Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 I 308



95 I 308

43. Estratto della sentenza 2 aprile 1969 sul ricorso A. Rossetti contro
Ticino. Regeste

    Art. 23 Abs. 2 EntG.

    Die den Mietern und Pächtern geschuldete Entschädigung bezieht sich
nur auf den Schaden, der ihnen aus der vorzeitigen Aufhebung der Miet-
und Pachtverträge entsteht. Der Enteigner ist nicht verpflichtet, ihnen
auch den Schaden zu ersetzen, den sie deshalb erleiden, weil sie die
Geschäftseinrichtung und den Goodwill in der Zeit nach dem Ablauf der
genannten Verträge nicht benützen können.

Sachverhalt

    A.- Il 21 gennaio 1964, il Presidente della Commissione federale
di stima del VII circondario dichiarava aperto il procedimento
d'espropriazione dei fondi destinati alla costruzione della strada
nazionale N. 2, nel comune di Muzzano. Nei fondi espropriandi era compresa
anche la part. N. 122, casa con grotto, fabbricati annessi e terreno,
di proprietà di Maria Fontana, Breganzona.

    Lo stabile denominato "Grotto ticinese", con il giardino, era stato
affittato a Anna Rossetti, Muzzano, mediante contratto 18 giugno 1957,
valido per tre anni e automaticamente rinnovabile di anno in anno,
riservato il diritto di disdetta delle parti con sei mesi di preavviso.

    Al momento dell'anticipata immissione in possesso dell'espropriante,
il 24 aprile 1964, il contratto di affitto era ancora valido fino al
18 giugno 1965. L'espropriante concedeva all'affittuaria di continuare
nell'esercizio del grotto fino al 31 dicembre 1964. Si stabilì, di comune
accordo, che del fitto dovuto, nel frattempo, all'espropriante, si sarebbe
tenuto conto al momento del regolamento dei relativi diritti.

    B.- Anna Rossetti che, in occasione della pubblicazione degli atti,
aveva tempestivamente notificato il suo diritto di affittuaria, fece
valere davanti alla Commissione di stima le seguenti pretese di indennità:
"fr. 30'000. -

    per spese fatte nel grotto e abbellimenti per renderlo consono allo
scopo cui era adibito, spese documentabili con pezze giustificative.
fr. 30'000. -

    per la chiusura forzata dell'esercizio, svendita suppellettili e
mobilio d'esercizio, con impossibilità di recupero per la maggior parte
degli impianti".

    A giustificazione della sua richiesta, Anna Rossetti confermò anche
la dichiarazione fatta il 21 gennaio 1964 al Dipartimento delle pubbliche
costruzioni, nel senso che, per la cessione del suo esercizio, le era
stata offerta una somma di fr. 55'000.--.

    La Commissione di stima accordò all'affittuaria un'indennità di fr.
1'800.-- a dipendenza dell'anticipata estinzione del contratto di affitto.

    L'espropriata si è tempestivamente aggravata al Tribunale federale,
chiedendo che l'indennità di espropriazione venga fissata in fr.
30'000.--.

    L'espropriante propone di respingere il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'art. 23 cpv. 2 LEspr. dispone che i locatari e gli affittuari
hanno diritto al "risarcimento integrale del danno derivante per essi
dall'estinzione anticipata dei contratti di pigione e di affitto". I
locatari e gli affittuari vengono quindi a trovarsi in una situazione
giuridica analoga a quella stabilita dal diritto civile per il
caso in cui chi ha acquisito il fondo, in pendenza del contratto di
affitto o di locazione, non si sia obbligato e non sia disposto a
continuare la locazione (art. 259 cpv. 1, 281 cpv. 1 CO). Il diritto
d'espropriazione differisce sostanzialmente dal diritto civile solo in
quanto - l'alienazione non dipendendo dal locatore - rende responsabile
l'acquirente invece del venditore. In entrambi i casi però il diritto al
risarcimento non può superare il valore che rappresenta per il conduttore,
la continuazione del contratto di locazione o di affitto.

    D'altronde, la dottrina è unanime nel considerare che l'espropriante,
il quale subentra nei diritti e obblighi del proprietario del fondo
espropriato, non è tenuto a versare alcuna indennità al conduttore, qualora
proroghi la sua entrata in possesso fino alla scadenza del contratto di
pigione o di affitto (HESS, Kommentar, n. 12 all'art. 23; WIEDERKEHR,
Die Expropriationsentschädigung, p. 61; JAEGER, Erläutender Bericht zum
Vorentwurf eines Enteignungsgesetzes, p. 61). Ci si deve quindi attenere
al testo letterale della norma qui applicabile, nel senso che, nei casi di
immediata o comunque anticipata immissione in possesso dell'espropriante,
questo è tenuto, nei confronti del conduttore, solo al risarcimento di quei
danni che dipendono dalla prematura estinzione del contratto. Il conduttore
non può pretendere - come fa la ricorrente - il risarcimento di danni
causati dal fatto che, la scadenza contrattuale essendo stata imminente,
esso non ha avuto tempo sufficiente per procurarsi un nuovo esercizio,
con il quale continuare la propria attività lucrativa e provvedere
all'ammortamento dell'inventario. Tali danni non sono in rapporto causale
con l'espropriazione: dipendono dall'imprevidenza dell'interessata nella
stipulazione del contratto di affitto. La ricorrente si trova nelle
identiche condizioni in cui sarebbe venuta a trovarsi nel caso di vendita
ad un privato, il quale non si fosse obbligato a rispettare il contratto
di affitto e avesse destinato il fondo a costruzioni o utilizzazioni
diverse dalle precedenti.

    Ne consegue che la ricorrente non può tener responsabile lo Stato del
fatto che le sue ricerche di un nuovo esercizio sono rimaste infruttuose.

Erwägung 3

    3.- Il "risarcimento integrale del danno", previsto all'art. 23
cpv. 2 LEspr., deve, di massima, essere considerato equivalente alla
"piena indennità" di cui all'art. 16. Comprende pertanto ogni danno che,
vigente il contratto, l'affittuario o il locatario dovessero subire nei
loro diritti, per effetto dell'espropriazione.

    Non appare invece ammissibile che l'espropriante possa essere
costretto a compensare delle perdite di fatto, e cioè dei guadagni
fondati sulla probabilità che il locatore rinnovi il contratto alla
scadenza. La contraria opinione espressa nella dottrina (WIEDERKEHR,
1.c.) non trova giustificazione nella sentenza pubblicata nella RU 51 I
359, perchè in tal caso la speciale indennità riconosciuta dal Tribunale
federale concerneva essenzialmente un diritto di prelazione, grazie al
quale il locatario poteva normalmente presumere di poter acquistare lo
stabile ancora durante il periodo di validità del contratto di locazione
(p. 365). Ad ogni modo, nel caso particolare tale problema non si pone,
perchè nel procedimento di espropriazione del fondo la proprietaria
ha espressamente dichiarato, senza essere smentita dalla ricorrente,
che essa non aveva fatto alcuna promessa nè aveva assunto impegno di
qualsiasi natura, circa il rinnovamento del contratto alla sua scadenza.

    In questa sede, la ricorrente ha prodotto due documenti per dimostrare
di aver subito dei danni causa l'inutilizzazione dell'inventario e la
perdita dell'avviamento. Trattasi di dichiarazioni rilasciate nel 1965 da
certi Berva e Raval, i quali hanno affermato di essere stati disposti,
il primo nel 1962 e il secondo nel 1963, ad assumere la gestione del
"Grotto ticinese", pagando ad Anna Rossetti la somma di fr. 48'000.--,
rispettivamente di fr. 50'000.--.

    Tali dichiarazioni sono troppo generiche per costituire la prova di
un danno durante la vigenza del contratto di affitto. In particolare, non
precisano in quale proporzione si riferissero ai due singoli elementi di
danno asseriti dalla ricorrente: svalutazione dell'inventario e perdita
di avviamento. Comunque, l'inventario del grotto non ha costituito
oggetto di espropriazione. È la perdita dell'avviamento ("Goodwill"), non
costituendo oggetto del contratto di locazione, non può essere tenuta in
alcun conto. La legislazione svizzera, a differenza di alcune legislazioni
straniere, ignora la nozione di proprietà commerciale a favore di chi
esercita un commercio (RU 93 II 460).

    Infine, anche la conclusione della ricorrente, nel senso che si
dovrebbe determinare l'indennità tenendo conto di tutte le circostanze
a'sensi dell'art. 42 CO, non può essere ammessa. Questa norma concerne
i danni causati da atto illecito, per cui non è applicabile, neppure per
analogia, nel procedimento di espropriazione.