Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 III 89



96 III 89

15. Sentenza del 14 ottobre 1970 nella causa Società anonima Neuchâteloise.
Regeste

    Zustellung von Betreibungsurkunden an eine Versicherungsgesellschaft
Art. 46 Abs. 2 und 65 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG.

    Indem das Bundesgesetz vom 25. Juni 1885 betreffend Beaufsichtigung
von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens diese
Unternehmungen in Art. 2 Ziff. 4 verpflichtet, in jedem Kanton, wo sie
Geschäfte betreiben, ein Rechtsdomizil zu verzeigen, an welchem sie
grundsätzlich für Ansprüche aus mit Einwohnern des betreffenden Kantons
abgeschlossenen Versicherungsverträgen belangt werden können, sieht es
nicht einen besondern Betreibungsort vor. Eine Versicherungsgesellschaft
kann daher nur an ihrem Sitze betrieben werden.

Sachverhalt

    A.- La ditta Ravetta SA, impresa di costruzioni a Maroggia, ha fatto
intimare alla Neuchâteloise, compagnia svizzera d'assicurazioni generali
a Neuchâtel, due precetti esecutivi, nell'intento di interrompere la
prescrizione in una causa pendente presso la Pretura di Lugano-Ceresio. Un
precetto esecutivo è stato emesso dall'Ufficio di esecuzione di Neuchâtel
il 3 dicembre 1969 ed è stato intimato alla sede legale della debitrice,
a Neuchâtel; l'altro, concernente il medesimo credito, è stato emesso
il 2 dicembre 1969 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona
e notificato a Rinaldo Cassina, agente generale per il canton Ticino
della Neuchâteloise.

    L'escussa faceva opposizione al precetto intimatole a Neuchâtel, mentre
il precetto intimato a Bellinzona rimaneva senza opposizione. L'ufficio
di esecuzione di Bellinzona notificava, il 16 aprile 1970, la comminatoria
di fallimento.

    B.- Con reclamo del 23 aprile 1970 alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello del cantone Ticino, quale autorità
di vigilanza, la Neuchâteloise ha chiesto l'annullamento del precetto
esecutivo e della comminatoria di fallimento notificati all'agente generale
Cassina. La reclamante affermava sostanzialmente che il suo agente non
rientrava nelle persone legittimate, ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 num. 2
LEF, a ricevere, quali rappresentanti di una società anonima escussa,
gli atti esecutivi.

    Con decisione del 20 agosto 1970 l'autorità cantonale di vigilanza
ha annullato la comminatoria di fallimento intimata all'agente generale
Cassina, per incompetenza dell'Ufficio di Bellinzona. Essa ha invece
confermato la validità del precetto esecutivo ammettendo la legittimazione
dell'agente generale a ricevere atti esecutivi per conto della Società
a'sensi dell'art. 65 cpv. 1 num. 2 LEF.

    C.- La Neuchâteloise impugna tale decisione con un tempestivo ricorso
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale. Essa
chiede l'annullamento del precetto esecutivo dell'Ufficio di Bellinzona
per violazione dell'art. 65 cpv. 1 num. 2 LEF.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'art. 46 cpv. 2 LEF dispone che le persone giuridiche e le
società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla sede sociale.

    La Neuchâteloise ha la sua sede legale a Neuchâtel. Il foro del
fallimento essendo di diritto imperativo, la comminatoria di fallimento
del 16 aprile 1970, notificata dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona, era nulla. Questo punto non è più oggetto di contestazione.

Erwägung 2

    2.- La ricorrente critica la soluzione adottata dall'autorità
cantonale, che ha ritenuto l'agenzia generale di Bellinzona legittimata
a ricevere atti esecutivi per conto della società. Giusta l'art. 2 num. 4
della legge federale sulla sorveglianza delle imprese private in materia
di assicurazione, del 25 giugno 1885, tutte le società di assicurazione
private sono obbligate ad eleggere, in ogni cantone dove operano, un
domicilio giuridico, al quale possono essere convenute in giudizio,
al pari del loro domicilio principale in Svizzera, per tutte le azioni
basate su contratti d'assicurazione conclusi con persone domiciliate
nel cantone, a meno che il contratto non designi come foro il domicilio
dell'attore. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, tale norma, che non
è menzionata all'art. 30 LEF (RU 69 II 172) non ha creato un foro di
eccezione per l'esecuzione.

    Ne consegue che l'assicuratore può essere escusso solo alla sede
sociale, conformemente all'art. 46 cpv. 2 LEF, e non in ogni cantone
ove opera. Di questo parere si era del resto già dichiarata l'autorità
cantonale in una sentenza del 16 febbraio 1952, pubblicata nei BlSchK 1954,
pag. 15 (= SJZ 1952 pag. 380).

    D'altra parte, l'agente generale non rientra fra le persone indicate
all'art. 65 cpv. 1 num. 2 LEF, e quindi non può essere legittimato a
ricevere atti esecutivi.

    L'autorità cantonale ritiene tuttavia che, nell'interesse degli
assicurati, la notifica di atti esecutivi presso la sede che le società
di assicurazioni sono obbligate ad eleggere in ogni cantone ove operano,
dev'essere considerata come valida ed efficace.

    Tale opinione scaturisce da una interpretazione erronea dei
considerandi della sentenza RU 69 II 162 ss. Dalla stessa appare
infatti che "gli organi competenti" della compagnia d'assicurazione
avevano ricevuto i precetti esecutivi, che erano poi stati colpiti
d'opposizione. Inoltre, il Tribunale federale aveva rilevato che un
precetto esecutivo notificato da un Ufficio incompetente ratione loci,
non è nullo ma rimane valido se non è tempestivamente impugnato mediante
reclamo (cfr. anche RU 88 III 15). La società d'assicurazione che aveva
ricevuto un precetto esecutivo presso una delle sue agenzie cantonali,
era obbligata ad introdurre reclamo nel termine di legge. Tale è
l'interpretazione della frase (RU 69 II 174 in basso e 175 in alto):
"Non si concepirebbe d'altronde che le società d'assicurazione possano
senz'altro procedimento considerare come non avvenute le notifiche loro
indirizzate al domicilio che la legge federale concernente la vigilanza
delle imprese private in materia di assicurazione, impone di costituire
in ogni cantone dove operano."

    Non è necessario esaminare se tale principio possa essere mantenuto
in tutta la sua portata.

    Basti constatare che, dalla sentenza RU 69 II 162, non si può
trarre alcun argomento a sostegno della tesi secondo la quale un
precetto esecutivo può essere validamente notificato al domicilio che le
società di assicurazione sono obbligate ad eleggere in ogni cantone ove
operano. L'interesse degli assicurati non esige una siffatta soluzione. Del
resto, nella fattispecie, l'escutente ha fatto notificare un precetto
esecutivo alla sede della società d'assicurazione a Neuchâtel.

Erwägung 3

    3.- Dell'avvenuta notifica del precetto esecutivo all'agenzia generale
di Bellinzona, la Neuchâteloise ha avuto conoscenza solo il 20 aprile
1970. Nel termine di 10 giorni essa ha interposto reclamo.

    Di conseguenza, il precetto esecutivo dev'essere annullato, poichè
emesso da un Ufficio incompetente.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto nel senso che il precetto esecutivo fatto intimare
dalla Ravetta SA, impresa costruzioni, Maroggia, alla Società Anonima
Neuchâteloise, società svizzera di assicurazioni generali a Neuchâtel,
nell'esecuzione n. 44912 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona, è annullato.