Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 II 27



96 II 27

6. Sentenza 17 febbraio 1970 della I Corte civile nella causa Troisi
S.p.A contro Pedrioli. Regeste

    Haftung einer Firma, die einen Kran lieferte, wegen mangelnder
Instruktion ihres Monteurs (Art. 55 Abs. 1 OR).

Sachverhalt

    A.- Il 15 giugno 1960, nel cantiere dell'impresa Garzoni in corso
Elvezia a Lugano, si doveva procedere alla completazione del montaggio di
una gru. Il lavoro doveva essere effettuato sotto la direzione di Carlo
Ferrari, montatore della ditta Troisi-Aiacci, fornitrice del relativo
macchinario.

    Sull'apposito binario si era già proceduto all'innalzamento della torre
e alla sistemazione del braccio operante nonchè del controbraccio. Restava
da introdurre in un telaio, situato all'estremità di quest'ultimo, il
contrappeso costituito da tre lastre di cemento, fra loro collegate da
un perno. A tale scopo, gli operai Pedrioli e Ciccardini salirono sul
controbraccio. Il montatore Ferrari rimase al suolo per far funzionare
l'argano di sollevamento incorporato nella gru. Le lastre vennero
sollevate e introdotte nel telaio. Esse dovevano poi essere fissate con
due sbarre di ferro (spinotti); la prima doveva passare internamente fra
i fori corrispondenti del telaio e delle tre lastre riunite, la seconda
doveva appoggiare esternamente sulla cornice del telaio passando negli
analoghi fori delle lastre. La prima sbarra potè essere introdotta, ma
non senza difficoltà perchè, le lastre essendosi smosse, i fori più non
corrispondevano esattamente. L'introduzione della seconda risultò ancora
più difficile. Ferrari risalì sul controbraccio riuscendo con i due operai
ad introdurre anche la seconda sbarra nei fori delle lastre. Tuttavia
la sbarra, invece di appoggiare esternamente sulla cornice del telaio,
urtava al lato interno della medesima. Ferrari ritenne di poter completare
l'operazione sollevando di pochi centimetri le lastre di contrappeso. Scese
e manovrò ripetutamente l'argano di sollevamento, aumentando gradualmente
l'intensità dello strappo. L'operazione non riuscì perchè, le lastre
essendo già fissate dalla sbarra interna, la trazione della fune,
invece di esercitarsi attraverso la puleggia a sollevamento del blocco
di contrappeso, si esercitò essenzialmente sul controbraccio, il quale
cedette piegandosi sulla gru. Saltando a terra, Ciccardini potè salvarsi
con ferite lievi; invece Pedrioli andò a finire in fondo alla scarpata,
battendo la testa contro una trave di acciaio. Dovette essere ricoverato
all'ospedale. Rilasciato venne dichiarato completamente inabile al lavoro.

    B.- Con petizione 7 ottobre 1969, Bruno Pedrioli ha convenuto la ditta
Troisi-Aiacci e Carlo Ferrari davanti alla Camera civile del Tribunale
di appello, chiedendo che i convenuti fossero condannati in solido a
risarcire il danno di fr. 27'564.-- più interessi al 5%, da lui subito
a causa dell'infortunio e non coperto dalle prestazioni dell'INSAI.

    Con sentenza 7 ottobre 1969, la Corte cantonale ha accolto la petizione
fondandosi su motivi che possono essere così riassunti.

    L'abbandono del procedimento penale è stato fondato sulle risultanze
del perito ing. Wyss. Il perito giudiziale del procedimento civile ha
confermato tali risultanze, ma le ha completate facendo rilevare che
nell'operazione di innalzamento e di fissaggio del contrappeso devono
essere ravvisate le seguenti irregolarità:

    Il contrappeso è stato costruito in modo difforme da quanto prescritto
nelle istruzioni della ditta fornitrice. In particolare doveva essere
costituito da 5 lastre invece che di 3; doveva avere due perni di fissaggio
invece di uno; l'armatura di sollevamento doveva essere infissa nel blocco
anzichè agganciata lateralmente.

    Dalla perizia risulta poi che il blocco venne anzitutto fissato con
la sbarra interna e che la medesima dovette essere spinta con forti colpi
di martello. Dalle istruzioni della ditta fornitrice non risulta tuttavia
quale delle due sbarre doveva essere infissa per la prima.

    Risulta infine che il blocco di contrappeso si è incagliato nel telaio
e che il motore dell'argano ha esercitato una forza eccessiva senza che
i fusibili disinserissero la corrente elettrica.

    Tutte le suesposte irregolarità hanno contribuito, in modo più o
meno diretto, comunque adeguato, al verificarsi dell'infortunio. Occorre
tuttavia stabilire se Ferrari, nella sua qualità di montatore specialista,
doveva prevedere le conseguenze. Ferrari doveva rendersi conto che il
contrappeso era stato costruito in difformità alle prescrizioni della ditta
e che ciò avrebbe potuto provocare difficoltà di montaggio. Ad ogni modo
l'errore da lui commesso di infiggere prima lo spinotto interno invece di
quello esterno è imperdonabile. Entrambi i periti sono unanimi a questo
riguardo. Viste le difficoltà che ne erano risultate, Ferrari doveva
procedere all'estrazione del primo spinotto e infiggere il secondo. Se
Ferrari si è reso conto della situazione, ma non ha effettuato detta
operazione, vuol dire che ha inteso evitare la difficoltà di estrarre
il primo spinotto, questo essendo stato presumibilmente bloccato dallo
spostamento delle lastre, conseguente all'infissione a mazzate del
secondo. Il procedimento adottato da Ferrari è in adeguato nesso di
causalità con le conseguenze finali.

    La responsabilità della ditta convenuta deve essere esaminata sotto il
triplice aspetto della culpa in eligendo, instruendo e custodiendo. Sotto
il primo aspetto bisogna dar atto alla ditta Troisi di aver prodotto la
prova della sua sufficiente cura nella scelta del montatore Ferrari. Questi
aveva indubbiamente una preparazione professionale sufficiente ed una
lunga esperienza.

    Invece, la prova fornita dalla convenuta sulle istruzioni date al
suo montatore non risulta convincente. Secondo i periti la gru non
costituiva un'opera perfezionata. Essi hanno inoltre fatto rilevare
che le istruzioni di montaggio date dalla ditta non precisano quale dei
due spinotti deve essere sistemato per il primo. Per di più, nel testo
delle istruzioni si legge, tra l'altro: "mollare la fune sorvegliando
che i perni di bloccaggio si posino correttamente negli intagli a V dei
tiranti di controbraccio". Ora è accertato che nella gru in questione non
esistevano affatto tali 4 intagli. Se fossero esistiti, Ferrari avrebbe
potuto sollevare "in taglia" il contrappeso fino al massimo, facendo
poi appoggiare le estremità degli spinotti negli intagli. Sta comunque
il fatto che le istruzioni erano lacunose. Non è fuori luogo pretendere
che la ditta costruttrice avrebbe dovuto far rilevare l'opportunità di
fissare anzitutto lo spinotto esterno invece di quello interno. Se per il
montatore non era possibile prevedere l'eccessiva forza traente esercitata
sul controbraccio, per i tecnici della ditta fornitrice della gru ciò
doveva essere prevedibile. Cambiando il sistema di montaggio avrebbero
dovuto avvertire il montatore delle relative conseguenze. Anche la ditta
è pertanto responsabile dell'infortunio.

    Per la determinazione dell'ammontare del danno, le pretese dell'attore
risultano giustificate.

    C.- Ferrari non si è aggravato contro la sentenza suesposta. Invece,
l'impresa Troisi-Aiacci ha tempestivamente interposto al Tribunale federale
un ricorso per riforma. Essa chiede che, per quanto la riguardano, la
sentenza cantonale sia annullata e la petizione respinta. Le relative
motivazioni possono essere così riassunte.

    Come risulta dagli atti, Ferrari, in possesso di diploma della scuola
professionale "Luigi Motta" di Milano, è un montatore specializzato,
uno dei più esperimentati montatori della ditta convenuta. Ciò stante, e
contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non si poteva
pretendere che questa ditta, nell'affidargli il lavoro di montaggio della
gru a Lugano, avesse dovuto dargli istruzioni supplementari. D'altronde,
i periti hanno esplicitamente dichiarato che l'infortunio avrebbe potuto
essere evitato, se la coesione delle lastre fosse stata assicurata,
invece che da un sol perno, da due, come risultava dal disegno trasmesso
da Troisi all'impresa Garzoni. La Corte cantonale ha però trascurato di
accertare che il contrappeso era stato eseguito da questa impresa, alla
quale, e non alla convenuta, è pertanto addebitabile l'infortunio. La
trascuranza di un siffatto accertamento viola l'art. 8 CC.

    Ad ogni modo, delle cause dell'infortunio nessuna è in nesso di
causalità con un errore commesso dalla convenuta.

    D.- L'attore propone di respingere il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Carlo Ferrari ha diretto e in parte eseguito il montaggio della
gru in corso Elvezia, a Lugano, nella sua qualità di dipendente della
ditta convenuta. La relativa circostanza non è controversa, come non
è più controversa la responsabilità di Ferrari per atto illecito nei
confronti di Pedrioli. Resta pertanto solo da stabilire se nei confronti
di quest'ultimo, e in virtù dell'art. 55 CO, risponda pure la convenuta.

    Secondo detta norma, il datore di lavoro è responsabile del danno
cagionato dai suoi dipendenti nell'esercizio delle incombenze conferite
ai medesimi. Egli risponde in via causale, e quindi indipendentemente da
colpa; può liberarsi dalla sua responsabilità solo dimostrando di aver
usato ogni diligenza per prevenire il danno o dimostrando che questo si
sarebbe anche in tal caso verificato. Al riguardo la giurisprudenza ha
posto esigenze severe, tanto più rigorose, in quanto dal modo di esecuzione
del compito affidato può dipendere la sicurezza e la incolumità delle
persone (RU 42 II 366, OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht vol. II
1 p. 158).

    Il datore di lavoro deve dimostrare di aver usato ogni cura nella
scelta e nell'istruzione del proprio dipendente, nonchè nel prendere le
necessarie misure di sicurezza (RU 90 II 90 c, 91 I 239 consid. 3).

Erwägung 2

    2.- Secondo la Corte cantonale, la ditta Troisi ha provato, in modo
convincente, di aver usato ogni cura nella scelta del montatore Ferrari,
definito di indubbia preparazione professionale ed esperienza. Nella
risposta al ricorso, Pedrioli espone dei dubbi a tale riguardo, riferendosi
particolarmente ai frequenti cambiamenti di posto che il suddetto
avrebbe effettuato negli ultimi anni. Ora, a prescindere dal fatto che
dagli accertamenti cantonali non risulta la relativa circostanza nè,
tantomeno, i motivi di detti cambiamenti, non vi è motivo di distanziarsi
dal giudizio cantonale. È infatti pacifico che Ferrari aveva seguito una
scuola professionale di attrezzista meccanico; è inoltre pacifico che il
medesimo non era alle sue prime esperienze nel montaggio delle gru, in
particolare di quelle della ditta Troisi. In condizioni normali, questa
poteva quindi fare affidamento sul suo dipendente per il montaggio della
gru fornita all'impresa Garzoni.

Erwägung 3

    3.- Come fatto rilevare nel ricorso, il contrappeso non è stato
fornito dalla ditta Troisi, ma è stato costruito a Lugano dall'impresa
Garzoni. La relativa circostanza è deducibile dalla perizia Addor, alla
quale la Corte cantonale ha fatto espresso riferimento, dichiarandola
"pressochè incontestata". La limitazione data dal "pressochè" non puó
certamente riferirsi alla suesposta circostanza, dal momento che in
proposito la controparte non ha mai sollevato alcuna contestazione. La
Corte cantonale ha anche esplicitamente accertato che il contrappeso era
stato costruito in modo "difforme" dalle prescrizioni della ditta Troisi
ed ha precisato in che consisteva tale difformità.

    L'impugnazione della ricorrente nel senso che, trascurando detto
determinante accertamento, la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 8
CC è pertanto destituita di fondamento.

Erwägung 4

    4.- In questa sede, la parte Pedrioli ha anzi esplicitamente
ammesso che il contrappeso era stato costruito dall'impresa Garzoni,
ma essa ravvisa nell'uso del mezzo difettoso, anche una negligenza in
custodiendo della ditta Troisi. In realtà, e secondo quanto risulta
dagli atti, la ditta fornitrice aveva dato all'impresa Garzoni delle
corrette indicazioni di come il contrappeso doveva essere eseguito; aveva
in particolare indicato che questo doveva essere fissato da un secondo
perno, il quale avrebbe impedito alle lastre di dissestarsi, e quindi
evitato le successive difficoltà nell'introduzione delle sbarre di ferro.

    Invece la questione di sapere, se la convenuta abbia una responsabilità
nel fatto che Ferrari ha accettato di montare un contrappeso costruito
in modo difforme dalle disposizioni prestabilite, concerne la cura in
instruendo.

    La ricorrente pretende di aver soddisfatto anche a questa esigenza
affidando l'esecuzione del montaggio del contrappeso ad un montatore
specializzato e sperimentato quale era Ferrari. In proposito essa si
riferisce ad una sentenza del Tribunale federale concernente l'esercizio di
un aratro mosso da un argano elettrico (RU 77 II 313). In concreto trattasi
tuttavia di una fattispecie essenzialmente diversa. Il sollevamento
e la fissazione di blocchi di cemento del peso complessivo di ql 21,
necessitanti l'aiuto di due operai sul controbraccio, all'altezza di 6/7
metri dal suolo, presentava ben altri pericoli e complicazioni di carattere
tecnico. La convenuta si sarebbe potuta esimere da particolari istruzioni,
al massimo, se avesse fornito essa medesima anche il contrappeso. Se
tale fosse stato il caso o se i blocchi di cemento fossero stati fissati
con due bolloni, come previsto nel disegno fornito alla impresa Garzoni,
non si vede infatti di quali istruzioni della ditta convenuta il montatore
qualificato avrebbe necessitato. Il secondo bollone avrebbe impedito alle
lastre di ruotare sul primo, di modo che, i fori rimanendo perfettamente
corrispondenti, le sbarre di ferro avrebbero potuto essere introdotte
senza difficoltà. Ma la convenuta, sapendo che il contrappeso era eseguito
dall'impresa Garzoni, doveva prevedere la possibilità di un'esecuzione
diffettosa del suo disegno e, conseguentemente, rendersi conto che, in
tal caso, il montaggio eseguito in condizioni anormali poteva presentare
difficoltà, per le quali il montatore non era preparato. Essa doveva
perciò indicare al suo dipendente come comportarsi: rifiutare l'esecuzione
del montaggio o chiedere istruzioni speciali alla direzione della ditta;
o, perlomeno - come fatto rilevare dalla Corte cantonale - renderlo attento
della pericolosità dell'operazione nell'azionare l'argano elettrico. Doveva
segnatamente fargli presenti le conseguenze - non facilmente intuibili
per un montatore - di ulteriori strappi mediante l'argano elettrico,
quando il contrappeso fosse già fissato al controbraccio. Si deve anche
ammettere che, nell'ordine normale delle cose, dette istruzioni avrebbero
evitato l'infortunio.

    Dal momento che il montaggio del contrappeso non è avvenuto nelle
condizioni normali, per le quali Ferrari era preparato, la convenuta
poteva liberarsi dalla sua responsabilità, a'sensi dell'art. 55 CO, solo
dimostrando di aver dato le necessarie istruzioni. Per l'ammissione della
petizione è sufficiente stabilire che tale prova non è stata fornita.