Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 94 I 213



94 I 213

32. Sentenza 8 maggio 1968 nella causa X. contro Tribunale di appello
del cantone Ticino. Regeste

    Notariat. Unvereinbarkeit.

    Der Entscheid der kantonalen Behörde, der die vom
Beschwerdeführer ausgeübte Tätigkeit als Direktor der Agentur einer
Versicherungsgesellschaft als mit derjenigen des Notars unvereinbar
im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. c des Tessiner Notariatsgesetzes
in der Fassung vom 25. Juli 1967 betrachtet, ist nicht willkürlich
(Erw. 1). Ebenso wenig verletzt er wohlerworbene Rechte des
Beschwerdeführers, welcher unter der Herrschaft der früheren Bestimmungen
beide Tätigkeiten gleichzeitig ausüben konnte (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- La legge sul notariato del Cantone Ticino del 20 febbraio 1940 è
stata parzialmente modificata il 19 gennaio 1967. In particolare, l'art. 8,
il quale prevedeva l'incompatibilità tra le funzioni di notaio e quelle

    "a) di Consigliere di Stato, di magistrato, di funzionario, o di
persona in rapporto di impiego con lo Stato, ad eccezione dei funzionari
delle Giudicature di pace;

    b) di insegnante delle scuole pubbliche cantonali, comunali o
consortili;

    c) di magistrato, funzionario od impiegato della Confederazione e
delle sue amministrazioni",

    è stato abrogato e sostituito da una nuova disposizione (art. 11 del
testo unico) del seguente tenore:

    "La funzione di notaio è incompatibile:

    a) con la carica di Consigliere di Stato e di magistrato giudiziario
ad eccezione dei giudici supplenti o straordinari;

    b) con qualsiasi impiego o funzione - ad eccezione dei mandati
- a carattere permanente o duraturo stipendiato o retribuito dalla
Confederazione, dai Cantoni, da un Comune, dalle loro amministrazioni o
aziende o da altro ente di diritto pubblico;

    c) con le professioni e funzioni di direttore o funzionario di banca,
di agente di assicurazione, di cambio o di borsa, di mediatore immobiliare,
di mediatore e consulente finanziario. Fanno eccezione solo le agenzie
bancarie di carattere locale."

    La novella legislativa del 19 gennaio 1967 contiene inoltre la seguente
norma transitoria (IV):

    "I notai che con l'entrata in vigore della presente legge venissero a
trovarsi in uno stato d'incompatibilità a tenore del nuovo articolo 8 della
legge sul notariato potranno continuare ad esercitare le funzioni di notaio
per un periodo di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Entro la fine di detto periodo dovranno optare rispettivamente o per le
funzioni di notaio o per le cariche, funzioni, impieghi o professioni
incompatibili con il notariato."

    Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 10 settembre 1967.

    B.- X., a partire dalla primavera del 1951, ha sempre esercitato
contemporaneamente la funzione di notaio e quella di direttore particolare
della compagnia di assicurazioni Y.

    Mediante circolare del 15 settembre 1967 il Tribunale di appello
del Cantone Ticino l'ha invitato a comunicargli se in lui esistessero
motivi d'incompatibilità ai sensi delle nuove disposizioni e, in
caso affermativo, a decidere per quale funzione tra quelle divenute
oramai incompatibili intendesse optare. X. ha risposto, con lettera del
5 dicembre 1967, contestando d'essere un "agente di assicurazione" ai
sensi della legge notarile. Egli ha rilevato di occuparsi unicamente della
gestione e dell'amministrazione del portafoglio della società, nonchè del
coordinamento del lavoro degli agenti, senza invece acquisire per conto
proprio clienti nuovi. Ha inoltre addotto che l'attività notarile non è
per lui accessoria, ma costituisce una fonte essenziale di entrate per
la sua famiglia.

    Il Tribunale di appello del Cantone Ticino, mediante decisione
del 15 gennaio 1968, ha accertato nella persona di X. l'"esistenza
di una causa d'incompatibilità con la funzione di notaio", e l'ha di
conseguenza diffidato ad optare per l'una o l'altra delle funzioni
divenute incompatibili.

    C.- X. impugna questa decisione mediante un tempestivo ricorso di
diritto pubblico. Egli chiede al Tribunale federale di accertare che
l'attività di direttore particolare della compagnia di assicurazioni Y. non
è incompatibile con l'esercizio del notariato; domanda di conseguenza
l'accoglimento del ricorso e la revoca del giudizio impugnato.

    Il ricorrente adduce d'essere legato alla compagnia Y. da un semplice
rapporto di mandato che non crea nei suoi riguardi alcun vincolo di
subordinazione verso la società. In sostanza egli si troverebbe in una
posizione analoga a quella dei gerenti delle agenzie bancarie di carattere
locale, i quali possono, in forza di un'esplicita eccezione introdotta
dalla legge, continuare ad esercitare contemporaneamente il notariato. Col
misconoscere tutte queste circostanze il Tribunale di appello avrebbe
commesso un diniego di giustizia materiale. Il ricorrente rimprovera
inoltre alla precedente istanza di aver arbitrariamente ignorato il senso
della legge, la quale mirerebbe unicamente a proteggere la funzione di
notaio, evitando ch'essa sia esercitata a titolo accessorio: tuttavia,
per lui, il notariato è una attività non solo principale, ma addirittura
essenziale. Il ricorrente fa infine valere d'avere un diritto acquisito
all'esercizio del notariato, diritto da cui non potrebbe essere spogliato
senza arbitrio.

    Il Tribunale di appello, invitato a presentare le sue osservazioni
al ricorso, ha rinunciato ad esprimersi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il Tribunale di appello ha negato al ricorrente il diritto di
esercitare contemporaneamente, in futuro, le attività di notaio e di agente
della compagnia d'assicurazioni Y., fondandosi sull'art. 11 cpv. 1 lett. c
della legge ticinese sul notariato nel testo unico del 25 luglio 1967 che,
appunto, ha introdotto l'incompatibilità tra quelle funzioni.

    A torto X. ritiene arbitraria questa decisione, che considera fondata
su di una insostenibile applicazione della citata norma legale.

    L'opinione del Tribunale di appello, che ha ravvisato nell'attività
svolta dal ricorrente a favore della compagnia Y. quella di un agente
di assicurazione ai sensi della legge notarile non travalica affatto
il senso e lo scopo di quella disposizione. Essa nemmeno si trova in
contrasto con l'accezione normale che vien data alla nozione di "agente
d'assicurazione" nel linguaggio comune; nè, infine, si trova in contrasto
con il significato che tale espressione possiede nel diritto federale
(cfr. in particolare, l'art. 34 LCA). Il ricorrente medesimo, che si
definisce "direttore particolare" della compagnia d'assicurazioni Y.,
non contesta del resto di essere legato a questa società da un rapporto
contrattuale diverso dal contratto di lavoro. In realtà, tale rapporto può
essere, di massima, qualificato come un contratto d'agenzia nel campo delle
assicurazioni (v., per quanto concerne i rapporti giuridici tra la società
d'assicurazioni e l'agente: art. 418 e segg. CO; GAUTSCHI, N. 15a agli
art. 418a e 418b CO; HANSJÖRG WEHRLI, Der Versicherungsagenturvertrag,
p. 35 e segg.). Invero, è proprio dell'agente d'assicurazione non solo
di cercare clienti e di concludere contratti, ma anche di assolvere
taluni compiti amministrativi, tra i quali rientra, in particolare,
la gestione del portafoglio della società. Ora, questa era appunto,
in linea di massima, la mansione assegnata al ricorrente: non si vede
pertanto come quest'ultimo possa rimproverare alla precedente istanza
di averlo arbitrariamente considerato un agente di assicurazione,
assoggettandolo quindi alla norma di incompatibilità di cui si tratta. In
realtà, la decisione che è il frutto di quell'opinione non viola in modo
manifestamente grave una norma legale o un principio giuridico chiaro e
incontestabile, nè si trova in stridente contrasto con il senso dell'equità
(RU 90 I 139 e riferimento). L'interpretazione che la precedente istanza
ha dato alla citata norma d'incompatibilità corrisponde anzi alla volontà
del legislatore, che ha inteso escludere dallo esercizio dell'attività
notarile i notai trovantisi in uno "stretto rapporto di lavoro con una
ditta di carattere commerciale o affine" (v. rapporto complementare della
Commissione della legislazione concernente la modificazione di alcune
norme in materia di notariato, del 9 gennaio 1967, p. 6).

Erwägung 2

    2.- Il fatto che X. non si occupi direttamente dell'acquisizione dei
nuovi clienti, compito che lascia ai collaboratori, appare irrilevante. E,
anzi, del tutto normale che il direttore regionale di una compagnia
d'assicurazioni affidi a collaboratori il compito di stabilire e mantenere
i contatti con la clientela: non per questo, tuttavia, egli perde la
qualifica e le prerogative dell'agente di assicurazione.

    Dal momento che la legge, giusta il suo chiaro tenore, vuole impedire
il contemporaneo esercizio delle attività di notaio e di agente di
assicurazione, si rivela senza importanza il rilievo fatto valere dal
ricorrente circa la misura dell'attività notarile ch'egli ha svolto sinora.

    Il ricorrente afferma poi di non trovarsi in una posizione diversa da
quella del gerente di un'agenzia bancaria locale, cui la legge permette
di continuare l'esercizio del notariato. Questa opinione è però infondata
già per il fatto che X. esplica la sua attività d'agente della società
Y. sul territorio di tutto il Cantone, e non semplicemente su di una sua
limitata circoscrizione. Non si vede inoltre perchè debba essere proprio
ritenuta arbitraria la decisione che rifiuta di estendere in via analogica
ad altri rami commerciali l'eccezione che il legislatore ha stabilito
solo per i gerenti di agenzie bancarie locali.

Erwägung 3

    3.- Il ricorrente sostiene infine di aver sempre svolto
contemporaneamente, a partire dal 1951, le attività tuttora dichiarate
incompatibili: ritiene quindi che siano sorti, nei suoi confronti, dei
diritti acquisiti che lo Stato non potrebbe ora ignorare o abolire.

    A questo punto occorre rilevare quanto segue. Il brevetto di
notaio non conferisce all'interessato soltanto il diritto di svolgere
determinate funzioni di carattere ufficiale; esso gli procura anche,
sebbene indirettamente, una fonte di guadagno, dal momento che le mansioni
notarili sono esercitate dietro compenso. Ora, secondo la giurisprudenza,
anche certi diritti pecuniari derivanti da rapporti di diritto pubblico
(quali il diritto del funzionario allo stipendio o alla pensione) sono
protetti dalla garanzia costituzionale della proprietà (RU 70 I 21/22,
74 I 470 lett. b, 77 I 144 consid. 2, 83 I 65 consid. 2, 87 I 325; FAVRE,
Droit constitutionnel suisse, p. 287). Censurando una inammissibile
limitazione di diritti acquisiti, il ricorrente fa quindi valere, in
sostanza, una violazione della garanzia costituzionale della proprietà,
la quale è sancita, secondo la concezione oggi dominante, dal diritto
costituzionale non scritto della Confederazione (RU 89 I 98 e riferimenti
di dottrina; 93 I 137 consid. 3).

    Tuttavia, X. non dimostra d'aver "acquisito" il diritto di continuare
a svolgere le funzioni notarili. Egli potrebbe tutt'al più essere al
beneficio di un tale diritto, e quindi avvalersene, qualora la censurata
incompatibilità contrastasse con una esplicita garanzia contenuta
nella legge medesima oppure specialmente stabilita nel caso singolo
(RU 70 I 22 lett. b, 74 I 470, 77 I 144 consid. 2, 83 I 65 consid. 2,
87 I 325: cfr. inoltre NARBEL, Les droits acquis des fonctionnaires,
p. 72 e segg.). Ma l'esistenza di una garanzia simile, che mettesse il
ricorrente al riparo dall'estensione delle norme sull'incompatibilità,
non viene asserita nel ricorso, nè è desumibile dagli atti. Il ricorrente
non può quindi rimproverare al Tribunale di appello di aver limitato in
modo inammissibile i suoi diritti acquisiti, dal momento che egli non se
ne è dimostrato titolare.

    Si deve quindi concludere che la decisione impugnata non può
considerarsi in contrasto con il principio della garanzia costituzionale
della proprietà. Del resto, quand'anche si volesse ammettere che
l'autorizzazione ad esercitare il notariato abbia procurato al ricorrente
un diritto acquisito, la tesi contenuta nel gravame non sarebbe per
questo meglio sostenibile. Con la decisione impugnata, infatti, X. non
è stato puramente e semplicemente spogliato del diritto di esercitare
il notariato, ma soltanto posto davanti ad un'alternativa in cui aveva
completa libertà di scelta.

Erwägung 4

    4.- Il ricorrente non può dunque, oggettivamente, considerarsi vittima
della violazione di diritti costituzionali. Il gravame va quindi respinto,
anche se bisogna convenire che l'impugnato giudizio colpisce duramente
il ricorrente, impedendogli di continuare una attività da cui traeva una
parte essenziale dei suoi guadagni.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.