Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 I 43



95 I 43

7. Estratto della sentenza 2 aprile 1969 nella causa Consorzio
raggruppamento terreni di Bedano contro Testuri e Conti. Regeste

    Art. 88 OG. Legitimation der öffentlich-rechtlichen Körperschaften
zur staatsrechtlichen Beschwerde.

    1.  Die Güterzusammenlegungskorporation des Tessiner Rechts ist
eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, welche im öffentlichen
Interesse liegende Zwecke verfolgt und ihr vom Staat übertragene
Aufgaben erfüllt. Sie ist daher grundsätzlich nicht legitimiert,
einen ihr gegenüber ergangenen Entscheid mit staatsrechtlicher
Beschwerde anzufechten. Ausnahmen von diesem Grundsatz (Bestätigung der
Rechtsprechung; Erw. 4 und 5).

    2.  Solange das Zusammenlegungsverfahren dauert, gehören die
sogenannten freien Parzellen, die der Korporation zugeschrieben sind,
nicht zu ihrem Finanzvermögen (Erw. 6).

Sachverhalt

                  Riassunto della fattispecie:

    A.- Per attuare il raggruppamento dei terreni nel comune di Bedano
fu costituito un consorzio ai sensi degli art. 35 e segg. della legge
ticinese sul raggruppamento e la permuta dei terreni, del 13 dicembre
1949 (LRPT). Ad esso furono chiamati a far parte le persone fisiche
e giuridiche nonchè gli enti di diritto pubblico aventi proprietà o
interessi nel comprensorio, in quanto derivasse loro un utile dalle opere
di raggruppamento (art. 6 cpv. 1 LRPT).

    Tra i consorziati figurano anche Carletto Testuri e Domenico Conti.

    Il primo possedeva nel comprensorio, prima del raggruppamento,
terreni per una superficie complessiva di mq 5142, stimati (ai fini del
raggruppamento) fr. 19 388.50. Dedotta la percentuale d'espropriazione
collettiva dell'8,5% fissata ai sensi dell'art. 6 § 1 LRPT, la sua
interessenza si riduceva a fr. 17 740.50. Con il progetto di nuovo riparto
Testuri ottenne fondi per una superficie complessiva di mq 5669, con una
stima di raggruppamento di fr. 17 763.50. Testuri chiese, mediante ricorso
alla Commissione cantonale di prima istanza, l'assegnazione di ulteriore
terreno, ma la sua domanda venne respinta. La Commissione cantonale
di seconda istanza, successivamente adita dal consorziato, ne accolse
tuttavia il gravame, nel senso che gli attribuì la "particella libera"
n. 391, di mq 2865 e stimata fr. 7 162.50, intestata al consorzio. La
Commissione spiegò che Testuri era uno dei pochi consorziati ancora dediti
all'agricoltura, ed osservò che la LRPT è soprattutto destinata a favorire
lo sviluppo di tale attività.

    Domenico Conti, a sua volta, possedeva nel comprensorio, prima
del raggruppamento, terreni per una superficie complessiva di mq 8165,
stimati (ai fini del raggruppamento) fr. 25 145.80. Dedotta la percentuale
d'espropriazione collettiva dell'8,5% fissata ai sensi della citata norma,
la sua interessenza si riduceva a fr. 23 003.--. Con il progetto di nuovo
riparto Conti ottenne fondi per una superficie complessiva di mq 6629, con
una stima di raggruppamento di fr. 22 415.--. Anche Conti chiese, mediante
ricorso alla Commissione cantonale di prima istanza, l'assegnazione di
ulteriore terreno, ma pure la sua domanda venne respinta. La Commissione
cantonale di seconda istanza, successivamente adita dal consorziato,
ne accolse tuttavia il gravame, nel senso che gli attribuì la "particella
libera" n. 491, di mq 1000 e stimata fr. 4.-, rispettivamente fr. 4,50.- il
mq, intestata al consorzio. La Commissione ha dato le stesse spiegazioni
come nel caso Testuri.

    B.- Il Consorzio per il raggruppamento dei terreni di Bedano impugna
le accennate decisioni della Commissione di II. istanza mediante due
ricorsi di diritto pubblico, in cui fa valere una violazione dell'art. 4
CF e della garanzia costituzionale della proprietà.

    Esso rimprovera in sostanza alla Commissione di aver sovvertito i
principi che stanno alla base della LRPT, in particolare il principio
dell'equivalenza. Secondo il Consorzio è arbitrario operare a vantaggio
di un consorziato assegnazioni che esorbitino in misura tanto notevole
dai limiti della sua interessenza.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Estratto dei considerandi:

Erwägung 4

    4.- Giusta l'art. 88 OG hanno veste per interporre un ricorso di
diritto pubblico i privati o gli enti collettivi che si trovano lesi nei
loro diritti da decreti o da decisioni che li riguardano personalmente
o che rivestono carattere obbligatorio generale. Il ricorso di diritto
pubblico è un rimedio destinato a proteggere i titolari dei diritti
costituzionali dagli abusi di potere di cui possono essere vittima. Solo
il titolare di un diritto di questa natura può quindi interporlo. Lo
Stato come tale, vale a dire nella sua qualità di detentore del potere
pubblico, non può essere soggetto di diritti costituzionali: questi
esistono precisamente contro di lui, destinati come sono a tutelare i
privati dagli abusi di potere. Ne consegue che l'ente pubblico, quando
interviene in questa sua veste, non è legittimato ad impugnare con un
ricorso di diritto pubblico una decisione resa contro di lui (RU 83 I
121/22 e rif. anteriori; 88 I 108; 93 I 66).

    Questo principio non vale solo per i cantoni o i comuni come tali,
ma anche per le loro autorità quando agiscono come titolari del pubblico
potere, e per le corporazioni di diritto pubblico che perseguono scopi
di interesse generale ed adempiono compiti pubblici di cui lo Stato ha
affidato loro l'esecuzione (RU 41 I 29; 83 I 269/70; 88 I 108).

    La giurisprudenza del Tribunale federale ha sin qui considerato le
corporazioni di diritto pubblico incaricate di eseguire le operazioni
di raggruppamento dei terreni come enti di tale natura, non legittimati
ad interporre un ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti
costituzionali (RU 83 I 269). Tra queste corporazioni rientra anche il
consorzio per il raggruppamento dei terreni del diritto ticinese. Esso
ha il compito di attuare il raggruppamento, che ha per fine "la migliore
utilizzazione del suolo con la sistemazione fondiaria, la formazione di
aziende agricole razionali e l'organizzazione della produzione agraria
e dell'economia forestale e pastorizia"; inoltre, l'attuazione del
raggruppamento è destinata "a facilitare l'introduzione del registro
fondiario ed a ridurne le spese" (art. 1 LRPT; cfr. inoltre gli art. 15
e segg., 62 e 63 e segg. LRPT; cfr. inoltre gli art. 15 e segg., 62 e 63 e
segg. LRPT). Il consorzio adempie quindi compiti di interesse generale che
lo Stato, cui propriamente incombe di eseguirli, gli delega. Assegnatario
di tali mansioni, il consorzio per il raggruppamento dei terreni del
diritto ticinese non possiede quindi, in linea di massima, la veste per
interporre un ricorso di diritto pubblico avverso un giudizio pronunciato
contro di lui (cfr. la sentenza inedita del 15 febbraio 1967 nella causa
Consorzio RT Aquila-Largario c. de Giorgi, consid. 1a, cpv. 1).

    Il principio dianzi enunciato soffre tuttavia eccezioni.

    La prima si verifica quando l'ente pubblico si pone sul terreno del
diritto privato, ed entra in rapporto con altri soggetti giuridici in
condizione di parità: in tale caso, la giurisprudenza gli riconosce la
veste per interporre ricorso di diritto pubblico in difesa dei propri
interessi alla stregua di un privato qualsiasi (RU 83 I 268/69; 88 I 108;
89 I 111 e 206; 90 I 337; 93 I 66).

    A simile caso è assimilato quello in cui l'autorità, senza che
l'ente si sia necessariamente posto su di un piano di parità con altri
soggetti giuridici nel campo del diritto privato, colpisce la corporazione
pubblica nella sua qualità di proprietaria del patrimonio amministrativo
o fiscale, o mette comunque in discussione tali diritti di proprietà
(RU 88 I 109; cfr. inoltre le sentenze inedite del 26 settembre 1946
nella causa Ortsbürgergemeinde St. Gallen c. Eglin, del 3 luglio 1947
nella causa Stadt Luzern c. Steuerrekurskommission, del 13 novembre 1947
nella causa Einwohnergemeinde Liestal c. Regierungsrat Basel-Landschaft,
e del 29 giugno 1960 nella causa Gemeinde Küblis c. Graubünden).

    Infine, la giurisprudenza stabilisce una ulteriore eccezione al
principio in favore del comune che, nella sua veste di titolare del
pubblico potere, insorge a difesa della propria autonomia, o contro
decisioni che mettono in causa la sua esistenza o la consistenza del suo
territorio (RU 83 I 122 e 269; 87 I 214 consid. 2; 88 I 108; 89 I 111 e
206; 93 I 66).

Erwägung 5

    5.- Non c'è alcun motivo di scostarsi da questa giurisprudenza. In
particolare, non si può operare, nei riguardi del consorzio, con criteri
analoghi a quelli che la giurisprudenza del Tribunale federale ha elaborato
in materia di autonomia comunale. Innanzitutto, ostano a ciò ragioni
giuridico-politiche. Il consorzio non ha affatto una esistenza ed una
intrinseca giustificazione paragonabili a quelle del comune politico, che
forma il sostrato peculiare delle istituzioni democratiche dello Stato.
Inoltre, quand'anche gli si volessero riconoscere una certa analogia
strutturale con il comune ed un certo potere di autodeterminazione
(art. 35 e segg. LRPT), codesta struttura e codesto potere non sono per
nulla paragonabili a quelli che sono propri del comune politico. Del resto,
nè la costituzione del Cantone Ticino nè la sua legislazione equiparano
il consorzio al comune: ora, solo in caso affermativo si sarebbe tutt'al
più potuto esaminare se l'autonomia dell'ente fosse stata eventualmente
violata. A ragione pertanto, nella fattispecie, il consorzio non pretende
di essere stato leso nella sua autonomia dalle impugnate decisioni.

    Ci si può chiedere invece se, come sostiene il consorzio, quest'ultimo
non sia anche chiamato a tutelare, oltre gli interessi pubblici, anche
quelli privati dei singoli consorziati (che sovente ne sono anche i
promotori). A questa domanda si deve rispondere per la negativa. In
effetti, non rientra, di massima, nei compiti assegnati al consorzio la
difesa degli interessi dei consorziati. Contrariamente a quanto sostengono
il ricorrente e la stessa Commissione, il consorzio per il raggruppamento
dei terreni non è affatto la personificazione degli interessi di tutti i
consorziati. Questi ultimi, d'altra parte, hanno già a loro disposizione
gli usuali rimedi giuridici, compreso il ricorso di diritto pubblico, per
far valere le loro ragioni. Il quesito di sapere se, allo stadio iniziale
del raggruppamento, quando la procedura attraversa una fase di incertezza
giuridica, il consorzio sia legittimato ad interporre nell'interesse
dei suoi membri e quale loro fiduciario un ricorso di diritto pubblico,
non concerne la presente fattispecie, e può quindi rimanere indeciso.

Erwägung 6

    6.- Il ricorrente rimprovera alla precedente istanza di averlo
spogliato delle particelle n. 391 e 491 di Bedano. In virtù di quanto
esposto, la legittimazione del consorzio dev'essere riconosciuta se le
relative decisioni lo colpiscono nella sua qualità di proprietario del
patrimonio amministrativo o finanziario. Ciò, tuttavia, non si avvera.

    I fondi in discussione non sono che delle cosiddette "parcelle libere".
Essi si differenziano nettamente dai fondi adibiti alle opere consortili.
Questi ultimi, che il consorzio si procaccia in virtù dell'art. 6 § 1
LRPT mediante una deduzione proporzionale al valore delle particelle dei
singoli consorziati, servono direttamente al conseguimento delle finalità
che la legge attribuisce al consorzio, e cioè al riordino particellare:
essi costituiscono pertanto beni pubblici di uso comune, e rientrano
nel patrimonio amministrativo dell'ente. Non così si può dire per le
particelle libere. Certo, almeno in parte, esse pure sono il risultato
della deduzione percentuale di terreno operata a carico dei consorziati:
è infatti noto che questa deduzione va calcolata con un certo leggero
eccesso, al fine di consentire, in sede di decisione dei ricorsi contro
il nuovo riparto particellare, l'indispensabile latitudine di manovra
alle Commissioni di ricorso (cfr. sentenza inedita del 16 ottobre 1968
nella causa Probst-Passauer c. Wiget e cons.). All'origine di siffatte
particelle libere, tuttavia, possono pure contribuire altre cause,
quali l'impossibilità tecnica di assegnare ad ogni consorziato la giusta
spettanza, o l'eventuale rinuncia di singoli consorziati ad una piena
assegnazione nei limiti dell'interessenza. Queste particelle, benchè
menzionate sui catastrini di nuovo riparto come beni del consorzio,
non danno a quest'ultimo il diritto di pretenderne l'assegnazione. Esse
non costituiscono, del resto, proprietà del consorzio, cui non vengono
definitivamente attribuite che una volta completamente esaurita la
procedura di nuovo riparto (art. 26 LRPT). Soltanto a partire da quel
momento, le particelle libere che dovessero ancora rimanere diventano
sostanzialmente proprietà del consorzio, entrando a far parte del suo
patrimonio finanziario. Poichè, prima di quel momento, il consorzio non
ha alcun diritto all'attribuzione di fondi non destinati alle opere
consortili, il ricorrente non può essere leso nella sua qualità di
proprietario del patrimonio finanziario od amministrativo da decisioni
che attribuiscono a singoli consorziati particelle libere.

    I ricorsi devono di conseguenza essere dichiarati irricevibili.