Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 I 347



95 I 347

51. Estratto della sentenza 28 maggio 1969 su ricorso G. Ruvioli e c.ti
contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Regeste

    Die auf einer klaren gesetzlichen Grundlage beruhende
Verordnungsbestimmung, welche die Zahl der Spielapparate in den
Wirtschaften beschränkt, verstösst nicht gegen Art. 31 BV.

Sachverhalt

    A.- Il 19 novembre 1968, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino
ha promulgato il regolamento di applicazione della legge sugli esercizi
pubblici (RLEP), il cui art. 148 dispone quanto segue:

    "Art. 148. Il titolare è autorizzato ad installare nel suo esercizio
al massimo due apparecchi da gioco a meno che non disponga di una sala
principale destinata a tali apparecchi, nel qual caso il numero degli
stessi, non può superare le quattro unità.

    Gianni Ruvioli e 12 altri commercianti, tutti possessori o noleggiatori
di apparecchi da gioco, membri dell'Associazione svizzera imprenditori
giochi automatici, hanno tempestivamente interposto un ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo che, fra altro, l'articolo
suesposto venga annullato, come lesivo dell'art. 31 CF.

    Il Consiglio di Stato ha interposto le sue osservazioni di risposta,
proponendo di respingere il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung 4

    4.- L'art. 148 RLEP concerne soltanto il numero degli apparecchi da
gioco ed è fondato sull'art. 52 LEP il quale stabilisce il principio di
tale limitazione e conferisce al Consiglio di Stato, in modo esplicito,
la competenza di precisarla.

    A giusta ragione, quindi, i ricorrenti non propongono a questo
proposito la censura di violazione del principio della separazione dei
poteri. Essi si limitano ad impugnare la relativa disposizione come
inadeguata e sproporzionata.

    a) Per stabilire se una disposizione regolamentare è adeguata agli
scopi perseguiti dalla norma di legge su cui si fonda, è determinante
anzitutto il testo legale. Solo se il medesimo fosse oscuro od ambiguo
occorrerebbe procedere ad altri modi di interpretazione. Nell'art. 52
LEP è stabilito chiaramente che il numero degli apparecchi da gioco deve
essere limitato. Procedendo alla determinazione di tale numero a due,
rispettivamente a quattro, il Consiglio di Stato si è mantenuto nei limiti
delle sue competenze regolamentari.

    Il fatto che il relatore della Commissione di legislazione abbia
proposto di adeguare il numero degli apparecchi "alle caratteristiche di
ogni singolo ristorante, bar, ecc." non poteva obbligare il Consiglio
di Stato a stabilire caso per caso il numero degli apparecchi. Se
avesse proceduto in tal senso, avrebbe anzi agito in contrasto con il
testo letterale dell'art. 52 cpv. 1 LEP, che gli imponeva di limitare
tale numero "per regolamento", e quindi in modo uniforme. Del resto, il
Consiglio di Stato ha tenuto adeguatamente conto delle caratteristiche
dell'esercizio pubblico, stabilendo la limitazione in modo diverso a
dipendenza del fatto che sia o non sia disponibile uno speciale locale
per gli apparecchi da gioco.

    Infine, essendo pacifico che lo scopo della limitazione di cui
all'art. 52 LEP è quello di tutelare la tranquillità dei clienti
dell'esercizio, non si vede come il Consiglio di Stato avrebbe potuto
soddisfare il precetto legale altrimenti che determinando il numero
degli apparecchi.

    b) Per esercizi pubblici ai quali è applicabile l'impugnata limitazione
s'intendono (art. 1 LEP):

    "gli stabili, i locali e le aree dove a titolo professionale o a scopo
di lucro, si alloggiano ospiti, si vendono cibi o bevande da consumare
sul posto oppure, al minuto, bevande spiritose fermentate da trasportare
in quantità non superiore a 10 litri."

    L'autorità competente deve pertanto vegliare che siano perseguiti
anzitutto gli scopi ivi descritti. La comunità è intensamente interessata
all'esistenza di esercizi, nei quali l'ospite che vuol mangiare o bere
qualcosa, possa farlo in un'atmosfera di quiete e di tranquillità. I
rumori, ai quali l'individuo è attualmente sottoposto, accentuano questa
esigenza; ed è comprensibile che del soddisfacimento di tale bisogno sia
particolarmente preoccupata l'autorità di un cantone, della cui economia
il turismo costituisce un importante elemento. A giusta ragione l'art. 37
LEP stabilisce - come nelle simili leggi degli altri cantoni - che il
titolare è responsabile dell'ordine e della quiete nell'esercizio.

    In tali condizioni si deve ammettere che, di regola, gli apparecchi da
gioco costituiscono, negli esercizi pubblici, degli elementi perturbatori,
specie se in numero esagerato.

    La contestazione del ricorrente nel senso che il provvedimento
di limitare rigorosamente gli apparecchi da gioco sarebbe comunque
incostituzionale, anche se conforme all'art. 52 LEP, è quindi evidentemente
infondata.

    c) Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, non si può neppure
ammettere che il Consiglio di Stato abbia abusato delle sue competenze
regolamentari.

    La determinazione del numero degli apparecchi da gioco ammissibili era
lasciata al suo apprezzamento. Certamente, due siffatti apparecchi nel
locale normalmente adibito all'esercizio, già costituiscono un elemento
di disturbo. Considerando che tale numero non deve essere superato,
il Consiglio di Stato non può pertanto aver abusato del suo potere.

    Esso ha anche fatto un'eccezione per gli esercizi pubblici
che dispongono di un locale separato, destinato a detti apparecchi,
concedendo a tale condizione di aumentare il numero a quattro. Anche questa
distinzione non è priva di ragionevole fondamento, perchè è evidente
che in tal caso il gioco in questione non disturba nella stessa misura
gli altri clienti dell'esercizio. Si deve però ritenere che detto locale
per apparecchi da gioco si trovi nello stabile adibito all'esercizio e
comunque in relazione con il medesimo. La limitazione di cui all'art. 148
RLEP non avrebbe senso se si riferisse a locali estranei.

    d) Ciò stante, e contrariamente a quanto affermano i ricorrenti,
questi non possono invocare contro l'art. 148 RLEP la protezione di loro
interessi privati alla vendita e al noleggio di apparecchi da gioco.
La disposizione restrittiva essendo stata promulgata nell'interesse
pubblico, l'interesse privato dev'esservi subordinato. I ricorrenti non
possono pretendere che l'autorità rinunci a perseguire i suoi scopi di
ordine pubblico per permettere a un determinato gruppo economico di dar
libero corso ai suoi intenti speculativi. D'altronde, come fatto rilevare
dal Consiglio di Stato, il commercio degli apparecchi da gioco non ne è
oltremodo ostacolato, dal momento che l'art. 148 RLEP concerne solo gli
esercizi pubblici e che anche in circa 2000 di questi, detti apparecchi
possono ancora essere collocati, sia pure in numero limitato.