Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 I 462



95 I 462

67. Sentenza del 26 novembre 1969 nella causa Della Savia contro Ministero
pubblico della Confederazione. Regeste

    Europäisches Auslieferungsübereinkommen abgeschlossen in Paris am
13. Dezember 1957 und genehmigt von der Schweiz am 27. September 1966.

    1.  Dieses Übereinkommen ersetzt den schweiz./italienischen
Auslieferungsvertrag vom 22. Juni 1868 und bewirkt, dass das BG vom
22. Januar 1892 betreffend die Auslieferung gegenüber dem Auslande im
Verhältnis zu Italien grundsätzlich nicht mehr anwendbar ist (Erw. 1).

    2.  Die Auslieferung setzt voraus, dass die Handlung sowohl nach dem
Recht des ersuchenden als auch des ersuchten Staates strafbar ist und dass
die Dauer der angedrohten Freiheitsstrafe oder freiheitsbeschränkenden
sichernden Massnahme mindestens ein Jahr beträgt (Art. 2 Ziff. 1 des
Übereinkommens; Erw. 3 und 4).

    3.  Begriff der politischen strafbaren Handlung und der mit einer
solchen zusammenhängenden strafbaren Handlung (Art. 3 Ziff. 1 des
Übereinkommens), für welche die Auslieferung nicht bewilligt wird. Fall
einer aus einem anarchistischen Beweggrund begangenen strafbaren Handlung
(Erw. 6 und 7).

Sachverhalt

    A.- Con nota del 13 giugno 1969 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha
chiesto l'estradizione del cittadino italiano Angelo Della Savia, nato
l'11 luglio 1949 a San Vito al Tagliamento, e arrestato il 7 maggio 1969
a Losanna su segnalazione dell'Interpol di Roma, quale sospetto autore di
attentati dinamitardi commessi in parecchie città d'Italia. La domanda di
estradizione si fonda sull'ordine di cattura emesso il 3 maggio 1969 dal
Sostituto procuratore della Repubblica di Milano, il quale rimproverava a
Della Savia (e ad altri imputati) i reati di associazione per delinquere,
di fabbricazione e detenzione di congegni esplosivi, e di strage. Secondo
l'ordine di cattura, Della Savia, in concorso con altre persone cui
s'era associato per fini delittuosi, avrebbe fabbricato e detenuto gli
ordigni esplosivi dei quali si sarebbe valso, insieme con gli altri, per
perpetrare tre attentati dinamitardi. Il primo di questi sarebbe stato
compiuto il 3 dicembre 1968 a Genova, sul davanzale degli uffici comunali,
provocando il ferimento d'una persona; gli altri due il 25 aprile 1969
a Milano, nel reparto della Fiat alla Fiera campionaria e nell'Ufficio
cambi della Banca nazionale delle comunicazioni alla Stazione centrale:
quest'ultimo attentato non ha provocato per puro caso alcun ferimento di
persona, ma quello commesso alla Fiera si è risolto con numerosi feriti.

    B.- Interrogato il 30 giugno 1969 da un ispettore della pubblica
sicurezza vodese nel carcere di Bois-Mermet a Losanna, Angelo Della Savia
ha contestato la sua partecipazione ai due citati attentati di Milano,
riconoscendosi unicamente autore dell'esplosione di Genova (e di un'altra
non meglio precisata esplosione, non contemplata nell'ordine di cattura e
nemmeno nella domanda d'estradizione, avvenuta a Milano), nonchè di furto
di esplosivi in concorso con certo Braschi. Della Savia ha affermato d'aver
agito, pur non essendo membro di alcuna associazione politica riconosciuta,
in segno di protesta contro l'azione della polizia italiana che avrebbe,
con le sue brutalità, causato la morte di due contadini siciliani. Egli
ha quindi rivendicato il carattere politico dei suoi atti, opponendosi
all'estradizione.

    Tale opposizione è stata ribadita dal patrono di Della Savia mediante
esposto del 14 luglio 1969 al Dipartimento federale di giustizia e
polizia. Il patrono rileva che la predominanza del carattere politico
degli attentati dinamitardi è innegabile, Della Savia avendoli compiuti
quale membro di un movimento politico anarchico. In data 6 agosto 1969
egli ha prodotto alcuni atti a sostegno di queste affermazioni.

    C.- Il 14 ottobre 1969 il Dipartimento federale di giustizia e
polizia ha trasmesso al Tribunale federale l'incarto per il giudizio
sull'opposizione. La memoria del 26 settembre 1969 del Ministero
pubblico della Confederazione, che l'accompagna, conclude nel senso
che l'opposizione sia accolta limitatamente al reato d'associazione
per delinquere, e che l'estradizione venga accordata per gli altri capi
d'imputazione.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'estradizione reciproca dei delinquenti tra la Svizzera e l'Italia
è retta dalla Convenzione europea di estradizione, conclusa a Parigi il
13 dicembre 1957 e ratificata da entrambi gli Stati. Questa (v. art. 28)
ha abrogato e sostituito il trattato bilaterale sull'estradizione conchiuso
tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868.

    Nelle grandi linee, la Convenzione concorda con l'ordinamento
assunto nella legge federale del 22 gennaio 1892 sull'estradizione agli
Stati stranieri. Alcune sue disposizioni sono state tuttavia precisate
da dichiarazioni o riserve espresse dalla Svizzera nell'art. 2 del
decreto federale che approva sei convenzioni del Consiglio d'Europa,
del 27 settembre 1966. Valendosi della facoltà prevista dall'art. 2 § 3
e 4 della Convenzione, la Svizzera ha inoltre allestito e notificato al
Consiglio d'Europa un elenco dei reati per i quali il diritto svizzero
autorizza l'estradizione, restringendo così la portata della clausola
generale contenuta all'art. 2 § 1 della Convenzione.

    La legge federale del 22 gennaio 1892 è pertanto in principio
inapplicabile, riservate talune eccezioni, segnatamente ove trattisi di
colmare una lacuna della Convenzione e semprecchè la sua applicazione non
porti ad una soluzione contraria a quest'ultima (RU 87 I 137, consid. 1;
199, consid. 1; 91, I 130, consid. 2).

Erwägung 2

    2.- ...

Erwägung 3

    3.- Secondo il principio della doppia incriminazione, consacrato
nell'art. 2 § 1 della Convenzione, perchè si dia luogo all'estradizione
occorre innanzitutto che i fatti addebitati al perseguito o ricercato
siano punibili secondo le leggi tanto della Parte richiedente quanto
della Parte richiesta. Inoltre, giusta la riserva espressa dalla Svizzera
all'art. 2 § 1 della Convenzione, per dar luogo all'estradizione occorre
che il reato per il quale essa è domandata sia contemplato nel citato
elenco. Nella fattispecie, sono addebitati ad Angelo Della Savia i
reati di fabbricazione e detenzione di congegni esplosivi, di strage,
e di associazione per delinquere.

    a) Il reato di fabbricazione e detenzione di esplosivi è contemplato
e punito dagli art. 1 e 2 della legge italiana n. 895 del 2 ottobre
1967. Esso corrisponde al reato di "fabbricazione, occultamento e
trasporto di materie esplosive o gas velenosi" previsto dall'art. 226 del
codice penale svizzero (CPS). Il requisito della doppia incriminazione
posto dall'art. 2 § 1 della Convenzione è quindi adempiuto a questo
riguardo. Esso è realizzato anche per il reato di strage, contemplato
dall'art. 422 del codice penale italiano (CPI), e i cui elementi
costitutivi corrispondono a quelli previsti dall'art. 224 CPS, che punisce
1,"uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi".

    Entrambi i reati, che rientrano nella nozione di "uso indebito di
materie esplosive", sono d'altra parte contemplati nel citato elenco
(capo VI, num. 27; cfr. SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht,
p. 161). Per essi l'estradizione è quindi, di per sè, possibile.

    b) L'altro reato addebitato a Della Savia, e cioè l'associazione per
delinquere, è previsto dall'art. 416 CPI, ed è realizzato già quando tre
o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Esso
non è contemplato dal diritto svizzero, il quale prevede soltanto, in
casi particolari, l'associazione ad una banda quale elemento aggravante
del furto (art. 137 num. 2 CPS) e della rapina (art. 139 num. 2 CPS).

    Tale reato non figura del resto nemmeno nel citato elenco (mentre
esso era esplicitamente contemplato dall'art. 2, ultimo capoverso,
dell'abrogato trattato del 1868, sotto il cui imperio la Svizzera,
prescindendo dal requisito della doppia incriminazione, accordava di
massima l'estradizione a questo riguardo: v. RU 5, 228; 17, 454 consid. 1;
sentenza inedita dell'8 giugno 1966 nella causa Nesti). Ne consegue che,
in virtù della Convenzione, l'estradizione non può essere accordata per
il reato di associazione a delinquere.

Erwägung 4

    4.- Giusta l'art. 2 § 1 della Convenzione non basta tuttavia che il
reato per il quale è chiesta l'estradizione sia punibile in entrambi gli
Stati interessati, ma occorre ancora che, ove si tratti di estradare un
prevenuto, sia comminata nella legislazione di entrambe le Parti una pena
privativa di libertà il cui massimo raggiunga almeno l'anno (v. GRÜTZNER,
Aktuelle Probleme der Auslieferung, in Zeitschrift für die gesamte
Strafrechtswissenschaft, vol. 81 - anno 1969 - p. 129). Secondo l'art. 2 §
2 della Convenzione, tuttavia, quando la domanda d'estradizione concerne
più fatti distinti puniti ciascuno dalle leggi di entrambe le Parti,
ma di cui taluni non adempiono le condizioni sulla misura della pena,
la Parte richiesta ha la facoltà di accordare l'estradizione (cosiddetta
accessoria) anche per questi ultimi. La Svizzera, nel citato decreto
del 27 settembre 1966, ha espresso una dichiarazione su questo paragrafo
allo scopo di consentire l'estradizione accessoria anche per i reati non
compresi nell'elenco, ma perseguibili giusta il diritto materiale svizzero
(MARKEES, Die Schweiz und das europäische Auslieferungsübereinkommen
vom 13. Dezember 1957, Revue pénale suisse, vol. 83 - anno 1967 -
p. 118 e segg.; v. inoltre SCHULTZ, Aktuelle Probleme der Auslieferung,
in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, vol. 81 - anno
1969 - p. 215). Il problema dell'estradizione accessoria e dell'autorità
federale competente a concederla non si pone però in concreto, il requisito
della misura della pena privativa di libertà essendo adempiuto per tutti
i reati addebitati a Della Savia e per i quali è di massima possibile
la estradizione (v. art. 422 CPI, art. 1 e 2 Legge italiana n. 895 del
2 ottobre 1967, art. 226 cpv. 1 e 2 e art. 224 cpv. 1 CPS).

Erwägung 5

    5.- Della Savia contesta d'essere l'autore delle due esplosioni
avvenute alla Fiera campionaria e alla Stazione centrale di Milano.
Questo motivo d'opposizione non è però proponibile. Per costante
giurisprudenza, il tema della colpevolezza infatti sfugge alla cognizione
del Tribunale federale, giudice dell'estradizione, il quale è vincolato
dalle risultanze dell'atto di cattura, fin tanto almeno ch'esso non
contenga errori manifesti (RU 87 I 137 consid. 2 in fine; 88 I 40 e
seg.; 92 I 113 consid. 1 e 387 consid. 2). Certo, tale giurisprudenza è
criticata nella dottrina, specie per il caso in cui l'opponente invochi
un alibi (SCHULTZ, op.cit., p. 234, in particolare nota 68; v. inoltre le
risoluzioni del colloquio preparatorio al X Congresso internazionale di
Roma, contenute nella Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft,
vol. 81 - anno 1969 - p. 243, num. III, 4 a così come nella Revue
internationale de droit pénal, anno 1968, p. 831). Tuttavia, anche per i
fautori della sua modificazione, occorre che il prevenuto sia in grado
di dimostrare immediatamente e direttamente l'impossibilità ch'egli
sia l'autore materiale dell'atto (SCHULTZ, op.cit.). Ora, questo non
si avvera in concreto, perchè l'alibi dell'opponente risulterebbe dalla
deposizione di una coimputata che il Tribunale federale non può in questa
sede vagliare. Ne consegue che un eventuale riesame della giurisprudenza
stabilita su questo punto si rivela in casu superfluo.

Erwägung 6

    6.- Anche se i requisiti posti dall'art. 2 § 1 della Convenzione sono
tutti adempiuti, l'estradizione non viene tuttavia accordata quando i
fatti delittuosi per i quali essa è domandata siano considerati dalla
Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso a un
simile reato (art. 3 § 1 della Convenzione).

    Giusta il § 2 di quest'ultimo articolo, l'estradizione viene altresì
rifiutata quando la Parte richiesta ha motivi seri per credere che
la domanda sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire un
individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o
di opinioni politiche, o che la condizione di questo individuo arrischi
di essere aggravata per l'uno o per l'altro di questi motivi. Ispirata
da considerazioni umanitarie tratte dalla nozione del diritto d'asilo
e dalle convenzioni internazionali sui rifugiati (v. GRÜTZNER, op.cit.,
p. 131 e seg.; lo stesso in Die Grundrechte, vol. II, p. 601; v. inoltre
OEHLER, Revue internationale de droit pénal, anno 1968, p. 408; LINKE,
ibidem, p. 453; SCHULTZ, ibidem, p. 807; cfr. infine la sentenza
del Bundesverfassungsgericht tedesco pubblicata in Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts, vol. 9, p. 174 e segg., in particolare
p. 180 e 181), l'applicazione di codesta clausola, che costituisce una
importante innovazione rispetto all'ordinamento previsto dalla nostra
legge sull'estradizione del 1892, comporta un giudizio estremamente
delicato sugli affari interni della Parte richiedente, in particolare
sul suo regime politico e le sue istituzioni, la sua concezione delle
libertà fondamentali della persona, il rispetto di cui, concretamente,
tali libertà godono, l'indipendenza e l'obiettività del suo apparato
giudiziario. Comunque, l'applicazione di questo secondo paragrafo
dell'articolo 3 della Convenzione - che del resto l'opponente a ragione
non invoca - appare di primo acchito esclusa. Nessun elemento permette
infatti non che di ritenere, di dubitare che la domanda d'estradizione
sia pretestuosa, o che la situazione del perseguito arrischi in Italia
di essere aggravata a motivo delle opinioni politiche da lui professate
o di altre considerazioni menzionate nel citato disposto.

Erwägung 7

    7.- La Convenzione non dà alcuna definizione del reato politico
di cui è discorso nell'art. 3 § 1. Poichè tuttavia essa non innova
rispetto all'ordinamento scaturiente dall'art. 10 cpv. 1 e 2 della legge
federale sull'estradizione del 1892 (v. Messaggio del Consiglio federale
all'Assemblea federale concernente l'approvazione di sei convenzioni
del Consiglio d'Europa, del 10 marzo 1966, FF, ed. italiana, anno
1966, vol. I, p. 434), possono fare stato al riguardo i criteri che
giurisprudenza e dottrina hanno elaborato a proposito della nozione di
reato politico contemplato nel diritto federale. D'altra parte, giusta
quanto emerge dall'art. 3 § 1 della Convenzione, il quesito relativo al
carattere politico del reato va in concreto risolto partendo dal punto
di vista svizzero ed in applicazione del diritto svizzero, senza tener
conto della legislazione o della giurisprudenza dello Stato richiedente
(RU 34 I 544 e riferimenti; 90 I 299 e riferimenti).

    La Convenzione esclude l'estradizione non solo per il reato politico
puro e semplice, ma anche per il cosiddetto delitto connesso, cioè per
quel reato di diritto comune compiuto non per sè stesso, ma per preparare o
assicurare l'esito di un delitto politico. Se ne deve quindi dedurre che la
nozione di reato politico previsto dal citato art. 3 § 1 abbraccia tanto i
reati politici assoluti, volti contro l'organizzazione sociale e politica
dello Stato, quanto i reati politici relativi, vale a dire le infrazioni
di diritto comune che acquistano un carattere politico predominante per le
circostanze in cui sono state commesse, segnatamente per il loro movente ed
il loro scopo (RU 27 I 84; 32 I 539; 59 I 145; 77 I 62; 78 I 50; 90 I 299).

    Nella fattispecie, Angelo della Savia rivendica appunto, per i
fatti delittuosi addebitatigli, i quali di per sè attengono al diritto
comune, il carattere politico predominante. Ora, è vero che, secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il movente anarchico d'una
infrazione non esclude a priori la natura politica del reato (RU 17,
456; 27 I 85). Tuttavia, affinchè la predominanza del carattere politico
possa essere riconosciuta, occorre che il delitto si situi nell'ambito
della lotta contro o per il potere, oppure tenda a sottrarre alcuno
a un potere che escluda ogni forma di opposizione. Tra l'atto ed il
fine politico deve sussistere un rapporto chiaro, stretto e diretto,
non soltanto una relazione indiretta e lontana. Occorre inoltre che la
lesione cagionata stia in una certa proporzione con lo scopo perseguito,
e che gli interessi in campo appaiano sufficientemente importanti se non
per giustificare, per lo meno per far apparire scusabile il reato.

    Nell'apprezzare il peso e la portata di codesti interessi, il
Tribunale federale tiene conto anche della valutazione soggettiva che
può aver ispirato l'agente, e dei mezzi dei quali egli si è servito
per propugnarli, indipendentemente dalle prospettive reali d'un esito
favorevole (RU 90 I 299 e segg.).

    Alla luce di questi principi giurisprudenziali - dai quali non v,è
motivo di scostarsi - la prevalenza del carattere politico dei reati
addebitati a Della Savia dev'essere negata.

    a) Al momento in cui furono commessi i reati, la lotta politica non
aveva travalicato, in Italia, le forme democratiche per assumere caratteri
di agitazione rivoluzionaria. Anche se, localmente, si erano verificate
manifestazioni che sporadicamente avevano comportato prove di forza fra
dimostranti e polizia, codesti disordini non si erano generalizzati a tutto
il Paese. D'altronde, gli attentati alla bomba, che sono rimproverati
a Della Savia, non stanno neppure in relazione diretta, nè di tempo,
nè di luogo, con le accennate agitazioni locali.

    b) Tra i fatti delittuosi ed il fine politico, che, secondo
l'opponente, essi perseguivano, non sussiste d'altra parte alcuna
ragionevole proporzione. L'opponente afferma di aver compiuto l'attentato
di Genova davanti ad una sede della polizia, per "protestare" contro i
metodi impiegati dalle forze dell'ordine nel reprimere manifestazioni di
contadini siciliani. Tale giustificazione non può essere ritenuta: non solo
fa difetto, tra i pretesi abusi polizieschi e la reazione di protesta,
un qualsiasi rapporto diretto di tempo e di luogo, ma le vie ed i metodi
scelti dagli autori dell'esplosione per esprimere il loro dissenso si
risolvono in gratuite manifestazioni di violenza che - per la loro gravità
e la loro pericolosità - ripugnano ad ogni coscienza civile, e confinano
con gli atti di indiscriminato e gratuito terrorismo. Tale motivazione
traspare d'altronde dall'ammissione fatta dall'opponente per cui egli
avrebbe compiuto altro atto analogo senza alcun motivo preciso di provocare
un'esplosione, semplicemente per "confermare" l'azione precedente.

    c) Quanto alle esplosioni verificatesi alla Fiera e alla Stazione
di Milano - che l'opponente contesta di avere commesso - la carenza di
una qualsiasi comprensibile motivazione politica è ammessa persino dal
movimento anarchico, cui partecipa l'opponente, il quale ne denuncia
l'estrema pericolosità per la vita e l'integrità di terzi innocenti.

    Ammettere l'opposizione in simili circostanze, significherebbe
far beneficiare del diritto d'asilo chi ne è indegno. L'estradizione
di Angelo Della Savia all'Italia viene quindi concessa per i reati
indicati nell'ordine di cattura, ad eccezione del reato di associazione
a delinquere, per il quale essa è rifiutata.