Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 I 392



95 I 392

57. Sentenza 10 ottobre 1969 della II Corte civile su ricorso G. Buetti
contro Dipartimento giustizia del Cantone Ticino. Regeste

    1.  Art. 991 lit. c OG und Art. 103 Abs. 3 GBV. Legitimation des
Erbschaftsverwalters zur Beschwerde gegen einen Entscheid der kantonalen
Aufsichtsbehörde in Grundbuchsachen, der die Eintragung des Verkaufs von
zur Erbschaft gehörenden Grundstücken ablehnt (Erw. 1).

    2.  Art. 554 Ziff. 1 und 3 ZGB. Befugnisse des
Erbschaftsverwalters. Dieser ist grundsätzlich nicht befugt, zur Erbschaft
gehörende Grundstücke zu verkaufen, wenn diese Massnahme nicht zur
Erhaltung der Erbschaft bestimmt ist (Erw. 2 und 3).

    3.  Befugnis des Grundbuchverwalters, zu prüfen, ob der
Erbschaftsverwalter zum Verkauf von zur Erbschaft gehörenden Grundstücken
befugt sei (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Con decreto 12 marzo 1959 il Pretore di Locarnocampagna ha
designato, su istanza di una erede, in applicazione dell'art. 554, cifra 1
e 3 CC, l'avv. Gianluigi Buetti, notaio in Muralto, quale amministratore
della successione relitta da Gioachino Decarli, decesso a Lavertezzo il
18 dicembre 1921. Il 25 novembre 1968 l'amministratore ha venduto al
comune di Lavertezzo per l'importo di Fr. 10 000.-- beni immobili della
successione.

    L'ufficiale del registro fondiario di Locarno ha respinto, il 17
dicembre 1968, la domanda di iscrizione, sostanzialmente per il fatto
che non era stata prodotta l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza
sull'amministratore della successione.

    B.- Adito da quest'ultimo, il Dipartimento di giustizia, quale autorità
di vigilanza sul registro fondiario, ha confermato, con decisione 6 maggio
1969, il rifiuto di iscrizione a registro.

    L'istanza cantonale osserva che i poteri dell'amministratore
dell'eredità sono volti, per principio, alla conservazione della sostanza
della successione, ad esclusione di ogni atto di liquidazione. Un atto
di disposizione esorbita dalle normali attribuzioni dell'amministratore
e se, in determinate circostanze, un'alienazione di immobili può servire
all'amministrazione e conservazione dei beni della successione, spetta
all'autorità di vigilanza sull'amministratore dire se, in concreto,
ne ricorrano le premesse, accordando, in caso affermativo, la relativa
autorizzazione o ratifica. Il diritto di reclamo, che eventualmente
potrebbe competere agli eredi contro l'operato dell'amministratore, non
costituisce motivo sufficiente per prescindere dalla chiesta autorizzazione
già per la ragione che proprio l'impossibilità degli eredi di tutelare
i propri interessi ha provocato la nomina dell'amministratore.

    C.- Con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
l'amministratore della successione chiede:

    1. La decisione del 6 maggio 1969 del Dipartimento di giustizia
del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza sul registro fondiario
è annullata.

    §. E'conseguentemente annullata anche la decisione del 17 dicembre
1968 dell'Ufficio dei registri di Locarno.

    2. E'dato ordine all'ufficiale dei registri di Locarno di accogliere
la richiesta nro 6064/1968 e di procedere alla iscrizione del RFD di
Lavertezzo al trapasso della particella 1359 della Comunione ereditaria
Decarli Gioachino al Comune di Lavertezzo, così e come il trapasso è stato
istrumentato dal rogito notarile nro 3558 nella rubrica del Notaio Mauro
Dazio di Locarno.

    3. Protestate spese ed indennità.

    L'autorità cantonale di vigilanza propone la reiezione del
ricorso. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ne postula
invece l'accoglimento.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il ricorso, introdotto a mente dell'art. 99 I lett. c OG e 103
cpv. 3 RRF, nel termine previsto dall'art. 107 OG, contro una decisione del
Dipartimento cantonale di giustizia, agente quale prima e unica autorità
cantonale di vigilanza sul registro fondiario, è ricevibile.

    L'amministratore dell'eredità, che è parte nella decisione impugnata,
possiede la veste formale per interporre ricorso di diritto amministrativo;
inoltre gli deve essere riconosciuta la qualità per ricorrere anche quanto
al merito, dal momento che possiede, in virtù di un diritto proprio,
senza il concorso degli eredi, la legittimazione ad agire in giudizio e
ad essere convenuto nonchè a promuovere un'esecuzione e ad essere escusso
(RU 54 II 200, 79 II 117 in alto, ESCHER, N. 15 all'art. 554). Sono quindi
adempiute le premesse dell'art. 103 cpv. 1 OG, nell'interpretazione che
la giurisprudenza ha dato a questa disposizione (RU 93 I 474, 92 I 146
e citazioni).

    Non avrebbe avuto invece qualità per ricorrere il comune di Lavertezzo,
quale compratore (RU 87 I 484).

Erwägung 2

    2.- L'amministrazione della successione venne ordinata, in concreto,
in applicazione dell'art. 554 cifre 1 e 3 CC, esistendo incertezza sulla
persona di un erede. Il relativo decreto fa obbligo all'amministratore
di prendere le misure opportune per la conservazione dei beni della
successione e lo incarica di procedere alle necessarie ricerche per
rintracciare tutti gli eredi legittimi.

    La vendita di beni della successione al comune di Lavertezzo costituì
un atto di disposizione.

    L'amministrazione della successione è un provvedimento assicurativo
("Sicherungsmassregel", "mesure de sûreté") dell'eredità. L'amministratore
ha il compito, come già lo esprime il suo nome, di amministrare l'eredità,
ossia di conservarne e salvaguardarne l'entità. Atti di disposizione
sono, di regola, autorizzati, in quanto servono a tale scopo. In tal caso
l'amministratore agisce in virtù di un diritto proprio, indipendentemente
dalla volontà degli eredi. L'amministratore dell'eredità non ne è il
liquidatore e misure di liquidazione gli sono, di regola, consentite solo
se appaiono destinate a mantenere integro l'asse successorale (ESCHER,
N. 15, TUOR/-PICENONI, N. 18/21 all'art. 554 CC; 54 II 200 consid. 1, 79
II 116 consid. 4 e citazioni). Da questo punto di vista l'opinione del
Dipartimento federale di giustizia e polizia, secondo cui il potere di
disposizione dell'amministratore dell'eredità dovrebbe essere il medesimo
di quello dell'esecutore testamentario, attesochè il dovere di amministrare
avrebbe nei due casi un uguale contenuto, non può essere condivisa. Tanto
meno se, come nel caso concreto, il decreto di nomina dell'amministratore
dell'eredità lo invita unicamente a prendere le misure opportune per la
conservazione dei beni della successione.

Erwägung 3

    3.- Nell'atto di ricorso l'amministratore osserva che la vendita
sarebbe nell'interesse del comune di Lavertezzo, il quale potrebbe
fruire di una copiosa sorgente esistente in una delle particelle Decarli
e risolvere così il problema dell'acquedotto comunale; che il valore
delle particelle e della sorgente stessa sarebbe stato determinato
dall'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto; che
non sarebbe nell'interesse della successione correre il rischio di una
procedura di espropriazione e conseguentemente di un prezzo inferiore.

    Sennonchè, nè l'intervento di un ufficio cantonale nella determinazione
del prezzo nè l'interesse di un ente pubblico quale compratore
significano che l'operazione sia dettata da una sana amministrazione
della successione. Non è provato d'altra parte nè reso verosimile che una
procedura espropriativa, peraltro neppure iniziata, non permetterebbe di
ottenere egual prezzo.

    Resta quindi il fatto che la vendita oggetto del ricorso fu un atto
di disposizione e di liquidazione della successione, che, di regola,
esorbita dalle attribuzioni e dal genere di attività dell'amministratore
dell'eredità. Spettava all'amministratore ricorrente provare che,
in realtà, esso rappresentava un'opportuna misura di amministrazione e
conservazione dell'asse ereditario. Come tale, non è da presumere.

Erwägung 4

    4.- Il ricorso pone, in definitiva, il problema del potere di indagine
dell'ufficiale del registro fondiario.

    Esso non è certo risolto dalle citazioni di dottrina contenute nel
ricorso (ESCHER, commento all'art. 554, e SCHÖNBERG, Grundbuchpraxis,
p. 55/56) le quali, se ammettono la facoltà dell'amministratore
dell'eredità di chiedere un'iscrizione a registro fondiario, la intendono
per quei negozi ai quali egli, nei limiti delle proprie funzioni,
è autorizzato.

    Il ricorrente afferma di non aver avuto altro obbligo che quello
di documentare la propria qualità di amministratore giudiziale della
successione. Nega di essere stato tenuto a fornire spiegazioni alle
autorità preposte al registro fondiario attorno ai motivi che lo avevano
indotto a prendere, quale amministratore, la decisione di vendita e
contesta alle citate autorità ogni potere di valutazione sulla questione
a sapere se la vendita costituisse o meno atto di amministrazione della
successione.

    E'esatto che nè l'ufficiale del registro nè la autorità di vigilanza
hanno il potere di sindacare, nell'ambito di un giudizio di opportunità,
le ragioni che inducono l'amministratore di un'eredità ad alienare beni
della stessa. A tal fine l'amministratore è sottoposto al controllo di
una propria autorità di vigilanza.

    Tuttavia, colui che richiede un'operazione a registro fondiario deve
fornire la prova del proprio diritto di disporre ossia stabilire che è la
persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione od un
suo procuratore (art. 965 cpv. 1 e 2 CC). A tale scopo sono da tenere in
considerazione non solo le limitazioni che risultano dal registro, ma anche
quelle fondate direttamente nella legge (cfr. ad es. RU 65 I 31 consid. 1).

    Ora, se, come giustamente osserva l'autorità cantonale,
l'autorizzazione a disporre dei beni della successione è insita nella
natura stessa delle funzioni dell'esecutore testamentario (art. 518
cpv. 2 CC), così che quest'ultimo non differisce da qualsiasi altro
rappresentante la cui procura abbracci anche disposizioni interessanti
il registro fondiario (RU 61 I 382-383), la stessa cosa non può dirsi
dell'amministratore dell'eredità giusta l'art. 554 CC, il quale è,
per principio, chiamato ad assolvere compiti di mera conservazione ed
amministrazione. E'vero che l'attività di amministrazione può imporre
anche la vendita di beni della successione, ma trattasi pur sempre di
provvedimenti eccezionali diretti alla conservazione del valore della
successione, che eccedono le normali attribuzioni dell'amministratore
e che inoltre più facilmente possono riguardare valori mobiliari, quali
merci e titoli, che non beni stabili.

    In altri termini, il mandato ordinario e generico conferito
all'amministratore dell'eredità dalla autorità che lo ha designato
non copre ogni e qualsiasi atto di disposizione e di liquidazione dei
beni della successione (cfr. anche ZBGR 1933 p. 128 n. 31 e 1937 p. 128
n. 41). Non basta, quindi, nel caso in esame, che il ricorrente abbia
documentato la propria qualità di amministratore giudiziale della
successione. Questa sua qualità non lo legittimava senz'altro alla
liquidazione di beni immobili della successione, tanto meno se tale atto
di disposizione non era dettato (il ricorrente neppure lo afferma) nè
dall'urgenza nè dalla preoccupazione di conservare il valore dei beni. Per
l'ufficiale del registro fondiario l'alienazione di beni stabili della
successione da parte dell'amministratore giudiziale equivale, nè più
nè meno, all'atto di disposizione di un qualsiasi rappresentante non
chiaramente autorizzato, nè dall'atto di procura nè dal genere di affari
trattato, a vendere immobili. Il ricorrente rileva di aver eseguito la
vendita sotto la sua personale responsabilità. Ma ciò non dispensa le
autorità del registro fondiario dall'esame del potere di disposizione del
richiedente così come non esclude a priori la responsabilità dello Stato
(art. 955 cpv. 1 CC) nel caso in cui, su reclamo di un erede, l'autorità di
vigilanza sugli amministratori dell'eredità dovesse giudicare illegittimo
l'atto di disposizione compiuto; a parte il fatto che il diritto di
reclamo appare mezzo di difesa incompleto quando, come nel caso in esame,
l'amministrazione dell'eredità venne ordinata proprio per l'incertezza
sulla persona di un erede.

    Solo se, come l'esecutore testamentario, l'amministratore dell'eredità
potesse liberamente disporre dei beni di pertinenza della successione,
l'ufficiale del registro fondiario potrebbe limitare il proprio obbligo
di verifica alla prova della valida designazione a norma dell'art. 554 CC.

    Resta da vedere se, in concreto l'ufficiale del registro fondiario
poteva ritenere sufficiente, ai fini dell'iscrizione della vendita, la
lettera 15 maggio 1968 del Pretore di Locarno-campagna, quale autorità
di vigilanza sugli amministratori giudiziali di una successione e
sugli esecutori testamentari, al quale il ricorrente si era rivolto per
ottenere l'autorizzazione alla vendita. Ma quella lettera si limita a
negare l'obbligo di una autorizzazione preventiva, partendo dall'erronea
premessa che incomba all'amministratore stesso sotto sua responsabilità,
il giudizio circa l'opportunità e la necessità di un provvedimento
esorbitante l'attività conservativa e amministrativa. Essa aggiunge
peraltro che atti di alienazione possono avvenire solo a particolari
condizioni, ad es. quando si tratti di evitare un danno non trascurabile
al patrimonio della cui conservazione l'amministratore è incaricato. Un
tale danno potrebbe consistere in un prezzo minore di quello offerto dal
compratore, ottenibile in caso di espropriazione. Trattasi tuttavia della
mera ripetizione di principi noti e della formulazione di un'ipotesi,
la cui realizzazione non è neppure affermato che possa, in concreto,
verificarsi con una certa probabilità, e non di una formale autorizzazione.

    Tale lettera non poteva pertanto costituire prova sufficiente del
diritto di disposizione dell'amministratore dell'eredità, per cui a
ragione l'ufficiale del registro fondiario ha respinto la domanda di
iscrizione. Ne consegue che anche il ricorso dev'essere respinto.