Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 II 231



95 II 231

30. Sentenza del 25 settembre 1969 della I. Corte civile nella causa
Lolli contro Verzasca

SA Regeste

    Art. 58 OR. Haftung des Werkeigentümers.

    Voraussetzung der Haftung ist ein Konstruktionsfehler oder
Unterhaltsmangel eines fertigen und bestimmungsgemäss benützten Werkes. Sie
besteht dagegen nicht für die Gefahren infolge einer vorübergehenden
Unvollkommenheit des Werks, die daraufzurückzuführen ist, dass dieses
sich im Bau oder im Reparaturzustand befindet (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Ettore Lolli, nel corso del 1961, eseguì trasporti di materiale,
per conto del consorzio Scanera, sul cantiere aperto da quest'ultimo
nella bassa Val Verzasca. Il consorzio stava lì costruendo una strada per
incarico della Verzasca SA, la quale doveva sostituire il tratto stradale
che sarebbe stato sommerso dall'erigendo bacino d'accumulazione di Vogorno.

    Il 17 luglio 1961, durante uno dei citati trasporti, mentre percorreva
un tronco di strada in via di costruzione ed aperto ai soli addetti ai
lavori, un autocarro di Lolli, nel compiere una curva, precipitò nella
sottostante scarpata. Il 22 maggio 1963 Lolli fece quindi spiccare
contro la Verzasca SA un precetto esecutivo per l'importo di fr. 37
180. 65, corrispondente ai pretesi danni subiti dall'autocarro nella
caduta. L'escussa non sollevò opposizione; una sua susseguente istanza
per l'ammissione d'una opposizione tardiva venne respinta dal Pretore
di Lugano-città. Dopo aver ricevuto una comminatoria di fallimento,
la Verzasca SA versò a Lolli l'importo dell'esecuzione, oltre agli
interessi e alle spese. Il 24 maggio 1964 essa promosse tuttavia davanti
alla Pretura di Lugano-città un'azione per la restituzione dell'indebito,
con la quale chiedeva la condanna di Lolli al rimborso di fr. 41 553.85
oltre interessi e spese.

    Mediante giudizio del 10 ottobre 1967 il Pretore accolse la
petizione. Egli argomentò in sostanza che la Verzasca SA, non avendo
nessun effettivo potere di disposizione sul cantiere, era completamente
estranea all'infortunio ed aliena da ogni responsabilità.

    B.- La Camera civile del Tribunale di appello del cantone Ticino,
adita dal convenuto, ne respinse l'appellazione con sentenza del 5
giugno 1968, intimata alle parti il 24 marzo 1969. La Corte cantonale
ha innanzitutto rilevato che la strada ove è avvenuto l'infortunio
era in corso di costruzione, e come tale perfettamente riconoscibile,
di guisa che gli utenti autorizzati dovevano percorrerla con la dovuta
prudenza. Essa ha infine accertato che, all'epoca dell'infortunio, la
Verzasca SA non era proprietaria della strada, di cui non lo è nemmeno
divenuta in seguito. Secondo la Corte cantonale l'attrice è pertanto,
in concreto, aliena da ogni responsabilità.

    C.- Lolli impugna questa sentenza davanti al Tribunale federale
mediante un tempestivo ricorso per riforma. Egli chiede, in via principale,
la reiezione della petizione e, in via subordinata, il rinvio della
causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio. In via più subordinata,
il ricorrente postula l'allestimento d'una perizia e un susseguente nuovo
giudizio del Tribunale federale.

    L'intimata ha proposto la reiezione del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Attraverso la presente azione la Verzasca SA chiede la ripetizione
dell'indebito ai sensi dell'art. 86 LEF. Giusta il capoverso 3 di questa
norma, è l'attore che deve dimostrare in giudizio d'aver pagato una
somma non dovuta. Nella fattispecie, incombeva pertanto alla Verzasca
SA l'obbligo di provare l'inadempimento dei presupposti implicanti una
sua responsabilità. Questa esigenza è tuttavia temperata, conformemente
alle regole della buona fede, quando la prova a carico dell'attore abbia
per oggetto fatti negativi: in tal caso il convenuto deve contribuire a
chiarire la fattispecie fornendo la prova del contrario (RU 66 II 147,
FRITZSCHE, Schuldbetreibung, Konkurs und Sanierung, I, p. 158).

    La Corte cantonale sembra essere partita da una errata idea del
modo di ripartizione dell'onere probatorio. L'impugnata sentenza poggia
infatti sulla semplice considerazione che la prova degli elementi della
responsabilità dell'attrice non è stata apportata. Questa non corretta
ripartizione dell'onere della prova non inficia tuttavia il giudizio
impugnato. Infatti, secondo una prassi costante e recentemente confermata,
quando l'apprezzamento delle prove ha permesso degli accertamenti di fatto
positivi, la ripartizione dell'onere probatorio non può essere criticata
(RU 81 II 124 e 155, 90 II 217 consid. 3). Ora, nella fattispecie,
le constatazioni di fatto positive contenute nella sentenza impugnata
permettono senz'altro di concludere che l'attrice ha accertato l'assenza
d'una sua responsabilità.

Erwägung 2

    2.- Secondo una costante giurisprudenza (RU 41 II 697 consid. 3, 46 II
257 consid. 3, 63 II 208) approvata dalla dottrina (VON TUHR, § 50 num. 1;
OSER/SCHÖNENBERGER, n. 7 all'art. 58 CO; OFTINGER, Haftpflichtrecht,
II/1, p. 49), la responsabilità causale del proprietario istituita
dall'art. 58 CO presuppone un vizio di costruzione o un difetto di
manutenzione di un'opera portata a termine e utilizzata conformemente
all'uso cui è destinata. Tale responsabilità del proprietario non sussiste
invece per i rischi che sono la conseguenza d'una imperfezione passeggera
dell'opera, dovuta al fatto ch'essa si trova in via di costruzione o
di riparazione. Siffatti rischi, inevitabili, sono in realtà soltanto
apparenti, e coloro che collaborano alla costruzione o al rifacimento ne
hanno coscienza e possono ordinariamente rimediarvi. Certo, c,è un dovere
giuridico di prevenirli in tutta la misura possibile. Tuttavia, questo
dovere non incombe al proprietario, il quale non può affatto disporre della
cosa in corso di costruzione, nè del resto si occupa dell'organizzazione
dei lavori. Si tratta, piuttosto, d'un dovere dell'imprenditore, la cui
responsabilità è data in virtù delle regole ordinarie degli art. 41 e
segg. CO. Il proprietario non risponde quindi dei rischi del cantiere. La
sua responsabilità causale giusta l'art. 58 CO comincia a sorgere solo
quando, presa in consegna l'opera, egli ne dispone conformemente alla
prevista destinazione.

    Nella fattispecie, è pacifico che l'opera, all'epoca dell'infortunio,
era in corso di costruzione e che i lavori erano curati da un consorzio
di imprese. Sul cantiere erano autorizzati a circolare soltanto gli
addetti ai lavori: in tale veste vi si trovava appunto, il 17 luglio 1961,
l'autista che guidava l'autocarro di Lolli, su cui era caricato materiale
destinato all'opera. E'inoltre accertato che lo stato di provvisorietà
e di incompiutezza del tronco stradale era perfettamente riconoscibile a
tutti gli utenti. Da queste constatazioni positive della Corte cantonale
si deduce che i presupposti per una responsabilità del proprietario
dell'opera non sono adempiuti. La circostanza che il tronco stradale fosse
incompiuto non può essere fatta assurgere, date le circostanze, a un vizio
di costruzione o a un difetto di manutenzione. Solo nel caso in cui, a
seguito d'un errore nell'organizzazione del cantiere o d'una deficienza
nell'esecuzione di quel tratto, un dovere di diligenza non sarebbe stato
ossequiato, l'imprenditore risponderebbe del danno eventuale, sia in
virtù dei suoi rapporti contrattuali con Lolli, sia in virtù della sua
responsabilità aquiliana. Ma in nessun caso si potrebbe parlare d'una
responsabilità causale del proprietario dell'opera, cui questa non era
stata ancora consegnata. Del resto, lo stesso rapporto di proprietà
dell'opera non è stato stabilito nei con fronti della Verzasca

SA

    Ne consegue che i fatti accertati dalla Corte cantonale conducono a
constatare l'inesistenza di una responsabilità dell'attrice, che ha dunque
pagato indebitamente l'importo corrispondente al danno subito da Lolli.
Quest'ultimo non invoca d'altra parte nessun altro elemento che possa
comportare la responsabilità della Verzasca SA sotto un altro titolo.

    Il ricorso si rivela quindi manifestamente infondato. Esso viene
respinto nella procedura prevista dall'art. 60 cpv. 2 OG.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso per riforma è respinto.