 dicembre 1967 in re Haenni, e del
10 dicembre 1968 in re Alpgenossenschaft Kerns). A tal fine, occorre
però che la censura di violazione di quest'altro diritto costituzionale
sia a sua volta ricevibile ed abbia una portata propria (cfr. la citata
sentenza Haenni, consid. 1 in fine).

    La ricorrente invoca nel gravame la violazione del principio della
forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp. trans. CF). Perchè
codesto principio sia violato, occorre che il diritto cantonale contraddica
il diritto federale, oppure che un cantone si sia arrogata una competenza
riservata unicamente alla Confederazione (RU 93 I 518 consid. 3 e autori
ivi citati). Ora, la ricorrente non sostiene affatto che l'art. 187
CPC ticinese, su cui la Corte cantonale si è fondata per respingere la
domanda di edizione, impedisca di attuare il diritto federale. D'altronde,
con ragione: chè questo disposto prescrive unicamente che le pubbliche
autorità e i funzionari possono essere tenuti alla produzione di atti,
cioè si limita ad istituire la competenza del giudice per ordinare tale
richiamo. La ricorrente, in sostanza, si limita ad asserire che il giudice
ha reso una decisione arbitraria. La censura di violazione del principio
della forza derogatoria del diritto federale non ha, quindi, una portata
propria, e coincide con la censura d'arbitrio.

Erwägung 3

    3.- In simili circostanze, il gravame interposto contro l'impugnata
decisione sulle prove è ricevibile soltanto alla condizione che da essa
derivi per la ricorrente un pregiudizio irreparabile.

    a) Nelle sentenze pubblicate in RU 77 I 226 e segg. e 84 I 217 e
segg., il Tribunale federale ha ritenuto che codesto requisito del danno
irreparabile è adempiuto nei casi in cui la decisione incidentale sulle
prove è emanata in una vertenza suscettibile di ricorso per riforma. In
effetti - ha argomentato il Tribunale federale - se il ricorrente
dovesse, in un simile caso, vincere il processo davanti all'ultima
istanza cantonale, ma soccombere davanti al Tribunale federale adito con
un ricorso per riforma proposto dalla controparte, gli sarebbe preclusa
la possibilità di censurare, mediante un ricorso di diritto pubblico,
la incostituzionalità del decreto interlocutorio emanato in applicazione
del diritto cantonale di procedura (v. BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p.
355/56).

    Questa giurisprudenza è fondata sulla premessa secondo cui chi ha
vinto una causa suscettibile di ricorso per riforma non può impugnare il
giudizio favorevole, o i decreti interlocutori che l'hanno preceduto, con
un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione di norme cantonali
di procedura. Sennonchè, in una successiva sentenza (pubblicata in RU 86 I
224 e segg.), il Tribunale federale, statuendo nell'ambito dell'art. 88 OG,
ha riconosciuto l'interesse, e quindi anche la legittimazione, della parte
vincente davanti alla giurisdizione cantonale, per impugnare la sentenza
cantonale a lei favorevole, sostenendo che le è stata arbitrariamente
rifiutata l'assunzione di determinate prove: e ciò, al fine di prevenire
un successo del ricorso per riforma interposto dalla controparte davanti
al Tribunale federale. La procedura da seguire in siffatto caso è indicata
in RU 86 I 226 (v. pure RU 86 II 243 e segg.).

    b) Le due suesposte motivazioni sono tra loro contraddittorie. Per
la sicurezza del diritto, si impone di sciogliere questo contrasto. Il
Tribunale federale dà la preferenza alla giurisprudenza consacrata in RU
86 I 224 e segg. Ora, se si ammette la possibilità di impugnare con un
ricorso di diritto pubblico il giudizio definitivo favorevole, al fine
di censurare l'arbitraria violazione di norme procedurali cantonali, e a
solo scopo prudenziale, analoga facoltà deve essere riconosciuta quando
la censurata violazione è contenuta non già nella sentenza definitiva, ma
in una decisione incidentale che l'ha preceduta. Lo scopo dell'art. 87 OG
non è infatti di precludere al ricorrente la possibilità di impugnare, in
difetto di un danno irreparabile, il giudizio incidentale, ma di obbligarlo
ad avvalersi del rimedio al momento in cui è emanata la decisione finale.

    La soluzione di riconoscere all'interessato il diritto di impugnare,
con il ricorso di diritto pubblico, un giudizio interlocutorio sulle
prove solo quando l'autorità cantonale d'ultima istanza ha pronunciato
la sentenza finale offre parecchi vantaggi. Innanzitutto, essa è conforme
allo spirito dell'art. 87 OG, che intende alleggerire l'onere della Camera
di diritto pubblico, impedendo ch'essa sia magari più volte obbligata a
pronunciarsi sulle incidenze lungo l'iter di una causa civile. Inoltre, è
spesso solo alla fine della vertenza che si possono valutare l'importanza
e la portata di un giudizio incidentale: e può accadere che, conclusa la
causa, si constati come essa non sia stata influenzata da quel giudizio
e dalle sue conseguenze. La soluzione sopra riferita si concilia quindi
anche con le esigenze dell'economia processuale.

    Certo, si può obiettare che, i termini per interporre il ricorso per
riforma e il ricorso di diritto pubblico essendo ora entrambi di 30 giorni,
chi ha vinto nel merito può anche non sapere se la controparte presenterà
un ricorso per riforma sino all'ultimo giorno. Ma codesto argomento,
d'altronde già parzialmente proponibile allorquando i termini erano
diversi, non è decisivo. Infatti, nulla impedisce all'interessato di
interporre un ricorso di diritto pubblico a titolo cautelativo, qualora
egli tema che la controparte presenti un ricorso per riforma, e che questo
rimedio possa avere esito favorevole.

    Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico presentato dalla
Wella AG contro la citata decisione incidentale sulle prove si rivela,
allo stadio attuale, prematuro; esso è pertanto irricevibile. È chiaro
che la ricorrente potrà, se del caso, impugnare siffatto giudizio quando
la Corte cantonale si sarà pronunciata sul merito della vertenza.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è irricevibile.