Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 IV 185



96 IV 185

42. Estratto della sentenza 2 ottobre 1970 della Corte di cassazione
penale nella causa Soldati contro Procura pubblica sopraccenerina del
Cantone Ticino Regeste

    Art. 148 und 151 StGB

    Durch das ungerechtfertigte Entfernen von Lochkarten und durch die
Eingabe falscher Daten in einen Elektronenrechner werden Personen, nicht
nur die Maschine, irregeführt. Kausalzusammenhang zwischen den täuschenden
Manövern und dem Irrtum des Bedienungspersonals (Erw. 1).

    Unter einem schädigenden Verhalten, zu dem der Irrende bestimmt
werden kann, ist jede Handlung, Duldung oder Unterlassung zu verstehen,
die geeignet ist, eine Vermögensverminderung herbeizuführen (Erw. 2).

    Art. 110, 251 und 317 StGB

    Schriften, die geeignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung
zu beweisen. Herstellung falscher Urkunden (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Dal 1. settembre 1964 Curzio Soldati era alle dipendenze dello
Stato in qualità di capooperatore del Centro elettronico. Egli aveva come
mansione di dirigere l'ufficio operativo del Centro, che si suddivideva
in 3 sezioni, cioé: il reparto perforazioni schede, il reparto operativo
vero e proprio e il reparto informazioni. Era pure di sua competenza il
rilascio ai contribuenti, che ne facevano richiesta, di estratti conto
compilati dalle impiegate, firmati e timbrati dal capo-operatore.

    Nel Cantone Ticino i dati delle imposte cantonali, dell'imposta per la
difesa nazionale e dell'imposta di circolazione sono elaborati nel Centro
elettronico secondo il sistema delle schede perforate. Oltre alla scheda
programma determinante il metodo d'elaborazione occorrono diverse altre
schede, specialmente la scheda indirizzo, che registra le generalità di
ogni contribuente, e la scheda di calcolo per le operazioni concernenti
il reddito, la sostanza, l'imposta preventiva, il riparto intercantonale,
la motivazione e l'assoggettamento. La scheda di calcolo è compilata con
perforatrice sulla scorta delle dichiarazioni fiscali inviate al Centro
elettronico dagli Uffici di tassazione. L'elaborazione di queste schede e
di altre ancora conduce in una prima fase del procedimento, da un lato,
alla stampa della richiesta di acconto da trasmettere al contribuente,
d'altro lato alla stampa delle schede debitori 1. I pagamenti eseguiti
dal contribuente vengono registrati, sulla base della polizza postale
di versamento, dalla perforatrice sulla scheda pagamento. In seguito,
la scheda è messa in uno speciale contenitore. In determinati intervalli
di tempo, le schede pagamento vengono elaborate meccanicamente, insieme
alle schede debitori, da un operatore del Centro elettronico. È così che
i pagamenti sono trascritti sulla parte inferiore della scheda debitori
1. Se i pagamenti corrispondono al debito fiscale, la scheda debitori è
saldata. Il debito fiscale è allora considerato estinto, per cui non ci
sarà né procedura di diffida, né procedura esecutiva.

    B.- Soldati ha abusato della sua funzione di capo operatore del
Centro elettronico, come si può dedurre dagli antefatti seguenti, che
sono accaduti dal 1965 al 1969.

    Egli ha sottratto le sue personali partite d'imposte cantonali,
d'imposta per la difesa nazionale e d'imposta di circolazione, per un
ammontare complessivo di Fr. 2'373.50, e le partite d'imposta cantonale
di J. per un ammontare di Fr. 1490.30. Per tale intento, l'imputato ha
sottratto dalle cassette le schede perforate concernenti le sue proprie
partite d'imposta e quelle di J., evitando con ciò i richiami e la
susseguente procedura esecutiva.

    Inoltre, egli ha sottratto partite d'imposte cantonali, d'imposta
per la difesa nazionale e d'imposta di circolazione, dovute da terze
persone, allestendo personalmente le schede perforate di pagamento per
questi contribuenti, benché non fossero stati effettuati i relativi
versamenti. Queste schede, così elaborate, venivano unite alle altre e
servivano agli operatori per saldare le schede debitori dei corrispettivi
contribuenti. Con la perforazione di una o più schede pagamento fittizie,
le schede debitori 1, e pertanto le partite dei contribuenti, risultavano
pareggiate. I contribuenti così favoriti non ebbero in tal modo da pagare
le loro imposte. In questo modo furono sottratte:

    - le imposte cantonali dovute da B. per:  Fr. 2 397.--

    - le imposte cantonali dovute da D. per:  "   183.30

    - le imposte cantonali dovute da G. per:  " 2 826.80

    - le imposte cantonali, l'IDN e l'imposta di circo-

    lazione dovute da N. per complessivi:  "13 915.30

    - le imposte cantonali, l'IDN e l'imposta di circo-

    lazione dovute da Sc. per complessivi:  " 4 888.20

    - le imposte cantonali dovute da S. per: "   864.20

    Nei casi B., N. e Sc., Curzio Soldati è proceduto in tale maniera
per compensare i suoi debiti personali verso questi tre contribuenti con
i debiti fiscali di quest'ultimi. Di fronte a loro, Soldati si avvalse
del pretesto di pagare per loro le imposte dovute. Egli ha poi favorito
i tre contribuenti D., G. e J. senza che essi ne sapessero qualcosa.

    La Confederazione svizzera e il Cantone Ticino hanno subito un danno
di circa Fr. 28 938,60.

    C.- Soldati ha rilasciato un estratto conto del Centro elettronico
del Dipartimento delle finanze alle persone suenunciate, nel quale erano
attestati pagamenti di imposte che non furono mai eseguiti. Questi
estratti conto, redatti nel modulo ufficiale del Centro elettronico,
recavano in calce il timbro del Centro elettronico medesimo e la firma
del capo operatore Soldati, rispettivamente furono allestiti su carta da
lettera con l'intestazione del Centro elettronico.

    D.- Il 28 aprile 1970, la Corte di cassazione e di revisione penale
del Cantone Ticino confermava la decisione della Corte delle Assise
correzionali che condannava Soldati alla pena di 15 mesi di detenzione, da
dedursi il carcere preventivo sofferto, per causa di truffa di complessivi
Fr. 28 938.60 e di falsità in atti secondo l'art. 317 CP.

    E.- Soldati ha presentato ricorso per cassazione al Tribunale federale,
chiedendo di annullare la decisione impugnata e di rinviare la pratica
all'istanza precedente, affinché lo dichiarasse colpevole di truffa e di
falsità in atti solo nel caso B. e lo condannasse ad una pena inferiore
ai 12 mesi, con la sospensione condizionale durante un periodo di prova
di 2 anni. Il ricorrente contesta di essersi reso colpevole di truffa
negli altri casi, perché non ha ingannato alcuna persona fisica e non
c'é stato atto di disposizione patrimoniale. Tanto meno esisterebbe,
in questi casi, falsità in atti, poiché gli scritti redatti da lui non
sarebbero stati destinati a provare il loro contenuto.

    F.- Il Procuratore pubblico sopraccenerino ha proposto la reiezione
del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il ricorrente contesta di aver ingannato chicchessia o
approfittato dell'errore in cui si fosse trovato qualcuno per indurlo ad
atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui. In casu, dovrebbe
essere escluso l'inganno, perché materialmente impossibile, tutte le fasi
decisive del procedimento essendosi svolte automaticamente. Soldati fa,
insomma, valere di aver ingannato una macchina, non invece una persona.

    Questa opinione disconosce il fatto che la macchina elettronica
può compiere un lavoro solo se esso è comandato secondo un programma
elaborato dall'uomo, e che i dati forniti sono pure compilati dall'uomo. La
macchina esegue, in definitiva, un lavoro programmato dall'uomo: essa
compie un lavoro di elaborazione dei dati, di modo che l'uomo può fare
assegnamento su un determinato risultato corrispondente al programma
e ai dati informativi da lui forniti (v. P. SIDLER: Der Schutz von
Computerprogrammen im Urheber- und Wettbewerbsrecht, Tesi Berna 1968,
p. 5 e segg). Nel caso in esame, anche gli organi dell'Amministrazione
cantonale delle contribuzioni, in collaborazione con il Centro elettronico,
si attendevano dall'ordinatore un risultato completo e fededegno. Tuttavia,
la macchina non poteva prestare tale lavoro: in effetti, gli operatori,
da un lato, non avevano alimentato la macchina con i dati necessari
all'elaborazione automatica, il ricorrente avendo sottratto talune
schede, d'altro lato, avevano fornito all'elaboratore elettronico
dati che non corrispondevano alla verità. Come l'istanza precedente ha
giustamente rilevato, furono ingannati, in ambedue i casi, oltre alla
macchina, anche talune persone, cioé gli organi del Centro elettronico
e dell'Amministrazione delle contribuzioni. Essi s'attendevano che
l'elaboratore, sulla base del programma prescritto e dei dati comunicati
specialmente dalle schede di calcolo e dalle schede di pagamento, fornisse
informazioni fededegne, che permettessero di desumere se le imposte fossero
state pagate dai singoli contribuenti completamente, oppure solo in parte,
oppure non del tutto. Il ricorrente sottrasse dalle cassette le schede
perforate concernenti le sue proprie partite d'imposta e quelle di J. e,
negli altri casi, perforò schede di pagamento fittizie. Di conseguenza,
egli e J. non sono affatto apparsi come contribuenti nel risultato finale
dell'elaboratore elettronico, rispettivamente i debiti fiscali ancora
esistenti degli altri contribuenti menzionati vennero annunciati come
pagati. Naturalmente, gli organi statali che si servirono dell'elaboratore
avevano sempre supposto che il risultato conseguito fosse completo e
materialmente giusto, ciò che invece non si era avverato. Non si può
pertanto negare che siano state ingannate delle persone.

    Inconcludente si rivela il paragone fatto da Soldati con il
funzionamento fraudolento di un apparecchio automatico, punibile,
secondo il ricorrente, solo ai sensi dell'art. 151, non invece ai sensi
dell'art. 148 CP, siccome verrebbe a mancare il rapporto intellettuale
tra autore e vittima. Soldati pone a confronto due cose non paragonabili
tra loro. L'apparecchio automatico accorda una prestazione a colui che lo
mette in azione con una moneta, rispettivamente, nel caso dell'art. 151 CP,
con un oggetto che per la forma e il peso sia analogo a una moneta, senza
che il proprietario dell'automatico debba a sua volta essere direttamente
attivo. Altrimenti si procede invece nel Centro elettronico. Prescindendo
dal fatto che questa macchina non accorda a un terzo sconosciuto che la
metta in funzione una prestazione effettuabile solo dietro pagamento,
l'elaboratore elettronico lavora secondo un programma prescritto che si
sviluppa in determinate fasi, introdotte e ordinate da operazioni eseguite
dagli organi del relativo reparto amministrativo. Dopo che l'elaboratore ha
assunto il programma tramite il lettore, gli operatori devono introdurre
le schede indirizzo e le schede di calcolo per ottenere la tassazione del
contribuente; i pagamenti effettuati dal contribuente vengono perforati
sulle schede pagamento; in seguito, gli operatori devono introdurre
le schede di pagamento, insieme alle schede debitori, nell'elaboratore
elettronico per poter costatare se le imposte furono o no pagate. Come
l'istanza precedente ha costatato in modo vincolante, gli operatori
sono partiti dalla premessa che l'elaborazione elettronica delle schede
indirizzo e delle schede di calcolo fosse completa e che il contenuto delle
schede pagamento fosse conforme a verità. Queste erano anche le condizioni
affinché l'elaboratore potesse dare un risultato completo e giusto. Gli
addetti al Centro elettronico dovevano poter agire nella convinzione
che alcun elemento anomalo, in particolare nessuna scheda fittizia o
nessuna sottrazione di schede si fosse verificata. Per le macchinazioni
poste in atto da Soldati, gli addetti al Centro, involontari partecipi
della frode, sono incorsi in un errore, dovuto al fatto che da un lato
mancavano le schede del ricorrente e di J. e che d'altro lato esistevano
fra le schede di pagamento una serie di schede fittizie che non furono
perforate sulla base di versamenti effettuati con polizze postali. Con ciò
è chiaramente dimostrata l'esistenza del nesso causale tra gli inganni
posti in atto dal ricorrente e l'errore commesso dagli operatori. Senza
importanza è invece il fatto per cui il lavoro degli operatori - messo in
relazione alla prestazione dell'elaboratore - rappresenti un ben piccolo
contributo. Invero, senza il lavoro degli operatori anche la macchina
non avrebbe potuto assolvere la sua specifica funzione di elaborare i
dati ricevuti.

Erwägung 2

    2.- A torto il ricorrente contesta di aver compiuto un atto di
disposizione del patrimonio delle persone ingannate. Senza le sue
macchinazioni gli operatori, nei casi S. e J., avrebbero introdotto
nell'elaboratore le schede indirizzo e le schede di calcolo come pure
le altre schede perforate necessarie allo scopo. Per quanto concerne
gli altri casi, gli operatori avrebbero impiegato, esclusivamente sulla
base di schede postali di versamento, schede di pagamento perforate
conformemente alla realtà. Le schede debitori del ricorrente e dei
contribuenti da lui favoriti non sarebbero in tal caso risultate saldate;
gli operatori avrebbero poi introdotto queste schede, non ancora saldate,
nell'elaboratore elettronico per l'ulteriore procedura d'incasso (con
eventuale diffida e precetto esecutivo). Le operazioni fraudolenti del
Soldati impedirono però di alimentare l'elaboratore con le schede di tutti
i contribuenti, rispettivamente indussero gli addetti a tali funzioni ad
introdurre nella macchina schede che erano in parte fittizie. Ciò ebbe
come conseguenza che il risultato del lavoro prestato dalla macchina nelle
pratiche litigiose non ha reso necessario l'ulteriore procedimento, per
cui fu tralasciato di eseguire l'incasso dei debiti fiscali per lo Stato.
Soldati ha indotto gli operatori del Centro elettronico ad eseguire
atti tali da causare una diminuzione del patrimonio statale. Dottrina
e prassi predominanti sono consoni nell'affermare che una disposizione
patrimoniale ai sensi dell'art. 148 CP può essere provocata anche
omettendo un'azione che un terzo avrebbe eseguito, qualora non vi fosse
stato inganno. Riferendosi a GERMANN, Das Verbrechen, p. 277, HAFTER, AT,
p. 265, LOGOZ, Commentaire, N. 5 ad art. 148, la Corte di cassazione ha
deciso nella sentenza inedita, in re Lauper, del 9 marzo 1956, che per
atti pregiudizievoli ai quali può essere indotta la persona ingannata,
deve essere intesa ogni azione, tolleranza od omissione, propria a causare
una diminuzione patrimoniale.

Erwägung 3

    3.- L'istanza precedente ha dichiarato il ricorrente colpevole di
falsità in atti ai sensi dell'art. 317, num. 1, cpv. 2 CP, avendo egli
consegnato ai contribuenti D., G., N. e Sc. un estratto conto del Centro
elettronico dal quale risultavano come saldate partite d'imposta che in
realtà non lo erano. Gli estratti conto per D., G. e N. furono allestiti
su modulo ufficiale del Centro elettronico e recavano in calce il timbro
di quest'ultimo e la firma del Soldati stesso; l'estratto conto destinato
a Sc. fu redatto su carta da lettere del Centro elettronico con allegato un
biglietto firmato dal Soldati. Il ricorrente contesta che quegli estratti
conto debbano essere considerati documenti secondo l'art. 110 CP, perché
non erano né destinati né atti a comprovare il loro contenuto.

    Come ha asserito a più riprese la Corte di cassazione, non ogni
menzogna espressa per iscritto costituisce formazione di di documento falso
ai sensi della legge. Lo è soltanto, qualora lo scritto è destinato o atto
a esporre e certificare il fatto mendace, in altre parole, a fornirne
la prova (RU 88 IV 34). La qualifica di documento va già riconosciuta
quando lo scritto, in concreto (RU 77 IV 176), sia destinato o atto
a provare un fatto di portata giuridica (RU 95 IV 71). Non è tuttavia
necessario che la prova venga fornita in modo completo e irrefutabile;
anzi, è sufficiente che lo scritto abbia a comprovare il suo contenuto,
fintanto che non si manifesti il contrario (RU 91 IV 7, 95 IV 71). Gli
estratti conto consegnati da Soldati ai citati contribuenti certificavano
l'avvenuto pagamento di imposte, dunque un fatto di indubbia portata
giuridica, ciò che neppure il ricorrente contesta.

    Gli estratti conto di cui si tratta, allestiti normalmente dal Servizio
informativo del Centro elettronico e firmati dal capo operatore, sono per
loro natura destinati a ragguagliare il contribuente sullo stato del suo
debito fiscale. Essi non vengono inviati d'ufficio a tutti i contribuenti,
ma solo a coloro che ne fanno domanda. Se questi estratti conto fossero
destinati a comprovare - come una ricevuta - il pagamento delle imposte
(vedi RU 76 IV 152), bisognerebbe inviarli ad ogni contribuente. Intanto,
non esiste normalmente motivo per procedere in tal guisa, poiché il
contribuente può provare i suoi pagamenti tramite la ricevuta postale,
mentre la cedola della polizza di versamento è trasmessa - come prova
dell'avvenuto pagamento - all'Amministrazione delle contribuzioni e al
Centro elettronico. Se invece il contribuente non venisse in possesso di
tale documento probatorio, sia perché lo abbia perso, sia perché un terzo
abbia pagate le imposte per lui ed ha trattenuto presso di sè la ricevuta
postale, può provare l'avvenuto pagamento con l'estratto conto ufficiale,
almeno fintanto che non sia dimostrato il contrario.

    Gli estratti conto, consegnati a N. e a Sc. da parte del ricorrente,
possono essere in questo senso reputati documenti atti a provare un fatto
di portata giuridica. Soldati, che era debitore dei due contribuenti,
aveva promesso a quest'ultimi di pagare, a saldo dei suoi propri debiti
verso di loro, le imposte che erano loro addebitate. Rimettendo ai due
contribuenti degli estratti conto, nei quali figuravano come pagate le loro
imposte, egli allestiva scritti atti a provare, fino alla dimostrazione
del contrario, gli avvenuti versamenti di fronte ad eventuali pretese dello
Stato. Si aggiunga poi che Soldati aveva un interesse al rilascio di questi
estratti conto, dal momento che poteva, con ciò, simulare di aver pagato
le imposte per i suoi creditori. Del resto, i documenti furono destinati
dal ricorrente a provare in tal senso il fatto mendace dell'effettuato
versamento. Ciò è pure illustrato dall'evenienza secondo cui Soldati,
almeno per quanto concerne il caso N., allestì l'estratto conto senza che
il contribuente glielo richiedesse. Irrilevante è il fatto che gli estratti
conto attestavano soltanto il pagamento delle imposte, senza precisare
che il versamento era effettuato da Soldati. L'allusione fatta da Soldati
a RU 88 IV 35 non è pertinente, poiché in quella sentenza si trattava di
una fattura con la quale si voleva comprovare l'esistenza di un credito,
mentre in casu si tratta invece di un'attestazione di pagamento effettuato.

    Ma anche gli estratti conto allestiti per D. e G. erano pure destinati
a provare un fatto di portata giuridica, anche se lo stesso G. non poteva
spiegarsi come ciò fosse accaduto, siccome egli sapeva di non aver ancora
pagato le sue imposte. Quest'ultima circostanza non aveva però tolto
allo scritto la sua idoneità a provare un fatto di portata giuridica
e non escludeva la possibilità di impiegare, al momento opportuno,
quell'estratto conto come mezzo di prova. Se si volesse negare allo
scritto la qualifica di documento, perché G. sapeva del suo contenuto
suppositizio, anche colui che facesse uso di un documento mendace, pur
conoscendone il contenuto inveritiero, non potrebbe essere punito secondo
l'art. 251 num. 1 cpv. 3 CP; ma, allora, questa norma perderebbe il suo
senso. Non si può mettere in dubbio che gli scritti in parola erano atti
a provare il loro contenuto con la motivazione secondo cui essi sarebbero
inscindibili dagli atti in possesso dello Stato (richiami, interpellazioni,
precetti esecutivi) e che quest'ultimi, essendo in contraddizione con
gli scritti rilasciati dal Soldati, formerebbero la negazione di questi
scritti medesimi, i quali a loro volta costituirebbero non la prova,
ma l'antiprova del loro contenuto. Questa argomentazione del ricorrente
ignora ad ogni modo che nella procedura di rigetto d'opposizione si
può provare con documenti l'estinzione del debito (art. 81 cpv. 1 LEF)
persino nei casi di tassazioni fiscali divenute effettive (a cui seguirono
quindi i richiami, le interpellazioni e l'intimazione del precetto
esecutivo). Ciò presuppone necessariamente una contraddizione tra gli
atti prodotti nel corso della procedura dalle Autorità fiscali e l'atto
fornito dall'escusso. Non per questo tuttavia può venir meno al documento
presentato dall'escusso l'idoneità a provare un fatto di portata giuridica,
anche se, per tale rispetto, si debba considerare dubbia la forza probante
di tale atto. Quest'ultima però, a sua volta, non ha nulla a che fare con
la sua destinazione atta a provare un fatto di portata giuridica (RU 81 IV
240/241). Nel resto occorre ancora rilevare che lo Stato può far valere
le sue pretese anche senza procedere necessariamente per via esecutiva,
ma rivolgendosi direttamente ai contribuenti, proprio come avvenne nei
casi presenti, dopo conosciute le macchinazioni di Soldati.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata
nella misura in cui punisce il ricorrente, ai sensi dell'art. 148 CP,
nei casi D., G., S. e J.; la causa è trasmessa all'istanza precedente
per nuova decisione, nel senso dei considerandi.