Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 I 364



96 I 364

57. Estratto della sentenza del 14 ottobre 1970 nella causa Bianchi e
liteconsorti contro Cattaneo e liteconsorti e Consiglio di Stato del
Cantone Ticino. Regeste

    Art. 4 und 31 BV. Apothekergewerbe.

    1.  Kantonale Vorschriften, welche die Schliessung der Ladengeschäfte
während einer bestimmten Zeit im Laufe der Woche anordnen, umdem Personal
die nötige Freizeit zu verschaffen, dienen dem Schutze der öffentlichen
Gesundheit und sind daher mit Art. 31 BV grundsätzlich vereinbar (Erw. 2).

    2.  Der Beschluss des Tessiner Staatsrates, der allen Apotheken
von Lugano (mit Ausnahme der diensthabenden) die Schliessung am
Samstagnachmittag vorschreibt und damit ihren Inhabern die Möglichkeit
nimmt, wie bisher am Montagmorgen zu schliessen, beruht nicht auf
hinreichenden polizeilichen Gründen, missachtet den Grundsatz der
Verhältnismässigkeit und verstösst daher gegen Art. 31 BV (Erw. 3).

Sachverhalt

                 Riassunto della fattispecie:

    A.- Con istanza del 12 febbraio 1970, 18 farmacisti di Lugano,
designandosi come "Circolo dei farmacisti" della città, chiesero al
Consiglio di Stato del cantone Ticino di stabilire per tutte le farmacie di
Lugano, eccettuate quelle di turno, l'obbligo di chiudere alle 12.30 del
sabato. Questa domanda, fondata sull'art. 22 cpv. 2 della legge ticinese
sul lavoro dell'11 novembre 1968, venne pubblicata nel foglio ufficiale
cantonale del 27 marzo 1970. L'8 aprile successivo Claudio Bianchi, Übaldo
Bianchi, Marco Alberga e Roberto Herklotz, tutti farmacisti proprietari
di farmacie nel comune di Lugano, si opposero a tale domanda davanti
al Dipartimento cantonale delle opere sociali. Il Consiglio di Stato,
con decreto del 28 aprile 1970, ha però accolto l'istanza, e fissato di
conseguenza, per tutte le farmacie site a Lugano, l'obbligo di rimaner
chiuse il sabato dalle 12.30 in avanti, riservate talune eccezioni.

    B.- I farmacisti Claudio e Übaldo Bianchi, Marco Alberga e Roberto
Herklotz impugnano questo decreto davanti al Tribunale federale mediante
un tempestivo ricorso di diritto pubblico.

    Essi negano che l'obbligo di chiudere le farmacie di Lugano nel
pomeriggio del sabato risponda a un'esigenza di salute pubblica, e
ravvisano quindi nell'impugnato decreto una inammissibile limitazione della
libertà del commercio e dell'industria. Concludendo, essi rimproverano
all'autorità cantonale d'aver violato gli art. 31, 33 e 4 CF e chiedono
di annullare l'impugnato decreto.

    Il Consiglio di Stato del cantone Ticino propone di respingere il
ricorso. Eguale domanda viene formulata dal gruppo di 18 farmacisti
di Lugano autori dell'istanza litigiosa, cui il Tribunale federale ha
riconosciuto la qualità di "interessati" in questa procedura.

    C.- Mediante decreto del 19 giugno 1970 il Presidente della Camera
di diritto pubblico del Tribunale federale ha attribuito al ricorso
l'effetto sospensivo.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- (Ricevibilità del ricorso).

Erwägung 2

    2.- L'art. 31 CF, che garantisce la libertà del commercio e
dell'industria, si riferisce, per costante giurisprudenza, anche alle
professioni liberali, in particolare alla professione di farmacista (RU
83 I 253, 91 I 460, 93 I 521, 94 I 226). Le restrizioni che il diritto
cantonale può apportare alla succitata libertà costituzionale si limitano
alle misure di polizia giustificate dall'interesse pubblico e destinate
in modo particolare alla salvaguardia dell'ordine, della quiete, della
sicurezza, della salute e della moralità pubblici, come pure della buona
fede nei rapporti commerciali. Per non violare l'art. 31 CF, tali misure
di polizia debbono essere proporzionali al fine perseguito e trattare
su di un piano di eguaglianza tutti coloro che esercitano la stessa
professione (RU 87 I 447/448, 453; 89 I 30/31; 91 I 104 consid. 2 a;
94 I 227 consid. 2).

    Secondo la più recente giurisprudenza, le prescrizioni cantonali di
polizia che ordinano la chiusura dei negozi durante un determinato lasso
di tempo nel corso della settimana, al fine di offrire al personale il
necessario tempo libero, son destinate a salvaguardare la salute pubblica
e si conciliano quindi con l'art. 31 CF (RU 73 I 100 consid. 2, 86 I 274
consid. 1, 88 I 236, 89 I 31, 91 I 105 in alto). Questa giurisprudenza è
stata criticata dalla dottrina (v. H. HUBER, ZBJV, anno 1966, vol. 102,
p. 427/428; AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. II,
n. 1897; MARTI, Handels- und Gewerbefreiheit, p. 134/135). Al riguardo,
va però rilevato che i beni protetti dalle misure di polizia economica
devono essere oggi intesi in senso più lato che non in precedenza.
Non sono quindi solo ammissibili provvedimenti che limitano la durata
di lavoro, e che si rivelano necessari per la salvaguardia della salute
fisica e psichica del personale; anche il fatto di poter disporre di
uno spazio di tempo libero sufficientemente ampio appare come un bene
degno d'essere protetto da misure di polizia. Questo problema non ha
tuttavia bisogno d'essere trattato in modo più ampio in concreto, e non è
necessario prendere posizione sulle critiche formulate a proposito della
citata giurisprudenza.

Erwägung 3

    3.- Infatti, come provvedimento di polizia, la chiusura obbligatoria
delle farmacie di Lugano il sabato pomeriggio deve rispettare il
principio della proporzionalità ed essere, di conseguenza, necessaria
perchè i dipendenti possano fruire del riposo loro garantito (RU 89 I
31). Ora, nel presente caso, i ricorrenti riconoscono, di massima, allo
Stato il diritto di prescrivere la chiusura obbligatoria delle farmacie
durante una mezza giornata nel corso della settimana: e in effetti essi
tengono attualmente chiusi i loro negozi il lunedì mattina. Ciò che però
contestano è il diritto del Cantone di prescrivere una chiusura uniforme
di tutte le farmacie di Lugano il sabato pomeriggio: in sostanza, esigono
quindi che sia mantenuta quella libertà di scelta - in concreto tra il
lunedì mattina e il sabato pomeriggio - che era stata, per due altre
mezze giornate della settimana, riconosciuta ai titolari delle farmacie
losannesi nella già citata sentenza RU 89 I 27 e segg.

    La censura dei ricorrenti appare fondata, l'esclusione della
possibilità di scelta tra le due surriferite mezze giornate non essendo
giustificata da sufficienti motivi di polizia e non rispettando il
principio della proporzionalità. Al pubblico la citata possibilità
di scelta dei titolari delle farmacie luganesi offre senza dubbio
vantaggi. Essa ha come conseguenza che il sabato pomeriggio, quando
notoriamente affluiscono nella città numerosissime persone per gli
acquisti, le farmacie aperte non si limiteranno a quelle di turno. Ed
è d'altra parte chiaro che un servizio farmaceutico garantito soltanto
da queste ultime potrebbe apparire, il sabato pomeriggio a Lugano,
manifestamente insufficiente. Dal profilo del controllo di polizia,
la possibilità di scelta richiesta dai ricorrenti non crea particolari
difficoltà, gli orari d'apertura essendo noti e la polizia potendo
facilmente controllarne l'osservanza, dal momento che il numero delle
farmacie di Lugano non è elevato. Certo, spesso il personale preferirebbe
aver libero il sabato pomeriggio anzichè il lunedì mattina. Tuttavia,
questa circostanza non è tanto importante da porre i dipendenti delle
farmacie in una situazione speciale rispetto al personale di tutti gli
altri negozi, che il sabato pomeriggio rimangono aperti. In ogni caso,
essa non costituisce un motivo di polizia sufficiente per la censurata
restrizione.

    È vero che la maggioranza dei titolari delle farmacie di Lugano
desiderano tener chiusi i loro negozi il sabato pomeriggio; e per impedire
che rimanessero aperte le farmacie di concorrenti, essi hanno ottenuto
dal Consiglio di Stato l'obbligo generale della uniforme chiusura di
tutte le farmacie della città il pomeriggio del sabato. Tuttavia, questa
volontà della maggioranza, ch'è ispirata da interessi non suscettibili
di protezione, non costituisce un elemento atto a far imporre una deroga
dell'orario di chiusura stabilito per le ore 17.00 del sabato dall'art. 21
cpv. 1 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968.

    Il quesito di sapere se la proroga degli orari di chiusura sino alle
ore 18.30 del sabato prevista per le zone turistiche si giustifichi anche
per le farmacie, conformemente all'art. 8 del regolamento cantonale di
applicazione della legge sul lavoro, del 22 gennaio 1970, può rimanere
aperto nell'ambito della presente procedura. In tali circostanze, si
può prescindere dall'esaminare se il Consiglio di Stato abbia o meno
arbitrariamente valicato i limiti della competenza concessagli dall'art. 22
cpv. 2 della legge sul lavoro.

    Nè il Consiglio di Stato nè il gruppo di 18 farmacisti che si designa
come "Circolo dei farmacisti di Lugano" adducono, per il resto, nelle
loro osservazioni, motivi validi per sostenere la costituzionalità del
decreto governativo. Per le considerazioni esposte, questo dev'essere
annullato in quanto lesivo della libertà del commercio e dell'industria,
garantita dall'art. 31 CF.

Erwägung 4

    4.- (Ripartizione delle spese e ripetibili).

Entscheid:

               Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto e il decreto impugnato è annullato.