Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 94 IV 144



94 IV 144

39. Estratto della sentenza 18 ottobre 1968 della Corte di cassazione
penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro
Valsangiacomo Regeste

    Art. 365 StGB und 273 Abs. 1 lit. b BStP. Ob im kantonalen Verfahren
eine Frage als Tat- oder Rechtsfrage zu gelten habe, beurteilt sich
nach dem kantonalen Prozessrecht; sie kann daher nicht Gegenstand einer
Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht sein.

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    Nel 1961, nel corso di un accertamento fiscale a carico della ditta
F. Ili Valsangiacomo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC),
fondandosi sull'art. 8 cpv. 2 LB, ordinava alla contribuente di produrre
gli atti del controllo cantina, prescritto dal DCF 12 maggio 1959 sul
commercio dei vini. La produzione di tali atti veniva rifiutata, per cui
l'AFC infliggeva a Fausto Valsangiacomo, amministratore della società,
una multa di fr. 500.--, in applicazione dell'art. 93 OLB. Valsangiacomo
fece opposizione e il giudizio deferito al Pretore di Mendrisio. Questi
considerò che gli atti di cui era richiesta la produzione, non erano
essenziali all'accertamento della fattispecie fiscale, e ne concluse
che la contribuente non poteva essere costretta a produrre gli atti
richiesti. La Corte cantonale di cassazione ha respinto il ricorso del
Ministero pubblico della Confederazione. Questo ha interposto ricorso
per cassazione al Tribunale federale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 4

    4.- Secondo la Corte cantonale, la questione di stabilire se gli atti
del controllo cantina sono essenziali per la determinazione dell'imponibile
fiscale del contribuente è di fatto, per cui, il relativo accertamento non
essendo stato censurato come arbitrario, essa è vincolata al giudizio del
Pretore. Ne consegue che a tale proposito, secondo il diritto ticinese,
il giudizio di questo giudice sarebbe normalmente di istanza unica
cantonale. Il ricorrente afferma che tratterebbesi, ad ogni modo, di una
questione di diritto; l'argomentazione della Corte cantonale violerebbe
l'art. 8 LB.

    Il Tribunale federale definisce le questioni di fatto e di diritto in
applicazione degli art. 269 cpv. 1, 273 cpv. 1 lett. b e 277 bis cpv. 1
PPF (RU 83 IV 140 consid. 3, 88 IV 114/15, 89 IV 102 consid. 2). Ma
procede a tale definizione solo per stabilire i limiti del suo potere di
apprezzamento, e quindi della sua competenza ratione materiae. Trattandosi
di norme di natura processuale, nel cui ambito il diritto federale non
contiene alcuna speciale norma derogatoria (art. 365 CP), in questo
campo i cantoni non sono però vincolati alla giurisprudenza stabilita
da questa sede nell'interpretazione delle norme del PPF, applicabili al
ricorso federale per cassazione. Essi possono conferire ad un tribunale
l'esclusivo giudizio sui fatti e concedere determinati rimedi limitatamente
alle questioni di diritto (federale o cantonale). L'interpretazione delle
relative norme di diritto cantonale, quand'anche fosse in contrasto con
quella espressa dal Tribunale federale in applicazione delle analoghe
norme del PPF, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione a
questa sede (art. 273 cpv. 1 lett. b PPF; cfr. sentenza inedita 12 agosto
1943 su ricorso Procuratore generale della confederazione c. Maderni).